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Privacy-GDPR

Videosorveglianza sulle parti comuni del condominio per un legittimo interesse in presenza di un reale pericolo (di F. Modafferi, fonte: Il Sole 24 Ore)

(di F. Madafferi)

In base all’articolo 1122-ter del Codice civile, l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni del condominio deve essere deliberata in assemblea (con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). La delibera assembleare non costituisce però l’unico presupposto legale per l’avvio del trattamento.Un sistema di videosorveglianza condominiale può essere installato per perseguire il «legittimo interesse» alla protezione della vita, dell’integrità fisica delle persone e della proprietà privata, a condizione però che, su tali interessi, non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali delle persone riprese (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Ue 2016/679).

L’attivazione di un sistema di videosorveglianza si giustifica quindi in relazione a una situazione di pericolo reale, comprovata da furti o atti vandalici verificatisi in passato: questi precedenti costituiscono un solido elemento a supporto della sussistenza del legittimo interesse ed è pertanto opportuno che vengano documentati.

L’installazione delle telecamere deve essere preceduta anche da… [continua a leggere qui]

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