Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Prescrizione dei contributi previdenziali: l’interruzione è rilevabile d’ufficio, ma non possono essere introdotti in appello fatti e documenti nuovi mai allegati in primo grado.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4135/2007, chiarisce che l’eccezione di interruzione della prescrizione costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio sulla base delle prove ritualmente acquisite. Nel rito del lavoro, tuttavia, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile soltanto quando le prove siano indispensabili e riguardino fatti già allegati e discussi in primo grado. Il giudice non può supplire all’inerzia della parte consentendo l’introduzione di fatti completamente nuovi. In materia previdenziale, la Corte conferma inoltre l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione dei contributi INPS dal 1° gennaio 1996, salve le condizioni previste dalla disciplina transitoria della legge n. 335/1995.
LA VICENDA
Un socio di una società in nome collettivo impugnava una cartella esattoriale relativa a contributi INPS non versati, eccependone la prescrizione. Dopo l’annullamento della cartella nei giudizi di merito, l’INPS ricorreva in Cassazione, contestando l’inammissibilità delle prove prodotte soltanto in appello e l’applicazione della prescrizione quinquennale. La Suprema Corte rigettava il ricorso, confermando la prescrizione dei crediti contributivi.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROCEDIMENTO CIVILE – RITO DEL LAVORO – APPELLO – NUOVI MEZZI DI PROVA – PRODUZIONE DOCUMENTALE – PRESCRIZIONE – INTERRUZIONE – ECCEZIONE IN SENSO LATO – RILEVABILITÀ D’UFFICIO – LIMITI – ART. 437 C.P.C. – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
Nel rito del lavoro, l’eccezione di interruzione della prescrizione ha natura di eccezione in senso lato e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, purché fondata su elementi probatori ritualmente acquisiti al processo. Tale qualificazione non consente, tuttavia, alla parte di produrre per la prima volta in appello documenti destinati a dimostrare fatti mai allegati né discussi nel giudizio di primo grado. Ai sensi dell’art. 437 c.p.c., le prove nuove, anche documentali e precostituite, sono ammissibili in appello, ove indispensabili, soltanto se riferite a fatti già introdotti nel contraddittorio processuale. Il potere istruttorio officioso del giudice non può supplire alla totale inerzia probatoria della parte. In materia di contribuzione previdenziale, la riduzione del termine di prescrizione da dieci a cinque anni, prevista dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, opera dal 1° gennaio 1996 anche per i contributi relativi a periodi precedenti, ferme le eccezioni stabilite dalla disciplina transitoria.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 22/02/2007, n. 4135
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Genova F.A. – nella qualità di socio della s.n.c. “FP NO PROBLEM” – proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificatogli in data 26 febbraio 2001 – chiedendone la revoca con la quale l’I.N.P.S. chiedeva il pagamento dei contributi previdenziali nella gestione commercianti di cui era stato omesso il regolare versamento per gli anni 1985/1990; l’opponente nel convenire in giudizio l’I.N.P.S., la S.C.C.I. s.p.a. e la S. Paolo Riscossioni Genova s.p.a., deduceva la prescrizione (della L. n. 335 del 1995, ex art. 3) del cennato asserito credito in assenza di validi atti interruttivi.
Nel relativo giudizio si costituiva l’I.N.P.S. mentre restavano contumaci la S.C.C.I. s.p.a. e la S. Paolo Riscossioni s.p.a..
L’adito Tribunale di Genova revocava – con sentenza non definitiva – l’opposta “cartella esattoriale” e – su impugnativa dell’I.N.P.S. e costituitosi nel relativo giudizio di secondo grado F. A. – la Corte di appello di Genova respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Per quello che rileva in questa sede la Corte territoriale ha rimarcato che: a) “sulla questione preliminare prospettata dall’I.N.P.S. relativa ad una diversa individuazione del dies a quo della prescrizione e quindi alla diversa decorrenza della stessa, essendo stata formulata per la prima volta in sede di gravame e trattandosi di eccezione in senso stretto – e non di mera difesa – perchè volta a modificare il fatto estintivo della pretesa contributiva, mediante l’introduzione di un tema di indagine diverso da quello sviluppato in primo grado, ne è precluso l’esame, ex. art. 437 c.p.c., comma 2”; b) “in merito al secondo motivo fondato sulla L. n. 333 del 1995, art. 3 non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione, nè è stata iniziata alcuna procedura anteriormente alla diffida di pagamento del 9 aprile 1998, con la conseguenza che il credito per gli anni 1985/1992 è interamente prescritto, dovendosi applicare il nuovo termine prescrizionale quinquennale”.
Per la cassazione di tale sentenza l’I.N.P.S. – in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a. – propone ricorso affidato a tre motivi.
Gli intimati F.A. e la s.p.a. “S. Paolo Riscossione Genova” non hanno spiegato attività difensivo, ancorchè raggiunti dalla notificazione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con il primo motivo di ricorso l’Istituto ricorrente – denunciando “violazione della art. 2943 c.c., e L. n. 335 del 1995, (commi 9 e 10) in relazione agli artt. 416 e 437 c.p.c., (comma 2)” – rileva che “l’indiscutibile potere riconosciuto al giudice di constatare autonomamente l’avvenuto compimento del termine prescrizionale, conduce, a fortori, all’affermazione che la prescrizione in ambito previdenziale sia da annoverarsi, sempre sotto il profilo processuale, fra le eccezioni in senso lato sottratte alle rigide preclusioni processuali esistenti nel rito del lavoro” e censura la sentenza impugnata in quanto “contrariamente a quanto sostenuto dai giudici d’appello, si deve ritenere che l’ente previdenziale avrebbe potuto in ogni stato e fase del giudizio fornire la prova dell’avvenuta interruzione o della diversa data di decorrenza del termine prescrizionale dei contributi oggetto di causa, in modo perfettamente parallelo al potere riconosciuto alla controparte ed al giudice di rilevare in ogni stato e grado del giudizio l’avvenuto compimento della prescrizione”.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione degli artt. 315, 416 e 437 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione” censura “la sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato l’inammissibilità delle prove documentate prodotte in appello a sostegno della controeccezione diretta a provare il non decorso della prescrizione, poichè, nel caso di specie è pacifico che l’Istituto ha prodotto una prova documentale precostituita (certificato di iscrizione della Camera dì Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova (in data 13 gennaio 1952) contestualmente all’appello proposto, rispettando così la condizione posta dalla giurisprudenza di legittimità in materia”. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, e vizio di motivazione” – rileva che “contrariamente alla soluzione adottata dalla Corte di appello di Genova, trattandosi nella specie di contributi dovuti per periodi precedenti all’entrata in vigore dell’art. 3 cit., per essi trovava applicazione la prescrizione decennale e non quella quinquennale, sicchè, in considerazione della pacifica circostanza dell’avvenuta ricezione da parte del F. della lettera raccomandata del 28 luglio 2000, devono considerarsi comunque dovuti, perchè non prescritti, i contributi in oggetto relativi al periodo luglio 1990 – dicembre 1992”.
2 – I primi due motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi – si appalesano infondati.
Al riguardo, in materia di prova sull’interruzione della prescrizione, le Sezioni Unite di questa Corte – componendo il contrasto giurisprudenziale in materia – hanno statuito che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. Sez. Unite n. 15661/2005).
Quest’ultima precisazione rileva nella fattispecie in esame nella quale l’atto interruttivo è stato allegato e prodotto soltanto in grado di appello.
Ed infatti nel rito del lavoro il potere officioso di acquisizione documentale è destinato a vincere, in relazione alla verifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado, al fine dell’accertamento della verità materiale che, nelle controversie soggette a tale rito, prevale sul rigido criterio delle preclusioni applicabile nel rito ordinario; ne consegue che, da un lato, ove elementi di prova siano già presenti, non si pone, propriamente, alcuna questione dì preclusione o decadenza processuale a carico della parte, dato che la prova “nuova”, disposta d’ufficio, altro non è se non l’approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori che siano già nella realtà del processo, mentre, con riferimento a prove propriamente nuove (cioè non acquisite in primo grado) , esse sono ammissibili in appello, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., ove siano indispensabili e siano, però, destinate a dimostrare fatti già allegati e discussi fra le parti in primo grado.
A corollario di tali principi, deve affermarsi – a specifica conferma dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso – che se una prova nuova verte su fatti che non siano stati minimamente allegati nel giudizio di primo grado, nè ivi discussi nel contraddittorio delle parti, il giudice d’appello non può sostituirsi all’inerzia della parte, e ciò a prescindere dalla natura della prova (precostituita o costituenda), che rimane pertanto inammissibile ai sensi del citato art. 437 c.p.c..
Tali principi sono stati già enunciati da questa Corte in relazione alla materia infortunistica (Cass. n. 8220/2003, con riferimento alla “non novità” e ammissibilità di prove solo confermative di elementi probatori già acquisiti) e a quella assistenziale (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8202/2005, con riferimento alla necessità di allegazione in primo grado).
E’, altresì, da considerare, in relazione agli effetti di tali principi nella materia degli atti interruttivi della prescrizione, che la definizione dell’eccezione di interruzione come eccezione in senso lato comporta conseguenze in ordine alla rilevabilità ex officio e alla diversa configurabilità dell’onere di proposizione, ma non determina la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l’asserita interruzione (idest, “certificato di iscrizione della Camera di Commercio in data 13 gennaio 1992”), ove una qualche prova in proposito non sia stata acquisita, nè il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado (Cass. n. 2468/2006).
Ne deriva, nella specie, l’inammissibilità della produzione in appello del documento de quo, quantunque finalizzata alla dimostrazione di un’eccezione in senso lato, quale l’interruzione della prescrizione.
3 – Deve anche essere respinto il terzo motivo di ricorso.
Infatti, è ben vero che la L. n. 335 del 1995, art. 3, (comma 10) rinvia, in relazione ai contributi scaduti prima dell’entrata in vigore della legge, alla disciplina del comma nono, ma quest’ultimo non perpetua il termine decennale di prescrizione per i contributi delle gestioni pensionistiche, dal momento che, nel secondo capoverso, prevede che il termine decennale sia ridotto a quinquennale a partire dal primo gennaio 1996, per tutti i tipi di contribuzione.
E’, al riguardo, già stato affermato (Cass. n. 46/2004) che, con la cennata disposizione, il legislatore, riducendo i termini prescrizionali anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge ed invertendo la precedente tendenza all’allungamento del termine prescrizionale, ha inteso salvaguardare sia le esigenze di certezza dei datori di lavoro debitori, sia le esigenze di speditezza e quindi di semplificazione dell’accertamento, lasciando permanere il più lungo termine decennale solo per quei crediti contributivi, anche risalenti a periodi remoti, che fossero però già stati accertati prima dell’entrata in vigore della legge e per i quali l’I.N.P.S., tramite il compimento di atti interruttivi o l’adozione di idonee procedure, avesse dimostrato di volerne ottenere il recupero (Cass. n. 4153/2006).
Nella specie – a fronte della statuizione della Corte di appello di Genova che “come esattamente rilevato dal primo giudice, non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione, nè è stata iniziata alcuna procedura anteriormente alla diffida di pagamento del 9 aprile 1998” l’Istituto ricorrente non ha indicato il contenuto di eventuali atti interruttivi solo asseritamene enunciati nell’ambito del ricorso, mentre è onere della parte (che denunci, con ricorso per cassazione, la mancata o inadeguata valutazione, ad opera del giudice di merito, di prove documentali) riprodurre nel ricorso il testo (od anche il “tenore”) esatto del documento il cui omesso o inadeguato esame viene censurato, al fine di rendere possibile al giudice di legittimità di valutare la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi (Cass. n. 3418/2004).
Vale, altresì, aggiungere che il vizio logico di motivazione – genericamente denunciato dal ricorrente – può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nell’attribuzione a taluno degli elementi emersi nel corso di causa di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto. In ogni caso – a conferma dell’infondatezza delle censure proposte ex art. 360 c.p.c., n. 5, – vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza dì essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, – come per le doglianze mosse nella specie dal ricorrente – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/1995); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentono di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta.
4 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.
Non sussistono le condizioni – data la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate – per una pronunzia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007




