Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando muore il titolare di un’azienda familiare o il socio di una società, la successione può aprire un conflitto che riguarda il controllo dell’attività, il valore delle partecipazioni e la ripartizione del patrimonio tra gli eredi. Un figlio potrebbe assumere la gestione dell’impresa, mentre gli altri contestano di essere stati esclusi dalle decisioni, dalla distribuzione degli utili o da una liquidazione economicamente adeguata. In altri casi, l’azienda è stata trasferita prima della morte dell’imprenditore e occorre verificare se siano stati rispettati i diritti dei legittimari.
Per tutelare gli eredi dobbiamo anzitutto distinguere la successione nell’azienda dalla successione nelle quote societarie, ricostruire le attribuzioni effettuate in vita e verificare quali diritti siano effettivamente entrati nel patrimonio ereditario. Quando sono coinvolte imprese di valore elevato, holding familiari e patrimoni immobiliari intestati a società, una valutazione legale tempestiva permette di individuare le iniziative necessarie per accertare il valore dell’eredità, ottenere le informazioni dovute e affrontare eventuali controversie senza compromettere inutilmente la continuità aziendale.
Chi eredita l’azienda di famiglia e quali diritti spettano agli eredi dopo la morte dell’imprenditore?
La morte dell’imprenditore non comporta automaticamente il trasferimento dell’intera azienda al familiare che vi lavorava, al figlio che ne seguiva la gestione o al soggetto indicato informalmente come successore. Per stabilire chi abbia diritto al patrimonio aziendale occorre verificare la natura giuridica dell’attività, l’eventuale testamento, la presenza di un patto di famiglia e le disposizioni applicabili alla successione. Dobbiamo inoltre distinguere la proprietà dell’impresa dai poteri di amministrazione: essere erede non significa necessariamente poter assumere la direzione della società, così come ricoprire una carica amministrativa non attribuisce, di per sé, la proprietà delle partecipazioni del defunto.
Se l’imprenditore esercitava un’impresa individuale, l’azienda, intesa come complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività, può entrare nell’asse ereditario. Quando vi sono più eredi, la situazione può dare origine a una comunione sull’azienda, da gestire tenendo conto dei rispettivi diritti e delle regole applicabili. La prosecuzione dell’attività richiede particolare attenzione: occorre valutare i rapporti contrattuali pendenti, i debiti, le posizioni dei dipendenti e gli adempimenti necessari, evitando di confondere la conservazione del patrimonio ereditario con l’assunzione indiscriminata di obbligazioni o con l’accettazione dell’eredità.
La situazione cambia quando il defunto possedeva una società. Se, ad esempio, era titolare di una partecipazione in una SRL, nell’eredità entrano normalmente le quote societarie, non gli immobili, i conti correnti o i beni direttamente intestati alla società. Quest’ultima conserva la propria autonomia patrimoniale e continua a essere proprietaria dei suoi beni. La trasmissione delle partecipazioni deve essere esaminata alla luce dell’articolo 2469 del Codice civile e delle eventuali disposizioni statutarie, che possono prevedere limiti al trasferimento per causa di morte e, nei casi consentiti, meccanismi di liquidazione del valore della partecipazione.
Per le società di persone occorre invece considerare, tra l’altro, l’articolo 2284 del Codice civile, applicabile secondo le regole proprie del tipo societario. La morte del socio determina, in linea generale, la liquidazione della sua quota agli eredi, salvo le diverse soluzioni consentite dalla legge e dal contratto sociale. Non possiamo quindi presumere che i familiari subentrino automaticamente nella posizione di socio. Anche la responsabilità per i debiti deve essere esaminata separatamente, distinguendo le obbligazioni personali del defunto, quelle dell’impresa individuale e quelle della società.
Un ulteriore profilo riguarda il coniuge e i figli che abbiano prestato stabilmente la propria attività nell’impresa familiare. L’articolo 230-bis del Codice civile riconosce, quando ne ricorrono i presupposti, specifici diritti patrimoniali ai familiari collaboratori. Tali posizioni non devono essere confuse con le quote ereditarie: il diritto derivante dalla partecipazione all’impresa familiare ha un titolo diverso rispetto a quello acquistato per successione e richiede un autonomo accertamento.
Nei patrimoni imprenditoriali complessi, la prima verifica riguarda quindi ciò che apparteneva effettivamente al defunto. Un imprenditore può essere proprietario di un’azienda individuale, detenere partecipazioni in più società oppure controllare indirettamente immobili e attività attraverso una holding. Ricostruire correttamente questa struttura consente di individuare i beni e i diritti oggetto della successione, evitando di attribuire agli eredi pretese dirette su patrimoni che appartengono a soggetti giuridici distinti. Per approfondire il momento dell’apertura della successione e le conseguenze sulla continuità dell’attività, abbiamo dedicato un’analisi specifica all’eredità di un imprenditore e alla sorte dell’azienda dopo la sua morte.
Azienda lasciata a un solo figlio, testamento e patto di famiglia: quando gli altri eredi possono contestare la successione?
Uno dei conflitti più frequenti nasce quando l’imprenditore ha concentrato il patrimonio aziendale nelle mani di un solo figlio, magari perché quest’ultimo lavorava da anni nell’impresa, mentre gli altri familiari ricevono beni di valore inferiore oppure ritengono di essere stati completamente esclusi. La disparità di trattamento non costituisce, da sola, una lesione dei diritti successori. Occorre ricostruire l’intero patrimonio rilevante, verificare il titolo del trasferimento e determinare se le attribuzioni effettuate abbiano inciso sulle quote riservate dalla legge ai legittimari.
Gli articoli 536 e seguenti del Codice civile tutelano determinate categorie di familiari, tra cui il coniuge e i figli, riservando loro una quota del patrimonio successorio. Per verificare un’eventuale lesione dobbiamo procedere alla riunione fittizia prevista dall’articolo 556: si determina il valore dei beni lasciati dal defunto, si detraggono i debiti e si aggiunge fittiziamente il valore delle donazioni rilevanti. Su questa base si calcolano la quota disponibile e le quote di riserva. Il confronto deve poi considerare quanto ciascun legittimario abbia effettivamente ricevuto e le attribuzioni che debbano essergli imputate.
Supponiamo che un imprenditore abbia trasferito in vita al figlio maggiore le partecipazioni di controllo della società familiare, lasciando agli altri figli alcuni immobili. Non sarebbe corretto confrontare semplicemente il numero dei beni ricevuti. Occorre valutare il valore economico delle partecipazioni, degli immobili e delle altre componenti patrimoniali secondo i criteri applicabili ai singoli istituti. Una partecipazione di controllo può incorporare un valore economico diverso da quello desumibile dal capitale nominale; analogamente, un immobile intestato alla società non può essere sommato autonomamente al valore delle quote senza considerare il rischio di duplicazione.
Se il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni è avvenuto mediante donazione, possono assumere rilievo la collazione e l’azione di riduzione, che hanno funzioni differenti. La collazione, disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del Codice civile, riguarda il conferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, di determinate attribuzioni ricevute in vita da figli, loro discendenti e coniuge che concorrano alla successione. L’azione di riduzione serve invece a rendere inefficaci nei confronti del legittimario leso, nella misura necessaria a reintegrare la riserva, le disposizioni testamentarie e le donazioni che eccedono la quota disponibile. Presupposti, soggetti interessati e conseguenze non coincidono: scegliere il rimedio richiede quindi una ricostruzione delle attribuzioni patrimoniali e della concreta lesione lamentata.
Particolare attenzione merita il patto di famiglia, previsto dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile. Questo contratto consente all’imprenditore di trasferire l’azienda, o al titolare di partecipazioni societarie di trasferire le proprie quote, a uno o più discendenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. Devono parteciparvi anche il coniuge e coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione. Gli assegnatari devono liquidare gli altri partecipanti, salvo rinuncia totale o parziale, con una somma corrispondente al valore delle rispettive quote di legittima oppure mediante attribuzioni in natura secondo la disciplina dell’istituto.
Il patto di famiglia presenta effetti specifici rispetto alla donazione ordinaria: quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione secondo l’articolo 768-quater. Non significa, però, che ogni trasferimento qualificato dalle parti come patto di famiglia sia sottratto a qualsiasi contestazione. Occorre verificare la validità del contratto, il rispetto delle prescrizioni formali, la partecipazione dei soggetti richiesti, gli eventuali vizi del consenso e i diritti riconosciuti dalla legge ai legittimari che non abbiano partecipato al patto, anche perché sopravvenuti.
La posizione degli eredi può essere ulteriormente complicata da cessioni di quote apparentemente onerose, trasferimenti a società controllate o operazioni concluse poco prima della morte dell’imprenditore. Se un figlio ha acquistato partecipazioni a un prezzo che gli altri ritengono irrisorio, la sola sproporzione economica non consente di qualificare automaticamente l’operazione come donazione simulata. Dobbiamo esaminare il contratto, il pagamento effettivo del corrispettivo, la provenienza delle somme, la documentazione societaria e gli altri elementi di prova. Soltanto dopo questa verifica è possibile valutare se esistano i presupposti per contestare l’operazione e quali effetti possa avere sulla successione.
Quando il patrimonio comprende aziende, partecipazioni e immobili di valore elevato, la questione si collega direttamente alla tutela della propria quota in un’eredità milionaria contesa. La ricostruzione delle operazioni effettuate in vita permette di stabilire se il conflitto riguardi una lesione della legittima, un problema di collazione, la validità di un trasferimento o una diversa controversia sulla titolarità e sul valore dei beni. Da questa qualificazione dipendono le pretese che ciascun erede può concretamente avanzare e le prove necessarie per sostenerle.
Eredi esclusi dalla gestione dell’azienda: come tutelare quote, utili e valore del patrimonio societario
Quando l’azienda di famiglia passa agli eredi, il conflitto può manifestarsi prima ancora della divisione ereditaria. Un figlio che già amministrava la società potrebbe continuare a gestirla senza coinvolgere gli altri, trattenere informazioni sulla situazione economica oppure proporre una liquidazione delle partecipazioni basata su valori contestati. La circostanza che un erede conosca meglio l’attività o abbia contribuito al suo sviluppo non gli attribuisce automaticamente maggiori diritti successori. Dobbiamo però distinguere le prerogative derivanti dalla qualità di erede da quelle connesse alla titolarità delle partecipazioni e all’eventuale carica amministrativa.
Se nell’eredità è compresa una quota di SRL attribuita congiuntamente a più eredi, può costituirsi una comunione sulla partecipazione. L’articolo 2468, quinto comma, del Codice civile prevede che, quando una partecipazione appartiene in comunione a più persone, i relativi diritti siano esercitati attraverso un rappresentante comune nominato secondo le disposizioni richiamate dalla norma. Nessun coerede può quindi presumere di esercitare individualmente tutti i diritti sociali riferiti alla partecipazione comune. La situazione deve essere verificata anche attraverso lo statuto, gli atti di successione e gli adempimenti necessari a rendere efficace il trasferimento nei confronti della società.
Quando invece la partecipazione è stata attribuita individualmente a un erede, occorre verificare quali diritti gli spettino in qualità di socio. Nelle SRL, l’articolo 2476, secondo comma, del Codice civile riconosce ai soci che non partecipano all’amministrazione il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Questo diritto può assumere particolare rilievo quando gli eredi sospettano che il valore della società sia stato ridotto artificialmente, che determinate operazioni abbiano favorito altri soci oppure che la gestione non sia stata rappresentata correttamente.
Non possiamo tuttavia equiparare automaticamente la posizione del semplice chiamato all’eredità a quella di un socio il cui acquisto sia stato perfezionato e reso efficace nei confronti della società. Prima di richiedere l’accesso alla documentazione occorre accertare la titolarità della partecipazione e la legittimazione all’esercizio dei relativi diritti. Per gli eredi di quote di SRL, questi problemi possono intrecciarsi con le clausole statutarie, la comunione sulla quota e i rapporti con i soci superstiti, come approfondiamo nell’articolo dedicato all’eredità di quote di SRL e ai diritti degli eredi.
Una questione particolarmente delicata riguarda gli utili. Gli eredi possono ritenere che la società produca redditi consistenti e che l’amministratore, spesso coincidente con uno dei familiari, impedisca loro di beneficiare dei risultati economici. Occorre distinguere gli utili realizzati dalla società dal diritto del socio a percepirne la distribuzione. Nelle SRL, secondo l’articolo 2478-bis del Codice civile, la decisione sulla distribuzione degli utili compete ai soci in sede di approvazione del bilancio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. L’esistenza di un risultato economico positivo non attribuisce quindi automaticamente a ciascun erede un credito immediatamente esigibile per la propria percentuale.
Una persistente mancata distribuzione degli utili può comunque richiedere un approfondimento quando si accompagni a operazioni potenzialmente pregiudizievoli, compensi amministrativi sproporzionati, attribuzioni economiche riservate ad alcuni soci o decisioni assunte nell’interesse esclusivo della maggioranza. In simili circostanze dobbiamo esaminare i bilanci, le delibere, i rapporti tra società e parti correlate e le ragioni economiche delle operazioni contestate. La mancata distribuzione non costituisce di per sé un illecito, ma specifiche condotte possono assumere rilievo se ricorrono i presupposti per contestare una deliberazione o far valere una responsabilità.
Se il patrimonio aziendale è stato gestito direttamente da un coerede nell’ambito di una comunione ereditaria, può sorgere anche un problema di rendiconto. Chi ha amministrato beni comuni o percepito somme spettanti alla comunione può essere tenuto, secondo il titolo e le circostanze della gestione, a documentare le operazioni effettuate e a regolare i rapporti economici con gli altri aventi diritto. La situazione è diversa quando i ricavi appartengono a una società dotata di autonomia patrimoniale: in quel caso non possiamo chiedere al socio amministratore di dividere direttamente tra gli eredi gli incassi sociali, ma dobbiamo individuare gli strumenti previsti dal diritto societario e le eventuali pretese spettanti alla società stessa.
La distinzione diventa decisiva quando vengono contestati prelievi bancari, trasferimenti di beni o operazioni compiute dopo la morte dell’imprenditore. Un movimento di denaro non costituisce automaticamente una sottrazione: potrebbe riguardare il pagamento di fornitori, obbligazioni pregresse, compensi dovuti o spese necessarie alla prosecuzione dell’attività. Per stabilire se vi siano somme da restituire occorre ricostruire la titolarità dei conti, le causali, i poteri di disposizione, i documenti contabili e la destinazione effettiva delle risorse. Se emergono condotte illecite degli amministratori, devono essere valutati i rimedi societari e le azioni di responsabilità applicabili, senza confondere il danno subito direttamente dal singolo erede con quello arrecato al patrimonio della società.
La tutela può richiedere anche iniziative urgenti quando esiste un pericolo concreto di dispersione del patrimonio, alienazione di beni o aggravamento del pregiudizio. La possibilità di ottenere un provvedimento cautelare, compreso un sequestro nei casi previsti dalla legge, dipende però dalla natura del diritto azionato, dagli elementi probatori disponibili e dai presupposti specifici della misura richiesta. Non è sufficiente il semplice timore che un altro erede possa assumere decisioni economicamente svantaggiose.
Una volta chiarita la titolarità delle partecipazioni e ricostruita la gestione, occorre affrontare il problema della divisione. Se gli eredi non intendono mantenere una partecipazione comune, possono valutare un accordo che attribuisca le quote a uno o più di loro, prevedendo eventuali conguagli. Se manca l’accordo, ciascun coerede può far valere il diritto alla divisione ereditaria secondo le regole applicabili, tenendo conto della natura dei beni e delle eventuali limitazioni statutarie. La divisione di una partecipazione non deve però essere confusa con il diritto di ottenere dalla società la liquidazione della propria quota: quest’ultimo richiede uno specifico fondamento normativo o statutario, come nei casi di recesso o nelle particolari ipotesi previste per la morte del socio.
Per le aziende individuali cadute in comunione ereditaria, la divisione deve considerare anche la possibilità di conservare l’unità economica del complesso aziendale. L’attribuzione dell’azienda a uno degli eredi, accompagnata da un conguaglio economicamente adeguato, può essere oggetto di un accordo divisionale; in mancanza, occorre verificare le soluzioni consentite dalla disciplina applicabile al caso concreto. Non esiste un diritto generalizzato del familiare che già dirige l’attività a ottenere l’intera azienda alle condizioni da lui stabilite.
La valutazione economica assume qui un’importanza determinante. Il capitale sociale nominale e il valore contabile del patrimonio netto non coincidono necessariamente con il valore effettivo della partecipazione ereditata. Dobbiamo considerare la redditività, le prospettive dell’impresa, l’indebitamento, gli immobili, gli eventuali beni immateriali e la posizione di controllo o minoranza rappresentata dalla quota. Quando l’eredità comprende una holding familiare, è necessario ricostruire anche le partecipazioni detenute indirettamente, evitando duplicazioni nella valutazione dei beni sottostanti.
Se un erede propone di liquidare i fratelli sulla base di una perizia che sottostima gli immobili societari o non considera correttamente la redditività aziendale, può essere necessario acquisire una valutazione indipendente. Nell’eventuale giudizio, una consulenza tecnica d’ufficio può contribuire all’accertamento dei valori controversi, ferma restando la necessità che le parti alleghino e provino i fatti posti a fondamento delle rispettive domande. La corretta determinazione del valore permette di affrontare la divisione senza trasformare una differenza di potere gestionale in un’ingiustificata riduzione dei diritti patrimoniali degli altri eredi.
Un esempio pratico: due fratelli esclusi dalla gestione dell’azienda e una partecipazione societaria sottovalutata
Consideriamo una successione nella quale un imprenditore lascia ai tre figli una partecipazione di controllo in una società familiare proprietaria di un importante complesso produttivo. Uno dei figli lavorava da tempo nell’impresa e ricopriva già la carica di amministratore. Dopo la morte del padre continua a dirigere l’attività, mentre gli altri due fratelli, estranei alla gestione operativa, intendono ottenere la divisione delle partecipazioni e valutare la possibilità di uscire dalla compagine societaria.
Il fratello amministratore propone di acquisire le quote degli altri eredi sulla base di una valutazione ricavata prevalentemente dal patrimonio netto contabile. I fratelli ritengono che il corrispettivo sia insufficiente, soprattutto perché la società possiede immobili industriali acquistati molti anni prima e il cui valore di mercato potrebbe essere superiore a quello iscritto in bilancio. Contestano anche la mancata distribuzione degli utili e chiedono di conoscere alcune operazioni effettuate dopo l’apertura della successione.
La prima attività consiste nel ricostruire la titolarità delle partecipazioni, verificare lo statuto e distinguere i diritti spettanti ai coeredi da quelli esercitabili attraverso la posizione di socio. L’esame dei bilanci, della documentazione societaria e degli atti relativi agli immobili consente di individuare le componenti patrimoniali che richiedono una valutazione specifica. Parallelamente, l’analisi delle operazioni contestate permette di verificare se siano riconducibili all’ordinaria amministrazione o se presentino elementi idonei a giustificare ulteriori iniziative.
Una perizia indipendente può accertare il valore economico della società considerando il patrimonio immobiliare, la situazione finanziaria e la capacità reddituale dell’impresa. Il valore così determinato costituisce una base tecnica per la negoziazione, pur richiedendo ulteriori valutazioni per stabilire il valore delle singole partecipazioni. Le contestazioni relative agli utili e alla gestione vengono affrontate separatamente, evitando di attribuire automaticamente agli eredi somme che appartengono alla società o di qualificare come illecite operazioni non ancora chiarite.
Su queste basi, una possibile soluzione consiste in un accordo che consenta al fratello amministratore di acquisire le partecipazioni degli altri, prevedendo un corrispettivo fondato su una valutazione condivisa e modalità di pagamento adeguatamente disciplinate. L’accordo può regolare anche le eventuali pretese economiche reciproche, purché siano correttamente individuate e appartengano ai soggetti che le definiscono. Se la trattativa non raggiunge un risultato, occorre valutare le azioni giudiziarie effettivamente esperibili, distinguendo la divisione ereditaria dalle controversie societarie.
Il caso mostra perché, in una successione aziendale di valore elevato, non sia sufficiente stabilire quale percentuale spetti formalmente a ciascun erede. La tutela patrimoniale richiede di accertare il valore economico dei diritti ricevuti, verificare la legittimità delle operazioni contestate e individuare una soluzione compatibile con la continuità dell’impresa e con le posizioni giuridiche dei diversi interessati.
Domande frequenti sui diritti degli eredi nella successione dell’azienda familiare
Un figlio che ha sempre lavorato nell’azienda di famiglia ha diritto a ereditarla per intero?
No. Il lavoro svolto nell’impresa non attribuisce automaticamente un diritto successorio sull’intera azienda. Occorre verificare il testamento, eventuali donazioni o patti di famiglia e i diritti degli altri eredi. Il familiare che abbia collaborato stabilmente nell’impresa può inoltre vantare specifici diritti patrimoniali ai sensi dell’articolo 230-bis del Codice civile, quando ne ricorrono i presupposti. Questi diritti devono essere accertati separatamente dalle quote ereditarie.
Gli eredi possono obbligare il fratello che gestisce l’azienda a liquidare le loro quote?
Non automaticamente. Se l’azienda è in comunione ereditaria, ciascun coerede può generalmente chiedere la divisione secondo le regole applicabili. Se invece sono state ereditate partecipazioni societarie, il diritto di ottenere la liquidazione dalla società dipende da specifiche disposizioni normative o statutarie. Gli eredi possono negoziare la cessione delle partecipazioni al fratello amministratore, ma non possono imporgli indiscriminatamente l’acquisto. Occorre distinguere la divisione dell’eredità dalla liquidazione della quota sociale.
Come si contesta una valutazione troppo bassa dell’azienda ereditata?
È necessario esaminare i criteri utilizzati nella valutazione e acquisire la documentazione economica e patrimoniale pertinente. Bilanci, immobili societari, debiti, redditività e caratteristiche della partecipazione possono incidere sul valore effettivo. Una perizia indipendente permette di individuare eventuali incongruenze e costituisce un elemento tecnico utilizzabile nella trattativa o nel giudizio. Il valore dell’intera azienda non coincide necessariamente con quello della singola partecipazione, soprattutto quando si tratta di una quota di minoranza.
Gli eredi possono contestare un’azienda donata dal padre a un solo figlio prima della morte?
Sì, quando esistono specifici presupposti giuridici. Occorre verificare il titolo del trasferimento, il valore dell’azienda, le altre donazioni e il patrimonio lasciato dal defunto. Se emerge una lesione della quota di riserva, il legittimario può valutare l’azione di riduzione. Può assumere rilievo anche la collazione, quando ne ricorrono le condizioni. Se il trasferimento è avvenuto mediante un valido patto di famiglia, si applica invece la disciplina speciale prevista dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile.
Quanto tempo ha un erede per contestare la successione aziendale?
Non esiste un termine unico. Il diritto di chiedere la divisione ereditaria è, in linea generale, imprescrittibile ai sensi dell’articolo 713 del Codice civile, salve le situazioni che possono incidere sui diritti dei coeredi. L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, il cui decorso deve essere individuato secondo la natura dell’attribuzione contestata. Per le impugnazioni societarie, le azioni di responsabilità e le controversie relative ai patti di famiglia possono operare termini differenti, anche molto più brevi. È quindi necessario individuare tempestivamente il rimedio applicabile e verificare le relative scadenze.
Successione aziendale e grandi patrimoni: richiedere una valutazione legale per tutelare i propri diritti
Quando una successione coinvolge un’azienda familiare, partecipazioni societarie di valore elevato o una holding, il rischio economico non riguarda soltanto la ripartizione iniziale dell’eredità. Una valutazione insufficiente delle quote, una gestione non adeguatamente documentata o il mancato esercizio tempestivo dei diritti possono incidere concretamente sul patrimonio spettante agli eredi.
Presso lo Studio Legale Calvello esaminiamo le controversie successorie partendo dalla ricostruzione del patrimonio e dei rapporti giuridici esistenti. Testamento, donazioni, eventuali patti di famiglia, statuti societari, bilanci, documentazione bancaria e valutazioni aziendali permettono di individuare la posizione di ciascun interessato. Quando emergono conflitti tra coeredi o soci, valutiamo le possibilità di accordo, le richieste di rendiconto, le iniziative necessarie per accertare il valore delle partecipazioni e le eventuali azioni giudiziarie.
Nelle successioni economicamente rilevanti, intervenire prima che vengano conclusi accordi di divisione o sottoscritte cessioni di quote consente di esaminare le condizioni proposte e verificare se corrispondano ai diritti effettivamente spettanti. La scelta del percorso dipende dalla struttura societaria, dalla documentazione disponibile, dal valore del patrimonio e dagli obiettivi dell’erede.
Se siete coinvolti nella successione di un’azienda di famiglia, ritenete di essere stati esclusi dalla gestione o contestate il valore delle partecipazioni ricevute, potete richiedere una consulenza allo Studio Legale Calvello. Esamineremo la vostra posizione per individuare le tutele concretamente esperibili e valutare come affrontare la controversia nel rispetto dei vostri diritti patrimoniali.



