Il Tribunale chiarisce i limiti della videosorveglianza tra privati e ribadisce che il danno non patrimoniale va sempre provato
La sentenza ribadisce il principio di bilanciamento tra diritto alla sicurezza e diritto alla riservatezza: l’installazione di telecamere private è lecita solo se l’angolo di ripresa è limitato alle aree di esclusiva pertinenza del proprietario. È illegittima quando l’apparecchio è idoneo — anche solo potenzialmente — a captare spazi di privata dimora altrui, a prescindere dall’uso concreto. Tuttavia, il risarcimento del danno non patrimoniale richiede prova specifica della lesione-conseguenza, non essendo in re ipsa.
LA SENTENZA
Tribunale Torre Annunziata, Sez. II, Sentenza del 13/06/2025, n. 1491
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1893/2021 avente ad
OGGETTO: Violazione diritto alla riservatezza
TRA: (omissis)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi S.L. e L.A. convenivano dinanzi a questo Tribunale i sigg.ri S.R. e S.P. al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità degli stessi ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2059, 1223, 1226 c.c. art. 8 CEDU, del Codice della Privacy nonché dell’art.14 della Costituzione, con conseguente condanna a rimuovere le telecamere da questi ultimi illegittimamente apposte e ad ottenere il risarcimento dei danni.
A fondamento della pretesa gli attori assumevano che:
a) il sig. S.L. è proprietario esclusivo dell’immobile situato in S.M. La Carità, al civico n. 265 di via B., foglio (…), part.lla 1012;
b) entrambi gli attori sono residenti presso detto immobile confinante con quello di proprietà della sig.ra S.R., insistente sul foglio (…) part.lla (…), consistente in un piano seminterrato e uno rialzato, identificato al civico 267 della predetta via B., dove la sig.ra S.R. e il figlio S.P. sono residenti;
d) da oltre un anno i sigg.ri S.R. e S.P. hanno posizionato telecamere che puntano e riprendono l’abitazione di essi attori;
e) più precisamente dette telecamere riprendono: 1) per quanto concerne il piano rialzato della proprietà istante, il terrazzino privato, le finestre del locale bagno ed il balcone della camera da letto; 2) per quanto riguarda il piano primo, la finestra del locale bagno;
f) a causa di tali dispositivi gli istanti sono costretti a mantenere chiusi i portelloni oscuranti ed apporre tendaggi pesanti, con compromissione del proprio diritto all’abitazione;
g) non hanno avuto esito le richieste bonarie con cui gli attori hanno richiesto la rimozione delle dette telecamere;
i) l’istallazione di tali telecamere ha determinato e determina altresì a carico degli stessi un danno non patrimoniale sub specie di danno morale, di relazione, biologico.
Assumevano, poi, gli attori sussistere la legittimazione passiva di entrambi i convenuti in giudizio, della sig.ra S.R., quale proprietaria e custode dell’immobile sul quale sono state installate la telecamere, e del sig. S.P., in quanto questi, con lettera sottoscritta in data 3.3.2020, affermava di aver provveduto materialmente all’installazione delle telecamere.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i Sigg.ri S.R. e S.P., contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare eccepivano la nullità della citazione ai sensi dall’art.163 comma 4 e art. 164 c.p.c., l’assenza di prova che tali telecamere puntassero effettivamente sull’altrui proprietà, violando il diritto alla privacy degli attori.
Nel merito parte convenuta deduceva di non aver violato alcuna delle singole prescrizioni contenute nel codice della Privacy. Inoltre deduceva la carenza di legittimazione passiva del sig. S.P., in quanto l’unica proprietaria dell’immobile “protetto” dalle telecamere era la sig.ra S.R..
Concludevano quindi per l’estromissione dal giudizio del sig. S.P. ed il rigetto della domanda attorea infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari.
Concessi i termini di cui all’art. 183, VI comma c.p.c., non ammessa la prova testimoniale di parte attorea perché vertente su circostanze non contestate, espletata la ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 24.02.2025 relativa all’udienza cartolare del 24.01.2025, veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente va respinta l’eccezione, formulata dalle parti convenute, di nullità della citazione introduttiva del giudizio per genericità della domanda. Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l’oggetto della domanda attorea, nonché l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa delle suddette parti appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalle stesse predisposte.
Sussiste la legittimazione attiva e passiva delle parti perché, per quanto riguarda l’attore S.L. e la convenuta S.R., essi sono titolari degli immobili per cui è causa, mentre l’attrice A.L. agisce per la tutela della riservatezza del proprio domicilio ed il convenuto S.P., oltre a risiedere nell’immobile protetto dalle telecamere, ha riconosciuto con lettera in atti del 03.03.2020 di aver personalmente installato le telecamere.
Nel merito, occorre premettere in punto di diritto che ogni persona può installare delle telecamere al fine di proteggere la sua proprietà purchè ciò non leda l’altrui riservatezza.
Al bilanciamento tra i due contrapposti interessi (entrambi di rilevanza costituzionale) soccorre, quindi, il principio secondo cui chi installa la telecamera deve posizionarla in maniera tale da non andare a riprendere spazi altrui e pertanto la vita privata altrui.
In buona sostanza, quindi, è necessario effettuare un contemperamento degli interessi dei soggetti coinvolti e valutare la legittimità del comportamento del soggetto che installi una telecamera di sicurezza e se tale operazione, pur lecita in sé, viola il diritto alla privacy dei vicini.
Pertanto, se la telecamera inquadra parte dell’interno dell’abitazione del vicino, le stanze private o il giardino, ovvero altro luogo di sua pertinenza esclusiva, è chiaro che il diritto alla sua riservatezza dovrà prevalere sulla (pur lecita) attività di installazione dell’apparecchio ( cfr. Cass. 9264/21 che addirittura ha ritenuto che : “In tema di lesione della privacy, deve ritenersi corretta la decisione dei giudici del merito che hanno accolto la richiesta attorea di modifica del posizionamento di due telecamere di proprietà dei convenuti potenzialmente idonee a riprendere la proprietà dell’attore o comunque l’area in cui esercitava il proprio diritto di servitù di passaggio, risultando irrilevante che una delle due telecamere non fosse funzionante e che l’immagine resa dall’altra fosse di pessima qualità, che non fosse collegata al monitor o ad uno strumento di registrazione e che riprendesse solo parte del selciato della strada e quindi solo gli arti inferiori degli eventuali passanti, atteso che collegare una telecamera ad un monitor ovvero modificare la visuale di ripresa o ancora sostituire le ottiche sono operazioni semplici e che possono effettuarsi senza possibilità alcuna di controllo da parte di terzi”).
Occorre, pertanto, che nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici bisogna aver cura di limitare l’angolo di visuale alla sola area da proteggere, evitando di riprendere i luoghi circostanti o non rilevanti.
Nel caso di specie, essendo controverso che le videocamere di parte convenuta limitino il loro angolo di ripresa alle sole aree esterne di propria pertinenza, si è proceduto a conferire incarico a CTU al fine di verificare se le telecamere, così come posizionate, nonché per la qualità ed efficienza delle stesse, fossero in grado di “catturare” immagini inerenti la privacy di parte attrice, non altrimenti percepibili dall’esterno da parte di chiunque; inoltre, preso atto delle asserite esigenze di controllo di una botola (v. dichiarazioni S.P., ud. 07.03.2023), all’ausiliario è stato richiesto di accertare se le telecamere potessero essere posizionate diversamente, ossia in modo da non riprendere luoghi di privata dimora di parte attrice.
Dalla relazione di Ctu, le cui risultanze appaiono pienamente utilizzabili in quanto redatta secondo metodologia obiettiva e nel contraddittorio tra le parti, è emerso che tra le varie telecamere installate presso la proprietà della Sig.ra S.R. sono state individuate n. 2 telecamere rilevanti ai fini del giudizio, individuate con la dicitura “Telecamera 1” e “Telecamera 2”. Entrambe sono in grado di fornire immagini di buona qualità e riprendono luoghi non altrimenti visibili da parte di chiunque.
Il CTU ha rilevato che al momento degli accessi la “Telecamera 1” era posizionata “al piano rialzato sul muro perimetrale di proprietà S.R., 20 cm. al di sotto della soletta di copertura del balcone che serve una camera da letto, ad un’altezza di mt. 2 dal piano balcone, inclinata verso il basso di 50 rispetto al piano orizzontale (All. 5 – Foto n. 5). Essa risulta spostata rispetto alla posizione occupata al momento dell’atto di citazione, quando era posizionata all’estremità della soletta di copertura dell’altro balcone adiacente (vano cucina). Nell’attuale posizione, direzione focale ed inclinazione, riprende il piano balcone di proprietà S.R., come confermato dal monitor ispezionato (All. 6 – Foto n. 6). Tuttavia, nell’attuale posizione e direzione focale, ma modificandone l’inclinazione verso l’alto, sarebbe in grado di visualizzare il prospiciente balcone di proprietà S.L. e, parzialmente, l’interno del bagno che affaccia su tale balcone tramite una finestra distante 8,74 metri dalla telecamera (All. 7 – Foto n. 7). Non vi è possibilità invece di riprendere la portafinestra della camera da letto che affaccia sul medesimo balcone (All. 8 – Foto n. 8).”
Quanto alla “Telecamera 2” il CTU ha accertato che essa è “attualmente posta sul tetto della proprietà S.R., fissata in maniera precaria con nastro isolante lungo una canna d’acciaio adiacente alla canna fumaria proveniente dal sottostante balcone, e sporgente per un’altezza di 70 cm da tale tetto, inclinata verso il basso di 22 rispetto al piano orizzontale (All. 9 – Foto n. 9). Con l’attuale posizione, direzione focale ed inclinazione, riprende il tetto di proprietà S.R. e parte del muro perimetrale della adiacente proprietà S.L., nonchè la parte inferiore della finestra di un bagno di proprietà S.L. posta al centro di tale muro perimetrale. Tale finestra è posta ad una distanza di mt. 11,10 dalla telecamera.
Nell’attuale posizione, direzione focale ed inclinazione, non riprende parti interne a tale bagno, come confermato dal monitor ispezionato (All. 10 – Foto n. 10). Tuttavia, nell’attuale posizione e direzione focale, ma modificandone l’inclinazione verso l’alto, sarebbe in grado di visualizzare parzialmente l’interno del bagno al piano rialzato della proprietà S.L. (All. 11 – Foto n. 11).”
Circa la possibilità che le esigenze di tutela dei convenuti possano essere garantite in ogni caso anche da un diverso posizionamento delle telecamere, in modo da non riprendere luoghi di privata dimora di parte attrice, il CTU ha specificato che la “Telecamera 1” può essere spostata nell’angolo opposto dello stesso balcone ove attualmente è posta, pur sempre a ridosso del muro perimetrale ed alla stessa altezza, ciò consentendo di riprendere lo stesso balcone attualmente inquadrato, ma senza alcuna possibilità di riprendere luoghi dell’adiacente proprietà S.L., neanche modificando l’inclinazione della telecamera. “Telecamera 2″ può essere spostata in diverso angolo del tetto, alla stessa altezza, ciò consentendo di riprendere comunque l’intero tetto ed in particolare la botola che fuoriesce sul tetto, ma senza alcuna capacità di riprendere la finestra bagno di proprietà S.L., neanche modificandone l’inclinazione…In alternativa, il controllo della botola può essere esercitato ponendo la telecamera all’interno del locale bagno di proprietà di parte convenuta, dal quale tale botola si apre (All. 12 – Foto n. 12)”
Circa la circostanza che le telecamere avessero o avessero avuto, in base alle allegazioni di parte attorea, la capacità di ripresa dell’unità abitativa di proprietà di parte attrice, il Ctu ha accertato che al momento dell’accesso le telecamere non riprendevano la proprietà di parte attrice, ma che tuttavia nell’attuale posizione e direzione focale, ma modificandone l’inclinazione, sarebbero in grado di visualizzare proprietà S.L..
Riguardo alla capacità di ripresa relativa al momento della citazione, il CTU ha accertato che in base a quanto documentato in atti, entrambe le telecamere avevano capacità di ripresa dell’unità abitativa di parte attrice; in particolare: “Telecamera 1” aveva capacità di ripresa del balcone posto al piano rialzato della proprietà S.L., nonché parte del locale bagno e parte della camera da letto affaccianti su tale balcone, come risulta sia dall’immagine denominata “a11)telecamera_giugno2020” che dall’immagine denominata “a10)foto_marzo21”, quest’ultima riportata anche nella relazione Tecnica dell’Ing. T. del 30.05.2021, le cui conclusioni al riguardo qui si confermano; “Telecamera 2” aveva capacità di ripresa del locale adibito a bagno posto al secondo piano della proprietà S.L., come risulta dall’immagine “a.6)fotografia dal bagno secondo piano” riportata anche nella Relazione Tecnica dell’Ing. T. del 30.05.2021, le cui conclusioni al riguardo qui si confermano.”
Per quanto concerne l’accertamento della compatibilità tra il posizionamento della telecamera di cui al file denominato “a7 installazione telecamera secondo piano” e la ripresa pubblicata dal sig. S.P. su Facebook, documentata dal file denominato “a12 pubblicazione Facebook”, il CTU ha accertato che la telecamera ritratta nell’immagine contenuta nel file denominato “a7)installazione_telecamera_II_piano” “per posizionamento, inclinazione e distanza, è senza dubbio in grado di generare un’immagine compatibile con quella riportata nel file allegato in atti denominato “a12)pubblicazione_facebook”, che mostra un’immagine pubblicata su un profilo Facebook a nome di S.P..”
Dall’accertamento tecnico è emerso pertanto con certezza che tali telecamere non si limitino a riprendere aree di proprietà e pertinenza esclusiva dei convenuti, essendo esse orientabili e dotate di un angolo visuale che può ricomprendere la proprietà degli attori, senza che tale ingerenza sia giustificata da esigenze di tutela specifiche, avendo il CTU accertato che tali esigenze potrebbero essere ugualmente soddisfatte da un diverso posizionamento delle telecamere, che non avrebbe ad incidere sulla proprietà attorea.
Pertanto la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto concerne la richiesta di rimozione delle telecamere, che vanno individuate nelle telecamere 1 e 2, così come risultante dalla CTU.
Quanto alla domanda di risarcimento danni conseguente alla lesione del diritto alla riservatezza, secondo la Giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla riservatezza, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (Cass.SS.UU. 26972/2008) né la possibilità data dall’art. 1226 c.c. di procedere a liquidazione equitativa del danno da risarcirsi allorché sia impossibile, od estremamente difficile, fornire precisa prova del suo ammontare e della sua entità esonera, “l’interessato dall’obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo – la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa – per consentire che l’apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno” (ex ceteris Cass. 27/02/2013 n. 4948). Nel caso di specie la richiesta del risarcimento del danno quale lesione del diritto alla riservatezza degli attori risulta non provata adeguatamente e pertanto va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vanno compensate per 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste integralmente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza, eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie la domanda di violazione del diritto alla riservatezza e per l’effetto condanna i convenuti, in solido, a rimuovere le Telecamere 1 e 2, così come individuate dal CTU nell’elaborato peritale;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna S.R. e S.P. al pagamento in favore degli attori dei restanti 2/3, che liquida nella misura già ridotta di Euro 4.800,00 per onorari ed Euro 264,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15%.
4) Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico dei convenuti, nella misura del 50% ciascuno e con vincolo di solidarietà.
Conclusione
Così deciso in Torre Annunziata, il 13 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2025.


