Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Mancata sottoscrizione dell’indice del fascicolo di parte: mera irregolarità formale e utilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 434 del 12 gennaio 2007, ha chiarito che la mancata sottoscrizione dell’indice del fascicolo di parte da parte del cancelliere costituisce una mera irregolarità formale e non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei documenti depositati. La sottoscrizione serve ad attestare la regolarità e la data della produzione documentale, a tutela del contraddittorio. In assenza di contestazioni della controparte, il giudice non può escludere dall’esame i documenti per il solo difetto di tale formalità. Il principio trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione amministrativa, nel quale la documentazione prodotta consente di verificare la tempestività dell’opposizione.
LA VICENDA
Un cittadino proponeva opposizione contro un’ordinanza-ingiunzione prefettizia, ma il Tribunale di Potenza la dichiarava inammissibile perché l’indice del fascicolo non era sottoscritto dal cancelliere, impedendo così la verifica della tempestività del ricorso. La Cassazione ha accolto l’impugnazione, ritenendo ingiustificata l’esclusione dei documenti in assenza di contestazioni, e ha disposto il rinvio.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROCEDIMENTO CIVILE – FASCICOLO DI PARTE – PRODUZIONE DOCUMENTALE – INDICE DEL FASCICOLO – MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE – MERA IRREGOLARITÀ FORMALE – UTILIZZABILITÀ DEI DOCUMENTI – CONTESTAZIONE DELLA CONTROPARTE – NECESSITÀ.
In tema di produzione documentale nel processo civile, la mancata sottoscrizione dell’indice del fascicolo di parte da parte del cancelliere costituisce una mera irregolarità formale, non comportando, di per sé, l’inutilizzabilità dei documenti contenuti nel fascicolo. La sottoscrizione assolve alla funzione di attestare la regolarità e la data della produzione, al fine di consentire alla controparte l’esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio. L’irregolarità può assumere rilevanza ai fini dell’utilizzabilità dei documenti soltanto qualora sorgano contestazioni sulla ritualità della loro produzione. Ne consegue che, in assenza di contestazioni della controparte, il giudice non può rifiutare l’esame della documentazione per il solo difetto della sottoscrizione dell’indice, tanto più quando si tratti di un atto proveniente dalla stessa controparte e già indicato tra i documenti depositati con il ricorso.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione II, Sentenza 12/01/2007, n. 434
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 24.9.2003, D.P. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale di Potenza del 20.10.2002, che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Potenza gli intimava il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, rilevando il giudicante che la mancata sottoscrizione dell’indice del fascicolo di parte ricorrente ad opera del cancelliere non consentiva l’esame dei documenti ivi presenti, tra cui l’ordinanza ingiunzione opposta, con la conseguente impossibilità di verificare la tempestività del ricorso.
L’intimato Ufficio territoriale del Governo di Potenza, rimasto contumace nel precedente grado di giudizio, resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo del ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 165 cod. proc. civ. e artt. 72 e 74 disp. att., assumendo che la sentenza gravata, del tutto erroneamente, ha ritenuto che incombesse al ricorrente provvedere al rispetto delle formalità procedurali previste dalla legge in tema di formazione e produzione dei fascicoli di parte ed affermato, altresì, che la mancanza della sottoscrizione del cancelliere nell’indice del fascicolo impedisce al giudicante l’esame dei documenti ivi presenti.
Il ricorso è fondato.
La soluzione accolta dalla sentenza gravata appare in aperto contrasto con il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la sottoscrizione ad opera del cancelliere dell’indice del fascicolo di parte svolge la funzione di attestare la regolarità della allegazione, nonchè la data in cui questa avviene, allo scopo precipuo di mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte, in modo che su di essi possa esercitarsi il diritto di difesa e svilupparsi il contraddittorio. La mancanza della sottoscrizione costituisce, pertanto, una mera irregolarità formale, che può dar luogo a questioni in ordine alla utilizzabilità degli atti ivi presenti soltanto in caso di contestazioni della controparte sulla produzione ed esibizione di documenti, laddove, in assenza dell’adempimento sopra indicato, sorga dubbio sulla rituale produzione in giudizio dell’atto (Cass. n. 11088 del 2004; Cass. n. 2076 del 2002).
Nel caso di specie, invece, non solo mancava qualsiasi contestazione sul punto, essendo rimasta l’amministrazione intimata contumace, ma si trattava di atto pubblico – l’ordinanza ingiunzione – proveniente dalla stessa controparte, sicchè ogni preoccupazione in ordine alla incidenza della riscontrata mancanza sul diritto di difesa poteva agevolmente reputarsi superata. A questa considerazione può inoltre aggiungersi che, in tale contesto, non senza rilievo era la circostanza che lo stesso ricorso in opposizione indicasse l’ordinanza ingiunzione tra i documenti che con esso venivano depositati, potendo anche da ciò desumersi, in assenza di contestazioni, la ritualità della produzione.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa ad altro giudice del tribunale di Potenza, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice del tribunale di Potenza, che provvederà anche sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007




