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Lavoro Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 6606/2016 – Somministrazione di lavoro a termine: causale generica e costituzione del rapporto a tempo indeterminato

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Somministrazione di lavoro temporaneo: la causale deve essere concreta e verificabile, con effettiva corrispondenza tra esigenze produttive e mansioni assegnate al lavoratore.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6606/2016, ha ribadito che la legittimità della somministrazione di lavoro a tempo determinato richiede l’effettiva sussistenza delle ragioni produttive indicate nel contratto. La mera indicazione di una causale astrattamente consentita dalla legge non è sufficiente, essendo necessaria una concreta corrispondenza tra le esigenze temporanee dell’impresa utilizzatrice e le mansioni affidate al lavoratore. La genericità delle ragioni addotte impedisce il controllo sulla legittimità del ricorso alla somministrazione. La Corte ha altresì precisato che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non il valore probatorio dei documenti prodotti. È stato quindi confermato l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il riconoscimento dell’indennità risarcitoria.

LA VICENDA

Alcuni lavoratori contestavano la legittimità dei contratti di somministrazione stipulati tramite Adecco Italia S.p.A. con Sviluppo Italia Campania S.p.A., sostenendo l’insussistenza delle esigenze produttive temporanee dichiarate. La Corte d’appello di Napoli riconosceva rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, liquidando un’indennità di otto mensilità. La Cassazione rigettava il ricorso della società, confermando la genericità delle causali e l’insufficienza delle prove offerte.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

LAVORO (RAPPORTO DI) – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – RAGIONI GIUSTIFICATIVE – SPECIFICITÀ DELLA CAUSALE – EFFETTIVA SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE PRODUTTIVE – CORRISPONDENZA CON LE MANSIONI ASSEGNATE – NECESSITÀ – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – LIMITI – CONSEGUENZE

In materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato, disciplinata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto non è sufficiente a giustificare il ricorso alla somministrazione, occorrendo che le esigenze produttive dedotte siano effettivamente sussistenti, abbiano carattere temporaneo e presentino una concreta corrispondenza con le mansioni assegnate al lavoratore. La genericità della causale, ove impedisca di verificare la riferibilità delle esigenze dichiarate alle ragioni consentite dalla legge, non soddisfa i requisiti richiesti per la legittimità del rapporto. Quanto al principio di non contestazione, esso riguarda le allegazioni di fatto della controparte e non i documenti prodotti, la cui efficacia probatoria rimane liberamente discutibile e valutabile dal giudice. Il lavoratore che abbia già contestato nell’atto introduttivo la sussistenza delle ragioni giustificative non è tenuto a reiterare tale contestazione in risposta alle difese del datore di lavoro.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione VI, Ordinanza 06/04/2016, n. 6606

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata il 28.4.2014, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stesse sede, confermava l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la S.p.A. Sviluppo Italia Campania e ciascuno dei lavoratori, attuali controricorrenti ed intimati, dalle date di stipula della prima assunzione, con condanna della società a pagare ai lavoratori l’indennità risarcitoria L. n. 183 del 20110, ex art. 32, nella misura di otto, anzichè di dodici mensilità.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la S.p.A. Sviluppo Italia Campania in liquidazione, affidandosi a due motivi.

Resistono, con concontroricorso, i lavoratori epigrafati. Gli altri sono rimasti intimati.

Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21, 22 e 27, nella parte in cui l’impugnata sentenza ha negato la legittimità della causale indicata nei contratti di somministrazione lavoro intervenuti tra la Adecco Italia S.p.A. (somministratore) e la società ricorrente (utilizzatore), erroneamente ritenendo applicabile nel caso di specie la disciplina propria del lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, ed altrettanto erroneamente reputando necessaria la specificazione della causale, anzichè la sua mera indicazione fra le causali consentite dalla legge anche in relazione all’ordinaria attività dell’utilizzatore.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 167, 414, 416, 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha violato il principio di non contestazione delle risultanze documentali in riferimento alle mansioni i lavoratori e alla sussistenza d’un picco di produzione eziologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile.

Vanno in questa sede ribadite le considerazioni, qui interamente condivise, svolte in Cass. 18046/14 su questioni analogamente prospettate.

E’ stato evidenziato che, se pure la somministrazione di lavoro trova nel D.Lgs n. 276 del 2003, artt. 20 e segg. – e non nel D.Lgs. n. 368 del 2001, la propria specifica disciplina, anche a voler supporre l’astratta validità della causale indicata nel contratto di somministrazione, comunque essa non è stata provata, e che, in ogni caso, la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti (cfr. Cass. 9.9.13 n. 20598).

Quanto alla contestazione della necessità dell’esigenza di specificità che giustifica il ricorso allo specifico strumento contrattuale, sostenendone la ricorrente la rilevanza solo con riguardo al contratto a termine “diretto”, è sufficiente osservare che la straordinarietà o eccezionalità dell’esigenza rispetto alla ordinaria attività dell’utilizzatore è cosa diversa dalla permanente necessità del carattere temporaneo dell’esigenza produttiva, che è richiesta anche per tale tipologia contrattuale.

Non osta a tale ricostruzione – come sottolineato da Cass. 1.8.2014 n. 17540, seppure a diversi fini – la sentenza della CGUE 11.4.13, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, che ha escluso che la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad un contratto interinale. Ed invero, tale inapplicabilità deriva solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 2008/104) per il contratto a termine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato (cfr, in tali termini Cass. 17540/2014 cit.). Nella specie, come già precisato, la Corte ha rilevato che la causale, con specifico riguardo alla prestazione resa presso l’utilizzatrice, non conteneva alcun riferimento all’effettivo contenuto dell’incremento di attività a partire dal 2004, per effetto della ripresa dei finanziamenti e delle erogazioni di fondi pubblici, con riguardo in particolare alla incidenza di tale incremento rispetto ai singoli contratti dei lavoratori stipulati per vari e differenti periodi di tempo a cavallo tra la metà del 2004 ed il 2008, con conseguente ritenuta irrilevanza ed inammissibilità della prova testimoniale addotta su tali generiche circostanze.

La mancanza di idonea specificazione delle esigenze impedisce, in conclusione, al lavoratore prima ed al giudice poi, di verificare la riferibilità della causale alle ragioni previste dalla legge come legittimanti il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo e le argomentazioni sul punto risultano congrue ed immuni da vizi di carattere logico-giuridico.

Sostiene, poi, la società ricorrente che tale rispondenza sarebbe invece emersa dalla mancata contestazione, da parte dei lavoratori, delle risultanze documentali in base alle quali doveva considerarsi provata, in riferimento alle mansioni dei lavoratori, la sussistenza d’un picco di produzione etiologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile. Va, tuttavia, osservato – in conformità a quanto affermato da Cass. 18046/2014 cit. – che la doglianza muove da un’errata ricostruzione del principio di non contestazione che governa il rito speciale e ora, dopo la novella dell’art. 115 c.p.c., ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 45, anche quello ordinario. Invero, fin dal proprio ricorso introduttivo di lite i lavoratori avevano già negato che nel proprio caso vi fossero in concreto ragioni che avrebbero giustificato il ricorso alla somministrazione di lavoro, di guisa che non dovevano formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni della società convenuta.

In altre parole, la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore medesimo l’onere di “contestare la altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo. E’ stato osservato che l’onere di contestazione concerne solo le allegazioni in punto di fatto dell’avversario e non i documenti da lui prodotti (che è cosa processualmente diversa), rispetto ai quali esiste solo l’onere di eventuale disconoscimento nei casi e nei sensi di cui all’art. 214 c.p.c. o quello di proporre – se del caso – querela di falso ex art. 221 c.p.c., mentre la loro significatività o valenza probatoria può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può essere autonomamente valutata dal giudice (cfr., in tali termini, Cass. 18046/14 cit.).

Da ultimo, non gioverebbe a parte ricorrente neppure intendere il tenore della doglianza di cui al secondo motivo come sostanziale denuncia di travisamento delle risultanze processuali e/o di vizio di motivazione, trattandosi di censure non riconducibili a nessuna di quelle consentite dal vigente art. 360 c.p.c. nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Oggi la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla sentenza della cui impugnazione si discute) rende denunciabile per cassazione il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nei termini in cui ciò è stato meglio chiarito nella sentenza di questa Corte a s.u. 7 aprile 2014 n. 8053.

Nella vicenda processuale in oggetto è innegabile che il fatto allegato come ragione giustificativa del ricorso alla somministrazione di lavoro in relazione alle mansioni assegnate ai lavoratori è stato specificamente esaminato dalla Corte territoriale, le cui conclusioni restano insindacabili in sede di legittimità.

Per quanto argomentato, si propone il rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sul rigetto del ricorso, osservando che le singole causali sono state specificamente esaminate dalla Corte di appello (v. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata), che ha ritenuto generiche anche le allegazioni in sede giudiziale relative al dedotto incremento di attività rispetto ai singoli contratti dei lavoratori, con incidenza sulla stessa ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale articolata. Deve pertanto ritenersi erroneo il rilievo di motivazione apparentemente fornita e di ingiustificata mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società al pagamento, nei confronti dei lavoratori costituiti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Nulla va statuito nei confronti delle parti rimaste intimate.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dei controricorrenti, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 8000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%. Nulla nei confronti delle parti rimaste intimate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2016

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