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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Recupero Crediti Società

Responsabilità del liquidatore di S.r.l. verso i creditori: prova del danno e violazione del patto di riservato dominio (Trib. Palermo n. 4468/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Società cancellata e creditori insoddisfatti: la responsabilità del liquidatore richiede la prova del credito e del nesso causale. La violazione della riserva di proprietà non comporta automaticamente il risarcimento.

La responsabilità personale del liquidatore di una società a responsabilità limitata nei confronti dei creditori sociali, ai sensi dell’art. 2495 c.c., presuppone la dimostrazione di un credito certo, liquido ed esigibile, del danno subito e del nesso causale tra la condotta del liquidatore e il mancato soddisfacimento del credito. La semplice omissione di una posta debitoria nel bilancio finale di liquidazione e la successiva cancellazione della società non sono sufficienti a fondare la responsabilità risarcitoria. Il Tribunale di Palermo chiarisce inoltre che la violazione del patto di riservato dominio, mediante alienazione a terzi dei beni prima del pagamento integrale, non determina automaticamente il diritto al risarcimento. Il danneggiato deve fornire elementi idonei alla quantificazione del pregiudizio effettivamente subito, non potendo il danno essere identificato con l’intero corrispettivo contrattuale quando questo remunera anche ulteriori prestazioni. In assenza di tali presupposti, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.

LA VICENDA

Una ditta fornitrice di due impianti fotovoltaici agiva contro l’amministratore e liquidatore di una S.r.l. cancellata dal Registro delle imprese, lamentando il mancato pagamento di 81.000 euro e la vendita degli impianti a terzi in violazione della riserva di proprietà. Il Tribunale, pur accertando la violazione della clausola contrattuale, ha rigettato le domande risarcitorie per mancata dimostrazione dei presupposti della responsabilità del liquidatore e insufficiente prova del danno, compensando integralmente le spese di lite.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

SOCIETÀ – Società a responsabilità limitata – Scioglimento e liquidazione – Cancellazione dal Registro delle imprese – Responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali – Natura extracontrattuale – Onere della prova – Credito certo, liquido ed esigibile – Nesso causale – Incapienza del patrimonio sociale – Insufficienza della mera omissione contabile – Contratto con riserva di proprietà – Alienazione a terzi – Violazione contrattuale – Risarcimento del danno – Necessità della prova del pregiudizio – Liquidazione equitativa – Presupposti.

In tema di liquidazione e cancellazione delle società a responsabilità limitata, la responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali, prevista dall’art. 2495 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone che il mancato soddisfacimento del credito sia causalmente riconducibile a una condotta contraria agli obblighi di legge gravanti sul liquidatore, anziché alla mera incapienza del patrimonio sociale. Il creditore che agisce per il risarcimento deve allegare e dimostrare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, il pregiudizio subito e la sua riconducibilità alla condotta contestata, mentre sul liquidatore grava la prova della corretta ricognizione e del pagamento dei debiti sociali nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e della par condicio creditorum. La mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione e la successiva cancellazione della società non sono, di per sé, sufficienti a fondare la responsabilità personale del liquidatore, in assenza della dimostrazione che una corretta liquidazione avrebbe consentito il soddisfacimento, anche parziale, del creditore. Quanto alla violazione del patto di riservato dominio, l’alienazione a terzi dei beni prima dell’integrale pagamento del corrispettivo costituisce violazione della clausola contrattuale, ma non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, che deve essere provato nella sua concreta consistenza economica. Qualora il prezzo contrattuale comprenda anche prestazioni di progettazione, installazione e servizi accessori, il danno derivante dalla mancata restituzione dei beni non può essere parametrato all’intero corrispettivo pattuito, né liquidato equitativamente in assenza di elementi sufficienti per determinarne il valore.

LA SENTENZA

Tribunale Palermo, Sezione speciale in materia di imprese, Sentenza, 30/06/2026, n. 4468

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

OMISSIS nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio OMISSIS allegando la responsabilità dello stesso per violazione degli obblighi, su di esso gravanti, quale liquidatore e amministratore della OMISSIS s.r.l. OMISSIS ha dedotto di aver concluso con detta società, in data OMISSIS, un contratto di progettazione, fornitura e posa in opera di due impianti fotovoltaici dietro pagamento del corrispettivo “chiavi in mano” di Euro 43.000,00 per ciascun impianto: di questa somma, OMISSIS s.r.l. aveva corrisposto il solo importo di Euro 5.000,00, restando debitrice del saldo di Euro 81.000,00.

Ha poi esposto di aver appreso che la società era stata cancellata dal registro delle imprese soltanto al momento della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo, nonché che i due impianti erano stati venduti a terzi violando il patto di riservato dominio previsto all’art. 12 del contratto.

Ha quindi dedotto che il convenuto, oltre a violare il patto di riservato dominio (senza peraltro annotare negli atti sociali l’incasso conseguito dalla vendita a terzi), aveva violato anche gli obblighi su di esso gravanti nella qualità di liquidatore avendo omesso di iscrivere, nel bilancio di liquidazione, il credito della società in suo favore, appunto scaturente dal negozio prima ricordato, nonché procedendo alla cancellazione della società senza adempiere né all’obbligazione di restituire gli impianti né a quella di pagare il corrispettivo previsto.

Considerato che dal bilancio di liquidazione finale non risultava alcun residuo in favore dei soci e che dunque le era preclusa qualsiasi azione nei loro confronti di soci, l’attrice ha rivolto le sue domande nei confronti del liquidatore che doveva essere ritenuto responsabile del mancato soddisfacimento del suo credito ed ha concluso chiedendo al Tribunale di “ritenere e dichiarare che OMISSIS è creditrice della somma di Euro 81.000,00 più interessi commerciali della OMISSIS S.R.L. o di quella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà; ritenere e dichiarare che OMISSIS quale amministratore della OMISSIS S.R.L., ha violato il patto di riservato dominio e ha ceduto gli impianti fotovoltaici a terzi; ritenere e dichiarare che, a causa della cancellazione della società dal Registro delle Imprese – amministratore e liquidatore – è obbligato al pagamento del suddetto credito fino a concorrenza di 81.000,00 Euro più interessi commerciali così per come liquidati nel D.I. o di quell’altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà equa anche previa C.T.U.; per l’effetto, condannare il suddetto convenuto a pagare la somma di Euro 81.000,00 più interessi commerciali al soddisfo alla OMISSIS Onofria”. OMISSIS si è costituito in giudizio eccependo la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra la domanda oggetto della lite e quella promossa dall’attrice innanzi al Tribunale di Caltanissetta (rg. 1520/2021) per la risoluzione del medesimo contratto di progettazione.

Ha altresì eccepito l’inammissibilità della domanda ex art. 1523 c.c. avendo parte attrice domandato il pagamento del corrispettivo pattuito, pur avendo già proposto domanda di risoluzione del medesimo contratto ed ha contestato nel merito la fondatezza delle domande di controparte eccependo che la OMISSIS non aveva correttamente adempiuto al contratto tra le stesse concluso.

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1 del contratto, la ditta OMISSIS si era impegnata ad espletare la pratica di allaccio degli impianti al gestore di rete, nonché tutto l’iter procedurale per il riconoscimento al committente della c.d. “tariffa incentivante” da parte del gestore dei servizi energetica; soltanto a seguito del buon esito di tale pratica, la ditta avrebbe maturato il diritto al corrispettivo pattuito, mentre gli acconti o i saldi eventualmente versati avrebbero dovuto essere restituiti in caso non si fosse riusciti, per cause non imputabili alla committente, a dare seguito a quanto stabilito nel contratto.

Ha quindi allegato che, dopo aver versato l’importo di Euro 15.000,00 (in data OMISSIS) e Euro 2.000,00 (in data OMISSIS) e l’ulteriore somma di Euro 5.000,00 (in data OMISSIS), aveva appreso che la richiesta di accesso alla tariffa incentivante era stata rigettata dall’ente gestore essendo pervenuta oltre il termine utile del 6.7.2013. A fronte quindi dell’accertato inadempimento da parte dell’attrice, alcun corrispettivo doveva esserle versato, essendo la stessa di contro debitrice degli importi ricevuti a titolo di acconto.

Sottolineava poi che, nel settembre 2017, era intervenuto tra le parti un accordo transattivo che prevedeva la rinuncia dell’attrice al pagamento del corrispettivo contro la rinuncia della società ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento, in virtù del quale il credito della ditta OMISSIS era quindi stato stralciato dalla contabilità sociale.

Nessuna condotta inadempiente poteva quindi essergli ascritta per l’attività compiuta nella qualità di liquidatore, né tantomeno poteva ravvisarsi alcuna responsabilità per la violazione della clausola di riservato dominio. L’art. 12 del contratto prevedeva infatti una “clausula di rescissione contrattuale” che stabiliva, “a maggiore tutela della ditta”, la riserva di proprietà fino al pagamento del corrispettivo, ma che doveva considerarsi operante solo per l’ipotesi in cui il committente fosse venuto meno agli impegni assunti con la medesima scrittura.

Tanto premesso, va preliminarmente affermata la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa. OMISSIS ha infatti allegato la responsabilità del convenuto quale amministratore e liquidatore della OMISSIS s.r.l. ed ha quindi spiegato una domanda (ex artt. 2476 e 2489 c.c.), rientrante, ex art. 3 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 168 del 2003, nelle materie attribuite alla competenza della sezione specializzata.

Rileva poi il Collegio che non sussiste alcun rapporto di litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra la presente controversia e quella pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta (r.g. 1520/2021).

In quel giudizio, introdotto ex art. 702 bis c.p.c., la ditta OMISSIS ha citato in giudizio OMISSIS s.r.l., OMISSIS (nella qualità di socio unico di OMISSIS s.r.l. e di socio al 50% di OMISSIS s.r.l.), OMISSIS (nella qualità anche di socia al 50% di OMISSIS s.r.l.), OMISSIS s.r.l., OMISSIS (nella qualità di socia di OMISSIS s.r.l.), OMISSIS (nella qualità di socia di OMISSIS s.r.l.), per ottenere la restituzione dei due impianti, previa risoluzione dei contratti conclusi con OMISSIS s.r.l. (amministrata dallo stesso OMISSIS e interamente partecipata dal figlio OMISSIS e con OMISSIS s.r.l. (partecipata al 50% da OMISSIS e al 50% da OMISSIS.

La causa petendi ed il petitum dei due giudizi è quindi del tutto diversa, posto che, in questo giudizio, parte attrice ha formulato domanda di risarcimento del danno nei confronti di OMISSIS in relazione alla condotta violativa del patto di riservato dominio previsto nel contratto concluso con OMISSIS s.r.l. e degli obblighi che derivano dalla carica di amministratore/liquidatore assunta dal medesimo OMISSIS deve quindi escludersi che si versi in ipotesi di proposizione della “stessa causa” ai sensi dell’art. 39 c.p.c.

Parimenti va respinta l’eccezione sollevata dal convenuto d’inammissibilità della domanda per contrasto con l’art. 1453 co. 2 c.c. laddove prevede che l’azione di adempimento non può essere più spiegata quando è stata richiesta la risoluzione del contratto.

Nel presente giudizio, infatti, non risulta proposta domanda di adempimento del contratto concluso tra le parti (che evidentemente avrebbe dovuto essere spiegata nei confronti della parte contraente e quindi la OMISSIS s.r.l.), bensì domanda di risarcimento del danno derivante dalle condotte ascritte al liquidatore.

In relazione alla domanda di risarcimento del danno che si fonda sulla violazione degli obblighi gravanti su OMISSIS nella qualità di liquidatore, rileva poi il Collegio che, secondo l’art. 2489 c.c., il liquidatore è chiamato a compiere “tutti gli atti utili per la liquidazione della società” e nell’adempimento di tale obbligo è soggetto ai medesimi obblighi di diligenza degli amministratori.

A seguito del verificarsi della causa di scioglimento la società rimane quindi in vita allo scopo di liquidare il patrimonio sociale, soddisfacendo i creditori sociali e, all’esito (art. 2491 co.2 c.c.), di procedere alla liquidazione dell’attivo residuato in favore dei soci (art.2492 c.c.).

La responsabilità verso i creditori sociali prevista dall’art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dimostrare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è correttamente svolta, avendo il liquidatore non rispettato il principio della “par condicio creditorum”, ovvero avendo sottratto in favore dei soci risorse da destinare ai creditori. In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il creditore, qualora faccia valere la responsabilità “illimitata” del liquidatore, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione ed il conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sui liquidatore l’onere di dimostrare l’adempimento dell’obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della “par condicio creditorum”, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all’epoca esistenti (cfr. n. 521/2020).

Presupposto della responsabilità del liquidatore è comunque il verificarsi della situazione di impossibilità per il creditore di soddisfare il proprio credito sui beni della società ed è ulteriormente necessario che detto evento non sia mera conseguenza dell’incapienza del patrimonio sociale (evenienza questa evidentemente non imputabile al liquidatore), ma che sia in concreto imputabile alla condotta inadempiente del liquidatore.

Nel caso di specie l’attrice lamenta l’impossibilità di soddisfare le proprie ragioni creditorie in ragione della mancata annotazione nel bilancio finale di liquidazione del suo credito e della successiva cancellazione della società, ma non risulta avere assolto l’onere di allegazione e prova sulla stessa gravante. OMISSIS ha infatti depositato uno stralcio del bilancio di liquidazione del 23.3.2019 che si conclude registrando un “risultato positivo di Euro 183.993,00” destinato alla “copertura delle perdite pregresse come evidenziate nella relazione e nel piano di riparto negativo”; non è poi contestato che il piano di riparto – non depositato in giudizio – è risultato negativo e dunque che non vi è stata integrale soddisfazione dei creditori sociali.

Manca dunque non solo la prova ma pure l’allegazione che, in ipotesi di registrazione del credito asseritamente sussistente, la ditta attrice sarebbe stata integralmente o parzialmente soddisfatta nella procedura liquidatoria. Anzi, vi è al contrario prova che il piano di riparto del bilancio di liquidazione era negativo, con annotazione quindi, seppur sintetica, comunque idonea ad escludere che fosse possibile il pagamento in favore dell’attrice. Inoltre, non è stata allegata la sussistenza di alcuna causa di prelazione che avrebbe consentito il soddisfacimento prioritario rispetto agli altri creditori inseriti nel piano di riparto.

Deve poi osservarsi come, alla luce delle contrapposte allegazioni, non può affermarsi che l’attrice vantasse un credito certo, liquido ed esigibile.

Il convenuto ha invero eccepito l’inadempimento dell’attrice alla specifica obbligazione assunta nel contratto tra le stesse concluso e, in particolare, dell’obbligazione di curare la presentazione per l’allaccio al gestore di rete e “tutto l’iter procedurale per il riconoscimento della tariffa incentivante del committente da parte del G.. Al riguardo ha depositato la nota del 25.10.2013 del OMISSIS dei OMISSIS con la quale gli veniva comunicata la irricevibilità della richiesta della concessione della tariffa incentivante in quanto non presentata nel termine perentorio del 13.7.2013.

Orbene, l’accesso a detta tariffa incentivante costituiva elemento essenziale dell’accordo, come si desume dalla previsione negoziale contenuta nell’art. 2 del documento contrattuale, che stabiliva che i pagamenti successivi all’acconto, sarebbero stati versati “dal momento del riconoscimento della tariffa incentivante” e nell’art. 9, che prevedeva l’obbligazione restitutoria degli acconti ricevuti dalla ditta qualora “per fatto imputabile alla stessa non si riuscisse a dare seguito a quanto stabilito nel preventivo allegato al contratto o al contratto stesso”.

A fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto, l’attrice non ha invece fornito prova della regolare esecuzione della prestazione pattuita, con la conseguenza che il credito avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito, non può ritenersi certo, liquido ed esigibile: non può allora configurarsi la dedotta lesione del diritto di credito al corrispettivo previsto nel contratto.

Quanto alla violazione della clausola di riservato dominio prevista nel contratto, va rilevato che l’art. 12, ultimo comma del contratto prevede che “a maggior tutela della ditta verrà da quest’ultima esercitata la riserva di proprietà che permette allo stesso di rimanere il legittimo proprietario dell’impianto fotovoltaico e di tutti i suoi componenti fino al suo pagamento integrale”: ritiene il Collegio che detta clausola non operi soltanto nell’ipotesi di inadempimento da parte del committente alle obbligazioni su di esso gravanti, costituendo piuttosto uno strumento, come letteralmente previsto, a tutela dell’appaltatore, che determina il trasferimento della proprietà dell’opera realizzata soltanto all’esito del pagamento integrale del corrispettivo.

Così interpretata la clausola, a fronte della allegazione di parte attrice di avvenuta vendita a terzi, nessuna contestazione ha mosso il convenuto e dunque l’avvenuta cessione a terzi, quale fatto non contestato, deve ritenersi pacifica tra le parti.

Tuttavia, pur a fronte dell’accertata violazione del patto di riservato dominio, la domanda risarcitoria di parte attrice non può comunque essere accolta.

Mancano infatti sufficienti elementi di valutazione per determinare il danno concretamente patito dall’attrice a seguito della mancata restituzione materiale degli impianti, considerato che il corrispettivo pattuito nel contratto aveva funzione remunerativa non solo della materiale consegna dei due impianti fotovoltaici, ma anche dell’attività di progettazione e messa opera, così come di una serie di adempimenti quali la “pratica di richiesta preventivo, assistenza per allaccio al gestore di rete, collaudo impianto ed emissione del relativo certificato, nonché tutto l’iter procedurale per il riconoscimento della tariffa incentivante al committente da parte del OMISSIS oltre alle comunicazioni e qualsiasi altro adempimento previsto nei confronti del Comune di OMISSIS”, oltre che la garanzia prevista dall’art. 4 del medesimo contratto.

Il danno non può quindi essere sic et sempliciter parametrato al prezzo previsto “chiavi in mano” che evidentemente si riferisce a tutta quella serie di prestazioni sopra indicate, oltre che agli impianti nella loro materialità.

La liquidazione dovrebbe infatti tenere conto del solo valore materiale degli impianti al momento in cui questi avrebbero dovuto essere restituiti, quale utilità perduta da parte attrice, e altresì considerare le somme già versate dalla committente.

In mancanza di alcuna indicazione in relazione al prezzo conseguito in sede di rivendita a terzi (quale utile elemento per determinarne il valore), e ancora della stima del valore delle prestazioni previste nel contratto (da scomputare quindi dal prezzo pattuito), non è quindi possibile procedere al chiesto risarcimento nemmeno mediante valutazione equitativa.

Anche questa domanda va rigettata.

In ragione della complessa vicenda che ha dato origine ai fatti di causa e dell’accertata violazione della pattuizione di riservato dominio, sussistono i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta le domande spiegate dalla ditta OMISSIS nei confronti di OMISSIS dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

CONCLUSIONE

Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa in data 30 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2026.

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