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Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Pignoramento presso terzi: obbligo di custodia e riduzione del vincolo secondo la Cassazione (Cass. Civ. n. 8478/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Pignoramento presso terzi: l’obbligo di custodia può essere modificato solo da un provvedimento giudiziale chiaro e univoco

Nel pignoramento presso terzi, dalla notificazione dell’atto ex art. 543 c.p.c. sorge in capo al terzo pignorato l’obbligo di custodia delle somme dovute nei limiti stabiliti dall’art. 546 c.p.c. Il vincolo si estende anche ai crediti sorti successivamente alla notificazione, purché prima della conclusione della procedura. Il giudice dell’esecuzione può disporre la liberazione delle somme o la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., ma deve farlo mediante un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro e univoco. Un decreto ambiguo, privo di una precisa statuizione di svincolo, non modifica l’obbligo custodiale e non legittima il terzo a pagare le somme al debitore esecutato.

LA VICENDA

ACEA S.p.A. aveva promosso un pignoramento presso terzi contro Milano 90 S.r.l., indicando quale terzo pignorato la Camera dei deputati. Quest’ultima, ritenendo che un successivo decreto del giudice dell’esecuzione avesse limitato il vincolo, aveva pagato alla debitrice alcune somme sopravvenute. La Cassazione ha escluso che quel decreto potesse essere qualificato come riduzione del pignoramento e ha rigettato il ricorso della Camera dei deputati.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

ESECUZIONE FORZATA – ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI – PIGNORAMENTO – OBBLIGO DI CUSTODIA DEL TERZO – CREDITI SOPRAVVENUTI – RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO – ORDINE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – NECESSITÀ DI CONTENUTO DISPOSITIVO CHIARO E UNIVOCO – DECRETO AMBIGUO – INIDONEITÀ – CONSEGUENZE

Nel pignoramento presso terzi, per effetto della notificazione dell’atto previsto dall’art. 543 c.p.c., sorge in capo al terzo pignorato l’obbligo di custodia delle somme o delle cose dovute, nella misura determinata dall’art. 546 c.p.c., obbligo che si estende anche ai crediti venuti ad esistenza successivamente alla notificazione del pignoramento e prima della conclusione della procedura. La liberazione totale o parziale del terzo dall’obbligo di custodia, compresa quella conseguente alla riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., richiede un ordine del giudice dell’esecuzione espresso mediante un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro e univoco, idoneo a conformare la condotta del terzo. Ne consegue che un decreto privo di una precisa statuizione precettiva o di svincolo non può essere qualificato come provvedimento di riduzione del pignoramento e non legittima il terzo a disporre delle somme vincolate in favore del debitore esecutato.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza, 04/04/2026, n. 8478

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di pignoramento del 7 dicembre 2012, l’ACEA Spa, agendo in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, promosse innanzi il Tribunale di Roma espropriazione forzata presso terzi in danno della MILANO 90 Srl (debitrice esecutata) e presso la Camera dei deputati (terzo pignorato), sottoponendo a vincolo un credito di importo complessivamente pari, aumentando della metà la somma precettata, ad Euro 9.643.631,62.

Con dichiarazione di quantità resa per la udienza del 14 dicembre 2012, emendata il 21 gennaio 2013 ed ulteriormente integrata in data 8 aprile 2013, il terzo pignorato si affermò debitore del debitore esecutato della somma di Euro 6.887.606,44, causalmente ascritta a corrispettivi per servizi prestati da personale della MILANO 90 Srl

Con ordinanza del 18 luglio 2013, il giudice dell’esecuzione, a conferma di anteriore provvedimento, statuì che la somma pignorata era limitata “all’importo precettato aumentato della metà come per legge”, che “le somme eccedenti tale importo (qualora disponibile) potevano essere svincolate” e che “dunque il terzo era tenuto ad accantonare, ai fini della presente procedura, la somma suindicata di Euro 9.643.631,62, qualora detta somma fosse esistente al momento della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi”.

Successivamente, con istanza del 17 dicembre 2013, la MILANO 90 Srl, onde ottenere dalla Camera dei deputati il pagamento di fattura per corrispettivo servizi effettuati, chiese al giudice dell’esecuzione di “precisare e dichiarare che le somme da intendersi assoggettate al vincolo pignoratizio sono solo ed esclusivamente quelle di cui alla resa dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. in quanto esistenti ed effettivamente dovute alla data della notifica del pignoramento (7 dicembre 2012), ovvero nei dieci giorni successivi (17 dicembre 2012) o, in subordine, alla data della udienza in cui è stata resa la dichiarazione del terzo (19 marzo 2013)”.

Su detta istanza, il giudice dell’esecuzione adottò, in data 18 dicembre 2013, un decreto del seguente tenore testuale: “accoglie l’istanza così come precisata nelle sue richieste”.

A definizione del procedimento espropriativo, il giudice, con ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. resa in data 11 febbraio 2020, assegnò alla creditrice procedente la somma di Euro 6.445.687,75.

2. Con tempestiva opposizione agli atti esecutivi, la Camera dei deputati protestò l’illegittimità di detta ordinanza nella parte in cui assegnava somme eccedenti quanto dovuto dal terzo alla data di notifica dell’atto di pignoramento (precisamente, Euro 70.131,68), assumendo, in estrema sintesi, che i provvedimenti emanati dal giudice in corso di procedura avevano circoscritto in tale entità l’obbligo di custodia a carico del terzo sicché quest’ultimo aveva svincolato in favore della debitrice esecutata gli importi eccedenti.

3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione.

4. Ricorre per cassazione la Camera dei deputati, per due motivi.

Resiste, con controricorso, la ACEA Spa

Non svolge difese nel giudizio di legittimità MILANO 90 Srl.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza in epigrafe, in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso e le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, onde riscontrare la procedibilità del ricorso, questa Corte ha acquisito dalla cancelleria del Tribunale di Roma copia informatica della sentenza impugnata (inserita nel fascicolo di ufficio), allegata soltanto in forma di duplicato informatico dal ricorrente, così verificando l’esattezza dei dati identificativi della pronuncia indicati nel ricorso nonché la tempestività dell’impugnazione (sull’argomento, cfr., esaustivamente, Cass. 13/05/2024, n. 12971).

2. Ancora in via preliminare, non meritano adesione i rilievi di inammissibilità del ricorso prospettati da parte controricorrente.

Quanto alla tecnica di redazione dell’atto di evocazione di questa Corte, l’illustrazione della vicenda controversa in esso operata si svolge mediante la riproduzione integrale di alcuni atti e provvedimenti afferenti il processo (inseriti in copia fotografica nel corpo del ricorso), così riecheggiando la negletta modalità definita “per assemblaggio”.

Tuttavia, tale modus espositivo è corredato da una serie di passaggi descrittivi ed argomentativi, in guisa di concatenazione logica tra le parti del discorso, che recano una narrazione, puntuale ed efficace, del fatto processuale e consentono una sufficiente individuazione degli accadimenti principali della lite, pur astrattamente espungendo (in quanto facilmente isolabili) gli atti riprodotti, il cui inserimento, pertanto, finisce per assolvere la funzione di consentire una migliore comprensione della materia del contendere e non mina l’ammissibilità del ricorso (sul tema, Cass., Sez. U, 11/04/2012, n. 5698; conformi, ex plurimis, Cass. 22/01/2014, n. 1220; Cass. 18/09/2015, n. 18363; Cass. 22/02/2016, n. 3385; Cass. 04/04/2018, n. 8245; Cass. 04/10/2018, n. 24340; Cass. 25/11/2020, n. 26387).

Sotto altro profilo, non appare ragionevole dubitare dell’interesse del terzo pignorato ad ottenere la caducazione di un’ordinanza di assegnazione di cui si postula la illegittimità in ordine all’entità della somma oggetto dell’impartito ordine di pagamento.

3. Il primo motivo di ricorso deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 496 cod. proc. civ., con riferimento alla presunta inidoneità di un provvedimento di accoglimento dell’istanza del debitore esecutato a fungere da riduzione del pignoramento”.

Sulla premessa che “la riduzione del pignoramento non necessita affatto di un provvedimento formale, ben potendo essa consistere nel mero accoglimento di un’istanza all’uopo proposta dalla debitrice esecutata”, parte ricorrente ravvisa, nella specie, detta riduzione nel provvedimento del giudice dell’esecuzione del 18 dicembre 2013.

3.1. Il motivo è infondato.

In premessa, giova precisare come nel caso in esame non sia posta in discussione dalle parti la soggezione al vincolo del pignoramento, nella espropriazione presso terzi, dei crediti (del debitore verso il terzo) venuti ad esistenza in epoca successiva alla notificazione dell’atto ex art. 543 cod. proc. civ., purché prima della conclusione della procedura, con il conseguente onere del terzo pignorato di aggiornare (se già resa) la dichiarazione di quantità con l’indicazione delle sopravvenienze attive e l’estensione alle stesse dell’obbligo custodiale (così Cass. 26/07/2005, n. 15615; da ultimo, Cass. 06/09/2025, n. 24670).

La doglianza in scrutinio concerne invece, in ultima analisi, natura, contenuto, qualificazione giuridica ed efficacia del provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione il 18 dicembre 2013: in specie, se – come opina la ricorrente – esso importasse liberazione dal compendio staggito delle somme eccedenti quelle dovute alla data di notifica del pignoramento e legittimasse atti di disposizione ad opera del terzo.

3.2. La risposta negativa alla tesi ipotizzata dall’impugnante richiede brevi rilievi sistematici di ordine generale.

Elemento strutturale ontologicamente connotante il pignoramento presso terzi è la intimazione, rivolta al terzo nell’atto ex art. 543 cod. proc. civ., di non disporre delle cose o delle somme dovute “senza ordine del giudice” (art. 543, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.).

A mente dell’art. 546 cod. proc. civ., per effetto (e dal momento) della notifica di tale atto, sorge in capo al terzo pignorato un obbligo di custodia delle somme o delle cose dovute, di asservimento funzionale di esse alla soddisfazione del ceto creditorio, presidiato dalla sanzione di inefficacia relativa (nei riguardi del creditore pignorante e dei creditori intervenuti) di eventuali atti di disposizione compiuti dal terzo in trasgressione del predetto obbligo (art. 2917 cod. civ.).

Il medesimo art. 546 cod. proc. civ. segna altresì la latitudine dell’obbligo di custodia gravante sul terzo pignorato, automaticamente determinata in entità sempre pari (nella versione della norma ratione temporis applicabile al caso, ovvero anteriore alla novella del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) all’importo del credito precettato, aumentato della metà.

Si tratta di disposizione cogente ed inderogabile, in quanto volta a definire l’oggetto del pignoramento presso terzi: sicché al giudice della esecuzione non è consentito (salvo quanto in appresso si dirà) stabilire la misura dell’obbligo custodiale incombente sul terzo, risultando preclusa l’adozione di provvedimenti su di essa incidenti, pur in via mediata o indiretta (recanti, ad esempio, dichiarazione di inefficacia o, all’inverso, di validità del pignoramento per determinati importi oppure ancora “istruzioni” al terzo sull’entità delle somme da accantonare, eccezion fatta per provvedimenti meramente ricognitivi dell’effetto già ex lege prodotto dall’operare dell’art. 546 cod. proc. civ.).

3.3. Al giudice dell’esecuzione compete invece di impartire “l’ordine” al quale l’art. 543 cod. proc. civ. subordina l’intimazione al terzo di non disporre del bene staggito.

In relazione ai possibili sviluppi del procedimento, siffatto ordine può assumere molteplici contenuti: può consistere nell’assegnazione del credito staggito ad uno o più creditori (e, dunque, nell’ordine al terzo di adempiere in favore dell’assegnatario), nella liberazione totale del terzo dall’obbligo di custodia (in ipotesi normalmente correlate alla estinzione o alle varie forme di chiusura atipica della procedura), oppure nella riduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ., qualora il compendio pignorato (si ripete: nella espropriazione presso terzi predeterminato dal legislatore con il meccanismo fissato dall’art. 546 cod. proc. civ.) superi quanto occorrente per soddisfare i creditori.

In ognuna delle rappresentate evenienze, l’ordine del giudice deve tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l’agire del terzo pignorato, che dello stesso è, in definitiva, il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.

3.4. Orbene, un provvedimento dell’indicato tenore non è in alcun modo ravvisabile nel decreto datato 18 dicembre 2013.

Con esso, il giudice della esecuzione, a fronte di una richiesta del debitore esecutato di precisazione dell’estensione dell’oggetto del pignoramento prospettante tre opzioni poste in alternativa tra loro (“precisare e dichiarare che le somme da intendersi assoggettate al vincolo pignoratizio sono solo ed esclusivamente quelle di cui alla resa dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. in quanto esistenti ed effettivamente dovute alla data della notifica del pignoramento (7 dicembre 2012), ovvero nei dieci giorni successivi (17 dicembre 2012) o, in subordine, alla data della udienza in cui è stata resa la dichiarazione del terzo (19 marzo 2013)” si è così pronunciato: “accoglie l’istanza così come precisata nelle sue richieste”.

Ad avviso della Corte, un decreto di tal fatta, letto in correlazione alla istanza che lo ha provocato, configura un “non provvedimento” extra ordinem: oltre ad essere privo di base legale, manca cioè di una portata precettiva o dispositiva e non consente, per la natura anodina e non significativa delle locuzioni adoperate, di individuare una qualsiasi statuizione del giudice.

Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, dunque, esso non integra un provvedimento di riduzione del pignoramento (oltremodo mancando l’enunciazione dei relativi presupposti, nonché qualsivoglia riferimento, pur indiretto, all’istituto) e non legittima il compimento di atti di disposizione ad opera della Camera dei deputati, obbligata, quale terzo pignorato, ad accantonare, in attesa del rituale ordine del giudice (poi impartito con l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.) una somma pari all’importo del credito precettato, aumentato della metà.

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2917 e 1189 cod. civ. “con riferimento alla illegittima esclusione dell’effetto liberatorio del pagamento eseguito dalla Camera dei deputati alla debitrice esecutata”.

Parte ricorrente imputa al giudice territoriale di non aver tenuto conto del fatto che “il provvedimento giudiziale del 18 dicembre 2013 ha univocamente escluso che i crediti per i quali la Camera dei deputati ha disposto il pagamento in favore della debitrice esecutata fossero oggetto del pignoramento, con conseguente inapplicabilità del predetto art. 2917 cod. civ.”, con la conseguenza che la Camera dei deputati, terza pignorata, ha legittimamente pagato alla debitrice esecutata, in conformità dell’ordine del giudice dell’esecuzione.

Sostiene poi che il tenore dei due provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione integrassero “quelle circostanze univoche di cui all’art. 1189 cod. civ. ingeneranti la convinzione dell’altrui legittimazione a ricevere il pagamento”.

4.1. Il motivo è infondato.

In ordine alla prima doglianza, valgano le considerazioni illustrate ai fini della reiezione del primo motivo, sopra sub par. 3.1.

Si aggiunga soltanto come sia privo di base logica e giuridica il singolare assunto, sostenuto con il motivo in parola, secondo cui “sul giudice dell’esecuzione gravava uno specifico onere di indicare, nel suo provvedimento, che l’accoglimento dell’istanza della debitrice esecutata doveva intendersi riferito alla sola domanda formulata dall’istante in via subordinata” e da ciò “non avendo il g.e. precisato alcunché, limitandosi ad accogliere sic et simpliciter l’istanza della debitrice esecutata, la Camera dei deputati era pienamente legittimata a reputare che il predetto accoglimento fosse riferito alla domanda formulata in via principale e non a quella formulata in via subordinata”: è sufficiente replicare, al riguardo, che l’istanza del debitore, oltre a sollecitare un provvedimento del giudice dell’esecuzione privo di base legale, formulava tre diverse opzioni sull’estensione del pignoramento, tra di loro chiaramente indicate come alternative, senza graduazione alcuna e senza vincoli di principalità e subordinazione.

Quanto al secondo rilievo, il tenore ambiguo del decreto invocato, segnato dall’assenza di una disposizione di svincolo delle somme oggetto di custodia ex art. 546 cod. proc. civ. (o, per meglio dire, dall’assenza di qualsivoglia statuizione precettiva), esclude in radice la ravvisabilità di uno stato soggettivo di buona fede in capo al terzo pignorato nella effettuazione del pagamento al debitore esecutato.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in relazione al valore della controversia, pari all’importo oggetto dell’opposta ordinanza di assegnazione.

7. Non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 35.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 3 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2026.

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