Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 21/01/2026, n. 7357
La Corte di Cassazione afferma che le condotte vessatorie poste in essere dal coniuge nei confronti dell’altro, iniziate durante la convivenza e proseguite dopo la separazione, non integrano autonomamente il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., ma restano sussumibili nel delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. fino allo scioglimento del vincolo matrimoniale. La separazione di fatto o legale non fa cessare lo status familiae, che permane fino al divorzio. Viene invece confermata la sussistenza dell’aggravante del fatto commesso in presenza di figli minori, per la quale è sufficiente il rischio di compromissione del loro equilibrio psico-fisico. La sentenza impugnata viene quindi annullata con rinvio per la sola riqualificazione giuridica del fatto.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
Maltrattamenti in famiglia – Distinzione con atti persecutori – Condotte vessatorie dopo la separazione – Permanenza dello status di coniuge – Sussistenza del reato di cui all’art. 572 c.p. – Configurabilità – Aggravante della presenza di minori – Sufficienza del rischio di compromissione dello sviluppo psico-fisico
Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori la condotta vessatoria posta in essere nei confronti del coniuge quando essa, iniziata durante la convivenza, prosegua anche dopo la separazione di fatto o legale, poiché il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, indipendentemente dalla cessazione della convivenza. Ai fini dell’aggravante prevista dall’art. 572, comma 2, c.p., è sufficiente che le condotte siano commesse in presenza dei figli minori con attitudine a determinare anche solo il rischio di compromissione del loro normale sviluppo psico-fisico, non essendo necessaria la prova di una effettiva alterazione dell’equilibrio psicologico del minore.
LA SENTENZA
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, confermando quella di primo grado, la Corte di appello di Messina ha condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per i delitti previsti dall’art. 572, secondo comma, cod. pen. (capo A, con contestazione dell’illecito dal 1999 al (Omissis)) e di atti persecutori (capo B, con contestazione dell’illecito dal (Omissis), almeno sino all’8 giugno 2022).
2. Il ricorrente impugna la citata sentenza, articolando due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 572e 612-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 572, secondo comma, cod. pen., oggetto di contestazione al capo A).
3. L’udienza del 21 gennaio 2026 è stata celebrata nelle forme della pubblica udienza.
Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, ha chiesto di rigettare il ricorso, ritenendo – quanto al primo motivo – che la condanna per atti persecutori (contestati al capo B) abbia ad oggetto condotte ulteriori rispetto a quelle di maltrattamento contestate al capo A) dell’imputazione e – quanto al secondo motivo – che il ricorso sia manifestamente infondato, posto che le sentenze di merito chiariscono in modo non equivoco l’esistenza di un contesto maltrattante, perdurante dal 1999, in cui gli episodi maltrattanti sarebbero avvenuti “spesso” in presenza del figlio minore.
L’Avv. Aldo Areddu, in qualità di sostituto processuale dell’Avv. Antonella Marchese, difensore delle parti civili, ha chiesto di rigettare il ricorso che – con argomentazioni generiche e non autosufficienti – non sovverte la consistenza delle motivazioni delle due sentenze di merito, che debbono essere esaminate congiuntamente tra loro, trattandosi di c.d. doppia conforme.
L’Avv. Antonio Favazzo, difensore del ricorrente, ha ripercorso i motivi già esposti in ricorso e ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’affermazione di responsabilità penale del ricorrente in relazione a due delitti (maltrattamenti e atti persecutori), anziché in relazione al solo delitto di maltrattamenti in famiglia. Al proposito, il ricorrente osserva che la struttura dell’imputazione attribuisce rilievo – per distinguere le due ipotesi di reato – all’intervenuta separazione di fatto tra l’imputato e la moglie, avvenuta il (Omissis). Tuttavia, le sentenze di merito trascurano che il ricorrente e la persona offesa sono tra loro coniugati, sicché l’interruzione della relazione di convivenza non fa venire meno i vincoli di solidarietà familiare; sicché, a tutto concedere, la Corte di appello di Messina avrebbe dovuto condannare il ricorrente solo per un’unica condotta maltrattante, perdurata anche dopo la separazione di fatto intervenuta tra i coniugi.
1.1. Va, anzitutto, evidenziato che la questione – pur non devoluta con i motivi di appello – è deducibile in sede di legittimità ex art. 609 cod. proc. pen., posto che l’elemento di valutazione utile a vagliare la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti contestati non richiede accertamenti di fatto (in termini, seppur con riferimento ad altre fattispecie, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543 – 01).
1.2. Nel merito, il ricorso è fondato. La semplice lettura dei capi di imputazione formalizzati al capo A) (maltrattamenti in famiglia) e al capo B) (atti persecutori) permette di verificare che l’unico criterio che permette di distinguere tra loro le condotte ivi descritte è rappresentato dall’essere – le prime – avvenute in costanza di convivenza e – le seconde – successivamente all’interruzione della convivenza. Ambedue le imputazioni, infatti, descrivono (i) episodi di aggressività verbale (con formulazione di gravi ingiurie, nell’uno come nell’altro caso; con la formulazione di gravi minacce, nell’uno come nell’altro caso), (ii) manifestazioni di gelosia ossessiva e di volontà di controllo dell’imputato sulla vita della persona offesa (con continua attività di monitoraggio dell’altrui comportamento, con ripetute chiamate telefoniche e controllo dell’altrui telefono, in costanza di convivenza; con continue telefonate, monitoraggio dei comportamenti sui social-network, comparsate sul luogo di lavoro e veri e propri pedinamenti, dopo l’interruzione della convivenza),
(iii) ripetuti episodi di aggressioni fisiche (con inflizione di schiaffi, pugni e tirate di capelli, in costanza di convivenza; con tirate di capelli e percosse, inferte in più occasioni anche dopo la cessazione della convivenza). L’effetto di tali condotte è descritto in termini sostanzialmente sovrapponibili nelle due imputazioni: al capo A) si menziona il determinarsi di una “vita familiare particolarmente dolorosa, tanto da indurre la donna a trasferirsi presso la madre, per sfuggire alle condotte violente dell’uomo”; al capo B), si menziona il verificarsi di un “perdurante e grave stato di ansia e di paura…, un fondato timore per la propria incolumità…, (una costrizione) ad alterare le abitudini di vita”.
L’unico discrimine tra i fatti descritti nelle due imputazioni è dunque rappresentato dall’essere – le prime – avvenute in costanza di convivenza e – le seconde – dopo la cessazione della convivenza. Del resto, nemmeno la motivazione delle sentenze di merito evidenzia cesure tra le due classi di condotte ascritte al ricorrente (e, anzi, la sentenza di primo grado, a pag. 16, rimarca esplicitamente la continuità di comportamenti del ricorrente che è riscontrabile tra il “prima” e il “dopo” la separazione).
1.3. Ciò posto, occorre constatare che il ricorrente e la persona offesa sono tra loro coniugati e non risulta che sia stata dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio (nel febbraio 2022 è intervenuta tra imputato e persona offesa una mera separazione di fatto e, solo in data 22 luglio 2024, è sopraggiunta l’omologa della domanda di separazione consensuale; non è stata tuttavia pronunciata la sentenza di divorzio).
1.4. Ciò posto, la Corte deve richiamare il – e dare continuità al – principio di diritto secondo il quale “integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto
o legale, in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza” (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020 -01). Ciò in ragione del fatto che la separazione è condizione che non elide lo “status” acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall’art. 143, comma 2, cod. civ.
1.5. Perde dunque consistenza il discrimine che i giudici di merito hanno valorizzato per ritenere esistente una cesura tra le medesime condotte – di identica natura e con analoghi effetti – tenute dal ricorrente prima e dopo la cessazione della convivenza.
È dunque da ritenere che, al ricorrente, possa essere ascritta, non una duplice violazione della legge penale (con violazione degli artt. 572 e 612-bis cod. pen.), bensì un’unica violazione della legge penale (e, segnatamente, del soloart. 572 cod. pen., seppur da ritenere consumato in una cornice temporale maggiormente estesa e comprendente un maggior numero di episodi).
Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.
2. Il secondo motivo di ricorso censura la decisione impugnata in relazione al riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 572, secondo comma, cod. pen., oggetto di contestazione al capo A).
2.1. Secondo il ricorrente, con riferimento a detta aggravante, la Corte di appello è incorsa in un duplice vizio.
Da un lato, ha trascurato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado. Il Tribunale ha, erroneamente, ritenuto che le condotte maltrattanti del ricorrente siano aggravate dall’essere state commesse “anche in presenza e in danno dei figli minori” (sentenza di primo grado, pag. 16). Tale affermazione della sentenza di primo grado è viziata da nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza (considerato che in imputazione si contestava l’aggravante unicamente per essere stati i fatti commessi “in presenza” dei minori).
La Corte di appello – senza dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex art. 522, comma 2, cod. proc. pen. – avrebbe “degradato” tale vizio a mera svista, rilevando altresì l’irrilevanza della deduzione, posto che il giudice di primo grado ha comunque applicato un solo aumento di pena per l’aggravante codificata dall’art. 572, secondo comma, cod. pen.
Dall’altro lato, le determinazioni del giudice di secondo grado sono – secondo il ricorrente – comunque sorrette da motivazione viziata: in particolare, la “non attenta” verifica delle emergenze probatorie ha comportato che la motivazione della sentenza impugnata è assente su un punto decisivo, vale a dire quello della concreta idoneità della condotta ad incidere sull’equilibrio psico-fisico del minore. Inoltre, l’istruttoria dibattimentale avrebbe fatto esplicito riferimento ad un unico episodio di maltrattamento al quale avrebbe assistito uno dei figli del ricorrente, allorché era ancora minorenne (l’episodio del (Omissis)).
2.2. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
2.3. Il motivo di ricorso è infondato.
2.3.1. Con riferimento al primo aspetto del secondo motivo, relativo alla lamentata nullità della sentenza di primo grado, si tratta di censura manifestamente infondata.
L’imputazione formulata al capo A) indica chiaramente quale sia il perimetro della contestazione: si tratta del delitto di maltrattamenti contestato in danno della moglie, la sig.ra C.C., con la contestazione dell’aggravante “del fatto commesso in presenza dei figli minorenni”. A fronte di tale contestazione, che allude in modo non equivoco all’aggravante di avere commesso il delitto “in presenza” e non “in danno” dei figli minori, il giudice di primo grado, nel determinare la pena, ha applicato un solo aumento per effetto dell’aggravante. L’unico riferimento all’essere stato il fatto commesso “in danno” dei figli minori è contenuto nella parte motivazionale della sentenza di primo grado e assume rilievo puramente retorico-argomentativo, posto che nel computo della pena e – in parte dispositiva – non vi è alcun riferimento all’essere il fatto avvenuto “in danno” dei figli minori.
Risulta pertanto corretta la decisione della sentenza impugnata: il riferimento operato dal Tribunale al fatto commesso “in danno” dei figli minori – ragionevolmente considerato come mera “svista” dai giudici di appello – non ha assunto alcun rilievo rispetto alla verifica dell’ipotesi d’accusa, né ha inciso in alcun modo sulla dinamica sanzionatoria.
Sicché è corretta la decisione impugnata, nella parte in cui esclude vi sia stata una nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
2.3.2. Con riferimento al vizio di motivazione che affliggerebbe la decisione impugnata, nella parte in cui riconosce la sussistenza dell’aggravante del fatto di maltrattamento commesso “in presenza”, va osservato quanto segue.
Con riferimento al fatto che le fonti di prova avrebbero individuato un unico episodio di aggressività perpetrato dal ricorrente in danno della moglie e in presenza dei figli minori, si osserva che la censura è generica e non si confronta con il tenore delle due decisioni di merito, tra loro conformi.
A pag. 6 della sentenza di primo grado, il Tribunale, nel ripercorre la deposizione della sig.ra C.C., ricorda come quest’ultima abbia riferito di essere stata minacciata, aggredita e colpita con schiaffi “talvolta pure in presenza dei loro figli, all’epoca minorenni”. L’avverbio talvolta evoca in modo chiaro l’esistenza di una pluralità di episodi.
A pag. 11 della sentenza di secondo grado, la Corte di appello evidenzia come la persona offesa abbia “dichiarato che, “spesso”, i figli minori avevano assistito agli incresciosi atteggiamenti serbati dal A.A. in suo danno, riferendo anche un episodio, occorso il (Omissis), in cui l’imputato, dopo averla ingiuriata e spintonata. si era impossessato di un coltello da cucina minacciando di morte lei ed il figlio B.B., intervenuto in difesa della madre. A tale vicenda aveva assistito anche il minore A.A. (di appena dodici anni) che aveva chiamato la sorella della persona offesa dicendole “zia corri perché io mi spavento””. (cfr. trascrizioni del 23.03.2023 pag. 12).
Non è dunque esatto, quanto affermato dal ricorrente, laddove sostiene che vi sia stato un unico episodio di maltrattamento al quale avrebbe assistito il minore A.A. (quello del (Omissis)). Le motivazioni delle due sentenze fanno non equivoco riferimento ad una pluralità di episodi maltrattanti (v. sentenza di primo grado, pag. 6, e di secondo grado, pag. 11), sebbene uno solo di essi – quello avvertito come particolarmente grave – sia stato descritto con maggiore grado di dettaglio.
2.3.3. Secondo il ricorrente, la dichiarazione del figlio dell’imputato smentirebbe tale conclusione.
In senso contrario, si osserva che la Corte di appello – senza travisare il contenuto della deposizione del giovane testimone – ha evidenziato (a pag. 5) che le sue dichiarazioni hanno “descritto un clima familiare invivibile e caratterizzato da continue minacce, ingiurie… e costanti soprusi”, tanto che “conseguenze peggiori sono state talora evitate dall’intervento tempestivo dei figli, soprattutto tra dicembre 2021 e febbraio 2022” (allorché il figlio B.B. era già maggiorenne, mentre il figlio A.A. era ancora minorenne).
La censura, pertanto, trascurando tali dati probatori si risolve in una generica richiesta rivolta a questa Corte di dare una diversa valutazione del fatto; si tratta di deduzione che risulta inammissibile in sede di legittimità.
2.3.4. Sempre con riferimento al riconoscimento dell’aggravante in parola, il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione su un punto decisivo; in presenza di episodi di maltrattamento cui abbia assistito un minore, sarebbe necessario che vi sia “certezza che da ciò sia derivata, in concreto, una apprezzabile alterazione del suo equilibrio psico-fisico”.
2.3.5. Il motivo è infondato. Da un lato, occorre evidenziare – in punto di diritto – che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in parola, non è necessario che vi sia “certezza di una apprezzabile alterazione dell’equilibrio psicofisico del minore”, essendo sufficiente che l’esposizione ad una pluralità di episodi di maltrattamento determini anche solo il “rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico” (Sez. 6, n. 20128 del 22/05/2025, P., Rv. 288101 – 01; Conf. Sez. 6, n. 27802 del 15/04/2025, P., Rv. 288416 -01). Ove si richiedesse – come pretende il ricorrente – la certezza dell’alterazione dell’equilibrio psico-fisico, si finirebbe con il privare di rilievo la stessa indicazione legislativa, che pone su un piano di alternatività – e di equivalenza, ai fini del riconoscimento dell’aggravante – l’essere avvenuto il fatto “in danno” o “in presenza” del minore.
Il principio di offensività invocato dal ricorrente è comunque fatto salvo dalla necessità che le condotte avvenute “in presenza” abbiano comunque una attitudine a determinare un “rischio” di compromissione dell’equilibrio psico-fisico del minore.
2.3.6. Ciò posto, si deve evidenziare che i giudici di merito hanno compiutamente dato atto delle ragioni che giustificano il riconoscimento dell’aggravante.
Oltre al – particolarmente drammatico – episodio del (Omissis) (con il ricorrente che aggredisce la moglie, poi minaccia con un coltello il figlio maggiorenne intervenuto in soccorso della madre, con il figlio minorenne che spaventato chiede l’intervento in soccorso della zia), si deve considerare che i giudici di merito hanno dato motivatamente conto del fatto che il “clima” conseguente alle condotte maltrattanti perpetrate dal ricorrente in danno della madre ha esposto i minori a rischio di alterazione dell’equilibrio psico-evolutivo (v. sentenza di secondo grado, pag. 11; sentenza di primo grado, pag. 16).
Il secondo motivo di ricorso è pertanto infondato.
3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata.
3.1. Si impone l’annullamento con rinvio, in ragione del fatto che la diversa estensione temporale della condotta maltrattante e la necessità di considerarne in modo completo tutta la sua gravità, con apprezzamento del disvalore di tutti gli episodi occorsi, ossia quelli avvenuti dopo la cessazione della convivenza e prima della cessazione della consumazione (originariamente qualificata come autonoma ipotesi di reato), imporrebbe valutazioni di merito, che non competono a questo giudice di legittimità.
3.2. Alla liquidazione delle spese relative alla costituzione e rappresentanza in sede di legittimità delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, provvederà il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 83, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 D.P.R. 30/05/2002, n. 115 .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2026.



