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Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 3126/2019 – Licenziamento disciplinare illegittimo: obbligo di audizione del lavoratore e diritto di difesa

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Licenziamento disciplinare e mancata audizione orale: le difese scritte non sostituiscono l’ascolto del lavoratore che ne abbia fatto esplicita richiesta ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3126 del 1° febbraio 2019, conferma l’illegittimità di un licenziamento disciplinare disposto senza la preventiva audizione del lavoratore, nonostante quest’ultimo avesse espressamente richiesto di essere ascoltato con l’assistenza di un rappresentante sindacale. La presentazione di giustificazioni scritte non esaurisce il diritto di difesa quando sia stata formulata una richiesta di audizione orale, anche subordinata all’insufficienza delle controdeduzioni. La Suprema Corte ribadisce inoltre che la non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non le prove acquisite, la cui valutazione compete al giudice. Confermata la decisione della Corte d’appello che aveva disposto la reintegrazione del dipendente, anche alla luce delle carenze probatorie relative al requisito dimensionale dell’impresa.

LA VICENDA

Un lavoratore, licenziato dalla Fit Servizi s.r.l., impugnava il provvedimento lamentando la mancata audizione orale richiesta durante il procedimento disciplinare. La Corte d’appello di Napoli dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva la reintegrazione, rilevando anche l’insufficiente prova del numero dei dipendenti dell’impresa. La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso della società, confermando l’esito del giudizio di merito.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – GARANZIE PROCEDIMENTALI – DIRITTO DI DIFESA – RICHIESTA DI AUDIZIONE ORALE – GIUSTIFICAZIONI SCRITTE – MANCATA AUDIZIONE – ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO – NON CONTESTAZIONE DELLE PROVE – ESCLUSIONE – ART. 7 L. N. 300/1970 – ART. 115 C.P.C.

In materia di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro è tenuto a procedere all’audizione orale del dipendente che ne abbia formulato richiesta espressa e inequivoca, anche quando tale richiesta sia subordinata alla ritenuta insufficienza delle giustificazioni scritte presentate. La formulazione di controdeduzioni scritte non comporta, di per sé, la consumazione del diritto di difesa, qualora il lavoratore abbia manifestato la volontà di essere ascoltato personalmente. L’omissione dell’audizione richiesta determina la violazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera esclusivamente rispetto alle allegazioni di fatto della controparte e non si estende alle risultanze probatorie, la cui valutazione rimane riservata al giudice di merito.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione VI, Ordinanza 01/02/2019, n. 3126

(Omissis)

FATTO

RILEVATO
CHE:

la Corte di appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato l’11/1/2012 a Z.A. da Fit servizi s.r.l., ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con le statuizioni consequenziali;

la decisione si fondava sul rilievo della mancata audizione del lavoratore, che aveva richiesto in modo esplicito di essere ascoltato, non reputandosi sufficienti al riguardo le deduzioni scritte formulate da quest’ultimo, nonchè sulla lacunosa prova del requisito dimensionale, in mancanza di produzione delle scritture contabili della società attestanti il numero dei dipendenti e di richiesta di prova testimoniale al riguardo;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria;

il lavoratore resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

DIRITTO

CONSIDERATO
CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 300 del 1970, art. 7, per avere la Corte d’appello errato nell’applicazione dei principi in materia di diritto di difesa e audizione orale nell’ambito del procedimento di contestazione disciplinare (art. 360 c.p.c., n. 3). Osserva che la prescrizione di cui al cit. art. 7, è stata interpretata nel senso che il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore solo ove costui faccia una richiesta espressa e non equivoca, mentre dal tenore della lettera di replica emerge incontrovertibilmente che la richiesta era eventuale perchè subordinata e condizionata ad un giudizio di sufficienza e dal tenore della medesima non residuava dubbio alcuno che il lavoratore avesse espresso tutte le proprie difese consumando il relativo diritto di difesa;

il motivo è inammissibile, poichè, sub specie violazione di legge, propone una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, alternativa rispetto a quella offerta dal giudice del merito (Cass. n. 8758 del 04/04/2017), il quale, interpretando le risultanze di causa e, in particolare, la lettera di risposta alle contestazioni, ha ritenuto che il lavoratore avesse chiesto “in modo esplicito di essere ascoltato con un delegato sindacale cui aveva conferito mandato nelle/ipotesi in cui le controdeduzioni non fossero state sufficienti”;

con il secondo motivo la società deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente e incomprensibilità della stessa, avendo la Corte d’Appello ritenuto non identificata la persona che aveva dichiarato il numero dei dipendenti della società;

il motivo è infondato poichè dalla sentenza è evincibile l’iter logico che ha condotto alla decisione, non essendo espressamente dedotta con la censura, nè ravvisabile nella motivazione della sentenza, alcuna carenza o contraddizione irrimediabile atta a integrare la violazione di legge denunciata, poichè per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, è dato rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. U. n. 22232 del 03/11/2016) la mancanza della motivazione, con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile, si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè;

con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., e del principio dell’onere di contestazione, per avere la Corte considerato contestata dalla difesa di Z.A. la dichiarazione del ragioniere P. (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.);

il motivo è inammissibile perchè prospetta una valutazione alternativa delle risultanze istruttorie complessivamente considerate dalla Corte territoriale, rispetto alle quali il rilievo attinente alla contestazione delle dichiarazioni del teste P. non assume rilevanza decisiva, poichè gli effetti della non contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 1, si producono con riferimento alle sole allegazioni in punto di fatto della controparte (che, in quanto non contestate, restano escluse dal thema probandum) e non alle prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice (con riferimento alla prova documentale si veda Cass. n. 12748 del 21/06/2016);

con il quarto motivo la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 420421 e 437 c.p.c., per avere la Corte omesso di esercitare i suoi poteri istruttori d’ufficio (360 c.p.c., comma 1, n. 3);

il motivo è generico, poichè neppure si indicano i poteri istruttori officiosi che il giudice avrebbe dovuto esercitare, dei quali, peraltro, la parte ricorrente non ha neppure dimostrato di aver sollecitato l’esercizio in sede di merito, come richiesto ai fini dell’ammissibilità della censura secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22534 del 23/10/2014);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019

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