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Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Morte della parte e riassunzione del processo: il rinvio d’ufficio non sospende il termine di tre mesi (Cass. Civ. n. 26265/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Interruzione del processo per morte della parte: le note depositate per l’udienza cartolare fanno decorrere il termine trimestrale di riassunzione anche quando il giudice dispone un semplice rinvio d’ufficio.

La Corte di Cassazione chiarisce che la dichiarazione di morte della parte contenuta nelle note di trattazione scritta equivale alla dichiarazione resa in udienza, quando l’udienza cartolare si conclude con un provvedimento del giudice, anche di mero rinvio. L’interruzione del processo si verifica automaticamente alla data dell’udienza cartolare, dalla quale decorre il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione. Il rinvio d’ufficio e la successiva ordinanza dichiarativa dell’interruzione non spostano la decorrenza del termine. La prosecuzione tardiva determina l’estinzione del giudizio e, nel caso esaminato, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

LA VICENDA

Una controversia risarcitoria per lesioni provocate dal morso di un cane proseguiva in appello dopo il decesso dell’originaria attrice. Il difensore comunicava la morte mediante note scritte depositate prima dell’udienza cartolare del 14 settembre 2021, rinviata d’ufficio dal giudice. L’erede proseguiva il processo il 29 marzo 2022, ma la Cassazione riteneva ormai decorso il termine trimestrale, cassando senza rinvio la sentenza d’appello favorevole alla danneggiata.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PROCEDIMENTO CIVILE – INTERRUZIONE DEL PROCESSO – MORTE DELLA PARTE COSTITUITA – TRATTAZIONE SCRITTA – DICHIARAZIONE NELLE NOTE TELEMATICHE – EQUIPARAZIONE ALLA DICHIARAZIONE IN UDIENZA – RINVIO D’UFFICIO – DECORRENZA DEL TERMINE TRIMESTRALE DI RIASSUNZIONE – TARDIVA PROSECUZIONE – ESTINZIONE DEL GIUDIZIO – ARTT. 300, 305 E 307 C.P.C.

In tema di interruzione del processo, nel regime di trattazione scritta disciplinato dall’art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, la dichiarazione dell’evento interruttivo contenuta nelle note telematiche depositate dal procuratore della parte deceduta equivale alla dichiarazione resa in udienza ai sensi dell’art. 300, secondo comma, c.p.c., qualora l’udienza cartolare si svolga mediante l’adozione di un provvedimento giudiziale, anche di mero differimento. L’effetto interruttivo si produce automaticamente alla data dell’udienza cartolare e da tale momento decorre il termine perentorio di tre mesi per la prosecuzione o riassunzione del processo, previsto dall’art. 305 c.p.c. Il rinvio d’ufficio per esigenze organizzative e la successiva pronuncia dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione non differiscono né sospendono tale termine, avendo il provvedimento dichiarativo natura meramente ricognitiva. Ne consegue che la prosecuzione effettuata oltre il termine trimestrale determina l’estinzione del giudizio, con gli effetti previsti dagli artt. 307 e 310 c.p.c.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 05/10/2026, n. 26265

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La controversia trae origine da un fatto illecito avvenuto in data 29 aprile 2011, allorché D.D. subiva lesioni personali a causa dell’aggressione e del morso del cane “(Omissis)”, lasciato libero nell’area cortiliva comune del complesso immobiliare in cui la stessa abitava. Il cane apparteneva ed era nella disponibilità di B.B. e di A.A.

D.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna B.B. e A.A. per ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2052 cod. civ. (o, in subordine, art. 2043 cod. civ.).

A.A. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., per essere manlevato.

B.B. negava la propria responsabilità deducendo che il cane si trovasse nella custodia esclusiva del A.A.

Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda risarcitoria dell’attrice, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico della D.D.

D.D. proponeva appello avverso la decisione di primo grado.

Nelle more del giudizio di gravame, in data (Omissis), l’appellante D.D. decedeva.

Il giudizio veniva proseguito dalla figlia ed erede testamentaria C.C. (sorella dell’appellata B.B.).

Il difensore dell’originaria appellante depositava note di trattazione scritta l’08.09.2021 per l’udienza cartolare del 14.09.2021 dichiarando il decesso.

Tuttavia, all’udienza del 14.09.2021 la corte con provvedimento collegiale sottoscritto dal Presidente disponeva il rinvio d’ufficio per soprannumero di ruolo all’udienza del 25.01.2022.

In vista dell’udienza del 25.01.2022, le note venivano nuovamente depositate e, all’esito di quella, la Corte d’Appello dichiarava formalmente l’interruzione del processo con ordinanza.

In data 29.03.2022 C.C. depositava ricorso per la prosecuzione del giudizio.

Gli appellati (B.B., A.A. e UNIPOLSAI) eccepivano l’estinzione del processo per presunta tardività della prosecuzione (sostenendo che il termine trimestrale decorreva da settembre 2021), oltre al difetto di legittimazione attiva di C.C.

La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 912/2023, rigettata l’eccezione di estinzione e quella di difetto di legittimazione attiva, in accoglimento dell’impugnazione, ha riformato la sentenza del Tribunale nei termini di seguito specificati.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha presentato ricorso principale A.A. e ricorso incidentale B.B.

Al ricorso ha resistito C.C.

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. è stata regolarmente evocata e notificata quale parte intimata, ma non ha svolto difese.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori di A.A., B.B. e C.C. hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nella sentenza impugnata la corte di merito ha riformato la sentenza del giudice di primo grado, in quanto: a) ha ritenuto infondata l’eccezione di estinzione del processo, stabilendo che le note di trattazione scritta dell’08.09.2021 non avevano valore ai fini della decorrenza del termine trimestrale di riassunzione/prosecuzione ex art. 305 cod. proc. civ., non costituendo dichiarazione resa in udienza (non essendosi l’udienza del 14.09.2021 mai tenuta per rinvio d’ufficio) né notificazione. Il termine decorreva pertanto dall’udienza cartolare del 25.01.2022 e la prosecuzione depositata da C.C. era tempestiva; b) ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, confermando la piena legittimazione di C.C. quale figlia ed erede della D.D.; c) ha accertato la responsabilità solidale ex art. 2052 cod. civ. di B.B. e A.A., condannandoli in solido al risarcimento dei danni in favore di C.C. per la somma complessiva di Euro 31.286,00 (pari alla sua quota ereditaria del 50%), oltre interessi legali e rivalutazione; d) ha dichiarato UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. tenuta a manlevare A.A. di quanto lo stesso sia tenuto a sborsare in conseguenza della condanna; e) ha condannato gli appellati in solido alla rifusione delle spese del doppio grado (Euro 7.616,00 per il primo grado ed Euro 9.991,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge e spese di CTU).

2. Avverso detta sentenza sono stati proposti davanti a questa Corte un ricorso principale e un ricorso incidentale.

2.1. A.A. articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 298, 300, 304, 305 e 307 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – nullità del procedimento e della sentenza conclusiva”.

2.2. B.B. in sede di controricorso articola ricorso incidentale con il quale a sua volta denuncia: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 298, 300, 304, 305 e 307 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – nullità del procedimento e della sentenza conclusiva”.

2.3. Entrambi i ricorrenti: sostengono che il processo di appello era già estinto ex lege al momento del deposito del ricorso di prosecuzione; deducono che la dichiarazione di decesso contenuta nelle note di trattazione scritta depositate l’08.09.2021 per l’udienza cartolare del 14.09.2021 abbia prodotto l’effetto interruttivo automatico ex art. 300 cod. proc. civ. dalla data del deposito e scambio PEC tra i difensori; invocano l’orientamento di Cass. n. 16797/2022, secondo cui la dichiarazione nelle note scritte in regime emergenziale Covid equivale alla dichiarazione resa in udienza; di conseguenza, il termine trimestrale per la prosecuzione/riassunzione ex art. 305 cod. proc. civ. era spirato l’08.12.2021 o 14.12.2021; sostengono che, trattandosi di responsabilità alternativa/solidale che genera un litisconsorzio unitario/necessario processuale ex art. 331 cod. proc. civ., l’estinzione travolgerebbe l’intero giudizio di appello per entrambe le parti convenute, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. In sintesi, secondo i ricorrenti, la dichiarazione di decesso, contenuta nelle note di trattazione scritta depositate l’08.09.2021 per l’udienza cartolare del 14.09.2021, aveva prodotto l’effetto interruttivo automatico ex art. 300 cod. proc. civ., rendendo tardivo il ricorso per prosecuzione depositato il 29.03.2022.

3. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito precisati.

Nello schema emergenziale della c.d. “trattazione scritta” di cui all’art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77), applicabile ratione temporis, lo svolgimento dell’udienza civile mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte costituisce modalità legale sostitutiva della presenza fisica e della discussione orale dei difensori; e può definirsi una “fattispecie processuale a formazione progressiva”, articolata sulla produzione e sulla combinazione delle note scritte e del successivo provvedimento del giudice alla data fissata per l’udienza stessa.

La dichiarazione dell’evento interruttivo (decesso della parte costituita) formulata dal procuratore nelle note depositate in vista dell’udienza cartolare integra a tutti gli effetti la “dichiarazione resa in udienza” di cui all’art. 300, secondo comma, cod. proc. civ., realizzando la piena conoscenza legale dell’evento in capo alle parti costituite.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello di Bologna, l’ordinanza pronunciata dal Collegio il 14 settembre 2021 costituisce il formale verbale-provvedimento dell’udienza cartolare fissata per quella data: che non si tratti di un provvedimento organizzativo anteriore all’udienza, unico a determinare l’effetto della mancata celebrazione della medesima, è dimostrato dal fatto che quello è stato assunto dal Collegio con le forme appunto dell’ordinanza, sottoscritta dal solo Presidente; si tratta, in sostanza, di uno dei consueti provvedimenti di smistamento o di differimento, ben noti alla prassi delle udienze tradizionali, resi in esito alla chiamata della causa all’udienza stessa: sicché era preciso dovere della Corte territoriale e di tutte le parti, una volta la prima determinatasi ad aprire l’udienza cartolare e a chiuderla con un provvedimento che risulta emesso al suo esito, prendere visione dei contenuti delle note scritte e adottare ogni provvedimento o contegno conseguente. La combinazione tra le note scritte contenenti la dichiarazione di decesso dell’originaria appellante D.D. ed il provvedimento emesso dal giudice nella data d’udienza ha perfezionato la fattispecie interruttiva a formazione complessa ex art. 300 cod. proc. civ. in data 14 settembre 2021.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7443/2008; n. 12154/2021; nonché Cass. n. 16797/2022 e, tra le più recenti, Cass. n. 21336/2026) che il provvedimento giudiziale che dichiara l’interruzione del processo ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un effetto verificatosi ipso iure al momento della dichiarazione resa nelle forme di legge.

Né il mero rinvio d’ufficio della causa ad altra udienza disposto dalla corte di merito per sovrannumero di ruolo, né la tardività con cui la corte ha adottato la formale ordinanza d’interruzione (nella specie, al 25 gennaio 2022) rilevano ai fini dello spostamento del dies a quo ex art. 305 cod. proc. civ., che decorre inesorabilmente dal momento in cui la dichiarazione si è ritualmente perfezionata nell’udienza cartolare del 14 settembre 2021, nonostante la Corte non abbia provveduto in quella sede agli adempimenti conseguenti.

Il termine perentorio trimestrale di cui all’art. 305 cod. proc. civ. per la prosecuzione o riassunzione del giudizio d’appello è di conseguenza spirato il 14 dicembre 2021.

Il ricorso per la prosecuzione del giudizio depositato dall’erede C.C. soltanto in data 29 marzo 2022 è tardivo, essendosi l’estinzione del processo già verificata di diritto ex art. 307, u.c., cod. proc. civ.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso principale e dell’incidentale, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il processo non avrebbe potuto proseguire per avvenuta estinzione; quale effetto di legge di tale decisione, ai sensi dell’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna n. 20991/2017 passa in giudicato.

In definitiva, i ricorsi vanno accolti sulla base del seguente principio di diritto:

“In tema di interruzione del processo, nel regime di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, D.L. n. 34 del 2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 2020), la dichiarazione dell’evento interruttivo contenuta nelle note di trattazione depositate telematicamente dal procuratore della parte colpita dall’evento in vista dell’udienza cartolare, la quale sia tenuta con adozione di provvedimento – nella specie, collegiale – anche solo di mero differimento, si equipara alla dichiarazione resa in udienza ai sensi dell’art. 300, secondo comma, cod. proc. civ.; l’effetto interruttivo si produce automaticamente alla data di svolgimento dell’udienza cartolare regolata dal provvedimento del giudice, e da tale data decorre il termine perentorio di tre mesi per la prosecuzione o riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ., senza che rilevi la natura del provvedimento ordinatorio adottato dal giudice d’udienza né il momento di emissione della successiva ordinanza ricognitiva dell’interruzione. L’eventuale rinvio d’ufficio della causa disposto dal giudice con provvedimento pronunciato alla data dell’udienza cartolare per esigenze di gestione del ruolo non differisce né sospende la decorrenza del termine perentorio ex art. 305 cod. proc. civ. ripartito dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo perfezionatasi con il deposito e lo scambio delle note scritte d’udienza, rimanendo estranea al sistema ogni efficacia sospensiva o dilatoria derivante da errori o disguidi o ritardi organizzativi dell’ufficio giudiziario.”

4. Ai sensi dell’art. 310, quarto comma, cod. proc. civ., le spese del giudizio d’appello estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Ricorrono giusti motivi ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per disporre la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della complessità interpretativa della disciplina emergenziale, dell’assenza di precedenti di legittimità sugli esatti termini della questione e dell’errore valutativo dell’organo di merito nell’indicazione dei termini di prosecuzione.

5. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli eventuali altri dati identificativi dell’originaria attrice, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il processo non avrebbe potuto proseguire per avvenuta estinzione;

– pone le spese del grado di appello a definitivo carico delle parti che le avevano anticipate;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità;

– dispone che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dell’originaria attrice.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2026.

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