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Contratti Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 16807/2018 – Incarico professionale conferito dalla Pubblica Amministrazione: nullità del contratto e limiti alla domanda di arricchimento senza causa

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

La delibera comunale non sostituisce il contratto scritto con il professionista e la domanda di arricchimento senza causa non può essere aggiunta tardivamente a quella di adempimento contrattuale.

La Corte di Cassazione chiarisce che il conferimento di un incarico professionale da parte della Pubblica Amministrazione richiede, a pena di nullità, un contratto scritto sottoscritto dal professionista e dall’organo legittimato a rappresentare l’ente. La semplice deliberazione comunale, anche se sottoscritta dal professionista e qualificata come contratto, non soddisfa tale requisito. Sul piano processuale, la modificazione della domanda consentita dall’art. 183 c.p.c. non permette di introdurre una pretesa ulteriore mantenendo quella originaria. È quindi inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta nella prima memoria istruttoria in aggiunta alla domanda di adempimento contrattuale. La Suprema Corte conferma il rigetto delle pretese economiche del professionista.

LA VICENDA

Un avvocato chiedeva al Comune di Manziana il pagamento di 243.375,15 euro per prestazioni di consulenza legale, proponendo successivamente anche domanda di arricchimento senza causa. Il Tribunale riconosceva un indennizzo di 79.758,22 euro, ma la Corte d’appello respingeva entrambe le pretese. La Cassazione confermava la decisione, ritenendo invalido il titolo contrattuale e inammissibile la domanda aggiuntiva ex art. 2041 c.c.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONTRATTI – Incarico professionale – Forma scritta ad substantiam – Deliberazione comunale – Insufficienza – Nullità del contratto – PROCEDIMENTO CIVILE – Domanda giudiziale – Modificazione ex art. 183 c.p.c. – Domanda aggiuntiva di arricchimento senza causa – Inammissibilità

I contratti d’opera professionale stipulati con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, mediante un unico documento sottoscritto dal professionista e dall’organo munito del potere di rappresentanza esterna dell’ente, contenente gli elementi essenziali del rapporto, compresi l’oggetto della prestazione e il compenso. La deliberazione dell’organo collegiale che autorizza o conferisce l’incarico costituisce un atto interno dell’amministrazione e non può sostituire il contratto, neppure quando sia sottoscritta dal professionista e formalmente qualificata come tale.

In materia processuale, la modificazione della domanda consentita dall’art. 183 c.p.c. può incidere anche sul petitum e sulla causa petendi, purché la domanda modificata sostituisca quella originaria e non vi si aggiunga. Ne consegue che la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., mantenendo ferma l’originaria domanda di adempimento contrattuale, costituisce domanda nuova e, come tale, è inammissibile.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza 26/06/2018, n. 16807

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RILEVATO
Che:

Con atto di citazione notificato il 24 ottobre 2008 l’avvocato A.P. conveniva il Comune di Manziana davanti al Tribunale di Civitavecchia, sezione distaccata di Bracciano, chiedendone la condanna a pagargli il corrispettivo di Euro 243.375,15 per consulenza legale; il Comune si costituiva resistendo, e nella prima memoria depositata ex art. 183 c.p.c., comma 6, l’attore proponeva ulteriore domanda ex art. 2041 c.c., di cui il convenuto eccepiva l’inammissibilità per tardività con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c..

Con sentenza del 5 ottobre 2011 il Tribunale rigettava la domanda di adempimento contrattuale e accoglieva invece la domanda per arricchimento senza causa, condannando il Comune a pagare all’attore la somma di Euro 79.758,22 oltre accessori.

Avendo il Comune proposto appello principale e controparte appello incidentale, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 maggio-4 giugno 2016, accoglieva l’appello principale respingendo quello incidentale, e quindi in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda ex art. 2041 c.c..

A.P. ha presentato ricorso, articolato in tre motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 e art. 2041 c.c..

Il giudice d’appello, pur richiamandolo, avrebbe travisato l’insegnamento di S.U. 15 giugno 2015 n. 12310, per cui la modifica della domanda ai sensi dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivamente identificativi di essa – petitum e causa petendi – nel caso in cui la domanda, così modificata, risulti connessa alla vicenda sostanziale. Nel caso in esame l’attuale ricorrente avrebbe effettuato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. una modifica della domanda pienamente ammissibile.

L’arresto delle Sezioni Unite rimarca, d’altronde, l’assenza di un esplicito divieto di domanda nuova nel testo letterale dell’art. 183 c.p.c. – a differenza di quello rinvenibile nell’art. 345 c.p.c. -, la possibilità di precisare le conclusioni ai sensi dell’art. 189 c.p.c. nonchè i principi di conservazione, economia processuale e ragionevole durata del processo e l’assenza di ogni “sorpresa” ai danni di controparte poichè l’art. 183 c.p.c. concede tre termini per rispettive memorie. E l’attuale ricorrente avrebbe modificato il petitum a fronte dell’eccezione di nullità del contratto sollevata dal Comune convenuto, nella prima memoria proponendo in tesi ancora la domanda fondata sul contratto e in subordine la domanda ex art. 2041 c.c.: dunque, la modifica della domanda sarebbe stata proprio una diretta conseguenza dell’eccezione di nullità di controparte. Peraltro, già da S.U. 27 dicembre 2010 n. 26128 sarebbe stato chiarito che la domanda fondata sull’art. 2041 c.c. non può essere proposta nel primo atto difensivo se non dopo la proposizione di eccezione di inesistenza/invalidità del titolo di credito, come sarebbe in questa causa avvenuto. Inoltre il quadro probatorio non sarebbe affatto mutato e occorrerebbe, infine, tenere in conto l’art. 111 Cost., in forza del quale occorre interpretare le norme processuali nella modalità che consente di raggiungere nel tempo più ridotto un risultato utile, come rilevato ancora da S.U. 15 giugno 2015 n. 12310.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1173 c.c., e s.s., art. 2222 c.c., e s.s., art. 2229 c.c., e s.s., art. 2233 c.c., e s.s. nonchè del R.D. n. 2240 del 1923, art. 17.

La corte territoriale ha ritenuto infondato l’appello incidentale per non essere stato contestuale l’accordo, la non contestualità dell’impegno nei contratti della P.A. essendo ammessa solo per la materia commerciale, e non quindi in un caso come quello in esame. Oppone il ricorrente che nel caso de quo l’impegno contrattuale sarebbe stato assunto contestualmente e con un unico documento, cioè la Delib. n. 2 del 1999 della giunta comunale alla quale il suo punto n. 7 attribuirebbe valore di contratto e che l’attuale ricorrente avrebbe sottoscritto il 5 febbraio 1999. Pertanto il giudice d’appello avrebbe confuso la contestualità dell’impegno – qui sussistente – con la contemporaneità della sottoscrizione, normativamente non richiesta. In questo caso, inoltre, vi sarebbe un unico contratto, ovvero la suddetta delibera, per cui sarebbe infondata la sentenza laddove rigetta l’appello incidentale. E quindi “si insiste principalmente con appello incidentale” (sic) per la condanna del Comune “per inadempimento contrattuale” a pagare al ricorrente la somma di Euro 198.835,81, oltre accessori, o la diversa somma di giustizia, determinata anche in via equitativa, oltre accessori.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. per non avere il giudice d’appello deciso nel merito la domanda per arricchimento senza causa, argomentando invece il motivo sulla sua fondatezza. Si conclude per la cassazione della sentenza d’appello, per il riconoscimento della domanda di “appello incidentale” e per il rigetto della domanda di controparte.

Il Comune di Manziana si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno poi depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

CONSIDERATO
Che:

1. Il primo motivo censura l’accoglimento dell’appello principale proposto dal Comune, e si impernia in effetti sull’asserita applicabilità al caso in esame dell’insegnamento di S.U. 15 giugno 2015 n. 12310. Il celebre arresto, da cui come si è visto il motivo attinge pure alcune specifiche argomentazioni, non può pertanto non essere attentamente considerato per vagliarne l’incidenza in rapporto a quanto al riguardo addotto dal ricorrente.

1.1 Massimato nel senso che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali “, l’arresto è sorto in un’ottica ineludibilmente sensibile alla fattispecie che era in discussione (lo “scambio”, nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., dell’originaria domanda ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo), connotata da una stretta prossimità incentrata nella natura, costitutiva o dichiarativa, delle pretese avvicendate tra la domanda originaria e quella che ne è stata qualificata come sua ammissibile modifica; prossimità che non è certo rinvenibile, invece, nel caso in esame, poichè la funzione di strumento generale di chiusura affidata all’art. 2041 c.c. priva la relativa domanda di ogni elemento di specificità connotante che possa ontologicamente approssimarla ad un’altra domanda (cfr. da ultimo Cass. sez. 1, 19 ottobre 2016 n. 21190, che qualifica la domanda per arricchimento senza causa come nuova rispetto alla domanda di adempimento del contratto per dedurne l’inammissibilità in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.). Peraltro, di tale elevata prossimità come implicita ma ineludibile fonte della questione sottopostagli il giudice nomofilattico nel suo intervento del 2015 è stato pienamente consapevole, prendendo le mosse nella sua motivazione proprio dal diniego di qualunque suo influsso sulla soluzione adottata (espressamente definita come raggiunta “a prescindere dalle peculiarità del caso specifico”) e dichiarando quest’ultima del tutto generale.

Attingendo sostegno a detta generalità in ulteriori contrasti impliciti o atipici valutati sussistenti all’epoca nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, le Sezioni Unite, con un’ampia e illuminante motivazione, hanno apportato un revirement che, in ultima analisi, sostituisce basilarmente alle formali regole processuali il parametro sostanziale, ravvisato nel bene della vita che origina la causa, il “petitum sostanziale, ossia il bene della vita conteso” (sulla correlazione della questione della novità della domanda all’individuazione del bene della vita per cui è stata innestata la causa allo scopo di ottenerne la tutela v. poi Cass. sez. 1, 9 maggio 2016 n. 9333 e Cass. sez. 3, 31 luglio 2017 n. 18956; tra gli altri arresti massimati che hanno raccolto e applicato questo insegnamento cfr. pure Cass. sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 816; Cass. sez. 1, 26 gennaio 2016 n. 1368; Cass. sez. 1, 22 dicembre 2016 n. 26782; Cass. sez. 3, 21 novembre 2017 n. 27566; Cass. sez. 2, ord. 28 novembre 2017 n. 28385; Cass. sez. 1, ord. 9 febbraio 2018 n. 3254; e cfr. altresì Cass. sez. 3, 28 aprile 2017 n. 10513)). Non si può peraltro non rilevare, vista l’impostazione perseguita dal ricorrente, che, se detto canone venisse utilizzato come argomento, proverebbe troppo, perchè se il sostanziale regolasse il processo, il processo come tale, a ben guardare, non avrebbe regole: la loro materiale presenza verrebbe ad essere identificata con un formalismo non solo inutile, ma pure confliggente con i principi costituzionali relativi alla tutela dei diritti sostanziali.

1.2 In sintesi, comunque, il celebre intervento delle Sezioni Unite invocato dal ricorrente ha ritenuto superabile quella giurisprudenza “univoca e tetragona” che (a parte ovviamente l’area della riconvenzionalità) aveva confinato gli spazi di “aggiustamento” alla emendatio libelli tramite “il principio secondo il quale sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice “emendatio libelli”, ravvisabile quando non si incide nè sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) nè sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere)”, aprendo invece le porte alla mutatio libelli, nel senso di qualificare ammissibile modifica anche una reale incidenza su causa petendi e petitum; e, a parte una serie di precedenti peculiari tratti dalla inevitabilmente talora “frastagliata”, come lo stesso giudice nomofilattico la definisce – giurisprudenza delle sezioni semplici, il nucleo di questo revirement si è collocato in un diretto scandaglio ermeneutico delle norme coinvolte che sfocia infine in quell’inquadramento sistemico cui ricorre in sostanza il motivo in esame.

Ravvisano peraltro le Sezioni Unite “un vero e proprio salto logico” laddove “il problema dell’identificazione della domanda si salda con quello della sua modificabilità” in base a “due passaggi dati per scontati e/o assunti come obbligati” ma non sorretti dall’art. 183 c.p.c.: la primaria “convinzione” che nell’udienza ex art. 183 c.p.c. non siano proponibili domande nuove e poi “la connessa convinzione” che nella logica di tale norma siano domande nuove quelle che si discostano dalle già proposte pretese anche per uno solo degli elementi oggettivi identificativi – petitum e causa petendi -. Non sembra tuttavia – si rileva nel dovuto rispetto verso il supremo organo nomofilattico che questo meccanismo argomentativo di base, da cui poi si sprigiona l’abbandono delle due “convinzioni”, possa davvero intercettare un “salto logico” nella congiunzione del problema di identificazione della domanda con quello della sua modificabilità. La previa identificazione della domanda è presupposto logicamente necessario per incedere nello stadio successivo dell’accertamento della sussistenza o meno della sua modificabilità, poichè il contenuto di quest’ultima si rapporta all’identificata origine. La nuova interpretazione nomofilattica dell’art. 183 c.p.c., poi, costituisce meramente l’opzione a favore di un risultato diverso rispetto alla voluntas legis percepita nella giurisprudenza antecedente al revirement, senza correzioni in termini di ragionevolezza.

Passa quindi il celebre arresto, nella sua ampiamente strutturata motivazione, ad una approfondita lettura dell’art. 183 c.p.c., introducendo proprio gli argomenti che sono stati utilizzati nel motivo qui in esame.

Si rileva allora che, a differenza dell’art. 345 c.p.c., l’art. 183 c.p.c. non contiene alcun espresso divieto alla proposizione delle domande nuove; e dato atto che ciò non è risolutivo, si aggiunge che l’art. 189 c.p.c. “prevede che il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183 c.p.c.”, in tal modo ribadendo, ove vi fossero dubbi, che a norma dell’art. 183 c.p.c., le parti possono cambiare le domande e conclusioni avanzate nell’atto introduttivo in maniera sensibilmente apprezzabile (quindi non limitata a mere qualificazioni giuridiche o precisazioni di dettaglio), restando tuttavia ancora in parte imprecisato il tenore di tale cambiamento.” Questo Collegio, peraltro, dovendo vagliare l’argomento perchè fatto valere anche nel motivo in esame, sempre nel massimo rispetto verso il supremo organo nomofilattico non ravvisa nell’art. 189 c.p.c. un sostegno a cambiare in modo “sensibilmente apprezzabile” la regiudicanda rispetto a quella configurata nell’atto introduttivo.

Invero, la ratio del legislatore nell’attuale testo della norma non appare estensiva, bensì proprio restrittiva di una simile facoltà di “fluidificare” il thema decidendum. L’art. 189 c.p.c., comma 1, infatti, è stato sostituito nell’ambito della epocale riforma che ha inserito gli indispensabili freni al potere dispositivo delle parti – se non circoscritto, aggravante il dispositivo processuale e ontologicamente disordinato – e restituito la direzione del processo al giudice quale custode delle preclusioni tutelanti la pubblica, e quindi solidale, valenza del processo civile. Dove, quindi, anteriormente alla L. 26 novembre 1990, n. 353 si leggeva: “Il giudice istruttore… invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese”, è stato posto un limes, in precedenza mancante per quell’ultimo (nel grado) “aggiustamento” della regiudicanda: “Il giudice istruttore… invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183 c.p.c….”. L’art. 189 c.p.c., comma 1, quindi, anche nel quadro normativo ora vigente, non supporta un cambiamento “sensibile” della regiudicanda, e tantomeno una sua “sensibile” estensione.

L’arresto nomofilattico del 2015 esclude poi che dalla proponibilità delle domande nuove non riconvenzionali di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5 sia desumibile, a contrario, una barriera per ogni altra species di domande nuove: si tratta di una interpretazione del silentium legis e “il silenzio non può “colorarsi”…se non in rapporto alla parte esplicita della norma alla quale si riconnette” onde “il divieto implicito non potrebbe che riguardare domande “nuove” nel senso in cui sono “nuove” le domande del tipo di quelle che il legislatore ha ritenuto di dover espressamente ammettere”. In tal modo sorge peraltro il dubbio che, a questo punto, il silenzio di per sè non possa avere alcun significato specifico; ma questo dubbio viene spento tramite l’argomento successivo che “la norma in esame non prevede limiti nè qualitativi nè quantitativi alla modificazione ammessa e… in nessuna parte della norma suddetta è dato riscontrare un (esplicito o implicito) divieto di modificazione in tutto o in parte – di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda.” Così, dunque, le Sezioni Unite, fondandosi in ultima analisi su un silenzio normativo che viene inteso come liberalizzazione, sciolgono i ceppi del precedente orientamento, pur proseguendo poi con alcuni argomenti integrativi.

1.3 Quanto si è riportato è tuttavia sufficiente a chiarire l’insegnamento delle Sezioni Unite alla cui sostanza questo collegio ovviamente aderisce: allargando lo spazio, le Sezioni Unite hanno disegnato i nuovi confini in senso del tutto negativo rispetto alla pretesa della ricorrente. Tali confini sono identificabili nella unitarietà della domanda: questa, invero, può essere anche radicalmente modificata, ma non può essere affiancata, poichè l’introduzione di una domanda ulteriore in aggiunta subisce lo stesso trattamento che, prima del revirement del 2015, era applicato alla mutatio libelli. Così si esprimono, inequivcamente, le Sezioni Unite: “La vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.”. Infatti a ciò è sottesa la tutela di chi agisce in correlazione peraltro a un circoscritto quadro processuale: “in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio” anche perchè “all’esito di una udienza potenzialmente “chiarificatrice”, può risultare assai più evidente alle parti, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente rispondente ai rispettivi interessi e intendimenti.”. E rispetto al rischio di riaprire le cateratte ritornando alle patologiche escrescenze del thema decidendi anteriori alla riforma della L. n. 353 del 1990, le Sezioni Unite sono attente e previdenti affermando che “l’interpretazione proposta” non “rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene” proprio perchè, tra l’altro, “la domanda “modificata” sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa”. Solo dopo avere posto questi confini allora – e quindi in un contesto proprio inverso rispetto a quello rappresentato nel motivo in esame che a sua volta, come si è visto, vi ha fatto riferimento vengono invocati i valori ordinamentali (“L’interpretazione adottata in questa sede risulta… maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, come già rilevato, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia…la previsione costituzionale di un processo “giusto” impone a giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte…”) dalle Sezioni Unite, che in tal modo coronano il loro percorso nomofilattico.

In conclusione, il celebre intervento delle Sezioni Unite che la corte territoriale avrebbe travisato si pone espressamente in contrasto con la prospettazione del ricorrente e in conformità invece con la decisione del giudice d’appello, poichè la modificazione della regiudicanda nei limiti dell’udienza e delle memorie previste dall’art. 183 c.p.c. non include l’introduzione di ulteriori domande accanto a quella originaria e – modificata o no – mantenuta (che un’ulteriore domanda non possa essere aggiunta, anzichè sostituire la domanda originaria, dopo l’intervento nomofilattico del 2015 appena illustrato è stato più volte ribadito delle sezioni semplici: in particolare v. Cass. sez. 1, 26 febbraio 2016 n. 3806; e cfr. Cass. sez. 1, 13 marzo 2017 n. 6389, Cass. sez. 2, 10 aprile 2017 n. 9192, nonchè le già citate Cass. sez. 3, 31 luglio 2017 n. 18956 e Cass. sez. 1, ord. 9 febbraio 2018 n. 3254).

Il primo motivo del ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

2. Il secondo motivo concerne, come si è visto, il rigetto dell’appello incidentale che era stato presentato dall’attuale ricorrente. Al riguardo è il caso di sintetizzare la motivazione della sentenza impugnata.

2.1 La corte territoriale, dopo avere richiamato il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17, afferma che la non contestualità del contratto “è prevista esclusivamente in materia commerciale, ma non in fattispecie come quella in esame nella quale la contestualità – e la presenza di un unico documento – è finalizzata anche al corretto esercizio dell’attività di controllo amministrativo”, richiamando quindi giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che, salva la deroga prevista dal suddetto art. 17 per i contratti commerciali che possono essere conclusi con atti non contestuali pure a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio, i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, pena nullità, in forma scritta con sottoscrizione di un unico documento dal rappresentante esterno dell’organo amministrativo e dalla controparte.

2.2 Avverso queste argomentazioni, il motivo attribuisce al giudice d’appello un erroneo scambio tra la contestualità dell’impegno – che ricorrerebbe nel caso in esame – e la contemporaneità della sottoscrizione, ignorando peraltro la giurisprudenza di questa Suprema Corte cui si è conformata la corte territoriale. Chiaramente si è affermato tra dagli arresti più recenti, in un caso analogo a quello de quo perchè attinente a un preteso contratto d’opera professionale che sarebbe stato desumibile da una delibera comunale, anzichè appunto da un vero contratto sottoscritto dal sindaco: “i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e – salva la deroga prevista dal R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 17 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del commercio” – con la sottoscrizione, ad opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all’attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l’esercizio dei controlli e rispondono all’esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l’adeguata copertura e senza la valutazione dell’entità delle obbligazioni da adempiere.” (così Cass. sez. 1, 20 marzo 2014 n. 6555). Identica posizione si era già in precedenza assunta in ulteriori casi analoghi (si vedano Cass. sez. 1, 6 luglio 2007 n. 15296 – “In base al R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, il contratto d’opera professionale stipulato con la P.A., pure se questa agisca “iure privatorum”, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. L’osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonchè l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti – quali, ad esempio, la delibera dell’organo collegiale dell’ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, ovvero una missiva con la quale l’organo legittimato a rappresentare l’ente ne abbia comunicato al professionista l’adozione – ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell’accettazione da parte del medesimo professionista, poichè non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall’organo che rappresenta l’ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poichè gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti” – e Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1752 – “Per il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., e pur ove questa agisca “iure privatorum”, è richiesta, in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, la forma scritta “ad substantiam”, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l’espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall’art. 97 Cost. Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d’una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all’ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno. Del pari, è escluso che un simile contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale”; conformi sono pure Cass. sez. 3, 26 gennaio 2006 n. 1702, Cass. sez. 3, 3 ottobre 2005 n. 19301, Cass. sez. 1, 15 febbraio 2005 n. 3042, Cass. sez. 2, 30 luglio 2004 n. 14570 e Cass. sez. 1, 21 novembre 2003 n. 17695).

Corretta è stata quindi l’applicazione della normativa da parte della corte territoriale, considerato altresì che, come riconosce la suddetta giurisprudenza, la delibera in questione, pur essendo stata sottoscritta anche dall’attuale ricorrente e pur essendosi “autoqualificata” al punto 7 come contratto, tale non può essere, in quanto costituisce per legge un atto interno della pubblica amministrazione.

Il secondo motivo, pertanto, deve essere rigettato.

3. Il terzo motivo, infine, è assorbito dal rigetto del primo motivo, in quanto la corte territoriale non poteva decidere nel merito una domanda inammissibile come quella ex art. 2041 c.c. tardivamente proposta dall’attuale ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2018

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