fbpx

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Lavoro Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 12131/2009 – Invalidità civile: prova del reddito e dichiarazione sostitutiva

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

L’attestazione di mancata dichiarazione dei redditi può non bastare a provare il requisito reddituale dell’assegno.

La Corte esamina la prova del requisito reddituale per l’assegno di invalidità civile nella disciplina applicata alla controversia. L’onere grava sul richiedente, coordinandosi con il principio di acquisizione delle prove. La dichiarazione sostitutiva non ha valore probatorio autonomo nel processo civile, ma può concorrere con altre risultanze a integrare il quadro istruttorio. Nel caso concreto, la certificazione dell’Agenzia delle entrate attestava soltanto la mancata presentazione delle dichiarazioni per alcuni anni, senza indicare l’ammontare dei redditi. Il ricorso è rigettato, restando ferma l’insufficienza della prova del requisito per il periodo controverso.

LA VICENDA

Una richiedente contestò il rigetto della domanda di assegno di invalidità civile, sostenendo la sufficienza delle certificazioni fiscali prodotte. Per alcuni anni risultavano redditi superiori ai limiti; per i successivi mancava una prova completa. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione di insufficienza del quadro probatorio.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

ASSISTENZA SOCIALE – ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE – REQUISITO REDDITUALE – ONERE DELLA PROVA – CERTIFICAZIONE FISCALE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – INTEGRAZIONE DEL QUADRO PROBATORIO

Il requisito reddituale costitutivo del diritto all’assegno di invalidità civile deve essere provato dal richiedente, tenendo conto delle prove comunque acquisite al processo. La dichiarazione sostitutiva, priva di valore probatorio autonomo nel giudizio civile, può tuttavia concorrere con altre risultanze a integrare il quadro probatorio, anche quando la certificazione amministrativa, pur munita di efficacia di prova legale, abbia un contenuto di per sé inidoneo a dimostrare il possesso del requisito.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 26/05/2009, n. 12131

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Napoli – in riforma della sentenza di Santa maria Capua Vetere, appellata dal Ministero dell’interno – rigettava la domanda proposta, contro lo stesso Ministero, da S.M. – per ottenere l’assegno di invalidità civile con la decorrenza pretesa (1 aprile 1996) – in base, essenzialmente, ai rilievi seguenti:

“quanto ai requisiti reddituali, dai documenti prodotti dall’appellata (certificazione dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Caserta del 20.6.2002), si evince come, per gli anni 1996, 1997 e 1998, l’appellata (ed attuale ricorrente) abbia percepito redditi superiori ai limiti, previsti per potere godere dell’assegno di invalidità, (mentre la stessa appellata ed attuale ricorrente) non ha dato compiuta prova del requisito reddituale per gli anni ulteriori (dal 1999 in poi)”;

“in merito alla prova del requisito reddituale, ritiene questo Tribunale, con orientamento certamente meno rigido di quello ormai dominante, tracciato da Cassazione, sezioni unite 3 aprile 2003 n. 5167 (……..), che la sola certificazione dell’Agenzia delle entrate, se non accompagnata almeno da attestazione in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non possa offrire prova completa del requisito reddituale, previsto dalla legge per il godimento della prestazione assistenziale”;

“l’appello va pertanto accolto, con il conseguente rigetto della domanda, non avendo mai l’appellata dato prova di possedere contemporaneamente, per tutto il periodo di interesse, tanto il requisito reddituale quanto quello dell’incollocamento al lavoro”.

Avverso la sentenza d’appello, S.M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

L’intimato Ministero dell’interno non si è costituito nel giudizio di cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – denunciando (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (combinato disposto della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e del D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, comma 5, convertito in L. n. 33 del 1980) – S.M. censura la sentenza impugnata – per avere ritenuto “che non si ha diritto alla prestazione (assegno di invalidità civile) se non si posseggono, contemporaneamente e per tutto il periodo di interesse, tanto il requisito reddituale quanto quello dell’incollocamento al lavoro” – sebbene inducessero ad opposta decisione le disposizioni invocate – a norma delle quali “la mancanza temporanea o per determinati periodi di uno (di detti requisiti) comporta la sospensione della prestazione e non la negazione del diritto” – formulando (sebbene non imposto per ricorso avverso sentenza depositata, come nella specie, in data 20 settembre 2005) il seguente quesito di diritto:

“La mancata sussistenza per periodi temporanei di uno dei requisiti sussidiari (reddituale e di in collocamento al lavoro), indispensabili per ottenere la prestazione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, comporta la negazione del diritto alla prestazione assistenziale o la semplice sospensione della stessa per i periodo in cui non sussistono tutti i requisiti?”.

Con il secondo motivo – denunciando (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (combinato disposto degli artt. 2697 e 2700 c.p.c.) – parte ricorrente censura la sentenza impugnata – per avere ritenuto che, “per la prova del requisito reddituale, sia necessaria la coesistenza del certificato dell’Agenzia delle entrate e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” – sebbene le sezioni unite della cassazione avessero, invece, ritenuto “sufficiente la certificazione reddituale proveniente dalla competente Agenzia delle entrate” – che “ha efficacia di prova, a tutti gli effetti, fino a querela di falso”- formulando il seguente quesito di diritto:

“Per ottemperare all’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., in ordine al requisito reddituale per ottenere la prestazione assistenziale di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, è sufficiente la certificazione, proveniente ex art. 2700 c.c. da Pubblica Amministrazione, o è indispensabile, altresì, dichiarazione sostitutiva di atto notorio proveniente dalla parte interessata? Ed, in questo ultimo caso, il giudice, secondo il prudente apprezzamento nella valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., quale dei due documenti deve ritenere prevalente?”.

Con il terzo motivo – denunciando vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) – parte ricorrente censura la sentenza impugnata – per avere ritenuto che “la sola certificazione dell’Agenzia delle entrate, se non accompagnata almeno da attestazione in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non possa offrire prova completa del requisito reddituale, previsto dalla legge per il godimento della prestazione assistenziale” e per avere, di conseguenza, invitato l’attuale ricorrente a produrre “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al reddito personale dal 1999 all’attualità” – sebbene la certificazione dell’Agenzia delle entrate attestasse che l’attuale ricorrente “non avesse prodotto dichiarazione dei redditi dal 1998 fino all’attualità ovvero fino alla data del rilascio”, con la conseguenza che la sentenza impugnata “ha ritenuto la certificazione reddituale insufficiente a dimostrare il requisito per gli anni favorevoli alla signora S., mentre la ha ritenuto sufficiente per gli anni (nei quali) la stessa sembrava non avere diritto alla prestazione”.

Il ricorso non è fondato.

2. Invero l’onere della prova – circa il possesso del requisito reddituale, che integra (al pari del requisito sanitario e di quello della incollocazione al lavoro) uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto all’assegno di invalidità civile – grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 5167/2003 delle sezioni unite e la successiva giurisprudenza conforme della sezione lavoro) – in base ai principi generali sul riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.).

L’inottemperanza dell’onere probatorio, tuttavia, comporta la soccombenza della parte – che ne sia gravata – soltanto se il possesso dello stesso requisito reddituale – nonostante la contestazione specifica di controparte – non risulti dalle prove, comunque, acquisite al processo.

Infatti i prospettati principi generali – sul riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) – debbono essere – in ogni caso – coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro – in alcune disposizioni del codice di rito (quale, ad esempio, l’art. 245 c.p.c., comma 2) – nonchè pregnante fondamento nella costituzionalizzazione (art. 111 Cost.) del principio del giusto processo (sul punto, vedi Cass. n. 28498/2005 delle sezioni unite; 15162/2008 della sezione lavoro).

3. La prova, circa il possesso del requisito reddituale, non può essere offerta, poi, da dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, in quanto – secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 5167/2003 delle sezioni unite e la successiva giurisprudenza conforme della sezione lavoro, cit.) – tale dichiarazione è, bensì, idonea a comprovare la situazione reddituale, appunto, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi – in forza dell’esplicita previsione, in tal senso, della disposizione che ne reca l’istituzione e la disciplina (della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e, successivamente, del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, art. 1, comma 1, lett. b), – ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell’ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere probatorio a suo carico (ai sensi dell’art. 2697 c.c.).

La negazione di qualsiasi valore probatorio autonomo non esclude, tuttavia, che la stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione possa concorrere – con altre risultanze istruttorie – ad integrare il quadro probatorio (vedi Cass. n. 2379/2007).

In tale prospettiva, può essere integrata – da dichiarazione sostitutiva appunto – la certificazione amministrativa (di Agenzia delle entrate o di altra amministrazione), che – pure essendo dotata dell’efficacia di prova legale (art. 2700 c.c.) – abbia, tuttavia, un contenuto, da solo, inidoneo a comprovare il possesso del requisito reddituale.

Pare, proprio, questo il caso che ricorre nella specie.

4. Quanto al possesso del requisito reddituale, infatti, la sentenza impugnata ha accertato (sulla base di certificazioni dell’Agenzia delle entrate di Caserta), “per gli anni 1996, 1997 e 1998, (…..) redditi superiori ai limiti, previsti per potere godere dell’assegno di invalidità”, mentre – per gli anni successivi (dal 1999 in poi) – ha accertato la mancanza di “compiuta prova del requisito reddituale”, non ritenendo sufficiente, all’uopo, la certificazione – in quanto non reca l’attestazione della misura dei redditi dal 1999 in avanti, ma soltanto della mancata presentazione di dichiarazione dei redditi per gli stessi anni – nel difetto della integrazione del quadro probatorio, mediante la dichiarazione sostitutiva, che l’attuale ricorrente era stato invitato a produrre.

Lungi dal censurare l’accertamento – circa l’insufficienza di questa ultima certificazione, a dimostrare il possesso del requisito reddituale (dal 1999 in poi) – sotto l’unico profilo, deducibile in sede di legittimità, del vizio di motivazione in fatto (art. 360 c.p.c., n. 5) – all’uopo denunciando, specificamente, il punto ed il modo in cui la motivazione, che sorregge lo stesso accertamento, risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria – il ricorrente sembra prospettare – inammissibilmente – un accertamento di fatto diverso.

Ne risulta, quindi, l’accertamento negativo e la mancanza di “compiuta prova” circa il possesso del requisito reddituale – nel primo periodo (dal 1996 al 1998) e, (rispettivamente, nel secondo periodo (dal 1999 in poi).

Di conseguenza, il difetto dello stesso requisito decorre – senza soluzione di continuità – sin dalla domanda della prestazione (nel 1996).

Tanto basta per rigettare il ricorso.

Infatti non ricorre, nella specie, nè l’ipotesi di sospensione temporanea della prestazione – prospettata nel primo motivo di ricorso – nè la questione – posta con il secondo motivo – di prevalenza – tra certificazione e dichiarazione sostitutiva – ma soltanto l’accertamento di inadeguatezza del contenuto della certificazione – in quanto non reca l’attestazione della misura dei redditi dal 1999 in avanti, ma soltanto della mancata presentazione di dichiarazione dei redditi per gli stessi anni – e della omessa integrazione del quadro probatorio, che ne risulta, mediante produzione della dichiarazione sostitutiva.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Il ricorrente non va condannato, tuttavia, a rifondere le spese di questo giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non si è costituito, nè ha svolto alcuna attività defensionale, nello stesso giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso; Nulla per spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2009

Condividi l'articolo su:

    3288 richieste gestite

    Raccontaci brevemente il tuo caso

    Gli avvocati dello Studio Legale Calvello esamineranno attentamente la tua richiesta e riceverai a breve una prima valutazione sulla possibilità di assistenza e sulle modalità della consulenza.

    Nome

    Cognome

    Città

    Email

    La problematica

    Iscriviti a LEGALNEWS (newsletter no pubblicità)