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Lavoro Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 10819/1998 – Ritiro del fascicolo di parte e rilevabilità d’ufficio del giudicato

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Ritiro volontario del fascicolo di parte e mancata produzione dei documenti: la Cassazione chiarisce i limiti del potere-dovere del giudice di ricercare le prove e rilevare d’ufficio il giudicato.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 10819 del 29 ottobre 1998, ha stabilito che il ritiro volontario del fascicolo di parte comporta il rischio della soccombenza qualora vengano sottratti alla valutazione del giudice documenti decisivi per la controversia. Il giudice è tenuto a disporre la ricerca o la ricostruzione della documentazione mancante soltanto quando risulti che la sua assenza dipenda da smarrimento, sottrazione o altra causa involontaria. La mera proposizione di un’eccezione di giudicato non impone accertamenti d’ufficio quando manchino agli atti gli elementi necessari per verificarla. Il ritiro del fascicolo e l’assenza della parte all’udienza di discussione possono essere interpretati come indici di rinuncia informale o di transazione extraprocessuale. Il ricorso viene pertanto rigettato.

LA VICENDA

Una lavoratrice agricola, inizialmente vittoriosa nella controversia contro l’INPS per il pagamento dell’indennità di maternità, aveva eccepito la tardività dell’appello dell’Istituto. Dopo aver ritirato volontariamente il proprio fascicolo a seguito di una transazione, lamentava che il Tribunale avesse deciso senza verificare la formazione del giudicato. La Cassazione ha respinto il ricorso, escludendo l’obbligo del giudice di ricercare documenti volontariamente sottratti alla sua valutazione.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PROCEDIMENTO CIVILE – Prove documentali – Fascicolo di parte – Ritiro volontario – Mancato rideposito – Conseguenze probatorie – Soccombenza – Smarrimento o sottrazione involontaria – Obblighi del giudice – Giudicato esterno – Rilevabilità d’ufficio – Necessità di elementi risultanti dagli atti – Articoli 115 e 324 c.p.c. e 2909 c.c.

In tema di processo civile, la parte che ritiri volontariamente il proprio fascicolo e ometta di ridepositarlo prima della decisione assume il rischio della mancata valutazione dei documenti in esso contenuti, con conseguente possibile soccombenza per difetto di prova. L’obbligo del giudice di disporre la ricerca o la ricostruzione della documentazione mancante sussiste soltanto quando risulti l’involontarietà della sua assenza, mentre non ricorre nell’ipotesi di ritiro volontario del fascicolo, specie quando la parte non compaia all’udienza di discussione. La rilevabilità d’ufficio del giudicato presuppone la presenza agli atti di elementi idonei ad accertarne l’esistenza, non essendo sufficiente la mera eccezione di parte quando i relativi documenti probatori siano stati ritirati. Il comportamento processuale della parte può, in assenza di elementi contrari, essere interpretato come indice di rinuncia informale o di intervenuta transazione extraprocessuale.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 29/10/1998, n. 10819

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 672 del 1991 il Pretore di Rossano in funzione di giudice del Lavoro accolse la domanda con cui Giovannina Graziano aveva chiesto la condanna dell’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE al pagamento dell’indennità di maternità spettante nel periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro dal 25 novembre 1988 al 30 aprile 1989 e dal 2 maggio 1989 al 1 ottobre 1989 per la sua qualità di bracciante agricola. Con sentenza del 3 novembre 1994 il Tribunale di Rossano, accogliendo l’appello proposto dall’ISTITUTO, respinse la domanda della Graziano affermando che poiché costei non aveva provato attraverso tempestivo deposito della relativa documentazione la notifica della sentenza di primo grado nei confronti dell’ISTITUTO e poiché l’atto di appello era stato depositato entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dall’appellata, doveva essere respinta; e nel merito, poiché fra la cessazione del periodo di astensione e la proposizione del ricorso al Pretore intercorreva un periodo superiore all’anno, e non era stata provata interruzione del corso della prescrizione, il diritto era estinto.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre Giovannina Graziano, percorrendo le linee d’un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 96 e 324 cod. proc. civ., per res judicata e responsabilità processuale aggravata, la Graziano sostiene che il 13 febbraio 1992 aveva notificato all’ISTITUTO la sentenza pretorile, e l’ISTITUTO aveva proposto appello con atto depositato il 3 luglio 1992 e notificato il 16 aprile 1993; aggiunge che con atto depositato il 1 giugno 1993 ella si era tempestivamente costituita in appello per l’udienza dell’11 giugno 1993, pregiudizialmente eccependo la tardività dell’impugnazione; aggiunge che essendo successivamente intervenuta fra le parti negoziale transazione della lite ella aveva ritirato il proprio fascicolo di parte, e che l’ISTITUTO aveva tuttavia coltivato l’appello conseguendo la sentenza, pronunciata in assenza del fascicolo di parte appellata e delle prove ivi contenute; e concludendo lamentando che il Tribunale non abbia svolto alcuna indagine in ordine alla formazione dell’eccepito giudicato, rilevabile anche d’ufficio.

In ordine al primo aspetto della censura (l’omessa indagine sulla causa dell’assenza del fascicolo di parte), giova premettere che, per il potere dispositivo delle prove (art. 115 cod. proc. civ), la parte ha la facoltà di ritirare e non ridepositare nei termini di legge i documenti in precedenza prodotti: ed in tale ipotesi, ove il documento non ridepositato si riveli a lei favorevole, incorre nell’esclusiva sanzione della soccombenza per non aver fornito la prova della propria pretesa (Cass. 27 ottobre 1982 n. 5627).

Dall’angolazione del giudicante, ove al momento della decisione manchi la documentazione prodotta dalla parte e consti l’involontarietà della mancanza (per smarrimento o sottrazione), il giudice deve ordinare alla cancelleria la ricerca ovvero la ricostruzione (Cass. 16 luglio 1997 n. 6521).

Nell’ambito di questa ipotesi, poiché la parte ha la facoltà di ritirare il proprio fascicolo o documenti ivi contenuti, da questa facoltà è deducibile la causa volontaria della mancanza; ed è onere della parte che ha prodotto il documento dedurre l’incolpevole involontaria mancanza (ove ciò non risulti in modo palese, pur in assenza della parte e d’una sua espressa segnalazione in tal senso).

L’assenza d’un onere del giudicante di ricerca emerge a maggior ragione ove manchi l’intero fascicolo e la stessa parte non compaia udienza. Attraverso questi elementi (ed in assenza d’ogni contrario elemento) è invero legittimo da un canto dedurre che la parte abbia deliberatamente ritirato il proprio fascicolo per informale rinuncia o per transazione extraprocessuale (e la richiesta di decisione che la controparte in tale ipotesi avanzi non preclude la predetta deduzione), e simmetricamente escludere l’onere del giudice d’una indagine sulla causa dell’assenza del fascicolo.

Ciò, nel caso in esame, ove è la stessa parte ed affermare che per l’intervenuta transazione aveva ritirato il proprio fascicolo e non era comparsa in udienza. E pertanto il giudice non aveva alcun onere di indagine sulla causa dell’assenza dei documenti.

In ordine al secondo aspetto della censura (l’omessa indagine sull’esistenza del giudicato), è da osservare che il giudice ha l’obbligo di rilevare fatti ed aspetti processuali rilevabili di ufficio solo nella misura in cui agli atti vi siano elementi che consentano questo rilievo. Ove gli elementi si esauriscano in una (pur impropria) eccezione di parte, l’obbligo del giudice non sussiste.

Ciò, anche ove la parte indichi gli elementi probatori del fatto (rilevabile d’ufficio) allegandoli nel proprio fascicolo e, prima della decisione, ritiri tutto il fascicolo. Ed invero, il ritiro del fascicolo di parte e l’assenza della parte stessa nell’udienza di discussione (e decisione) non solo precludono l’esame degli elementi della parte indicati per la prova del fatto bensì consentono di dedurre attraverso lo stesso comportamento della parte (in quanto segnale di unilaterale rinuncia od intervenuta transazione) l’infondatezza della proposta eccezione. Ciò a maggior ragione ove l’eccezione, avendo per oggetto l’inammissibilità dell’appello per scadenza dei termini decorrenti da intervenuta notifica della sentenza (ed il conseguente consolidarsi della sentenza pretorile nel giudicato), avrebbe consentito di travolgere ogni contraria ragione.

Il ricorso deve essere respinto. E per l’assenza d’ogni processuale resistente attività (in una materia peraltro disciplinata dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.) nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di legittimità.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma il 4 marzo 1998.

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