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La Legittimità dell'Amministratore di Condominio nel Proporre Querela: Analisi di una Sentenza Significativa

Amministratore condominiale

La Legittimità dell’Amministratore di Condominio nel Proporre Querela: Analisi di una Sentenza Significativa

Cassazione penale, Sez. V, Sentenza, 26/05/2023, n. 33813

MASSIMA

L’amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall’art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni. (Fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all’impianto condominiale).


L’ambito condominiale è spesso teatro di controversie legali, come dimostra una recente sentenza della Cassazione penale datata 23 ottobre 2023. Nel caso in questione, la discussione verteva su un furto di acqua perpetrato da due condomini, e la sentenza ha sollevato due questioni di notevole interesse, una di natura processuale e l’altra sostanziale.

La prima questione riguardava la legittimità dell’amministratore di condominio nel proporre querela senza un’apposita delibera assembleare. La Corte ha risolto questa problematica richiamando l’art. 1131 c.c., che conferisce all’amministratore il potere di agire in giudizio nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. In questo caso specifico, l’amministratore aveva agito per tutelare l’interesse del condominio, dimostrando che la querela era legittima anche in assenza di una delibera assembleare.

Dal punto di vista sostanziale, la sentenza ha affrontato la qualificazione giuridica del fatto, dibattuta in giurisprudenza tra furto e appropriazione indebita. La Corte ha chiarito che, con l’incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili in senso ampio, non solo in termini civilistici ma anche in relazione alla detenzione qualificata. In questo contesto, l’amministratore di condominio è considerato detentore qualificato rispetto alle risorse economiche del condominio, compresa l’acqua.

La sentenza ha sottolineato che l’azione dell’amministratore volta a tutelare il corretto espletamento dei servizi comuni, come nel caso del furto d’acqua, è legittima. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che le attribuzioni proprie dell’amministratore lo pongono in relazione di detentore qualificato rispetto a beni come l’acqua e al denaro speso per le esigenze condominiali.

Nel dibattito sulla qualificazione del reato, la sentenza ha evidenziato due orientamenti. Il primo sostiene che la sottrazione di energia elettrica o acqua comune integri il reato di appropriazione indebita, considerando la disponibilità pro quota di ciascun condomino. Il secondo, seguito dalla sentenza in esame, afferma che l’energia destinata alle parti comuni è indisponibile all’uso privato del condomino, e la sottrazione costituisce un atto al di fuori del potere dispositivo di ciascun condomino.

Concludendo, la sentenza nel respingere il ricorso dei condomini imputati conferma la qualificazione del reato come furto d’acqua comune condominiale e, sottolinea, al contempo, l’importanza del ruolo dell’amministratore ed il suo potere di difendere gli interessi del condominio nei confronti di comportamenti illeciti.

 

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