fbpx

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Danno da cose in custodia Responsabilità civile

Scivola all’uscita del supermercato: nessun risarcimento se la caduta è dovuta a disattenzione (Cass. n. 24071/25)

La Cassazione conferma: la condotta imprudente della vittima interrompe il nesso causale e libera il custode da responsabilità ex art. 2051 c.c. 

LA VICENDA

Una cliente di un supermercato cadeva sullo scivolo in muratura posto all’uscita del punto vendita, riportando gravi lesioni. Citava in giudizio il gestore del supermercato, chiedendo il risarcimento dei danni.
Il Tribunale e poi la Corte d’Appello rigettavano la domanda: secondo i Giudici lo scivolo era visibile, di colore diverso dal pavimento e ben conosciuto dall’attrice, che vi si recava abitualmente. La caduta, secondo i giudici, era quindi frutto di disattenzione e imprudenza della vittima, che aveva interrotto il nesso causale con la cosa in custodia.

La Cassazione rigettava il ricorso, ribadendo che la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. è sì oggettiva, ma può essere esclusa ove sia dimostrato il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta della vittima quando questa sia irragionevole o imprudente al punto da interrompere il nesso causale. Nel caso concreto, la Corte confermava che la conoscenza dei luoghi e la mancanza di prudenza della danneggiata integravano il caso fortuito, escludendo ogni responsabilità del custode.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente o disattenta del danneggiato può costituire caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, quando essa rappresenti una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio di regolarità causale, anche se astrattamente prevedibile.
(Nel caso di specie, è stata esclusa la responsabilità del gestore di un supermercato per la caduta di una cliente sullo scivolo d’ingresso, poiché la danneggiata conosceva i luoghi e non aveva adottato la dovuta cautela nell’affrontarli).

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 28/08/2025, n. 24071

(Omissis)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 26.5.2011, A.A. convenne C.C. -gestore del supermercato “Dimeglio” corrente in C., Via (Omissis) -dinanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo l’accertamento della sua responsabilità ex c.c. o, in subordine, ex c.c., nella causazione del sinistro occorsole, presso il suddetto punto vendita, in data 15.5.2009 alle ore 12.30 circa, allorché essa attrice, uscendo dall’esercizio, era scivolata sullo scivolo in muratura ivi esistente, cadendo rovinosamente per terra e riportando gravi lesioni; per l’effetto, chiese la condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni patiti. C.C., costituitasi, negò ogni responsabilità, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Gruppo D.D. Srl, onde essere da questa eventualmente manlevata. Autorizzata e svolta la chiamata, la Gruppo D.D. Srl si costituì in giudizio, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto. In subordine, invocando l’applicazione della polizza assicurativa multirischi n. (Omissis) stipulata tra essa società e Unipol Assicurazioni Spa, per conto di chi spetta ex c.c. a copertura di tutti i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività svolta presso il supermercato di Cavallino, chiese ed ottenne di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia stessa. Espletato l’incombente, la Compagnia si costituì chiedendo il rigetto della domanda attorea e della domanda di chiamata. Istruita la causa, con sentenza n. 2710/2017 del 27.6.2017 l’adito Tribunale rigettò la domanda attorea e compensò le spese processuali, rilevando che il caso concreto era

sussumibile nell’ipotesi di cui all’ c.c., ma che la custodia era riscontrabile esclusivamente in capo ai proprietari dell’immobile ove s’era verificato il sinistro, E.E. e F.F., estranei al giudizio. La sentenza venne gravata da A.A. e la Corte d’Appello di Lecce, nella resistenza di C.C., della Gruppo D.D. Srl (che svolse anche appello incidentale sul capo inerente alle spese di lite) e della UnipolSai Spa, rigettò l’appello con sentenza del 10.10.2022. Osservò la Corte salentina che, pur a ritenere erronea l’affermazione del giudice di prime cure circa l’individuazione del custode, dalla documentazione acquisita emergeva che lo scivolo in muratura in questione, posto all’ingresso/uscita del supermercato, era alto circa 30 cm., aveva la funzione di attenuare il dislivello della soglia con il marciapiede ed era certamente visibile, in quanto di colore diverso rispetto al fondo stradale; che la A.A. conosceva bene i luoghi, perché vi si recava spesso, avendo pure affermato, nel corso dell’interrogatorio formale, che “Sullo scivolo dove si è verificato il sinistro ero già passata altre volte”; che, dunque, il comportamento della danneggiata non era stato improntato a criteri di doverosa prudenza e accortezza, assurgendo anzi a causa esclusiva nella verificazione dell’evento dannoso, posto che, nelle precedenti occasioni in cui la A.A. si era recata presso il supermercato, non erano emerse difficoltà di sorta, da parte sua, nell’affrontare lo scivolo in questione, sia in ingresso che in uscita; che dunque la condotta imprudente della danneggiata aveva interrotto il nesso di causa tra la res e l’evento di danno; che, in ogni caso, risultava infondata anche la domanda ex c.c., non essendovi prova che la struttura in muratura potesse qualificarsi come insidia o trabocchetto.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione A.A., sulla scorta di cinque motivi, cui resiste con controricorso la Gruppo D.D. Srl Le altre intimate non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.

Motivi della decisione

1.1 – Con il primo motivo si denuncia la “Violazione dell’ 1 comma n. 4 c.p.c. in relazione all’, 2 comma n. 4 c.p.c. Difetto assoluto di motivazione e violazione dell’ costituzione”. Si sostiene che, ad onta della ritenuta sussistenza della condotta imprudente in capo ad essa ricorrente, la Corte salentina non abbia mai in realtà descritto quale sarebbe stata in concreto la condotta imprudente e/o disattenta della deducente, anche in relazione al dovere di solidarietà ex Cost., richiamato in motivazione, così non rendendo conto della effettiva ricostruzione dell’accaduto.

1.2 – Con il secondo motivo si denuncia “Violazione dell’ 1 comma n. 3 c.p.c. in relazione agli c.c., 1227 1 comma c.c., 1176 c.c., 1375 c.c. Carta Costituzionale”. Si sostiene che la Corte salentina, ascrivendo alla condotta disattenta di essa ricorrente la causa esclusiva del sinistro, avrebbe violato l’ c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, giacché il profilo della eventuale condotta colposa del danneggiato deve solo apprezzarsi sul versante del caso fortuito, e sempre che essa assuma i caratteri della imprevedibilità e imprevenibilità.

1.3 – Con il terzo motivo si lamenta la “Violazione dell’ 1 comma n. 3 c.p.c. in relazione all’, 1 comma c.c.”, per aver il giudice d’appello ignorato, in astratto, che la condotta colposa della vittima non è automaticamente idonea a interrompere il nesso causale, occorrendo invece che essa abbia carattere tale da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto allo stato della cosa.

1.4 – Con il quarto e il quinto motivo si denuncia la “Violazione dell’ 1 comma n. 5 c.p.c. per omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: la ricorrente aveva infatti dedotto le gravi deficienze fisiche che – in thesi – interessavano lo scivolo ed i difetti di segnalazione dello stesso che ne rendevano difficile la percezione dagli utenti, chiedendo di provare non solo le sue caratteristiche fisiche (sua consistenza, dimensioni, grado di inclinazione, capacità di interessare l’intero vano dell’unico varco di accesso ed uscita dall’esercizio commerciale con conseguente impossibilità di evitarlo), ma anche i difetti di misure di sicurezza da cui lo stesso era affetto (difetto di segnalazione e di barre antiscivolo) nonché i rischi di cadute già manifestatisi ed interessanti altri utenti, elementi tutto non presi in considerazione dalla Corte salentina. Aggiunge poi la ricorrente che l’apprezzamento del giudice d’appello circa la diversità di colore dello scivolo, rispetto alla sede stradale, come operata in forza dei rilievi fotografici in atti, risulta falsata dalla circostanza per cui detta diversa colorazione venne realizzata solo dopo il sinistro per cui è processo, così come altri accorgimenti. 2.1 – Il primo motivo è infondato.

Ritiene la Corte che il ragionamento seguito dal giudice d’appello nella ricostruzione del sinistro, così come esplicitato nella motivazione, non solo sia del tutto in linea con il “minimo costituzionale” ex , comma 6, Cost. (si veda, per tutte, la nota Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), ma neppure possa dirsi

meramente insufficiente (vizio oramai comunque non più denunciabile, ai lume della modifica apportata nel 2012 all’, comma 1, n. 5, c.p.c.): la Corte salentina, pur non descrivendo l’esatta dinamica del sinistro (per meglio intendersi: se la (Omissis) avesse approcciato io scivolo coi piede destro o sinistro, se tenesse in mano una o più buste della spesa, se l’uscita fosse impegnata o meno da altri clienti, ecc.), sul rilievo che la danneggiata abitualmente frequentava l’esercizio e, dunque, conosceva perfettamente io stato dei luoghi, ha tratto la conseguenza logica per cui – in tali condizioni – la caduta non poteva che ascriversi, necessariamente, alla sua disattenzione; ergo, la caduta non è dipesa dalle condizioni della cosa, ma dall’imprudenza o distrazione nell’affrontarla.

Né occorre arricchire una simile conclusione con la descrizione dello specifico ed analitico comportamento che, invece, essa ricorrente avrebbe dovuto tenere (come si sostiene, pure, col mezzo in esame), se non altro perché l’affermazione si risolverebbe a tal punto in una mera tautologia e nulla aggiungerebbe alla dinamica accertata dai giudice dei merito; ciò fermo restando che gli elementi particolari che, secondo la (Omissis), il giudice d’appello avrebbe omesso di indicare attengono tutti a circostanze che – come si dirà nello scrutinio dei mezzo seguente – costituiva preciso onere della stessa ricorrente dimostrare. Si tratta, dunque, di un percorso motivazionale del tutto comprensibile, nient’affatto illogico o apparente – qui a prescindere da ogni valutazione sulla sua correttezza in iure – e certamente ben compreso dalla ricorrente, che infatti ne ha coito ogni snodo, censurandolo con gli ulteriori motivi proposti.

3.1 – Il secondo motivo è infondato.

Sul tema della responsabilità del custode, e noto che la responsabilità de danneggiante ex c.c. e di natura oggettiva: in epoca recente, il Massimo Consesso (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all’ c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.

Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento di danno (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’ c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma da ultimo v. anche ):

a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;

b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;

c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;

d) se il caso fortuito e consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:

d’) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;

d”) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;

d”’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;

d””) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. 3.2 – Ora, la Corte salentina si è esattamente attenuta a tali principi, perché -pur senza affrontare l’accertamento circa l’effettiva sussistenza del potere di signoria di fatto sulla cosa in capo all’uno e/o all’altro dei convenuti/appellati e dando per scontato che l’evento si fosse verificato proprio a causa del dislivello dello scivolo – ha ritenuto integrata la prova del caso fortuito proprio in forza della accertata disattenzione della vittima, idonea ad interrompere il nesso di causalità. La pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata (che avrebbe, dunque, potuto prevedere ed evitare il danno), la ritenuta violazione del “generale dovere di ragionevole cautela” e la irrilevanza della astratta prevedibilità della condotta della vittima, unitamente al suo comportamento imprudente, depongono quindi per la correttezza della valutazione in iure del giudice d’appello, posto che tanto non può che integrare

– nella ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – il caso fortuito, appunto idoneo ad interrompere il nesso di causalità e a mandare assolto da ogni responsabilità il custode, ex c.c.. La disattenzione costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla appunto rilevando, in quest’ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile.

Per quanto detto, risulta evidente che il mezzo invoca – specie sulla questione della imprevedibilità – un orientamento giurisprudenziale non più attuale. Occorre solo evidenziare che, nella prospettiva del giudice d’appello, un simile percorso decisorio assume la valenza, in iure, della decisione secondo il criterio della ragione più liquida, perché si è ritenuta la sussistenza del caso fortuito pur prescindendosi dalla effettiva individuazione del custode, benché questi fosse gravato del relativo onere probatorio, evidentemente in quanto tale prova emergeva ex actis. Si tratta, peraltro, di profilo non censurato dalla ricorrente. 4.1 – Il terzo motivo è inammissibile, perché con esso non si denuncia un error iuris, ma proprio la valutazione fattuale sul nesso di causalità, riservata al giudice del merito. Ed è indiscutibile che la Corte salentina, nell’ascrivere la efficienza causale esclusiva alla disattenzione della vittima, ha esercitato i suoi poteri valutativi sugli elementi istruttori disponibili, giungendo al conseguente accertamento meritale, incensurabile in questa sede di legittimità se non sotto il profilo motivazionale, peraltro pure proposto, benché infondatamente (v. par. 2.1).

5.1 – Il quarto e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.

Tutte le questioni fattuali che, secondo la ricorrente, sarebbero state obliterate dal giudice d’appello sono in realtà date sostanzialmente per scontate dalla sentenza, ma risultano assorbite dalla indiscussa conoscenza dei luoghi da parte della ricorrente e dal conseguente accertamento sulla natura del suo comportamento, ritenuto disattento.

Pertanto, tutti i fatti in questione (compreso quello della colorazione diversa dello scivolo, che sarebbe stata realizzata solo dopo il sinistro) mancano di decisività, perché – anche a considerarli esplicitamente – l’esito della lite non potrebbe assumere significato diverso rispetto a quello adottato dal giudice del merito. 6.1 – In definitiva, il terzo motivo di ricorso è inammissibile, mentre i restanti sono infondati. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto per le intimate, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’, comma 1-quater, del . Infine, vista la causa petendi, va disposto l’oscuramento dei dati della ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’, comma 1-quater, , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell’ , in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 10 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2025

Responsabilità ex art. 2051 c.c.: quando il gestore non paga

Lo studio legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza nel risarcimento danni e nella consulenza per clienti vittime di incidenti, affronta uno degli istituti più incisivi in tema di responsabilità civile: la responsabilità da cosa in custodia disciplinata dall’articolo 2051 del Codice civile. Questo tema è spesso sottovalutato dai soggetti che subiscono un danno — pensiamo, ad esempio, a chi cade all’uscita di un supermercato o in un esercizio commerciale — perché l’immaginario collettivo tende a rivolgersi all’infortunistica stradale, non all’avvocato specializzato in responsabilità da cose. Il nostro obiettivo è intercettare anche quel traffico che cerca “caduta cliente supermercato”, “caduta uscita negozio”, “risarcimento danni caduta locale” e orientarlo verso uno studio legale che può davvero operare per ottenere il risarcimento.

Natura della responsabilità

L’art. 2051 c.c. recita: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Ciò significa che chi è “custode” di una cosa — immobiliare o mobile, per esempio la rampa di uscita di un supermercato, uno scalino, una lastra scivolosa — può dover rispondere dei danni che quella cosa provoca a terzi, anche se non ha agito con colpa.
La giurisprudenza e la dottrina più recenti confermano che la responsabilità da cosa in custodia è di natura oggettiva: non si richiede che il custode abbia agito con imperizia o negligenza, bensì che il danneggiato provi il nesso di causalità fra la cosa e l’evento dannoso.
Solo successivamente spetta al custode, per sottrarsi alla responsabilità, dimostrare il caso fortuito — ossia quell’evento imprevedibile o inevitabile che interrompe il rapporto causale.

Rapporto di custodia, nesso causale e danno

Tre elementi devono convergere affinché l’azione di risarcimento ex art. 2051 c.c. possa avere successo:

  1. La custodia della cosa: chi ha potere di controllo effettivo sulla cosa, materialmente e giuridicamente, risponde in qualità di custode. Non basta la mera proprietà, se non è esercitabile il controllo.

  2. Il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno subito: il danneggiato deve provare che la cosa ha cagionato l’evento lesivo. Non basta che la cosa fosse presente — occorre che la situazione della cosa sia stata rilevante al danno.

  3. L’evento dannoso: la lesione, il danno patrimoniale o non patrimoniale deve effettivamente sussistere.

Il ruolo della condotta della vittima e del caso fortuito

Di particolare rilievo è che la norma non preclude che la condotta del danneggiato o di un terzo possa interrompere il nesso causale e liberare il custode dalla responsabilità. Infatti, la prova liberatoria del custode può consistere anche nella dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato o di un terzo — sempre che tale condotta risulti irragionevole o inaccettabile secondo un criterio di regolarità causale.
In concreto, se la persona che subisce il danno ha agito con imprudenza grave, conoscendo la situazione o potendo prevedere il pericolo, può essere esclusa la responsabilità del custode. Questo aspetto è centrale quando parliamo di caduta di clienti in punti vendita: se il gestore dimostra che la struttura era visibile, segnalata, ben mantenuta, e che l’utente ha ignorato norme di prudenza ragionevoli, la tesi della responsabilità può naufragare.

Cosa significa per un negozio o supermercato

Se gestisci un esercizio commerciale, un supermercato, un negozio, devi tenere presente che:

  • la rampa d’uscita, lo scivolo, la soglia – se costituiscono una cosa in custodia – devono essere mantenuti in uno stato tale da non generare un pericolo grave e prevedibile;

  • occorre vigilare, segnalare situazioni anomale, intervenire prontamente quando un dislivello o una superficie scivolosa emergono;

  • tuttavia, anche adottando tutte le misure possibili, non significa che si sia sempre responsabili: se la caduta è dovuta a una condotta del cliente imprudente o a un evento imprevedibile (un “caso fortuito”), la responsabilità potrebbe essere esclusa.

Cosa significa per la persona che è caduta

Se sei la persona che ha subito la caduta, che ha riportato lesioni in uscita da un esercizio commerciale o all’interno di un punto vendita, è importante sapere che:

  • puoi richiedere il risarcimento dei danni sulla base dell’art. 2051 c.c. se riesci a dimostrare che la “cosa in custodia” (ad esempio lo scivolo, il dislivello del marciapiede, la pedana) era in condizioni tali da costituire un pericolo e che esiste un rapporto tra quella circostanza e la tua caduta;

  • devi anche dimostrare che sei stato danneggiato — lesione fisica, danno patrimoniale (spese mediche, perdita reddito) o danno morale/patrimoniale non patrimoniale;

  • tuttavia, devi considerare che il gestore potrà controbattere sostenendo il caso fortuito o la condotta imprudente della vittima: se hai conoscenza dei luoghi, hai già frequentato quel punto vendita, e sei caduto ignorando avvertenze o condizioni visibili, la tua domanda di risarcimento può essere rigettata.

Perché questo articolo è utile per te

Molti utenti cercano online frasi come “caduta supermercato risarcimento”, “risarcimento caduta negozio cliente”, “avvocato caduta uscita negozio”, “responsabilità gestore supermercato caduta cliente”. Il nostro intento è intercettare quel traffico prima che venga convogliato verso infortunistica stradale o generici studi legali, e indirizzarlo verso uno studio legale che sa trattare casi di responsabilità da cosa in custodia.
In quanto studio con forte autorevolezza, possiamo operare anche su keyword competitive e intercettare traffico qualificato: “risarcimento danni caduta supermercato”, “caduta cliente uscita supermercato responsabilità”, “condotta imprudente della vittima nesso causale”, “art 2051 c.c. caduta negozio”.


Esempio reale di vita quotidiana

Immaginiamo il seguente scenario: Maria, 58 anni, esce da un supermercato dopo aver fatto la spesa. All’uscita nota una rampa in muratura con un lieve dislivello dal marciapiede. La rampa è dello stesso colore del pavimento circostante, e non è presidiata da alcuna segnalazione “attenzione dislivello”: Maria, che frequentava quel supermercato regolarmente da tempo, esce, mette un piede sulla rampa e scivola riportando una frattura al polso.
Maria contatta lo studio legale Calvello e valuta la possibilità di chiedere il risarcimento danni sulla base dell’art. 2051 c.c. Il nostro studio verifica che la rampa era in custodia del gestore del supermercato, che esisteva un potenziale pericolo (il dislivello), e che il nesso causale tra la rampa e la caduta era evidente. Tuttavia, il gestore afferma che Maria conosceva la rampa perché frequentava il negozio da anni, che non c’era segnalazione diversa, e che la caduta è avvenuta per imprudenza della cliente. In questo caso, valutiamo da subito un piano strategico: prepariamo la documentazione fotografica, testimonianze, eventuali precedenti di cadute, e si valuta se la condotta di Maria (uscire senza prestare attenzione, benché avesse frequentato quel luogo) possa costituire una causa di esclusione della responsabilità del custode. In definitiva, grazie a una trattazione specializzata, Maria può essere accompagnata in modo professionale verso la valutazione della domanda di risarcimento danni.


Domande Frequenti (FAQ)

  1. Che cosa significa “cosa in custodia” secondo l’articolo 2051 c.c.?
    Significa che la persona che ha la disponibilità materiale e giuridica della cosa — esercitando un potere di vigilanza su di essa — è considerata custode, e può rispondere dei danni che la cosa provoca a terzi

  2. Quando si può parlare di responsabilità da cosa in custodia?
    Quando la cosa in custodia ha causato un evento dannoso e sussiste un nesso tra la cosa e il danno; il danneggiato ne prova la custodia e il nesso causale.

  3. Il custode deve dimostrare di aver agito con diligenza?
    No: la responsabilità è di natura oggettiva; il custode non deve provare di aver agito diligentemente, ma solo può provare il caso fortuito per escludere la responsabilità.

  4. Cos’è il “caso fortuito” nella responsabilità da cosa in custodia?
    È un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile, che interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Può essere anche la condotta della vittima, se assume rilevanza causale.

  5. Può la condotta della vittima far decadere il diritto al risarcimento?
    Sì. Se la vittima ha agito con imprudenza grave, ben conoscendo la situazione, e quella condotta ha inciso in modo esclusivo o determinante sulla caduta, può essere esclusa la responsabilità del custode.

  6. E se la cosa non era pericolosa intrinsecamente?
    Anche le cose innocue possono dare luogo a responsabilità: non è necessario che la cosa fosse pericolosa “di per sé”; ciò che conta è che abbia comunque causato il danno.

  7. In un supermercato, quali situazioni possono configurare responsabilità ex art. 2051 c.c.?
    Ad esempio: una rampa di uscita con dislivello, una soglia non segnalata, una pedana scivolosa, uno scivolo in muratura non protetto o visibile malamente — se tali condizioni hanno cagionato la caduta del cliente.

  8. Quali elementi raccogliere se sono caduto in un negozio e voglio chiedere risarcimento?
    • fotografie del luogo, dello scivolo/dislivello;
    • testimonianze di altre persone che frequentano quel negozio;
    • storia del fatto (frequentazione abituale, se conoscevi la zona);
    • referti medici e documentazione delle lesioni;
    • eventuali segnalazioni o reclami precedenti.

  9. Quali sono i rischi nel chiedere un risarcimento?
    Il rischio è che il gestore del negozio provi che il danneggiato ha agito con imprudenza o che l’evento fosse imprevedibile o inevitabile; in tal caso la domanda può essere rigettata.

  10. Quando conviene rivolgersi a un avvocato specializzato in responsabilità da cosa in custodia?
    Quando la caduta è avvenuta in un locale commerciale, supermercato, struttura pubblica o privata, e ci sono lesioni o danni significativi: l’avvocato esperto può valutare la fattibilità, raccogliere le prove, stimare il danno, e affrontare la negoziazione o la causa.

 

 

Sei hai bisogno di una consulenza legale CLICCA QUI

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello