Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Spese condominiali e opposizione a decreto ingiuntivo: il giudice deve interpretare la domanda considerando l’intero atto difensivo e non le sole conclusioni formali
La Corte di Cassazione chiarisce che la domanda giudiziale deve essere interpretata sulla base della volontà effettiva della parte, desumibile non soltanto dalle conclusioni, ma dall’intero contenuto dell’atto processuale. Nel giudizio relativo al pagamento di spese condominiali, il semplice riferimento, nelle conclusioni dell’appello, alla conferma del decreto ingiuntivo per un importo inferiore non comporta rinuncia alla maggiore somma già ricompresa nel thema decidendum. Se la quantificazione del maggior credito accertato in primo grado non viene specificamente impugnata, sul relativo accertamento si forma il giudicato interno. Non sussiste, quindi, ultrapetizione quando il giudice decide su una somma che, interpretando complessivamente gli atti, risulta compresa nella domanda.
LA VICENDA
Una società proprietaria di un immobile si opponeva a un decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per spese condominiali. La Corte d’Appello di Venezia condannava la società al pagamento di € 6.703,10, importo superiore a quello originariamente ingiunto. La società ricorreva in Cassazione denunciando ultrapetizione; il ricorso è stato rigettato.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
CONDOMINIO – SPESE CONDOMINIALI – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – DOMANDA GIUDIZIALE – INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI – MAGGIORE CREDITO – GIUDICATO INTERNO – ULTRAPETIZIONE – ESCLUSIONE
La domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla volontà della parte quale emerge non soltanto dalla formulazione letterale delle conclusioni, ma dall’intero complesso dell’atto processuale. Ne consegue che il riferimento, nelle conclusioni dell’appello, alla conferma del decreto ingiuntivo non comporta, di per sé, rinuncia alla maggiore somma già ricompresa nel thema decidendum. Qualora l’accertamento del maggior credito non sia stato specificamente impugnato, su tale capo si forma il giudicato interno; ove la somma debba considerarsi compresa nella domanda complessivamente interpretata, non è configurabile il vizio di ultrapetizione.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza, 22/09/2026, n. 25688
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Pegaso Srl propose dinanzi al Tribunale di Treviso opposizione a un decreto ingiuntivo con cui, su ricorso del Condominio (Omissis) sito in T, via (Omissis), rappresentato dall’amministratore C.C. Gestioni Immobiliari Sas di B.B. E C. (ora Emmeci Srls), le era stato ingiunto di pagare la somma di Euro 6.328,83, a titolo di spese condominiali.
Nella resistenza del Condominio, con la sentenza di primo grado, il Tribunale, rilevato che l’opponente aveva pagato la somma di Euro 2.619,52, che andava quindi detratta dal dovuto, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 4.083,68, compensando le spese processuali in ragione della soccombenza reciproca.
2. A seguito di impugnazione da parte del Condominio, nella resistenza della Pegaso Srl, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1395/2022 pubblicata il 14.06.2022, in accoglimento del gravame, ha condannato la società appellata al pagamento di Euro 6.703,10 oltre interessi, nonché oltre alle spese del doppio grado di giudizio.
Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, la Corte territoriale, dopo aver osservato che la somma ingiunta si riferiva alle spese di competenza del conduttore dell’immobile di proprietà della Pegaso Srl e che quest’ultima, nelle more del giudizio, aveva corrisposto l’importo di Euro 2.619,42 che le competeva, invece, in qualità di proprietaria, ha anche rilevato che, nel corso della causa di opposizione, l’amministratore del Condominio aveva ulteriormente precisato il credito in Euro 6.703,10 – considerate le spese condominiali di competenza dell’inquilino fino ad aprile 2017, e non fino al precedente mese di febbraio 2017 come nel decreto ingiuntivo opposto – e, infine, ha ritenuto che il Tribunale non avrebbe dovuto sottrarre l’importo pagato da quello ingiunto ad altro titolo.
3. La Pegaso Srl ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di un unico motivo.
Il Condominio (Omissis) sito in T, via (Omissis), resiste con controricorso.
Fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si lamenta: violazione e/o omessa applicazione dell’art. 112 c.p.c., 99 c.p.c. e 2907 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in particolare, a parere della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto di condannare la stessa al pagamento dell’importo di Euro 6.703,10 in favore del Condominio (Omissis) che aveva domandato, rassegnando conclusioni in tal senso nel secondo grado, esclusivamente la conferma del decreto ingiuntivo opposto recante una condanna di pagamento di Euro 6.328,83, con ciò discostandosi palesemente dal dettato dell’art. 112 c.p.c. che impone al Giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che, essendo stata dedotta la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., e dunque un “error in procedendo”, la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti (cfr.: Cass. sez. un. n. 8077/2012; Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 2771/2017).
Come dedotto dal Condominio controricorrente, dalla motivazione della sentenza di primo grado risulta che la determinazione del residuo dovuto, pari a Euro 4.083,68, al cui pagamento era stata condannata la società opponente, è avvenuta decurtando la somma di Euro 2.619,42, pacificamente corrisposta, dall’importo di Euro 6.703,10, quest’ultimo liquidato sulla scorta delle seguenti considerazioni: “Infatti con delibera del 13.9.17 il condominio approvò il rendiconto consuntivo ‘1.5.16 – 30.4.17’, da cui risulta che alla ‘Pegaso’ vennero imputate anche le spese a titolo di saldo dell’anno precedente (Euro 9.463,72). Sicché, sommando a tale importo quello di Euro 2239,38, inerente al periodo cit., la somma complessivamente dovuta è di Euro 11.703,10. Poiché la creditrice ha riconosciuto di aver ricevuto Euro 5000,00 a dicembre ’16, il credito condominiale residuo è di Euro 6703,10″ (cfr.: controricorso, a pag. 7; sentenza di primo grado).
In sede di gravame, nella parte narrativa, l’odierno controricorrente ha censurato l’indebita decurtazione dell’importo di Euro 2.619,42, mentre la quantificazione del credito in Euro 6.703,10 non è stata oggetto di impugnazione. Nelle conclusioni, poi, il Condominio ha domandato di “riformare la sentenza nella parte in cui si stabilisce che dall’importo ingiunto deve essere detratto a favore di Pegaso Srl la somma di Euro 2619,52 e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3904/2017 in data 10.11.2017 dal Tribunale di Treviso n. 5052/2017 Rep, emesso all’esito del procedimento rubricato al n. 8673/2017 R.G.”.
Il Condominio, in questa sede, oppone alla controparte la formazione del giudicato interno sulla quantificazione dell’importo di Euro 6.703,10, non essendo stata essa oggetto né dell’appello principale, né di appello incidentale da parte della società.
Ciò posto, deve osservarsi che l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito (cfr., fra le altre: Cass. n. 20718/2018; Cass. n. 29822/2019; Cass. n. 13920/2023) ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell’ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr.: Cass. n. 29822/2019, cit.); ove il giudice del merito abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel “thema decidendum”, tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte (cfr.: Cass. n. 20718/2018, cit.; Cass. n. 3702/2006).
La domanda giudiziale deve essere interpretata, dal giudice, con riferimento alla volontà della parte, quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall’intero complesso dell’atto che le contiene (cfr.: Cass. n. 6100/1997; Cass. n. 19188/2003; Cass. n. 18653/2004). Invero, il principio della libertà di forma degli atti di parte nel processo civile non consente di tenere distinte, ai fini della concreta ricerca delle istanze rivolte al giudice, le diverse parti degli scritti difensivi ed impone l’esame globale di essi, ben potendo essere contenute, nella parte espositiva, richieste conclusive e, allo stesso modo, argomentazioni difensive tra le conclusioni di detti atti (cfr.: Cass. n. 18096/2002).
Ora, tale interpretazione risulta espressamente compiuta da parte del giudice del merito, laddove lo stesso ha osservato che, nel corso della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, l’amministratore del Condominio aveva ulteriormente precisato il credito in Euro 6.703,10, considerate le spese condominiali di competenza dell’inquilino fino ad aprile 2017, e non fino al precedente mese di febbraio 2017 come nel decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, pertanto, che il maggior importo oggetto di censura nella presente sede fosse compreso nella domanda della parte opposta, e, dunque, nel thema decidendum.
Tale ricostruzione è conforme al tenore dell’atto di appello, da interpretarsi, come innanzi si è visto, sulla scorta non soltanto delle conclusioni rassegnate (in cui, oltre alla richiesta di conferma del decreto ingiuntivo, compare anche la domanda di riforma della sentenza di primo grado nella sola parte concernente l’avvenuta decurtazione della somma di Euro 2.619,52), bensì anche della narrativa contenente le critiche rivolte alla sentenza di primo grado.
In particolare, la circostanza che, nelle conclusioni riportate tanto nell’atto di appello quanto negli atti successivi, la parte abbia fatto riferimento letteralmente alla semplice conferma del decreto ingiuntivo opposto, non comporta rinuncia alla maggior somma rilevata dai giudici di merito.
Una tale conseguenza non può neppure trarsi dal tenore delle note di trattazione scritta per l’udienza chiamata il giorno 26.10.2021 (cfr.: doc. 22 della ricorrente), laddove si è dedotto che il maggior importo “rappresenta, dunque, un errore del giudice di prime cure in quanto ha inserito nella sentenza n. 1869/2020 una rata afferente alle spese condominiali che al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo n. 3094 / 2017, proc. n. 8673/2017 R.G. Trib. Treviso, non era ancora maturata”.
Infatti, in sede di gravame l’appellante non risulta aver chiesto emendarsi detto “errore”, che si assume commesso dal giudice di primo grado.
Da quanto precede deriva, in primo luogo, che, non essendo stato il riconoscimento del maggior credito fatto oggetto di censura da alcuna delle parti in sede di gravame, sulla circostanza si è formato il giudicato.
In proposito, si osserva che la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione si verifica con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, mentre l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (cfr.: Cass. n. 12649/2020; Cass. n. 18713/2016).
Ciò posto, deve rilevarsi, in concreto, che l’accertamento della base di calcolo del dovuto costituisce antecedente logico della liquidazione oggetto di appello, con la conseguenza che l’impugnazione di quest’ultima, ove avvenuta per motivi che non riguardano il primo, non estende ad esso i suoi effetti.
In secondo luogo, dovendosi la somma considerare compresa nel thema decidendum, non è ravvisabile il vizio di ultrapetizione.
2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere al Condominio controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 200,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 15 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2026.




