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Immobili, Condominio e Locazioni Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Separazione e Divorzio

Cass. Civ. n. 27654/2026 – Casa familiare assegnata dopo la separazione: il pignoramento è possibile anche se il coniuge ne diventa proprietario esclusivo

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Casa coniugale, assegnazione in sede di separazione e successivo trasferimento della piena proprietà: il diritto di abitazione non impedisce l’esecuzione immobiliare promossa dai creditori.

La Corte di Cassazione chiarisce che l’assegnazione della casa familiare in sede di separazione non determina l’impignorabilità dell’immobile. Quando il coniuge assegnatario acquisisce successivamente la piena proprietà dell’abitazione, non può opporre ai creditori procedenti un autonomo diritto di abitazione, poiché questo non è più distinguibile dal diritto dominicale. L’esecuzione forzata può quindi riguardare l’intero immobile, anche quando esso sia stato destinato a residenza familiare. La pronuncia affronta anche l’opponibilità dell’assegnazione ai creditori, la garanzia prestata sul mutuo fondiario e l’esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo dell’usurarietà.

LA VICENDA

Una donna, garante di un mutuo fondiario contratto dal coniuge, si opponeva al pignoramento dell’immobile assegnatole come casa familiare durante la separazione, del quale aveva successivamente acquisito l’intera proprietà. Sosteneva che l’assegnazione impedisse l’espropriazione e contestava alcune condizioni del finanziamento. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito sfavorevole delle opposizioni esecutive.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

ESECUZIONE FORZATA – Espropriazione immobiliare – Casa familiare – Assegnazione in sede di separazione – Successivo acquisto della piena proprietà da parte del coniuge assegnatario – Diritto di abitazione – Autonoma opponibilità ai creditori procedenti – Esclusione – Pignorabilità dell’immobile.

Il coniuge al quale sia stato assegnato, in sede di separazione personale, il diritto di abitazione nella casa familiare e che abbia successivamente acquisito, in sede di separazione o divorzio, la piena proprietà dell’immobile destinato ad abitazione familiare, non può opporre ai creditori procedenti il diritto di abitazione derivante dal provvedimento di assegnazione. Tale diritto, infatti, non è autonomamente distinguibile dalla piena proprietà acquisita dal medesimo soggetto, con la conseguenza che l’esecuzione forzata può legittimamente avere ad oggetto l’intero diritto di proprietà sull’immobile. L’assegnazione della casa familiare non costituisce, di per sé, causa di impignorabilità del bene.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 23/10/2026, n. 27654

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I fatti ancora rilevanti, per questa sede di legittimità, sono i seguenti: il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 204/2021, pubblicata il 22/04/2021, rigettava le opposizioni all’esecuzione proposte dalla sola Ma.Ri. (r.g. n. 1679/2017) e da questa unitamente al coniuge Sa.Ro. (r.g. n. 815/2017) successivamente fallito, avverso le due procedure esecutive immobiliari promosse nei loro confronti in forza del contratto di mutuo fondiario, stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro Spa, in favore del Sa.Ro. e garantito dalla Ma.Ri..

A seguito del fallimento del Sa.Ro. il processo di opposizione esecutiva iscritto al n. 815/2017 era stato interrotto nei confronti del fallito e veniva, quindi, ritualmente riassunto nei confronti della sola Ma.Ri.

2. Avverso la detta sentenza del Tribunale di Oristano, che pronunciava su entrambe le opposizioni, ossia su quella proposta originariamente dal Sa.Ro. e dalla Ma.Ri. e su quella incardinata dalla sola Ma.Ri., questa proponeva impugnazione alla Corte d’Appello di Cagliari.

La Banca Nazionale del Lavoro Spa era contumace in fase d’impugnazione e interveniva in giudizio la Hoist Italia Srl quale mandataria della Banca Finanziaria Internazionale Spa, a sua volta procuratrice della Marte Spv Srl, cessionaria del credito, mentre rimanevano pure contumaci l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e Ma.Pi., già contumaci in primo grado.

3. Con la sentenza n. 296/2023, pubblicata il 6/10/2023, la Corte d’Appello di Cagliari rigettava integralmente l’appello proposto dalla Ma.Ri., ritenendo infondati tutti i motivi di gravame proposti.

4. Ma.Ri. ha proposto ricorso articolato su sei motivi.

5. Resiste con controricorso Hoist Italia Srl, quale mandataria con rappresentanza e sub-servicer di Marte Spv Srl, che ha depositato memoria per l’udienza di discussione.

6. Ma.Pi. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati.

7. Il Procurare generale ha depositato requisitoria scritta.

8. Sa.Ro. ha depositato una “Memoria Illustrativa e di costituzione”.

9. All’udienza pubblica del 6/10/2026 il Pubblico Ministero ha concluso, richiamando la requisitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso per parte ricorrente e per parte controricorrente.

10. Il Collegio ha, quindi, trattenuto il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il Collegio, a fronte della “Memoria illustrativa e di costituzione” di Sa.Ro., nella quale questi afferma di essere erede unico di Ma.Ri. e ne allega un certificato di morte, dal quale risulta il decesso della suddetta in data 21/09/2024 in Oristano, ritiene che la qualifica di erede non possa essere riconosciuta al Sa.Ro., né detta memoria può essere qualificata quale atto d’intervento, posto che l’intervento in giudizio non può essere effettuato in fase di legittimità, come costantemente affermato da questa Corte (Cass. 1/03/2022 n. 6774; Cass. 10/10/2019 n. 25423), da chi non ha preso parte alle precedenti fasi del giudizio, dato che non vi è alcuna previsione legittimante l’intervento dinanzi questa Corte, salvo che si tratti del successore a titolo universale (mentre quello a titolo particolare nel diritto controverso è ammesso a costituirsi tempestivamente nel giudizio di legittimità). A tacer d’altro, peraltro, il certificato di morte dà – a tutto concedere – conto soltanto della qualità di chiamato all’eredità del coniuge e, ad ogni buon conto, nella detta memoria nulla viene spiegato circa la devoluzione dell’eredità e della sorte dei beni eventualmente lasciati alla figlia di Ma.Ri., a nome Gi., pure evocata in atti di causa quale convivente con la madre nell’immobile assoggettato ad esecuzione e anch’ella chiamata all’eredità.

2. Ugualmente in via preliminare il Collegio ritiene che, stante il divisato esito del ricorso, destinato al rigetto all’esito della camera di consiglio e come a breve si va ad argomentare, non è necessario procedere a rinnovazione delle notifiche, che non appaiono rituali, in quanto o non effettuata, come nel caso di Ma.Pi., o effettuate nei confronti degli avvocati difensori in primo grado ma nei confronti di una parte, la Banca Nazionale del Lavoro Spa, contumace in appello e alla quale, quindi, il ricorso per cassazione doveva essere notificato personalmente. Ciò in applicazione della nota giurisprudenza di questa Corte (Sez. U 22/03/2010 n. 6826; Cass. 17/06/2013 n. 15106) secondo la quale il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti cosicché in caso di ricorso per cassazione già in primo esame infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

3. I motivi di ricorso, la cui intestazione risulta redatta senza alcuna specifica indicazione numerica e, per quel che più rileva, senza alcuna indicazione di quale parametro, se il terzo, il quarto o il quinto, tra quelli di cui al comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., si intende sottoporre allo scrutinio della Corte, sono i seguenti, con motivazione resa nell’immediato prosieguo di ciascuno di essi.

4. Con il primo motivo, rubricato come “violazione di legge violazione dell’art. 167 c.p.c. mancata costituzione del convenuto”, la ricorrente eccepisce l’inammissibilità della costituzione in appello della controricorrente Marte Spv Srl, asserendo che la costituzione di quest’ultima avrebbe ben potuto avvenire nei termini previsti per la costituzione dell’appellato ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ. (posto che la cessione del credito litigioso era avvenuta ben prima della scadenza dei termini per la costituzione in appello) e non potendo la stessa essere considerata portatrice di un interesse autonomo, poiché era già parte del giudizio in quanto cessionaria del credito.

Il motivo è infondato, poiché Marte Spv Srl, in quanto cessionaria del credito litigioso, era legittimata intervenire in giudizio nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. e ciò anche in appello e non aveva alcun onere di rispettare i termini per la costituzione previsti per l’appellato in quanto che la costituzione, mediante l’atto di intervento in fase d’impugnazione, seppure tardiva, le precludeva soltanto l’assunzione di una posizione processuale autonoma, quale ad esempio un’impugnazione incidentale, ma non le impediva la riproposizione di difese ed eccezioni già spiegate dalla cedente.

5. Con il secondo motivo, rubricato “violazione di legge ex artt. 1341 e 1342 c.c. illegittimità delle clausole vessatorie errata preventiva qualificazione giuridica della domanda”, la ricorrente asserisce di non aver mai sottoscritto alcun autonomo contratto di fideiussione, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato il rapporto instaurato tra le parti come contratto autonomo di garanzia. Secondo la prospettazione della ricorrente, il rapporto di garanzia instaurato tra le parti costituiva un rapporto accessorio, e non autonomo, rispetto al contratto di mutuo e pertanto la Ma.Ri. era legittimata ad opporre al creditore bancario, e quindi alla cessionaria, tutte le eccezioni relative al rapporto tra questi e il debitore principale.

Il motivo sconta un evidente e basilare difetto di redazione, atteso che esso è rivolto, e peraltro non solo in punto di diritto, avverso la sentenza della Corte territoriale, bensì nei confronti della sentenza di primo grado, posto che nelle due pagine nelle quali esso è sviluppato è costantemente fatto riferimento alla decisione del Tribunale e alla qualificazione data dal primo giudice al contratto di garanzia o, comunque, alla garanzia prestata dalla Ma.Ri. e non vi è alcun riferimento puntuale e specifico alla decisione resa dalla Corte d’Appello. Di per ciò solo il motivo si appalesa inammissibile.

La ricorrente, inoltre, non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, laddove questa afferma che era stata la stessa Ma.Ri. “nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al Rac. 1679/2017 pag. 18 (… ad aver…) qualificato la fideiussione da lei prestata quale contratto autonomo di garanzia per poi configurarla quale fideiussione omnibus, configurazione negata dal Tribunale senza impugnazione sul punto”.

Il motivo è inammissibile anche per un’altra e dirimente ragione: esso non riporta il testo della specifica pattuizione in garanzia contenuta o, comunque, allegata al contratto di mutuo fondiario, originariamente concluso con la Banca Nazionale del Lavoro: pertanto, non consente di passare all’esame del merito cassatorio e, da ultimo, ma non da meno, nella prospettazione delle censure non sono in alcun modo richiamate le norme in tema di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. cod. proc. civ. nonché le norme interpretative, di cui allo stesso Capo IV, Titolo II, Libro IV, del codice civile, cosicché le censure mosse in punto d’interpretazione del contratto di mutuo sono del tutto prive di un adeguato addentellato normativo.

6. Con il terzo motivo, rubricato “violazione dell’art. 2923 c.c. e dell’art. 569 c.p.c. sulla impignorabilità ed inesigibilità del bene. Mancato esame della documentazione di primo grado” la ricorrente deduce che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, intervenuto prima della cessione in suo favore e da parte del Sa.Ro., in sede di accordi di separazione, della metà della piena proprietà dell’immobile oggetto di esecuzione, con conseguente concentrazione del diritto dominicale per intero sulla persona della Ma.Ri., avrebbe escluso la pignorabilità e la vendita dell’immobile in quanto destinato ad abitazione familiare ed effettivamente abitato da lei stessa e dalla propria figlia Gi..

Il motivo si sofferma, inoltre, sull’illegittimità dei provvedimenti che avevano disposto la liberazione anticipata dell’immobile in danno della Ma.Ri. e inoltre insiste sulla circostanza del non esservi creditori ipotecari iscritti prima dell’assegnazione dell’immobile a titolo di abitazione familiare, con conseguente insussistenza di creditori legittimati a promuovere l’espropriazione e ai quali l’assegnazione quale casa familiare non fosse opponibile.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto, sebbene la separazione consensuale dei coniugi Ma.Ri.– Sa.Ro., con contestuale assegnazione alla Sa.Ro. del diritto di abitazione nella detta casa familiare, in una con la figlia Gi., comportasse l’opponibilità del diritto di abitazione al creditore procedente (Cass. Sez. U 26/07/2002 n. 11096), sia pure a condizione della sua trascrizione in tempo anteriore alle formalità poste a base dell’intrapresa esecuzione (Cass. 15/04/2022, n. 12387), esso non coglie la ragione del decidere, dell’essere stata la Ma.Ri. assoggettata all’espropriazione anche in proprio, ossia, prima della cessione in suo favore da parte del coniuge del diritto di proprietà sulla metà dell’immobile, sulla propria metà dell’immobile e successivamente, a seguito della cessione in suo favore da parte del Sa.Ro. della propria metà, l’espropriazione aveva ad oggetto l’intero diritto di proprietà immobile.

Il motivo è, inoltre, carente in ordine alla individuazione del momento di cessazione della situazione di convivenza della figlia e comunque della durata della destinazione del bene ad abitazione familiare.

Tanto esime dalla considerazione, potenzialmente dirimente, della infondatezza della tesi di una impignorabilità di un immobile assegnato quale casa coniugale, rilevando l’assegnazione – come correttamente rileva il Procuratore Generale – sotto altri profili e dovendo il giudice dell’esecuzione, in un caso come quello prospettato, limitarsi a valutare in che misura il provvedimento di assegnazione opponibile incida sul valore di vendita del bene e se la esistenza del provvedimento sia stata resa nota data ai potenziali interessati prima della proposizione delle offerte.

Quanto sin qui esposto, rende, dunque, superfluo anche l’esame dell’ulteriore aspetto connesso al fatto che il provvedimento di assegnazione riguardava un immobile pignorato pure in danno della odierna ricorrente, obbligata alla prestazione in virtù del titolo esecutivo.

La Ma.Ri., infine, in quanto divenuta, sulla base degli accordi in sede di separazione dei coniugi, proprietaria unica dell’immobile, non poteva far valere il diritto di abitazione sullo stesso nella veste di assegnataria del relativo diritto, in quanto non era individuabile detto diritto quale scisso dal diritto di proprietà sull’immobile che risultava, quindi, del tutto legittimamente assoggettato all’espropriazione (si veda, sul punto, nella contigua questione del valore da assegnare all’immobile assegnato in piena proprietà a uno dei coniugi e adibito ad abitazione familiare la pronuncia di cui a Sez. U 9/06/2022 n. 18641).

Sul punto deve, quindi, enunciarsi il principio secondo il quale al coniuge al quale, in sede di separazione, sia assegnato il diritto di abitazione nella casa familiare e al quale sia successivamente assegnato, pure in sede di separazione, o di divorzio, la piena proprietà dell’immobile destinato ad abitazione familiare non può far valere il diritto di abitazione nei confronti dei creditori procedenti, in quanto l’esecuzione ha ad oggetto la piena proprietà sull’immobile.

A tutto questo si aggiunga che, con il dichiarato decesso, qualsiasi eventuale diritto spettante al coniuge assegnatario sarebbe venuto irrimediabilmente meno.

Con riferimento alle doglianze relative all’illegittimità della liberazione anticipata esse, come riconosce la stessa difesa della Ma.Ri., avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione mediante opposizione formale, ai sensi, quindi, dell’art. 617 cod. proc. civ.: e sono pertanto inammissibili nella presente sede.

7. Con il quarto motivo, rubricato “violazione di legge ex art. 1186 c.c. decadenza dal benefico del termine errata interpretazione della legge”, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1186 cod. civ., asserendo che la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente risoluzione del contratto di mutuo fondiario dovrebbero ritenersi del tutto illegittime. La ricorrente denuncia un’asserita carenza di motivazione in merito alla valutazione della documentazione depositata dalla quale risultava come il debitore, ossia Sa.Ro., aveva sempre corrisposto il dovuto su richiesta e con le modalità stabilite dalla banca mutuante.

Il motivo è inammissibile, sia per difetto di specificità su termini e forme di sottoposizione della questione alla corte territoriale, sia poiché la decadenza dal beneficio del termine si riferiva alla posizione del mutuatario Sa.Ro. e quindi la Ma.Ri. non poteva opporre le eccezioni a questi riservate, salvo che avesse dedotto, e dimostrato, di avere un interesse attuale e concreto ad agire in luogo del Sa.Ro.

Il motivo è, in ogni caso, ove lo si ritenesse spendibile dalla Ma.Ri., infondato attesa la compatibilità della previsione contrattuale del mutuo fondiario in concreto sottoscritto con l’art. 40 t.u.b. come specificato in relazione al motivo successivo. Le clausole contrattuali risultano, peraltro, in difetto di diversa allegazione e prova nelle competenti fasi di merito, tutte specificamente sottoscritte.

8. Con il quinto motivo, rubricato “violazione dell’art. 2 comma quarto legge 108/96 errata interpretazione della legge mancato esame della documentazione prodotta”), la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 7/03/1996, in relazione all’accertamento dell’usurarietà del mutuo, posto che secondo la sua prospettazione non era stato tenuto conto, nella valutazione del montante, della pattuizione della commissione per l’uscita anticipata.

Il motivo è infondato in quanto, come già affermato da questa Corte, con pronuncia che il Collegio condivide e alla quale si intende dare seguito, la commissione relativa all’uscita anticipata non partecipa al computo dei costi del mutuo, in quanto essa è un elemento, o una clausola, meramente eventuale del contratto (Cass. 7/03/2022 n. 7352; Cass. 1/08/2022 n. 23866) e, inoltre nella specie non si è verificata un’uscita anticipata dal contratto, a fronte della quale la banca aveva applicato il detto costo, ossia aveva preteso il pagamento della commissione bensì una risoluzione unilaterale, da parte della banca mutuante, per mancato pagamento di cinque rate per le annualità 2014 e 2015. Infine, ma non da meno, la pattuizione contrattuale non è in contrasto con l’art. 40 t.u.b. come costantemente interpretato da questa Corte (Cass. 23/12/2022 n. 377342) secondo la quale anche a voler considerare la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del t.u.b. come una norma imperativa, non derogabile per volontà delle parti, la clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo che faccia riferimento all’omesso integrale pagamento anche di una sola rata deve certamente ritenersi valida ed efficace, quanto meno con riguardo agli inadempimenti che, in base all’espresso disposto della predetta norma, legittimano comunque la risoluzione, cioè con riguardo ai pagamenti del tutto omessi o comunque tardivi di oltre 180 giorni, relativi anche ad una sola rata, oltre che in caso di pagamenti tardivi contenuti nei 180 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, ma reiterati per più di sette volte. Nella specie, come più volte sottolineato, la dichiarazione di risoluzione contrattuale della banca mutuante è intervenuta a seguito del mancato integrale pagamento di svariate rate protrattosi per più di 180 giorni dalla scadenza. Peraltro, e non da meno, la difesa della Ma.Ri. omette di specificare quale sia stata la durata del mancato pagamento di ciascuna rata avendo essa soltanto dedotto che le rate mensili ricadevano nell’ambito degli anni 2014 e 2015 senza null’altro specificare sull’entità del ritardo.

9. Con il sesto motivo, rubricato “omessa pronuncia sulle istanze istruttorie necessità di accertamento tecnico circa l’esistenza di tassi usurari mancata ammissione di prove dedotte i primo grado mancata disposizione di consulenza tecnica di ufficio circa un punto controverso e fondamentale della decisione mancata considerazione della rilevanza potenziale della prova nell’economia della decisione”, la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie richieste.

Il motivo è inammissibile, ove solo si prendano in considerazione le pagg. 22 e 23 della sentenza d’appello laddove sono idoneamente esposte, con ampia, coerente e logica motivazione le ragioni della mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, conformemente a quella che era stata la decisione del Tribunale, stante il carattere meramente esplorativo dell’accertamento tecnico richiesto e l’agevole spiegazione dell’aumento della rata mensile, da poco più di 3.302 Euro a poco più di 3.310 euro, e ciò a causa del costo del contratto accessorio di assicurazione, pari a 8,11 Euro mensili. La richiesta di ammissione della consulenza tecnica di ufficio è stata ritenuta, del tutto correttamente e con motivazione ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale, di carattere esplorativo da parte dei giudici del merito. Coerente è stato, altresì, il diniego dell’ammissione dell’ordine di esibizione, stante la genericità nell’indicazione dei documenti che ne dovevano formare oggetto. Sul punto è sufficiente ribadire che per costante orientamento di questa Corte (Cass. 8/10/2021 n. 27412) l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. Nella specie l’argomentazione decisoria è chiara nel senso del carattere sostanzialmente esplorativo della richiesta della Ma.Ri., cosicché il rigetto dell’emanazione dell’ordine non risulta affetto dal vizio di omesso esame o di mancanza di motivazione, che appaiono promiscuamente denunciati nell’intestazione del motivo. Il sesto motivo non esprime un’impugnazione avverso un’omessa pronuncia, bensì un dissenso, peraltro immotivato in diritto, rispetto alla decisione, non condivisa, del giudice del merito.

10. Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere rigettato.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti di Ma.Pi. e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, i quali sono rimasti intimati.

12. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto, stante il rigetto dell’impugnazione, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CPA e IVA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 6 ottobre 2026.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2026.

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