Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Interruzione della prescrizione e nuove prove nel rito del lavoro: il documento prodotto per la prima volta in appello è inammissibile se il fatto interruttivo non è stato allegato e discusso in primo grado.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2468 del 6 febbraio 2006, chiarisce i limiti alla produzione di nuove prove documentali in appello nel rito del lavoro. Sebbene l’interruzione della prescrizione costituisca un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, tale qualificazione non consente di introdurre in secondo grado fatti mai allegati o discussi nel giudizio precedente. Ai sensi dell’art. 437 c.p.c., le prove nuove, anche se indispensabili, devono riferirsi a circostanze già entrate nel contraddittorio processuale. È pertanto inammissibile la produzione per la prima volta in appello di un atto interruttivo della prescrizione quando il relativo fatto non sia stato dedotto in primo grado e non risultino elementi probatori già acquisiti. La Corte conferma il rigetto della domanda relativa agli accessori su ratei pensionistici corrisposti tardivamente.
LA VICENDA
Un pensionato chiedeva all’INPS interessi e rivalutazione sui ratei pensionistici pagati in ritardo, ma la domanda veniva respinta per intervenuta prescrizione decennale. In appello produceva un documento attestante un precedente atto interruttivo della prescrizione, mai allegato in primo grado. La Cassazione conferma l’inammissibilità della nuova produzione documentale e rigetta il ricorso.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROCEDIMENTO CIVILE – CONTROVERSIE DI LAVORO – GIUDIZIO DI APPELLO – PROVE NUOVE – POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO – INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE – ECCEZIONE IN SENSO LATO – MANCATA ALLEGAZIONE DEL FATTO IN PRIMO GRADO – PRODUZIONE DOCUMENTALE IN APPELLO – INAMMISSIBILITÀ – ART. 437 C.P.C.
Nel rito del lavoro, l’eccezione di interruzione della prescrizione, pur avendo natura di eccezione in senso lato ed essendo pertanto rilevabile d’ufficio, può essere esaminata dal giudice soltanto sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti al processo. Il potere di ammettere nuove prove in appello, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., anche quando ritenute indispensabili ai fini della decisione, presuppone che esse siano destinate a dimostrare fatti già allegati e discussi nel contraddittorio delle parti durante il giudizio di primo grado. Ne consegue che, qualora il fatto interruttivo della prescrizione non sia stato minimamente allegato in primo grado e non risultino acquisiti elementi probatori al riguardo, è inammissibile la produzione per la prima volta in appello del documento attestante l’interruzione, indipendentemente dalla natura precostituita o costituenda della prova, non potendo il giudice supplire all’inerzia processuale della parte.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 06/02/2006, n. 2468
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza specificata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto, per compimento della eccepita prescrizione decennale, la domanda di S.M. intesa ad ottenere dall’I.N.P.S. la rivalutazione e gli interessi sui ratei di pensione corrisposti in ritardo. Per quanto rileva nella presente sede, il Tribunale ha rilevato che il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di pagamento del capitale (26 maggio 1987), era scaduto il 26 maggio 1997, prima della notifica del ricorso di primo grado (18 settembre 1998), che non era possibile considerare l’eccezione di interruzione del termine con atto del 25 giugno 1996, in quanto formulata solo con l’atto di appello, mentre del pari inammissibile era la produzione in sede di discussione di altra documentazione attestante l’avvenuta interruzione.
Di tale sentenza il S. domanda la Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione.
L’Istituto ha depositato procura ai difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 436 e 437 c.p.c. e degli artt. 1219 e 2697 c.c.. Si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile la produzione in appello della documentazione comprovante l’avvenuta messa in mora dell’Istituto entro il termine di prescrizione, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che invece ammette la produzione di nuove prove già costituite purchè – come nella specie – ritualmente depositate con l’atto di appello.
Il motivo non è fondato.
Va premesso che la statuizione del Giudice d’Appello riguardo alla efficacia interruttiva del pagamento del capitale è passata in giudicato, sicchè la scadenza o meno del termine decennale di prescrizione va rilevata con riferimento alla data iniziale del 26 maggio 1987 e all’ammissibilità o meno della produzione per la prima volta in appello dell’atto interruttivo del 25 giugno 1996.
Il Collegio osserva che in materia di prova dell’interruzione della prescrizione è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 27 luglio 2005 n. 15661, che – componendo il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità – ha affermato che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal Giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
Quest’ultima precisazione rileva nella fattispecie in esame, nella quale l’atto interruttivo è stato allegato e prodotto soltanto in grado di appello.
Ed infatti nel rito del lavoro il potere officioso di acquisizione documentale è destinato a vincere, in relazione alla verifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado, al fine dell’accertamento della verità materiale che, nelle controversie soggette a tale rito, e soprattutto in quelle concernenti la tutela di diritti sociali, prevale sul rigido criterio delle preclusioni applicabile nel rito ordinario; ne consegue che, da un lato, ove elementi di prova siano già presenti, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, dato che la prova “nuova”, disposta d’ufficio, altro non è se non l’approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori che siano già nella realtà del processo, mentre, con riferimento a prove propriamente nuove, cioè non acquisite in primo grado, esse sono ammissibili in appello, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., ove siano indispensabili e siano, però, destinate a dimostrare fatti già allegati e discussi fra le parti in primo grado.
A corollario di tali principi, deve affermarsi che se una prova nuova verte su fatti che non siano stati minimamente allegati nel giudizio di primo grado, nè ivi discussi nel contraddittorio delle parti, il Giudice d’appello non può sostituirsi all’inerzia della parte, e ciò a prescindere dalla natura della prova (precostituita o costituenda), che rimane pertanto inammissibile ai sensi del citato art. 437 c.p.c..
Tali principi sono stati gli enunciati da questa Corte in relazione alla materia infortunistica (cfr., Cass. 23 maggio 2003 n. 8220, con riferimento alla “non novità” e ammissibilità di prove solo confermative di elementi probatori già acquisiti) e a quella assistenziale (cfr. Cass., Sezioni unite, 20 aprile 2005 n. 8202, con riferimento alla necessità di allegazione in primo grado).
Mette conto considerare, in relazione agli effetti di tali principi nella materia degli atti internatovi della prescrizione, che la definizione dell’eccezione di interruzione come eccezione in senso lato comporta conseguenze in ordine alla rilevabilità ex officio e alla diversa configurabilità dell’onere di proposizione, ma non determina la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l’avvenuta interruzione, ove una qualche prova in proposito non sia stata acquisita nè il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado.
Ne deriva, nella specie, l’inammissibilità della produzione in appello del documento de quo, quantunque finalizzata alla dimostrazione di un’eccezione in senso lato, quale l’interruzione della prescrizione.
Il ricorso va perciò rigettato.
Nulla per le spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva da parte dell’Istituto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2006




