Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Concordato preventivo in continuità aziendale: dopo l’omologazione il debitore non può modificare unilateralmente le condizioni concordatarie, neppure in caso di sopravvenuta impossibilità di adempimento.
La Corte di Cassazione chiarisce che il concordato preventivo in continuità aziendale, una volta omologato, non può essere modificato unilateralmente dal debitore. La facoltà di modifica prevista dall’art. 186-bis, comma 7, legge fallimentare riguarda esclusivamente la proposta prima dell’omologazione. La sopravvenuta impossibilità di adempiere non consente di alterare le condizioni vincolanti per i creditori. La Corte distingue la modifica delle condizioni concordatarie dalle variazioni del piano esecutivo, richiamando anche l’art. 118-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’eventuale inadempimento, purché non di scarsa importanza, può assumere rilievo ai fini della risoluzione del concordato.
LA VICENDA
Una società, dopo aver ottenuto nel 2014 l’omologazione di un concordato preventivo in continuità diretta, chiede ripetutamente di modificarne le condizioni per sopravvenuta impossibilità di adempimento. Il Tribunale di Nocera Inferiore e la Corte d’Appello di Salerno respingono la richiesta. La Cassazione conferma l’impossibilità di modificare unilateralmente il concordato omologato e rigetta il ricorso.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
CONCORDATO PREVENTIVO – CONTINUITÀ AZIENDALE – OMOLOGAZIONE – MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONCORDATARIE – INAMMISSIBILITÀ – ART. 186-BIS, COMMA 7, LEGGE FALL. – DISTINZIONE TRA PROPOSTA E CONCORDATO OMOLOGATO – MODIFICHE DEL PIANO ESECUTIVO – INADEMPIMENTO – RISOLUZIONE.
In tema di concordato preventivo con continuità aziendale, la facoltà del debitore di modificare la proposta, prevista dall’art. 186-bis, comma 7, legge fallimentare, è esercitabile esclusivamente prima dell’omologazione, non potendo essere estesa alla fase successiva, nella quale il concordato, ormai perfezionato e obbligatorio per il debitore e per tutti i creditori concorsuali, non è suscettibile di modifica unilaterale in assenza di un’espressa previsione normativa. La sopravvenuta impossibilità di adempiere non legittima, pertanto, la modifica delle condizioni concordatarie. Le eventuali deviazioni dal piano esecutivo assumono rilievo ai fini della risoluzione del concordato soltanto ove integrino un inadempimento non di scarsa importanza, da accertarsi in concreto dal giudice di merito in relazione al contenuto della proposta omologata, su iniziativa di uno o più creditori, ai sensi dell’art. 186 legge fallimentare.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 29/06/2026, n. 22229
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ING. A.A. e C. IMPIANTI INDUSTRIALI Srl (la società) propose ai suoi creditori un concordato preventivo in
continuità diretta che, all’esito del relativo procedimento, venne omologato dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto del 20.6.2014.
Constatata la sopravvenuta impossibilità di adempiere il concordato, la società presentò al Tribunale, a partire dal 2022, vari successivi ricorsi per chiedere la modifica della proposta, l’ultimo dei quali venne respinto sulla base dell’affermata impossibilità di modificare unilateralmente il concordato una volta intervenuta l’omologazione.
La società propose reclamo contro la decisione del Tribunale, che venne tuttavia respinto dalla Corte d’Appello di Salerno.
Contro il decreto della corte territoriale la società ha presentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Gli intimati commissari giudiziali non hanno svolto difese.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. “violazione o falsa applicazione di norma di diritto: art. 186-bis, comma 7, ultimo periodo, legge fall.“.
Sul condivisibile presupposto che trovi applicazione nel caso di specie la legge fallimentare, trattandosi di modificare un concordato preventivo proposto e omologato prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (v. art. 390 c.c.i.i.), la ricorrente sostiene che la propria pretesa di modificare le condizioni del concordato omologato troverebbe fondamento nella disposizione di legge di cui si denuncia la violazione da parte dei giudici del merito. L’art. 186-bis legge fall. (rubricato “Concordato con continuità aziendale”), al
comma 7, così dispone: “Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il Tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato”.
Secondo la ricorrente, la facoltà “di modificare la proposta di concordato” dovrebbe intendersi “fatta salva” anche dopo l’omologazione, essendo questa una disciplina speciale e di favore che riguarda il solo concordato in continuità.
2. Al di là dei possibili profili di inammissibilità del ricorso, il motivo è infondato e può essere conseguentemente deciso in base ad un corrispondente indice di immediata rilevabilità di una manifesta ragione di rigetto.
Sul piano dell’interpretazione letterale della disposizione di legge che si assume violata dai giudici del merito, si può invero considerare significativo già l’uso del termine “proposta” per indicare l’oggetto della modifica consentita. Infatti, dopo l’omologazione, non è più attuale (ovvero in itinere) la “proposta”, intesa come atto unilaterale del debitore rivolto ai creditori, essendosi ormai perfezionato il “concordato”, che “è obbligatorio per tutti i creditori” concorsuali, oltre che, ovviamente, per lo stesso debitore. Pertanto, non essendo il concordato omologato un atto unilaterale del debitore, non può essere da questi unilateralmente modificato, almeno in mancanza di una norma che lo preveda esplicitamente (e tale non può essere la disposizione qui in esame, proprio perché la modifica è riferita alla “proposta”).
In ogni caso, risulta decisivo il rinvio, nell’art. 186-bis, comma 7, legge fall., al precedente art. 173, il quale disciplina
la “Revoca dell’ammissione al concordato”, che può intervenire solo prima dell’omologazione. Non viene invece richiamato l’art. 186 legge fall., che prevede e disciplina la risoluzione (e l’annullamento) del concordato omologato.
Del resto, anche la soluzione da ultimo adottata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (pur qui non applicabile ratione temporis) tiene fermo il principio dell’inammissibilità di una modifica unilaterale del concordato omologato. Infatti, proprio con specifico riguardo al concordato in continuità aziendale, l’art. 118-bis (introdotto dal D.Lgs. n. 136 del 2024) prevede la facoltà di apportare, dopo l’omologa, modifiche al “piano” volto all’adempimento del concordato, non anche alle condizioni stabilite nel concordato, ponendo comunque una serie di rimedi a tutela dei creditori (rinnovo dell’attestazione dell’esperto, parere del commissario giudiziale, pubblicazione nel registro delle imprese, comunicazione ai creditori, possibilità per questi di fare opposizione in Tribunale entro un certo termine).
Nel vigore della legge fallimentare, in mancanza di una siffatta disciplina, esclusa in ogni caso la modifica unilaterale del contenuto normativo dell’accordo concordatario, le deviazioni dal piano possono essere rilevanti solo se comportano, già esse stesse, un principio di inadempimento del concordato, il che dipende dal contenuto concreto della proposta di concordato sulla quale si è formato il consenso dei creditori e che è stata omologata. Si tratta, pertanto, di una questione di fatto la cui soluzione spetta al giudice del merito, una volta che uno o più creditori si siano attivati per chiedere, di conseguenza, la risoluzione del concordato (e sempre che l’inadempimento non sia di scarsa importanza: art. 186, comma 2, legge fall.).
In chiusura, si deve osservare che nessun rilievo assume, nel caso di specie, la legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, la quale – in particolare con l’art. 9 del D.L. n. 23 del 2020 – si è limitata a differire i termini per la presentazione delle proposte di concordato e per l’adempimento dei concordati omologati, senza stabilire la facoltà di modificare in altro modo il contenuto dei concordati omologati.
3. Rigettato il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata.
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ciascun ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 29 giugno 2026.




