Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
La dichiarazione scritta di un terzo può costituire un indizio valutabile insieme agli altri elementi probatori. Responsabilità del corriere per lo smarrimento di una busta contenente denaro e limiti del ricorso per cassazione contro le sentenze equitative del giudice di pace.
La scrittura privata proveniente da un terzo, pur non costituendo una prova tipica, può assumere valore indiziario ed essere valutata dal giudice unitamente agli altri elementi probatori e al comportamento processuale delle parti. La Cassazione conferma la condanna di una società di recapiti e del suo dipendente per lo smarrimento di una busta contenente denaro, ritenendo adeguatamente motivato l’accertamento della responsabilità. La Corte precisa inoltre che, nelle controversie decise secondo equità dal giudice di pace, il ricorso per cassazione incontra specifici limiti, non potendo fondarsi sulla semplice violazione di norme ordinarie. Il decreto legislativo attuativo di una direttiva europea conserva natura di fonte normativa nazionale.
LA VICENDA
Un cliente conveniva in giudizio una società di recapiti e un suo dipendente per lo smarrimento di una busta contenente 500.000 lire. Il giudice di pace condannava entrambi in solido, valorizzando anche una dichiarazione autografa della persona che aveva consegnato la busta. La Cassazione rigettava il ricorso della società, confermando la decisione.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROVA CIVILE – SCRITTURA PROVENIENTE DA TERZO – NATURA DI PROVA ATIPICA – VALORE INDIZIARIO – VALUTAZIONE CONGIUNTA CON GLI ALTRI ELEMENTI PROBATORI – AMMISSIBILITÀ – GIUDICE DI PACE – DECISIONE SECONDO EQUITÀ – RICORSO PER CASSAZIONE – LIMITI.
La scrittura proveniente da un terzo, prodotta in giudizio da una delle parti, pur non configurandosi come prova tipica e non essendo equiparabile a una deposizione testimoniale, può costituire un indizio, la cui rilevanza deve essere apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi probatori acquisiti e al comportamento processuale delle parti. Nelle controversie decise secondo equità dal giudice di pace, secondo il regime applicabile ratione temporis, il ricorso per cassazione è ammissibile per violazione delle norme processuali, delle disposizioni costituzionali e comunitarie, dei principi informatori della materia, nonché per mancanza, apparenza o radicale contraddittorietà della motivazione, restando esclusa la censurabilità della mera violazione di norme ordinarie di diritto sostanziale. La circostanza che una disposizione nazionale sia stata emanata in attuazione di una direttiva comunitaria non le attribuisce rango sovraordinato rispetto alle altre norme legislative nazionali.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 30/11/2005, n. 26090
(Omissis)
Svolgimento del processo
L.S., con citazione notificata ad A.W. ed a s.r.l. Pony Line il 18 ed il 21. 6. 2001, conveniva questi davanti al giudice di pace di Roma, per sentirli condannare in solido alla restituzione della somma di £. 500. 000, sul presupposto che la società Pony, per il tramite del suo dipendente A., avesse smarrito una busta, contenente detta somma, di cui era stato commissionato il ritiro e la successiva consegna, da parte dell’attore.
Si costituiva la convenuta s.r.l. Pony che chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudice di pace, con sentenza depositata il 22. 3. 2002, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore della somma di £. 500. 000.
Riteneva il giudice di pace che la domanda era risultata fondata sulla base delle ammissioni rese dal convenuto A. in merito al graduale recupero della somma predetta con ritenute nei suoi confronti effettuate dalla datrice di lavoro, nonché dalla dichiarazione autografa della sig.ra G. che aveva consegnato la busta con la somma all’A., recatosi presso di lei per ritirarla per conto dell’attore; che lo stesso teste G.F. assumeva che la busta si era smarrita.
Inoltre il giudice di pace riteneva che, poiché l’Ente Poste era stato privatizzato, era venuto meno il regime monopolistico in suo favore.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Pony.
Resiste con controricorso L.S..
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 231, 251, 252, 253, 255 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Assume la ricorrente che, in violazione delle predette norme, la sentenza impugnata ha fondato la statuizione di condanna sulla base della sola prova testimoniale costituita dalla dichiarazione della G., mentre la stessa era incapace ad essere testimone, perché, quale mittente della lettera, era parte contrattuale.
Inoltre lamenta la ricorrente l’assoluta irritualità della deposizione testimoniale, resa attraverso una dichiarazione autografa e non nei modi previsti dalla legge davanti al giudice.
2. 1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.
Anzitutto va osservato che la sentenza impugnata non ha mai ritenuto che la dichiarazione della G. costituisse prova testimoniale, ma, appunto, solo una scrittura autografa della stessa.
Premesso che nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice la G. non era parte contrattuale, avendo la sentenza ritenuto che il contratto fosse intervenuto esclusivamente tra la Pony e lo S. va osservato che la dichiarazione in questione costituiva solo una scrittura proveniente da terzo.
2. 2. Come questa Corte ha già affermato, la scrittura proveniente da un terzo e prodotta in giudizio da una delle parti, pur non configurandosi come prova tipica, può costituire un indizio, del quale occorre valutare la rilevanza, unitamente al comportamento processuale tenuto dall’altra parte nei giudizi di primo e secondo grado (Cass. 03/08/2002, n. 11652).
Ed infatti la sentenza impugnata ha in questi termini considerato e valutato tale dichiarazione, in una a tutti gli altri elementi probatori sopra elencati.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1), c. 2, art. 3, art. 23 d lgs n. 261/1999, attuazione della direttiva CEE 97/96, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1683 c.c., nonché il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Lamenta la ricorrente di non aver assunto l’obbligo specifico di trasportare denaro; che il trasporto di denaro è riservato in via esclusiva all’Ente Poste o a soggetti muniti di specifica autorizzazione; che tanto emergeva dalla suddette
norme; che la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione delle norme comunitarie; che inadempiente era la G. che aveva affidato la somma all’A..
4. 1. Ritiene questa corte che il motivo sia in parte inammissibile ed in parte infondato.
Va, preliminarmente osservato che, contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire (ed attualmente ad €. 1. 100), e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria), ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716, coordinata con la sentenza additiva della Corte Cost. 14. 7. 2004, n. 206).
Premesso che il principio informatore della materia, non è la regola individuata dal legislatore, ma il principio, cui lo stesso si è ispirato, per far valere la violazione dello stesso è necessario che il ricorso indichi con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato (art. 366, primo comma n. 4) e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con tale regola (Cass. 11. 1. 2005, n. 382).
4. 2. Nella fattispecie, quindi, sono inammissibili le censure che lamentano violazioni di norme nazionali ordinarie, quali quelle del c.c. e le stesse norme del d.lgs. n. 261 del 1999; infatti la circostanza che tale decreto sia stato emesso in attuazione di direttiva comunitaria, non lo trasforma in norma comunitaria e quindi sovrordinata rispetto alle altre norme ordinarie nazionali, tra cui l’art. 113, c. 2, c.p.c., che attribuisce al giudice di pace il criterio di decisione secondo equità nei termini suddetti.
4. 3. Quanto alla censura di violazione della direttiva comunitaria n. 96/97, a parte la genericità della stessa, va osservato che la detta direttiva comunitaria, non obbliga gli Stati membri, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, a realizzare una situazione di monopolio in tema di trasporti di denaro in favore degli enti postali nazionali, ma attiene esclusivamente a regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
5. Infondata è anche la censura di vizio motivazionale dell’impugnata sentenza, non risultando la stessa né mancante, né apparente, né intimamente contraddittoria, avendo il giudice ritenuto che, poiché era rimasto accertato che l’A. aveva ricevuto la busta con il denaro e che la stessa era andata smarrita, la Pony ed il suo dipendente erano tenuti a risarcire tale danno.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, liquidate in complessivi €. 600, di cui €. 100 per spese.
Così deciso in Roma, lì 28 ottobre 2005.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 NOV. 2005




