Natura delle infiltrazioni e origine del problema
Nel corso della nostra pluriennale esperienza legale, abbiamo assistito numerosi condomini e proprietari privati alle prese con infiltrazioni d’acqua da balconi o terrazzi. Si tratta di fenomeni che possono derivare da guaina impermeabilizzante deteriorata, crepe nella pavimentazione, bocchettoni ostruiti, assenza di pendenze corrette, o deterioramento della balaustra. Questi elementi, se trascurati, diventano fonti di danno al piano inferiore, con evidenti conseguenze sia strutturali che economiche.
Da un punto di vista giuridico, rientrano nella categoria dei danni da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., per cui la responsabilità è in capo al proprietario del balcone o terrazzo che non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 2053 c.c., è rilevante la custodia degli elementi strutturali della cosa che cedono provocando danni.
Questa sezione serve a far comprendere che non tutte le infiltrazioni hanno origine da errori strutturali, ma spesso da negligenza manutentiva, con ricadute economiche importanti per i condomini danneggiati.
Proprietà esclusiva o parte comune? Come capire chi deve rispondere
Uno degli aspetti più discussi quando si verificano infiltrazioni d’acqua dal balcone o dal terrazzo riguarda l’individuazione della responsabilità del danno: spetta al proprietario esclusivo o al condominio?
La distinzione è fondamentale, in quanto incide direttamente su chi è tenuto a risarcire il danno provocato al piano inferiore o alle strutture comuni.
Occorre chiarire che:
-
Il balcone aggettante (cioè sporgente rispetto alla facciata) è parte di proprietà esclusiva del singolo condomino, salvo gli elementi decorativi visibili (come frontalini e sottobalconi), che rientrano tra le parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c.
-
Il terrazzo di copertura, se funge da tetto per l’unità sottostante, anche quando attribuito in uso esclusivo a un solo condomino, mantiene natura condominiale in quanto elemento funzionale alla protezione dell’intero edificio.
In presenza di infiltrazioni dal terrazzo in uso esclusivo, il criterio per stabilire la responsabilità è duplice:
“Il condomino è responsabile della manutenzione della superficie calpestabile e del sistema di deflusso acque; il condominio risponde per la struttura sottostante, cioè per la funzione di copertura.”
Questo principio è stato più volte ribadito anche dalla dottrina e dalla prassi edilizia, secondo cui chi gode dell’uso esclusivo deve manutenere correttamente la superficie, sgomberare i bocchettoni, evitare che foglie, terra o materiali ostruiscano le caditoie, evitando così fenomeni di ristagno d’acqua.
Esempio pratico (utile al lettore):
Se abiti in un appartamento all’ultimo piano con terrazza in uso esclusivo, e le infiltrazioni provengono dalla guaina deteriorata sotto le piastrelle, con danni al soffitto del vicino sottostante, la responsabilità potrebbe essere condivisa tra te e il condominio, a seconda dell’origine precisa del danno.
In casi simili, il consiglio legale tempestivo consente di evitare contenziosi tra proprietari e assemblea. Per comprendere il funzionamento di questi rapporti e i limiti tra uso esclusivo e proprietà comune, abbiamo trattato in dettaglio anche il tema nel nostro articolo su da cosa è costituito un condominio.
Chi paga i danni causati da infiltrazioni: regole e casi concreti
Quando si verifica un danno da infiltrazioni d’acqua provenienti da un balcone o da un terrazzo, la domanda più frequente che ci viene rivolta è: chi deve pagare? La risposta dipende dalla natura della parte da cui proviene l’infiltrazione, dall’uso che se ne fa e dall’origine tecnica del problema.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 1126 c.c., il quale stabilisce che:
“Quando l’uso del lastrico solare o del terrazzo è attribuito in via esclusiva a uno dei condomini, le spese per la riparazione o ricostruzione sono sostenute per un terzo da chi ne ha l’uso esclusivo e per i restanti due terzi da tutti i condomini dell’edificio la cui copertura è assicurata dal lastrico.”
Applicando questo principio al caso delle infiltrazioni da terrazzo in uso esclusivo, se la causa del danno è legata alla guaina impermeabilizzante deteriorata o a un difetto di posa, la spesa va ripartita: 1/3 a carico del condomino che gode dell’uso esclusivo, 2/3 a carico del condominio.
Diverso è il caso delle infiltrazioni da balcone aggettante, di proprietà esclusiva: in quel caso, è il proprietario del balcone stesso a dover sostenere l’intera spesa per il risarcimento del danno provocato al piano sottostante, salvo che non sia accertato un difetto costruttivo strutturale, che potrebbe rendere corresponsabile il condominio o l’impresa costruttrice.
In sintesi, chi paga le infiltrazioni dal terrazzo o balcone dipende da:
-
natura dell’elemento architettonico (comune o esclusivo);
-
tipologia di danno e parte strutturale coinvolta (superficie calpestabile, guaina, solaio);
-
funzione del terrazzo (copertura o solo sporgenza decorativa);
-
presenza di uso esclusivo.
Esempio ricorrente:
Una fessurazione del massetto sotto la pavimentazione del terrazzo, dovuta a mancata manutenzione del proprietario esclusivo, comporta il risarcimento integrale a carico del proprietario, anche se il terrazzo funge da copertura. Se invece il problema riguarda la struttura sottostante o l’impermeabilizzazione iniziale, allora si applica il criterio dell’art. 1126 c.c., con ripartizione tra condomino e condominio.
Nel nostro approfondimento sul ruolo e responsabilità dell’amministratore condominiale abbiamo spiegato come egli debba tempestivamente intervenire per individuare la causa del danno, promuovere una verifica tecnica e avviare, se del caso, un’azione risarcitoria contro il condomino responsabile.
In questi casi è altrettanto importante agire con celerità per evitare l’aggravarsi del danno e la perdita di prova sulla causa dell’infiltrazione. Consigliamo sempre di effettuare un’ispezione tecnica preliminare con un perito di parte, così da cristallizzare le condizioni e valutare se procedere in via stragiudiziale o con una causa.
Come dimostrare la responsabilità delle infiltrazioni: strumenti e accorgimenti utili
Nel momento in cui si manifestano infiltrazioni dal terrazzo o balcone, il problema non è solo capire chi paga, ma anche come provare chi ne è responsabile. In ambito civile, chi agisce per ottenere il risarcimento ha l’onere di dimostrare la causa del danno, la sua estensione e il nesso tra l’infiltrazione e il comportamento omissivo del proprietario o del condominio.
La prova tecnica è il fulcro della tutela del danneggiato. In particolare, consigliamo sempre di attivarsi tempestivamente attraverso:
-
Perizia tecnica di parte (ingegnere, architetto o geometra): documento fondamentale per individuare origine dell’infiltrazione (es. rottura della guaina, pendenza errata, caditoia ostruita);
-
Documentazione fotografica delle macchie di umidità e del degrado progressivo;
-
Conservazione di eventuali comunicazioni scritte al condominio o al proprietario (email, PEC, lettere raccomandate);
-
Denuncia tempestiva all’amministratore di condominio, da fare preferibilmente per iscritto.
In molti casi, l’esito della perizia consente di risolvere la controversia in via bonaria. Quando invece il danneggiante nega ogni responsabilità, è possibile agire con una richiesta di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. o 696 bis c.p.c., così da ottenere una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) disposta dal giudice e valida anche in un eventuale processo civile.
Per approfondire il tema della responsabilità in fase di costruzione o posa delle strutture, suggeriamo la lettura dell’articolo dedicato a vizi dell’opera e responsabilità dell’appaltatore, utile quando il difetto è originario e non dovuto a incuria successiva.
Da non dimenticare: anche chi ha la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c. può liberarsi se dimostra il caso fortuito o l’assenza di colpa. Proprio per questo la ricostruzione tecnica dei fatti ha un valore strategico anche in fase stragiudiziale.
In ogni caso, è essenziale agire prima che il danno peggiori: attendere può significare perdere le prove e rendere più difficile la ricostruzione della dinamica.
Obblighi di manutenzione e prevenzione: chi deve intervenire per evitare le infiltrazioni
Molti dei casi di infiltrazioni da balcone o terrazzo che trattiamo nascono da una mancata manutenzione nel tempo. In ambito condominiale, non basta attendere l’insorgere del danno: la prevenzione gioca un ruolo decisivo sia per i proprietari esclusivi che per l’intero condominio.
Il proprietario del balcone o del terrazzo in uso esclusivo ha l’obbligo di:
-
verificare periodicamente lo stato della pavimentazione;
-
controllare l’integrità della guaina impermeabilizzante;
-
assicurarsi che le pendenze favoriscano il corretto deflusso delle acque piovane;
-
tenere pulite le caditoie e i bocchettoni di scolo, evitando l’accumulo di foglie, terra o altri materiali ostruttivi.
Fonte tecnica: secondo le linee guida ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico – la mancanza di una corretta impermeabilizzazione e la scarsa manutenzione rappresentano le principali cause di infiltrazioni da terrazzi e balconi, con danni rilevanti non solo ai soffitti ma anche alle strutture in calcestruzzo armato.
Nel caso in cui l’origine del danno derivi da elementi comuni del condominio (come travi, solette o guaine sottostanti la caldana), è l’assemblea condominiale a doversi attivare per approvare l’intervento tecnico e ripristinare l’impermeabilizzazione, come approfondito anche nel nostro articolo dedicato a cosa rientra nelle parti comuni del condominio.
Inoltre, se il danno proviene da un terrazzo o balcone in proprietà esclusiva, il proprietario non può rimanere inerte: l’omesso intervento potrebbe configurare responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con obbligo di risarcire integralmente i danni al piano sottostante.
La nostra esperienza ci insegna che, in presenza di segnali come:
-
macchie di umidità sul soffitto del vicino di sotto,
-
gocciolamenti in prossimità delle solette,
-
distacco dell’intonaco sul prospetto sottostante al balcone,
è indispensabile intervenire con urgenza, per evitare che piccoli problemi si trasformino in contenziosi civili costosi e reputazionalmente dannosi.
Chi riveste il ruolo di amministratore, inoltre, è tenuto a segnalare e convocare l’assemblea per ogni intervento urgente sulle strutture comuni o su terrazzi che fungano da copertura, come precisato nell’approfondimento su responsabilità e doveri dell’amministratore condominiale.
Cosa fare legalmente in caso di infiltrazioni: tempi, strumenti e azioni consigliate
Quando si verificano infiltrazioni d’acqua provenienti da un terrazzo o da un balcone, è essenziale agire in modo tempestivo e strategico, sia per contenere i danni, sia per non compromettere il proprio diritto al risarcimento. In qualità di studio legale che da oltre 25 anni assiste proprietari e condomini anche in controversie da infiltrazioni condominiali, consigliamo un percorso pratico e giuridicamente solido.
1. Invio della segnalazione scritta all’amministratore o al proprietario
Il primo passo è redigere una comunicazione scritta (via PEC o raccomandata A/R) in cui si:
-
descrive la natura e l’estensione del danno;
-
si segnala l’origine presunta dell’infiltrazione (balcone soprastante, terrazzo, canale di scolo, ecc.);
-
si chiede un intervento urgente per verificare e rimuovere la causa del danno;
-
si riserva ogni diritto al risarcimento.
Nei casi in cui il condominio non risponda, va attivata la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del D.lgs. 28/2010 per le cause in materia condominiale.
2. Richiesta di perizia tecnica di parte
Nel frattempo, è opportuno affidarsi a un bravo tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra) possibilmente con esperienza anche in sede di contenzioso giudiziario, per ottenere una perizia che attesti in modo oggettivo:
-
la causa tecnica dell’infiltrazione;
-
la parte dell’edificio da cui proviene;
-
il danno materiale e morale subito.
Questo documento è spesso decisivo per risolvere la controversia in via bonaria, soprattutto se accompagnato da una lettera dell’avvocato contenente una precisa richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni.
3. Avvio dell’azione legale
Se la controparte nega la responsabilità o non risponde, si può procedere in sede giudiziale.
Nel nostro studio gestiamo frequentemente casi in cui si rende necessaria una valutazione tecnico-legale integrata, soprattutto quando le responsabilità sono condivise tra più soggetti (proprietario del terrazzo, condominio, amministratore, impresa).
Per chi ha subito danni gravi o ripetuti, è fondamentale anche valutare l’azione di risarcimento immediata, come abbiamo fatto in altri contesti simili illustrati, ad esempio, nell’articolo dedicato a superbonus e responsabilità dell’appaltatore, dove abbiamo discusso l’importanza della prova del nesso causale.
Caso reale: infiltrazioni da terrazzo in uso esclusivo e responsabilità condivisa
Per comprendere meglio come si applicano nella pratica le regole giuridiche sulle infiltrazioni da terrazzo, riportiamo un caso concreto seguito dal nostro studio, che riflette una situazione frequente tra condomini.
Contesto: condominio residenziale a due piani, con terrazzo di copertura in uso esclusivo all’inquilino dell’ultimo piano. L’appartamento al piano sottostante presenta da mesi macchie di umidità, muffa e intonaco staccato sul soffitto della camera da letto.
Azioni iniziali del nostro assistito:
-
invio di una PEC all’amministratore per segnalare il danno e chiedere un sopralluogo;
-
documentazione fotografica delle infiltrazioni;
-
incarico a un tecnico di fiducia per una perizia tecnica preliminare.
Esito della perizia:
-
presenza di guaina impermeabilizzante danneggiata;
-
scarso deflusso delle acque piovane per ostruzione delle caditoie;
-
mancanza di interventi manutentivi da parte del proprietario del terrazzo, che non puliva i bocchettoni da anni.
Intervento legale dello Studio Calvello:
Abbiamo dapprima inviato una lettera di diffida e richiesta risarcimento sia al proprietario del terrazzo sia al condominio, evidenziando:
-
la responsabilità del singolo per omessa manutenzione ordinaria della superficie calpestabile;
-
la corresponsabilità del condominio per la mancata verifica della guaina sottostante, parte strutturale comune.
La controversia è stata risolta in via stragiudiziale, con:
-
accordo per la ripartizione delle spese di ripristino: 1/3 al proprietario del terrazzo, 2/3 al condominio, secondo art. 1126 c.c.;
-
risarcimento danni al condomino danneggiato, incluso disagio abitativo e intervento sull’arredo danneggiato.
Risultato finale:
-
tempi rapidi (meno di 90 giorni);
-
nessuna causa giudiziaria;
-
tutela piena degli interessi del nostro assistito.
Questa esperienza concreta dimostra come una corretta strategia tecnica e legale consenta di ottenere giustizia anche senza arrivare in tribunale. Chi subisce un danno da infiltrazioni, spesso si trova disorientato, ma una consulenza legale tempestiva può fare la differenza.
Domande frequenti sulle infiltrazioni da balcone e terrazzo
1. Chi è responsabile delle infiltrazioni d’acqua da un terrazzo in uso esclusivo?
Se il terrazzo è in uso esclusivo ma funge da copertura per altri appartamenti, la responsabilità per i danni si divide: 1/3 a carico del condomino che ne ha l’uso esclusivo, 2/3 a carico del condominio, secondo l’art. 1126 c.c. La responsabilità piena scatta invece se il danno è causato da cattiva manutenzione della superficie.
2. Chi deve pagare se le infiltrazioni provengono da un balcone aggettante?
Il proprietario esclusivo del balcone è responsabile del danno provocato al piano sottostante, salvo che si tratti di elementi decorativi comuni o di un difetto costruttivo della struttura.
3. Il condominio può essere chiamato a rispondere per infiltrazioni da terrazzo?
Sì, se l’infiltrazione è causata da parti comuni come struttura portante, guaina sottostante o solette, il condominio deve partecipare alle spese o può essere interamente responsabile.
4. Come si fa a dimostrare la responsabilità per infiltrazioni?
È necessaria una perizia tecnica che individui l’origine del danno e colleghi l’infiltrazione alla parte strutturale interessata. In alternativa, si può chiedere un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. o 696 bis c.p.c..
5. Cosa fare se il proprietario del terrazzo si rifiuta di intervenire?
È possibile inviare una diffida scritta tramite legale, avviare una mediazione e, se necessario, un’azione civile per ottenere il risarcimento.
6. Serve l’approvazione dell’assemblea per intervenire sulla guaina del terrazzo?
No, se il danno è urgente e riguarda la struttura comune, l’amministratore può autorizzare interventi immediati, salvo ratifica successiva in assemblea.
7. Entro quanto tempo bisogna denunciare le infiltrazioni?
Il danno va segnalato tempestivamente. Il termine di prescrizione per agire giudizialmente è di 5 anni per il danno extracontrattuale.
9. Si può ottenere un risarcimento per danni morali da infiltrazione?
Sì, se si dimostra un grave disagio abitativo o lesione alla salute, il giudice può riconoscere anche danni non patrimoniali.
10. Lo Studio Legale Calvello si occupa di queste situazioni?
Sì. Da oltre 25 anni assistiamo proprietari e amministrazioni condominiali in controversie su infiltrazioni, responsabilità edilizie e danni da cattiva manutenzione, sia in via stragiudiziale che giudiziale.
Hai subito un danno da infiltrazioni? Possiamo aiutarti.
Se stai affrontando un problema di infiltrazioni d’acqua dal terrazzo o balcone, non aspettare che la situazione peggiori. Più il tempo passa, più è difficile recuperare prove e ottenere giustizia.
Il nostro studio può aiutarti a:
-
capire chi è il vero responsabile del danno;
-
avviare azioni legali o stragiudiziali rapide e mirate;
-
ottenere un risarcimento equo per i danni materiali e morali subiti;
-
prevenire nuovi danni, agendo subito con strumenti efficaci.
Contattaci ora per una consulenza riservata:
studiolegalecalvello.it/consulenza-studio-legale