Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Responsabilità medica per ritardata diagnosi di una complicanza post-operatoria: risarcimento di oltre 959.000 euro per invalidità permanente del 70%
Il Tribunale di Isernia ha accertato la responsabilità solidale della struttura sanitaria e del medico per le gravissime conseguenze riportate da una paziente dopo un intervento di mini-bypass gastrico. La responsabilità non deriva dalla deiscenza anastomotica, qualificata come complicanza possibile dell’intervento, ma dal ritardo diagnostico e terapeutico, nonostante la presenza di elementi clinici che imponevano ulteriori accertamenti. Secondo le CTU, una diagnosi tempestiva avrebbe consentito, con elevata probabilità scientifica, di evitare i successivi interventi e i postumi invalidanti. Il Tribunale ha riconosciuto una invalidità permanente del 70% e liquidato il danno non patrimoniale applicando la Tabella Unica Nazionale, per complessivi € 959.269,92. È stata invece respinta la domanda relativa al consenso informato per mancata allegazione e prova delle specifiche conseguenze dannose derivanti dalla lesione del diritto all’autodeterminazione.
LA VICENDA
Una paziente, sottoposta nel luglio 2016 a mini-bypass gastrico laparoscopico, sviluppava una deiscenza post-operatoria non tempestivamente diagnosticata, subendo numerosi successivi interventi chirurgici e gravissime menomazioni. Il Tribunale, sulla base delle CTU, ha individuato nel ritardo diagnostico-terapeutico la causa delle conseguenze invalidanti e ha condannato in solido medico e struttura sanitaria al risarcimento di € 959.269,92.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
RESPONSABILITÀ SANITARIA – CHIRURGIA BARIATRICA – COMPLICANZA POST-OPERATORIA – DEISCENZA ANASTOMOTICA – RITARDO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO – NESSO CAUSALE – RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA – DANNO NON PATRIMONIALE – TABELLA UNICA NAZIONALE
In materia di responsabilità sanitaria, la verificazione di una complicanza post-operatoria prevedibile ma non necessariamente prevenibile non esclude la responsabilità del medico e della struttura quando il danno sia causalmente riconducibile al ritardo nella diagnosi e nel trattamento della complicanza stessa. Qualora gli elementi clinici disponibili imponessero ulteriori approfondimenti diagnostici e risulti, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la tempestiva diagnosi e il conseguente trattamento avrebbero evitato o sensibilmente ridotto le conseguenze invalidanti, sussiste il nesso causale tra l’inadempimento sanitario e il danno. Per i fatti anteriori alla L. n. 24/2017, la responsabilità del medico e della struttura nei confronti del paziente è qualificata in termini contrattuali, con onere del paziente di provare il rapporto e il nesso causale e onere dei convenuti, una volta dimostrato quest’ultimo, di provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile dell’inadempimento.
LA SENTENZA
Tribunale Isernia, Sentenza, 17/08/2026, n. 449
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell’art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
L’art. 30, co. 4, let. e) del D.Lgs. n. 116 del 2017, come modificato dalla L. n. 51 del 2025 (in vigore dal 1 maggio 2025) stabilisce che Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: … e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad Euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede Euro 100.000.
Con due provvedimenti di identico contenuto emessi il 13 maggio 2026 (nei giudizi RG 610/2020 e 790/2021), il presidente del tribunale di Isernia, dott.ssa M.M., ritenuta la portata innovativa dell’art. 30 D.Lgs. n. 116 del 2017 come modificato dalla L. 15 aprile 2025, n. 5, ha affermato che, in applicazione dell’art. 11 delle preleggi, la norma citata è destinata a trovare attuazione soltanto alle controversie introdotte successivamente alla sua entrata in vigore (1 maggio 2025).
Per l’effetto la controversia viene decisa dando esecuzione alla tabella organizzativa del tribunale di Isernia vigente al momento dell’assegnazione della controversia a questo giudice.
1. Il fatto storico
Il 13 luglio 2016 M.C. era stata ricoverata presso la C.C.T. – C. S.p.A. dove, il 15 luglio 2016, venne sottoposta a un intervento programmato di mini-bypass gastrico per via laparoscopica. L’intervento venne eseguito dal dott. S.A.C.. In conseguenza della deiscenza della trancia della tasca gastrica, della trancia dello stomaco escluso, sempre presso la C. e ad opera del dott. C., la C. venne sottoposta ad altri tre interventi chirurgici di urgenza, il 22 luglio, il 29 luglio e il 4 agosto 2016. In particolare, il dott. C. dapprima convertì l’intervento laparoscopico in una laparotomia mediana xifo-ombelicale e poi procedette ad asportazione parziale dello stomaco escluso e ripristino della via alimentare con esofago-digiunostomia su R..
Il 16 agosto 2016 la C. fu trasferita presso l’ospedale C.S. della S. in S. G. R.; in cartella clinica è annotato: “per prosieguo cure specialistiche”. Di qui venne dimessa solo il 29 aprile 2017 dopo aver subito altri interventi chirurgici.
Il 13 giugno 2017 seguì un ulteriore ricovero presso la C.S. della sofferenza e il 3 luglio 2017 venne ricoverata presso l’ospedale S.R.M. da dove venne dimessa il 24 ottobre 2017 dopo aver subito altri interventi chirurgici.
All’esito di un ulteriore ricovero il 21 marzo 2019 M.C. fu dimessa dall’I.R.C.C.S. “Ospedale San Raffaele” di M. con diagnosi: “Esiti di esofagectomia e colonplastica complicata da necrosi colica e da fistola tracheale trattate con take down del colon trasposto e con sutura tracheale con lembo miocutaneo in paziente precedentemente sottoposta a plurimi interventi per chirurgia bariatrica complicata … Motivo del ricovero: Intervento chirurgico programmato … Interventi chirurgici o procedure effettuate: Intervento chirurgico di ricanalizzazione mediante esofago-coloanastomosi con interposizione di colon trasverso distale per via retrosternale, estesa adesiolisi e riconfezionamento di digiunostomia nutrizionale”.
2. ATP e giudizio davanti al tribunale di Nola
Lamentando l’imputabilità delle gravi lesioni subite alla responsabilità del dott. C. e della C. spa e l’omessa corretta e compiuta informativa sui rischi degli interventi e delle pratiche attuate, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 25.3.2019 M.C. ha chiesto al tribunale di Nola l’esecuzione di un accertamento tecnico preventivo conciliativo. A tale procedura sono stati chiamati a partecipare la A.I.U. e l’A.M. spa. Disattendendo un’eccezione di incompetenza territoriale, il tribunale di Nola incaricò della relazione i dott. Cavezza e P..
Successivamente all’ATP, davanti al tribunale di Nola era stato incardinato il giudizio RG n. 3223/2020. Rileva sin da ora anticipare che, con ordinanza del 27 dicembre 2021, il tribunale di Nola, ai sensi dell’art. 39, co. 2 c.p.c., preso atto del fatto che il tribunale di Isernia era stato preventivamente adito, rilevata rispetto al presente giudizio l’identità di soggetti e di causa petendi a domande contrapposte e osservato che la presenza dell’INPS, parte facoltativa, nel giudizio davanti al tribunale di Nola, non davanti al tribunale di Isernia, non incide sul rapporto di continenza, ha dichiarato la continenza e fissato termine per la riassunzione davanti al tribunale di Isernia.
3. Il presente giudizio
Dopo aver ricevuto la comunicazione della relazione e prima del deposito della relazione stessa, a inizio marzo del 2020 la C. S.p.A. ha introdotto il presente giudizio chiedendo al tribunale di Isernia l’accertamento negativo in ordine agli stessi fatti già oggetto dell’ATP davanti al tribunale di Nola.
In particolare, la C. ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all’ Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, -Accertare e dichiarare la nullità della consulenza Tecnica di Ufficio espletata innanzi al Tribunale di Nola nell’ambito del procedimento di istruzione preventiva contrassegnato con il numero di R.G. 1492/2019, sulla scorta di quanto esposto sub (…)); -Accertare e dichiarare la nullità di ogni atto processuale adottato successivamente all’1.07.2019 nell’ambito del Proc. sub. R.G. N. 1492/2019 del Tribunale di Nola, sulla base delle ragioni esposte nel punto 1.4); – Ancora, accertare e dichiarare la piena conformità della resa prestazione alle linee guida ed ai protocolli scientifici vigenti, nonché accertare e dichiarare la inesistenza di qualsivoglia rapporto eziologico tra il quadro clinico finale della paziente C.M. e l’intervento ad essa praticato, sulla scorta di quanto esposto sub. (…)); – In subordine: per la sempre impugnata ipotesi di responsabilità della concludente C. S.p.A., in coevo accoglimento della domanda di rivalsa e regresso qui posta, condannarsi il Dott. S.A.C. a pagare in suo favore (ovvero: in favore di essa C. S.p.A.) tutto quanto da essa stessa risultante giudizialmente dovuto alle parti ricorrenti, in ragione di quanto esposto sub (…)). – Sempre vinte le spese, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
Anna C., costituendosi ha contestato la domanda e proposto domanda riconvenzionale nei confronti della struttura e del Sanitario chiedendo:
A)In via pregiudiziale delibare le eccezioni di inammissibilità e improponibilità della domanda principale di essa C. per i motivi che precedono di cui ai capi da 1 a 5, per l’effetto rimettersi i provvedimenti consequenziali;
B)In via preliminare chiede di essere autorizzata alla notifica del presente atto contenente domanda riconvenzionale condizionata e domanda surrogatoria al Dott. S.A.C., in caso di sua contumacia, dom.to in N. alla Via M. S.. Per legale cognizione chiede di notificare il presente atto all’A.M. S.p.A. in persona del l.r.p.t. con sede in S. C. (M.) al Corso Libertà 53 ed all’A.T.U.D. Company Succursale in Italia in persona del l.r.p.t. con sede in M. alla Via C. 14;
C)Rigettarsi la domanda principale di essa C. S.p.A. siccome inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto;
D)Accogliersi la domanda riconvenzionale che col presente atto in via condizionata al superamento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari, si propone e per l’effetto:
– in via preliminare decidersi sulla richiesta di provvisionale ex art. 278 c.p.c. attribuendo una somma a tale titolo all’istante sulla base delle poste risarcitorie ritenute già accertate; – dichiarare col vincolo di solidarietà responsabili dei danni cagionati alla C.M. essa C. S.p.A. ed esso Dott. S.A.C., attesa la responsabilità contrattuale della struttura ex art. 1218 c.c. e per colpa grave medica ex art. 2043 c.c.;
– E)dichiarare obbligati in solido essa C. ed esso Dott S.A.C. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra C.M., – nessuno escluso- e quindi del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale, del danno derivante dalla violazione del diritto di autodeterminazione, da perdita di chance e corretta informazione, del danno patrimoniale, determinati e quantificati come indicato nel capo 6 da liquidarsi sulla base dei criteri indicati ovvero sulla base criteri equitativi;
– Condannare essa C. ed esso Dott S.A.C. in solido al pagamento delle somme spettanti alla sig.ra C.M., da quantificarsi secondo i criteri e le determinazioni innanzi indicate per il risarcimento dei danni tutti subiti dalla sig.ra C.M., ovvero a quella complessiva somma determinata dall’adito Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
– Condannarsi in solido tra loro essa C. ed esso Dott S.A.C. al pagamento delle spese e competenze del giudizio ex art. 696 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore;
– Condannarsi in solido tra loro essa C. ed esso Dott S.A.C. al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo e condannare altresì gli stessi in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze stragiudiziali sostenute prima della presente azione sempre con attribuzione al procuratore antistatario.
– In caso di chiamata in causa di imprese assicurative o di loro costituzione volontaria, ovvero a seguito della notifica del presente atto per legale cognizione con accettazione del contraddittorio quali parti legittimate alla garanzia, in caso di inerzia dell’assicurato, condannare direttamente anche tali imprese assicurative ex art. 1919 comma 2 ultima parte c.c. ed eventualmente previa surroga nei diritti dell’assicurato ex art. 2900 c.c;
– Emettersi ogni altro provvedimento del caso;
Il dott. C. costituendosi ha contestato la propria responsabilità e chiesto di essere di essere autorizzato alla chiamata in causa della A.M. e della A.I.U. – Rappresentanza G.I., per essere manlevato in caso di soccombenza.
La A. e la M. assicurazioni hanno contestato la non operatività della copertura.
L’INPS, unica parte non sin dall’inizio del presente giudizio, dopo l’ordinanza del 27 dicembre 2021 con cui il tribunale di Nola, nel giudizio RG n. 3223/2020, ha dichiarato la continenza e fissato termine per la riassunzione davanti al tribunale di Isernia, non ha provveduto alla riassunzione, ma solo tardivamente, con comparsa di intervento volontario adesivo, è intervenuta nel presente giudizio l’8 febbraio 2026. Con tale atto l’INPS ha depositato le difese già svolte davanti al tribunale di Nola nel giudizio RG n. 3223/2020 chiedendo:
A) si chiede che, accertata la responsabilità della Casa di Cura Convenuta nonché del medico che ha eseguito l’intervento per i danni riportati dall’attore all’esito dell’operazione del 15.7.2016, venga dichiarato il diritto dell’INPS a percepire le seguenti somme dai responsabili civili e dalle rispettive compagnie di assicurazione:
1) avuto riguardo alla pensione di inabilità civile cert (…), le somme dovute a titolo di rivalsa in base alle tariffe ed ai criteri oggettivi previsti dal combinato disposto dell’ art. 41 L. n. 183 del 2010 e del D.M. di attuazione n. 223 del 2013, somme quantificate alla data del 12.2.2021 in Euro 98.023,23 per sorte, oltre Euro 1.503,30 per svalutazione monetaria, interessi e spese legali di diffida, ovvero quantificate nel diverso importo che verrà accertato in giudizio in base alle tariffe ed ai criteri oggettivi previsti dal combinato disposto dell’ art. 41 L. n. 183 del 2010 e del D.M. di attuazione n. 223 del 2013;
2) avuto riguardo all’indennità di accompagnamento cert. (…), le somme dovute a titolo di rivalsa in base alle tariffe ed ai criteri oggettivi previsti dal combinato disposto dell’ art. 41 L. n. 183 del 2010 e del D.M. di attuazione n. 223 del 2013, somme quantificate alla data del 12.2.2021 in Euro 165.446,35 per sorte, oltre Euro 2.522,63 per svalutazione monetaria, interessi legali e spese legali di diffida, ovvero quantificate nel diverso importo che verrà accertato in giudizio in base alle tariffe ed ai criteri oggettivi previsti dal combinato disposto dell’ art. 41 L. n. 183 del 2010 e del D.M. di attuazione n. 223 del 2013;
3) avuto riguardo all’assegno ordinario di invalidità cert.(…), le somme dovute a titolo di surroga in base alle tariffe ed ai criteri oggettivi previsti dal combinato disposto dell’ art. 14 L. n. 222 del 1984 e del D.M. di attuazione del 20 marzo 1987 (in atti), somme quantificate alla data del 12.2.2021 in Euro 26.733,53 per sorte, oltre Euro 405,63 per svalutazione monetaria, interessi legali e spese legali di diffida, ovvero quantificate nel diverso importo che verrà accertato in giudizio in base alle tariffe ed ai criteri oggettivi previsti dal combinato disposto dell’ art. 14 L. n. 222 del 1984 e del D.M. di attuazione del 20 marzo 1987 (in atti);
4) avuto riguardo all’indennità di malattia corrisposta nel periodo 3/11/2016-25.11/2017, l’importo di Euro 536,40 oltre accessori di legge.
B) Si chiede che venga consequenzialmente disposta la condanna dei responsabili civili e delle rispettive compagnie di assicurazione al pagamento in favore dell’INPS delle somme qui sopra indicate al punto A) delle conclusioni.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una CTU e, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 9 febbraio 2026, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
4. Esame della vicenda – valutazione della responsabilità
In diritto deve osservarsi che i fatti di causa risalgono a epoca precedente la pubblicazione della L. n. 24 del 2017 (cd. Legge Gelli Bianco).
La Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29/03/2022, n. 10050) ha affrontato il tema della responsabilità civile derivante da colpa medica in relazione a fatti verificatisi in epoche precedenti la L. n. 24 del 2017 riaffermando il principio secondo cui nell’ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria; la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico (in tal senso Cass. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610).
Pertanto, il creditore è onerato della prova del contratto e del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), ponendosi, invece, a carico del debitore l’onere della prova dell’esatto adempimento ovvero dell’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606). In tal senso la Suprema Corte ha affermato: “Avuto riguardo agli illustrati principi, nell’ipotesi – come quella in esame – in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l’attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l’evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse (nella specie, la perdita del concepito); è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l’inadempimento (ovvero l’adempimento inesatto) è dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907)” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29/03/2022, n. 10050, in motivazione).
L’accertamento della responsabilità della condotta del dott. C. in occasione del ricovero e degli interventi chirurgici subiti dalla C. presso la C. – C.C.T. Rilevanza assume dunque rilevanza centrale nella vicenda, in cui è chiesto in via principale l’accertamento dell’assenza di responsabilità e, in ci riconvenzionale da parte della C., l’accertamento della condotta contraria alle leges artis da parte del dott. C. e, conseguentemente, il risarcimento del danno.
In ordine alla responsabilità, la controversia è stata istruita con prove documentali e una consulenza tecnica d’ufficio.
Sulla rilevanza della consulenza tecnica d’ufficio, va premesso che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, essendo finalizzata all’acquisizione da parte del giudice del merito di un parere tecnico funzionale alla valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. In dottrina e in giurisprudenza si è generato un intenso dibattito sui limiti dell’operato del consulente tecnico d’ufficio discutendosi se al consulente possa essere affidato non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) ogni qualvolta la relazione verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.
A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite Civili (Cass. civ. Sez. Unite, 01/02/2022, n. 3086) affermando che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite la cui verifica si rende necessaria al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio.
Il divieto di compiere indagini esplorative è superabile ogni qual volta l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi esclusivamente con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, anche non risultante da documenti prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ., Sez. III, 06/12/2019, n. 31886).
È evidente la specialità delle competenze necessarie ad esaminare una materia come quella che emerge dalla domanda di accertamento negativo della responsabilità, ma ancor più dalla domanda riconvenzionale in cui sono allegate conseguenze gravissime e certamente estranee al sapere del giurista.
Ne discende che, ove adeguatamente motivata, la prova della responsabilità o meno del medico che ha effettuato l’intervento e dell’istituto dove l’intervento è stato eseguito, emergendo dalla valutazione tecnica dal giudice affidata al collegio dei CTU, può derivare dalla consulenza. Nella fattispecie la reazione è stata elaborata dal Dott. A.E.I.B., Specialista in Medicina Legale, coadiuvato dal Dott. F.B., Specialista in C. D. e C. T.. Entrando nel merito della domanda, al centro del contenzioso va dunque inserita la consulenza tecnica d’ufficio intorno alla quale si è generato tra le parti un intenso dibattito al quale deve, in questa sede, darsi risposta.
Ulteriore riscontro e valutazione può derivare anche dalla consulenza a firma dei dott. A.C., specialista in medicina legale e del dott. V.P., specialista in chirurgia vascolare, depositata nella procedura RG n. 1492/2019 del tribunale di Nola che, seppure contestata in rito, è ritualmente prodotta agli atti come documento n. 42 dalla difesa della convenuta – attrice in riconvenzionale M.C..
Occorre infatti evidenziare che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 24/03/2023, n. 8496, rv. 667109-01). Il principio sopra citato è pienamente condiviso da questo giudice e trova un precedente sostanzialmente conforme in Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 03/11/2021, n. 31312 (rv. 662952-01), ma anche in Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/11/2020, n. 25162 (rv. 659777-01) in tema di CTU eccedente i limiti del mandato.
Sotto altro profilo, anche a voler aderire alla tesi di parte attrice, secondo cui la Consulenza tecnica nel giudizio di ATP sarebbe nulla e viziata, si tratterebbe pur sempre di una prova atipica che, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, può comunque essere legittimamente posta alla base del convincimento del giudice (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/04/2023, n. 9507, rv. 667489-02).
Ulteriori elementi di valutazione possono emergere dalla documentazione prodotta agli atti, contenente anche una relazione di parte, prodotta dalla C., attrice in riconvenzionale.
Ciò premesso, le relazioni dei CTU, nel descrivere il fatto, l’evento e il nesso causale, appaiono assolutamente coerenti tra loro nella valutazione delle condotte del dott. C., perfettamente comprensibili nel contenuto e adeguatamente motivate sotto il profilo logico; questo giudice non ritiene sussistano motivi per cui discostarsene. In tal senso Cass. nn. 3262/2021 (con espresso richiamo a Cass. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) in motivazione ha affermato che, ove il giudice di merito “condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze” della stessa “implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese”.
Fatta questa doverosa premessa in rito, non può non osservarsi che le relazioni sono coerenti nella descrizione dei fatti accaduti in occasione del ricovero della C. presso la C.C.T.. I medici concordano nel ritenere che l’intervento eseguito era quello suggerito per la soluzione dei problemi di obesità della C., ma che, a seguito dell’intervento di mini-bypass gastrico, si verificò una delle possibili complicanze post-operatorie, ovvero una deiscenza dell’anastomosi termino-laterale tra la tasca gastrica ed il digiuno.
Come meglio verrà precisato sul seguito, la responsabilità non discende dalla complicanza posto operatoria ma dal ritardo diagnostico che ha determinato le complicanze, i successivi interventi e l’invalidità che da tali fatti è derivata alla C..
Non è senza rilievo evidenziare poi che entrambe le consulenze descrivono l’incoerenza tra il diario medico – quasi privo di annotazioni rilevanti fino al 22 luglio quando i medici eseguirono una laparoscopia esplorativa la cui motivazione non ci riesce di comprendere dalla sola lettura del diario clinico (pag. 27 ctu dott. Cavezza) – e il diario infermieristico: il 20/07 “paziente sudata e dolorante nel basso ventre” ed il 21/7 “… fuoriuscita dal foro di drenaggio siero maleodorante Si provvede a mettere una busta x stomia x contenere la massiccia fuoriuscita di siero”. Alle pagine 27 – 28 i ctu dott. Cavezza e P. icasticamente affermano: “È, questo, un quadro clinico che avrebbe dovuto subito indurre i sanitari ad un ulteriore approfondimento diagnostico divenendo fondato il sospetto di una deiscenza dell’anastomosi chirurgica (l’enfasi sull’affermazione dei CTU è aggiunta).
In particolare, i medici concordano nel riferire che i segni dell’anastomosi emergevano già da un esame radiologico eseguito il 18 luglio che avrebbe meritato un approfondimento mediante l’esecuzione di un esame TC dell’addome. Tale esame, che avrebbe consentito una diagnosi rapida, non è mai stato eseguito. Non è chiarito il perché di tale omissione.
Questa le descrizioni della causa del danno patito dalla C.:
pag. 28 ctu dott. Cavezza
Gli eventi successivi che, come prima ricostruito, hanno comportato la necessità di plurimi interventi chirurgici e l’asportazione di numerosi ed ampi tratti delle vie digerenti, sono stati indubbiamente tutti favoriti da questo primo ritardo diagnostico-terapeutico. Il ritardo nel trattamento della deiscenza anastomotica verificatasi nel primo intervento ha condizionato il post-operatorio della paziente per il peggioramento progressivo delle anse intestinali, dell’infezione della cavità peritoneale e delle condizioni generali della paziente.
pag. 20 CTU dott. Brosco
Tutti i dati clinici e gli esami strumentali per immagine sopra riportati, posti all’attenzione di un medico perito e diligente, avrebbero posto un elevatissimo sospetto di deiscenza precoce post chirurgia bariatrica con una valutazione mentale ex ante. Difatti il corretto algoritmo assistenziale impone di fronte ai riscontri di cui sopra (che peraltro non escludono la presenza di spandimento di mezzo di contrasto per deiscenza) l’esecuzione di indagini strumentali integrative (TAC con mezzo di contrasto per os, Esame endoscopico, Videolaparoscopia diagnostica) per escludere il forte sospetto clinico di deiscenza precoce su base causale chirurgica. Questi esami, che con lapalissiana inerzia diagnostica non vennero mai effettuati, avrebbero consentito una diagnosi precoce ed evitato il reiterarsi dei reinterventi e delle conseguenti complicanze insorte successivamente. I medici che ebbero cura la sig.ra C.M. preferirono assumere l’atteggiamento mentale di negazione dell’evidenza clinica, cagionando così le note conseguenze negative alla perizianda.
In sintesi, la sottovalutazione del quadro clinico (colposamente non presente nel diario medico ma descritto nel diario infermieristico) e la mancanza di rapidi accertamenti hanno condotto alle gravissime lesioni patite dalla C..
Tanto basta a contraddire le osservazioni svolte dalla difesa della C. laddove rileva che la consulenza avrebbe subito un condizionamento derivante dalla valutazione degli eventi successivi al trattamento sanitario.
Il nesso causale tra errore e conseguenze è correttamente cristallizzato dai dott. Brosco e B. (pag. 40) nell’esame della vicenda: “una tempestiva diagnosi di esse avrebbe consentito anche il tempestivo inizio di una congrua terapia, che, con criterio di elevata certezza tecnica e di elevata probabilità scientifica, avrebbe consentito di scongiurare i postumi invalidanti residuati alla C., impedendo alle predette complicanze di seguire la loro naturale ed inevitabile evoluzione peggiorativa e destruente sugli organi della periziata nonché di evitarle l’effettuazione dei successivi interventi chirurgici riparatori”.
A fronte della prova emersa dalle relazioni dei CTU, né il dott. C. né la C. hanno fornito la prova dell’assenza di responsabilità in relazione ai fatti descritti.
In sintesi, si ripete, le conseguenze patite dalla C. non sono causalmente derivate dalla complicanza, in quanto tale prevedibile ma non necessariamente prevenibile, ma dalla condotta colpevolmente sciatta che non ha consentito una tempestiva diagnosi della complicanza e, conseguentemente, un tempestivo intervento diretto a porvi rimedio.
Ne discende il rigetto della domanda proposta dalla C. e l’accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente proposta dalla sig.ra C. nei confronti della C. e del dott. C..
5. Consenso informato
Nella comparsa di costituzione la convenuta C. chiede il risarcimento del danno patito per effetto dell’omessa informazione. Nel formulare tale richiesta l’attrice rappresenta la violazione del proprio diritto all’autodeterminazione senza in alcun modo specificare quale sia la lesione patrimoniale subita in conseguenza dell’omissione.
Senza la necessità di entrare nel merito della richiesta, è utile il richiamo a una massima ufficiale di una delle sentenze di san Martino del 2019, la sentenza n. 28985 dell’11 novembre 2019 (massima Rv. 656134 – 05): Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell’id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile “in re ipsa” derivante esclusivamente dall’omessa informazione.
Il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione è danno-conseguenza. Nella fattispecie, l’omessa specifica allegazione del danno subito finirebbe per identificare la prestazione risarcitoria con l’evento produttivo del danno.
Non essendo consentito un tale meccanismo, la domanda di risarcimento per vizi nella prestazione del consenso deve essere rigettata.
6. Danno patrimoniale e da perdita di chance
La C. rappresenta che, in conseguenza degli eventi oggetto di domanda, avrebbe subito un danno patrimoniale parametrato alla mancata percezione degli stipendi di cui godeva, frutto del lavoro in qualità di operaia.
È bene premettere che il principio generale di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione, fondato sulla costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (ex multis Cass. civ. n. 15162/2008).
Nella fattispecie la C. omette di rappresentare che, a causa dell’invalidità conseguente ai fatti di causa, percepisce, come emerge dalle difese svolte dall’INPS, una pensione di inabilità civile cert. (…), di importo mensile fisso ex lege, con decorrenza dal 6/2017 e l’indennità di accompagnamento cert.(…), di importo mensile fisso ex lege, con decorrenza dal 6/2017.
Ma, come afferma Cass., sez. 3, sentenza n. 4734 del 19/02/2019 (Rv. 652834 – 01), In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall’ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell’assegno di invalidità erogato dall’INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l’ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore. (Principio affermato in relazione all’assegno ordinario di invalidità corrisposto, ex art. 1 della L. n. 222 del 1984, dall’INPS alla vittima di un incidente stradale).
L’attrice indica il reddito di Euro. 10.644,64 per il 2015 e quello di Euro. 9.963,15 per il 2016. Ne emerge un quadro in cui i redditi percepiti possono ritenersi compensati dalle prestazioni previdenziali di cui la C. beneficia.
Tanto vale anche con riferimento al danno da perdita di chance, in assenza di prova di quali sarebbero state le possibilità a cui la C. ha dovuto rinunciare.
7. Valutazione del danno
La consulenza depositata davanti al tribunale di Nola dai dott. Cavezza e P. valuta l’invalidità permanente nella misura 70% a cui va detratto il 12% derivante da postumi che comunque sarebbero conseguiti all’intervento con 400 giorni di invalidità temporanea assoluta.
Anche la consulenza svolta nel presente giudizio valuta l’invalidità permanente nella misura del 70%, escludendo però la rilevanza delle preesistenze. Quanto all’invalidità temporanea, conferma l’invalidità temporanea assoluta per 400 giorni a cui aggiunge ulteriori 40 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50%.
Questo tribunale concorda con la valutazione espressa dai dott. Brosco e B. a pagina 24 dei chiarimenti depositati il 4 novembre 2023: “l’Obesità Grave si configura, ai fini della ricerca e dimostrazione del nesso di “causalità materiale” (o fisica o oggettiva), come una concausa preesistente patologica naturale necessaria ma non sufficiente a determinare l’evento di danno o di pericolo occorso alla periziata (“concausa di lesione”), … Se non vi fosse stata l’Obesità il predetto intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito (“concausa di lesione”), ma fu il comportamento censurabile dei predetti sanitari, senza il concorso causale dell’Obesità, con assenza, quindi, della sussistenza della “concausa di menomazione”, a cagionare le menomazioni residuate, cioè il danno risarcibile!”.
Il ragionamento è semplice e coerente: l’obesità ha determinato l’intervento che è stato correttamente eseguito, ma la ritardata diagnosi della complicanza che ha determinato i danni, ovvero la condotta colposa imputata al dott. C., è il fatto del tutto autonomo che ha generato il danno di cui, con la domanda riconvenzionale, si chiede il ristoro.
Ne discende l’irrilevanza della precedente obesità nel determinare il danno.
I testimoni ascoltati all’udienza del 29 giugno 2022 hanno fornito la prova del peso che M.C. subisce per effetto dei danni subiti. Entrambe le testimoni evidenziano che l’impossibilità di avere figli incide nella vita quotidiana, rendendole difficile relazionarsi con l’esterno. Emblematica è la dichiarazione della teste A.G.: “la C. più volte mi ha detto che non è disposta a vivere così. Le pesa molto la rinuncia alla maternità”. È doveroso precisare che la rinuncia non è spontanea, ma è conseguenza dei fatti oggi in esame.
Per la liquidazione, trattandosi di danni conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata (art. 1 D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12) deve applicarsi la tabella unica nazionale, individuata quale criterio equitativo utile alla determinazione della misura del danno prodotto in epoca anteriore alla entrata in vigore della T.U.N., con le maggiorazioni (determinate nella misura media) previste per il danno morale, effetto della sofferenza psichica emersa dalla prova testimoniale, e per la speciale rilevanza degli aspetti dinamico-relazionali personali emersi dalla prova testimoniale e dalle relazioni in atti.
M.C., nata nel il 5 febbraio 1988, al momento dei fatti produttivi del danno aveva 28 anni. Ne discende, in applicazione della Tabella Unica Nazionale ex D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 la liquidazione in favore di M.
C. della somma di Euro 959.269,92, così determinata:
Età al momento del sinistro 28 anni
Percentuale di invalidità permanente 70%
Giorni di invalidità temporanea totale 400
Giorni di invalidità temporanea al 50% 40
PARAMETRI ECONOMICI (tabelle di riferimento: 2026)
Punto danno biologico permanente Euro 8.804,71
Personalizzazione danno morale 49,7% (aumento medio) Euro 4.375,94
Punto danno non patrimoniale Euro 13.180,66
Coefficiente di riduzione per età 0,867
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento Euro 81,46 medio)
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (Euro 8.804,71 x 70 x 0,867) Euro 534.358,14
Danno morale nel valore medio (Euro 4.375,94 x 70 x 0,867) Euro 265.576,00
A) Danno permanente complessivo (Euro 922.646,07 x 0,867): Euro 799.934,14
Invalidità temporanea totale per 400 giorni: Euro 32.584,40
Invalidità temporanea al 50% per 40 giorni: Euro 1.629,22
B) Danno temporaneo totale: Euro 34.213,62
Totale danno non patrimoniale (A + B): Euro 834.147,76
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (15% di Euro 834.147,76): Euro 125.122,16
TOTALE GENERALE (A + B + C): Euro 959.269,92
Detta somma, trattandosi di debito di valore, deve essere svalutata dall’attualità al momento in cui M.C. ha subito il danno, luglio 2016, e matura gli legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) fino al 17 giugno 2020, data della costituzione in giudizio e della proposizione della domanda riconvenzionale. A decorrere da tale data, la somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall’art. 1284, co 4, c.c. fino al pagamento (in tal senso si veda la recentissima Cass., sez III, 22 luglio 2026, n. 23891: “L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”).
8. Ripartizione della responsabilità tra il medico e la struttura sanitaria
C. S.p.A., per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria, chiede la condanna del dott. S.A.C. al pagamento in suo favore di tutto quanto da essa stessa risultante giudizialmente dovuto. Si tratta di un’azione di rivalsa che deve trovare la propria fonte nell’accertamento dell’assenza di responsabilità in capo alla C., ovvero della responsabilità esclusiva del dott. C..
Occorre osservare che la C. è chiamata a rispondere dell’atto illecito commesso nell’erogazione del servizio. Di tale atto, imputabile al dott. C., l’attrice è chiamata a rispondere ex art. 1228 c.c. in collegamento alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (Cass. 5 novembre 2020, n. 24688,).
Sotto altro profilo, Cass. 11 novembre 2019, n. 28987, recentemente richiamata da Cass. 11 dicembre 2023, n. 34516, ha chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria. L’art. 1298 c.c. individua, infatti, un criterio presuntivo (ma suscettibile di prova contraria) di responsabilità solidale e paritaria. In sostanza la struttura accetta il rischio derivante dall’utilizzazione di terzi per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale. Per sottrarsi a tale responsabilità deve fornire la prova di un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987).
Tale prova non è stata fornita.
Ne deriva la solidarietà tra la C. e il dott. C. nell’obbligazione.
9. Domanda di manleva del dott. C.
Costituendosi il dott. C. ha proposto domanda di manleva nei confronti A.T.U. Limited Rappresentanza G.I. e della A.M. S.p.A.
L’A.M. costituendosi ha eccepito che il contratto di assicurazione con il dott. C.S.A., stipulato sul modello claims made a mente dell’art. 17 della polizza, era cessato a far data dal 29 gennaio 2018; la denuncia del medico è pervenuta dopo la cessazione del contratto, il 25 maggio 2018. L’evento non è dunque coperto dalla garanzia.
La A.I.U. – Rappresentanza G.I. è stata chiamata in giudizio invocando la garanzia prestata con la polizza collettiva n. (…) a cui il 29 dicembre 2017 ha aderito il dott. C.. Anche in questo caso la garanzia era prestata in forma claims made con decorrenza 29 dicembre 2017 e con retroattività di 2 anni. Le condotte colpose risalgono agli interventi effettuati dal medico nell’estate del 2016. La denuncia all’assicuratore è del 23 maggio 2018.
Ne discende la vigenza della garanzia, essendo soddisfatto il criterio posto alla base della clausola claims made cui è soggetta la polizza contratta dal dott. C. con la A.
La compagnia, sulla base di una articolata difesa, contesta al dott. C. il cosiddetto fatto noto. In particolare, aderendo alla polizza il dott. C. aveva dichiarato di non essere a conoscenza di fatti da cui potesse derivare responsabilità professionale (art. 4.2 del modulo di adesione). Con la difesa, la Compagnia indica una serie di elementi da cui lascia desumere in capo al dott. C. la piena consapevolezza dell’esistenza dell’episodio da cui sarebbe potuta derivare la responsabilità, lasciandone derivare la non operatività della polizza in relazione ai fatti di causa.
L’esistenza, la garanzia prestata e la copertura offerta dal contratto di assicurazione non contestata tra le parti. La contestazione è concentrata sulla circostanza allegata dalla A. secondo cui al momento della stipula del contratto il dott. C., pur essendo al corrente dei fatti oggetto del presente giudizio, aveva omesso di darne informazione alla compagnia violando la pattuizione contrattuale contenuta al punto 4.2 del modulo di adesione alla polizza.
È noto che chi agisce invocando l’applicazione di un contratto deve provare il contratto e allegare l’inadempimento (art. 2697, co. 1, c.c.: Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento); questo il comportamento tenuto dal dott. C. che, provato il contratto e la denuncia del sinistro, ha chiamato la A. chiedendole di farsi carico degli oneri eventualmente derivanti dall’accertamento dei fatti dedotti in giudizio.
La A., costituendosi in giudizio, ha allegato l’omissione del dott. C., che non avrebbe informato la compagnia dei fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio in sede di formazione del contratto. Di tale circostanza deve fornire la prova (art. 2697, co. 2, c.c.: Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda).
È documentato che il dott. C. non aveva ricevuto la richiesta di risarcimento a firma dell’avv. Mercurio per un banalissimo errore nell’indirizzo (l’abitazione del C. era indicata in F. (N.) alla via M. S. e non nel luogo di effettiva residenza, in N. alla via M. S.). È documentato agli atti che il dott. C. solo il 23 maggio 2018 ha ricevuto dall’avv. Mercurio la richiesta di risarcimento e nello stesso giorno ha inoltrato la denuncia alle assicurazioni per essere garantito. Su tali fatti la difesa del dott. C. fonda la vigenza della garanzia.
Le suggestive ricostruzioni della Compagnia, secondo cui il dott. C. non poteva non sapere perché la richiesta era nota alla C., non valgono a provare l’eccezione.
La A. deve essere dunque condannata manlevare e tenere indenne il dott. C. dagli effetti della condanna.
Il tutto, naturalmente, nei limiti di polizza (Euro 1.000.000,00).
10. Intervento di INPS
L’INPS, unica parte non presente sin dall’inizio del presente giudizio, dopo l’ordinanza del 27 dicembre 2021 con cui il tribunale di Nola, nel giudizio RG n. 3223/2020, ha dichiarato la continenza e fissato termine per la riassunzione davanti al tribunale di Isernia, non ha provveduto alla riassunzione, decadendo. Solo tardivamente, con comparsa di intervento volontario adesivo, è intervenuta nel presente giudizio l’8 febbraio 2026.
Ai sensi dell’art. 268, co. 2, c.p.c., “il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte…”.
Ne deriva che all’INPS, costituitasi in giudizio l’8 febbraio 2026, il giorno precedente l’udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni, è preclusa la possibilità di introdurre le proprie domande.
Ne deriva il rigetto della domanda dell’INPS.
11. Esito della lite
L’accertamento della responsabilità della C. e del dott. C. comporta, in applicazione del principio della ragione più liquida, il superamento della domanda principale, di accertamento negativo, svolta dalla C..
Nel merito deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta da M.C. con la condanna di C. e del dott. C. in solido tra loro al pagamento in favore di M.C. della somma di Euro 959.269,92.
Come già detto, tale somma, trattandosi di debito di valore, deve essere svalutata dall’attualità al momento in cui M.C. ha subito il danno, luglio 2016, e matura gli legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) fino al 17 giugno 2020, data della costituzione in giudizio e della proposizione della domanda riconvenzionale. A decorrere da tale data, la somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall’art. 1284, co 4, c.c. fino al pagamento (Cass., sez III, 22 luglio 2026, n. 23891: “L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”).
Deve essere invece rigettata la domanda di rivalsa svolta dalla C. nei confronti del dott. C.
In accoglimento della domanda di manleva, la A.I.U. – Rappresentanza G.I. deve essere condannata a tenere indenne il dott. C. da quanto sarà tenuto a pagare in conseguenza della presente sentenza; il tutto, naturalmente, nei limiti di polizza.
Deve essere invece rigettata, in quanto tardiva, la domanda dell’INPS.
12. Le spese di lite
Sul governo delle spese occorre osservare che il presente giudizio nasce come azione di accertamento negativo ed è del tutto autonomo rispetto a quello del Tribunale di Nola, non avendo nessuno provveduto alla riassunzione. Non è dunque possibile provvedere in questa sede su spese e compensi relativi alle procedure intraprese davanti al tribunale di Mola.
L’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da M.C. nei confronti della C. e del dott. C. comporta la condanna della C. e del dott. C. al pagamento delle spese che vengono liquidate in Euro 43.791,00 per compenso (liquidato nella misura massima di tabella in considerazione della accurata completezza della difesa e valutati i criteri indicati nell’art. 4, co. 1, D.M. n. 55 del 2014), somma da maggiorare del 20%, avendo il difensore assistito la Crstofaro nei confronti di più soggetti (art. 4, co. 2, ultima parte, D.M. n. 55 del 2014) per ulteriori Euro 8.758,20. La somma così determinata andrà maggiorata delle spese generali al 15% e, se dovuti, del contributo Cassa forense e dell’IVA. Il totale liquidato andrà poi distratto in favore dell’avv. Annalisa Mercurio, dichiaratasi antistataria.
Compensa le ulteriori spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da C. SPA contro C.M., C.S.A., A.M. SPA, A.I.U. – Rappresentanza G.I. e con l’intervento di ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, iscritta al RG 280/2020
rigetta la domanda di accertamento negativo proposta da C..
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da M.C.,
– condanna C. spa e C.S.A. in solido tra loro al pagamento in favore di M.C. della somma di Euro 959.269,92, somma da svalutare dall’attualità al momento in cui M.C. ha subito il danno, luglio 2016, quindi fruttifera degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno fino al 17 giugno 2020 e, da tale data, degli interessi al saggio indicato dall’art. 1284, co 4, c.c. fino al pagamento,
– condanna la C. spa e il dott. C.S.A. in solido tra loro al pagamento delle spese liquidate in Euro 52.549,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, contributo Cassa forense e IVA se dovuti,
– dispone la distrazione delle spese di lite in favore dell’avv. Annalisa Mercurio, dichiaratasi antistataria.
In accoglimento della domanda di manleva proposta dal dott. C., ordina alla A.I.U. – Rappresentanza G.I. a tenere indenne, nei limiti di polizza, Euro 1.000.000,00, il dott. C. da quanto sarà tenuto a pagare in conseguenza della presente sentenza.
Rigetta la domanda di manleva proposta dal dott. C. contro A.M. spa,
rigetta la domanda dell’INPS,
compensa le spese di lite tra e nei confronti di C. spa, C.S.A., A.I.U. – Rappresentanza G.I., A.M. spa e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS.
CONCLUSIONE
Così deciso in Isernia, il 17 agosto 2026.
Depositata in Cancelleria il 17 agosto 2026.




