Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Testamento olografo e incapacità naturale permanente: provata la demenza in epoca prossima alla redazione, spetta al beneficiario dimostrare il lucido intervallo
La Corte di Cassazione conferma l’annullamento di un testamento olografo per incapacità naturale della testatrice, ritenendo decisivo il quadro clinico di demenza senile accertato da uno specialista di struttura pubblica a pochi giorni dalla redazione dell’atto. Quando sia provata una condizione di incapacità permanente e stabile in epoca immediatamente precedente o successiva al testamento, non è necessario dimostrare specificamente l’incapacità nel preciso momento della sua redazione. In tale situazione opera infatti un’inversione dell’onere della prova: spetta a chi sostiene la validità del testamento dimostrare che esso sia stato redatto durante un lucido intervallo. La prova dell’incapacità può essere fornita anche mediante presunzioni semplici e la valutazione delle risultanze istruttorie compete al giudice di merito.
LA VICENDA
Un erede impugnava il testamento olografo del 1° giugno 2001 sostenendo che la testatrice fosse incapace di intendere e di volere. Tribunale e Corte d’Appello accoglievano la domanda sulla base, in particolare, di un certificato medico del 12 giugno 2001 attestante una condizione di demenza senile. La beneficiaria del testamento ricorreva in Cassazione, contestando l’accertamento dell’incapacità e l’inversione dell’onere probatorio; il ricorso è stato integralmente rigettato.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
SUCCESSIONI – TESTAMENTO OLOGRAFO – INCAPACITÀ NATURALE DEL TESTATORE – DEMENZA PERMANENTE – PROVA DELL’INCAPACITÀ IN EPOCA PROSSIMA AL TESTAMENTO – PRESUNZIONI – INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA – LUCIDO INTERVALLO – ONERE DEL BENEFICIARIO
In tema di incapacità di testare, la prova dell’incapacità naturale del testatore può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni semplici, sulla base delle condizioni mentali anteriori o posteriori alla redazione dell’atto. Quando sia dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente precedente o successivo alla formazione del testamento, non grava sull’impugnante l’ulteriore onere di provare l’incapacità nel preciso momento della redazione: essendo in tal caso l’incapacità la condizione presunta, spetta a chi sostiene la validità del testamento provare che esso sia stato compilato durante un lucido intervallo. La scelta delle risultanze probatorie cui attribuire maggiore efficacia nella formazione del convincimento, ove congruamente motivata, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza, 27/09/2026, n. 25855
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.B. nel 2018 convenne innanzi al Tribunale di Milano A.A., in qualità di erede testamentaria della zia, M.M., chiedendo l’annullamento, in quanto redatto in condizione di incapacità naturale, del testamento olografo dell’1.6.2001 della predetta, pubblicato il 19.12.2017 dal notaio N.N. (rep. n. (Omissis), racc. n. (Omissis) del 2017) e rinvenuto nella casa di P dall’acquirente al quale l’immobile era stato venduto dalla de cuius. L’attore chiedeva, altresì, di accertare che, in forza del precedente testamento olografo di M.M. del 4.4.1995, pubblicato dal medesimo notaio l’1.7.2009 (rep. n. 277.687, racc. n. 37918), egli aveva ereditato la quota della metà del patrimonio di M.M., divenendo quindi proprietario, per la quota della metà, di un immobile del compendio ereditario della de cuius, appartamento sito in V, con gli annessi.
Costituitasi, la convenuta chiese il rigetto delle domande, riservandosi di agire separatamente per le azioni petitorie, restitutorie e di rendiconto.
Vennero citati in giudizio, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, gli eredi di F.F. (E.E., C.C. e D.D.), I.I., H.H., G.G., J.J., L.L. e K.K., ma rimanevano contumaci.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7424/2020, accolse tutte le domande di C.C., condannando la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attore.
Avverso tale sentenza ha proposto appello A.A. e ha resistito B.B., contumaci le altre parti.
Con la sentenza n. 2295/2022, depositata il 29.6.2022, la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello, esaminando il certificato medico di una visita clinica del 12.6.2001 dello specialista psichiatra dott. O.O. del CPS, redatto in vista della nomina di un amministratore provvisorio di M.M. da parte del Tribunale di Monza su iniziativa dei nipoti B.B., L.L. e P.P., dopo la morte nel maggio 2001 della sorella della de cuius G.G., che di lei si era sempre presa cura, e il conseguente ricovero della de cuius in una residenza per anziani. Tale certificato attestava la demenza senile di M.M., e l’attore l’aveva prodotto in primo grado per sostenere che dallo stesso potevano desumersi disturbi compatibili con una situazione di incapacità di intendere e di volere della de cuius alla data del testamento dell’1.6.2001.
La Corte distrettuale, in base a quel certificato, successivo per pochissimi giorni alla data del secondo testamento, e poi seguito nel luglio 2002 dall’interdizione di M.M. chiesta anche dall’appellante, ha ritenuto che l’onere della prova dovesse essere invertito a carico della A.A., la quale avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un lucido intervallo al momento della redazione della seconda scheda testamentaria, ma non aveva fornito tale prova.
Ha rilevato altresì il giudice di secondo grado che il contenuto della scheda testamentaria impugnata, nella quale M.M. si era mostrata consapevole dell’avvenuta vendita dell’immobile di S e della morte della sorella G.G., non era nella specie rilevante, per la prevalenza del dato clinico emergente dal certificato medico del 12.6.2001, in quanto parte appellante avrebbe dovuto dimostrare le ragioni ultime che avevano spinto la testatrice a modificare le proprie volontà, mentre tale prova non era stata data.
Quanto alla relazione medica di parte prodotta dall’appellante, non essendo basata su altri documenti acquisiti in contraddittorio, ad avviso della Corte distrettuale non poteva considerarsi rilevante; essa, infatti, doveva essere valutata in una dialettica processuale dei contrapposti interessi delle parti, unitamente alle opposte osservazioni contenute nella relazione di parte Q.Q. della dottoressa R.R., che avevano invece confermato l’attendibilità del certificato medico in questione, mentre non doveva essere disposta neppure la richiesta consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Delle riproposte prove testimoniali veniva poi ribadita l’irrilevanza, ai fini della dimostrazione della capacità di intendere e volere di M.M. all’epoca della redazione del secondo testamento.
2. Avverso questa sentenza A.A. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidandosi a quattro doglianze.
B.B. ha resistito con controricorso, mentre E.E., C.C., D.D., I.I., K.K., H.H., G.G., J.J. e L.L. sono rimasti intimati.
È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso e i difensori di A.A. hanno depositato tempestiva istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., a seguito della quale è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio.
Ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie nell’imminenza dell’adunanza camerale, e la ricorrente ha altresì chiesto la fissazione di udienza pubblica per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa l’istanza di fissazione di udienza pubblica della ricorrente, sia perché a seguito di tempestiva richiesta di decisione dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata l’art. 380-bis ultimo comma prevede la fissazione di udienza in camera di consiglio, sia perché non risultano poste questioni controverse di rilievo nomofilattico che giustifichino la trattazione in pubblica udienza.
2. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 457 e 591, 1362, 2697, 2729 e 2730 cod. civ. nonché dell’art. 132 cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto sufficiente, al fine di disporre l’inversione dell’onere della prova, l’esistenza del certificato attestante la demenza senile sulla base di una sola visita medica clinica, datato 12.6.2001, senza accertare in modo rigoroso una situazione certa e stabile di incapacità d’intendere o di volere della testatrice già all’epoca della redazione del secondo testamento dell’1.6.2001.
Ci si duole che la Corte distrettuale, confermando la sentenza di primo grado, abbia ritenuto la testatrice incapace di comprendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi coscientemente al momento della redazione della seconda scheda testamentaria, sulla base del certificato medico con diagnosi di verosimile demenza senile rilasciato il 12.6.2001 dallo psichiatra del CPS dell’Ospedale civile di V, dott. O.O..
Si assume, sempre nell’articolata formulazione del primo motivo, che il suddetto certificato, anche perché non accompagnato dalla somministrazione di test, espresso in termini di verosimiglianza, non accompagnato dall’individuazione della specifica patologia che avrebbe determinato la demenza senile (morbo di Alzheimer o encefalopatia vascolare cronica), e frutto di una diagnosi iniziale, non potesse fare presumere l’incapacità naturale permanente di M.M. al momento della redazione del testamento olografo dell’1.6.2001 e legittimare quindi l’inversione dell’onere probatorio, anche perché il successivo procedimento d’interdizione intrapreso dai nipoti, nei confronti di M.M., era sempre basato sullo stesso certificato.
Ulteriormente, si deduce che il ricorso per la nomina di un amministratore provvisorio, presentato al Giudice tutelare del Tribunale di Monza circa un mese dopo, e la morte della sorella della testatrice, G.G., che di lei si era sempre occupata, nel maggio 2001, dovevano ritenersi irrilevanti nella valutazione della capacità di testare della de cuius.
Si assume, ancora nell’illustrazione del primo motivo di ricorso, che il testamento impugnato aveva una sua coerenza e una sua logica, essendo stato redatto da M.M. dopo il primo testamento del 4.4.1995 e la morte della sorella, che di lei si occupava ed era stata nominata coerede, e dopo che la testatrice aveva provveduto, circa sei mesi prima, a vendere gli immobili di sua proprietà in S. Sulla base di questi elementi si afferma che sarebbe stata desumibile l’esistenza della capacità di testare di M.M. alla data dell’1.6.2001, mentre doveva ritenersi irrilevante la circostanza che la ricorrente non avesse provato l’avversione della testatrice per B.B., che avrebbe giustificato la modifica del testamento a suo sfavore e a favore della ricorrente.
3. Il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. in sostanza ripropone le doglianze svolte con il primo motivo, relative all’asseritamente illegittima inversione dell’onere probatorio, alla mancata ammissione della CTU e alla motivazione carente; la ricorrente deduce la violazione degli articoli 99, 112, 115, 116, 112 e 345 cod. proc. civ. nonché 2697, 2697, 2729 cod. civ. e 132 cod. proc. civ., con riferimento all’illegittima compressione del diritto di difesa e alla prova, e lamenta l’esistenza di una mera motivazione apparente.
4. I motivi primo e terzo, esaminati unitariamente per continuità di argomentazioni, non possono trovare accoglimento.
Ed invero, pur facendosi riferimento alla violazione dell’onere della prova, al vizio d’interpretazione del testamento olografo, al vizio di motivazione e alla violazione delle norme in tema di prova presuntiva e di impugnazione del testamento, in realtà si punta a ottenere in sede di legittimità, attraverso la valorizzazione di elementi istruttori differenti da quelli che hanno determinato il convincimento della Corte distrettuale, una diversa ricostruzione in fatto, che neghi la preesistenza di un’incapacità naturale permanente di M.M. rispetto alla redazione del testamento olografo dell’1.6.2001 e porti quindi a ritenere indimostrato dall’impugnante, B.B., il fatto costitutivo rappresentato dall’incapacità di M.M. al momento della redazione del secondo testamento, e a escludere conseguentemente l’onere della prova del lucido intervallo dall’infermità a carico della beneficiaria del secondo testamento, attuale ricorrente. Si tratta però di una valutazione di merito del materiale istruttorio, che deve ritenersi riservata al giudice di merito.
Con riguardo alle doglianze relative alla nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, per violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. e delle norme sulla prova presuntiva, nonché per violazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova, con conseguente lesione del diritto di difesa, ulteriormente si osserva.
La circostanza che la demenza senile di per sé non sia una patologia specifica, potendo dipendere sia dal morbo di Alzheimer, che da encefalopatia vascolare cronica, è ininfluente, perché ciò che conta è che sia stato accertato dalla Corte distrettuale, come dal giudice di primo grado, – che impropriamente aveva però parlato di morbo di Parkinson -, il decadimento cognitivo di M.M. in epoca immediatamente successiva alla redazione del testamento dell’1.6.2001, proprio della demenza senile. Tale decadimento è stato accertato dallo specialista psichiatra di una struttura pubblica, sulla base dell’esame clinico, che aveva evidenziato disorientamento temporo-spaziale rilevante, disturbi della memoria a breve termine, confabulazioni, idee deliranti di persecuzione e tono dell’umore depresso di M.M.; in base a tale cronico decadimento cognitivo accertato il 12.6.2021, si è ritenuto che anche alla data di pochissimi giorni anteriore dell’1.6.2001, la predetta si trovava in uno stato di incapacità naturale permanente.
A ciò va aggiunto che la Corte distrettuale ha opportunamente sottolineato che il certificato medico del 12.6.2001 del dott. O.O., il primo ad accertare formalmente la demenza senile, è stato prodotto dalla stessa odierna ricorrente con il ricorso per interdizione del 24.5.2002 per dimostrare l’incapacità di intendere e di volere di M.M., e che comunque il 21.6.2001 ben tre nipoti della predetta (tra i quali anche B.B.) avevano presentato un ricorso al Tribunale di Monza, corredato dal certificato medico in questione, per ottenere la nomina a favore di M.M. di un amministratore provvisorio per le incombenze di natura ordinaria e straordinaria. Si è poi valorizzato nella sentenza impugnata che in precedenza, e fino alla morte avvenuta il 23.5.2001, a tali incombenze aveva provveduto la sorella della de cuius, G.G., e che subito dopo la sua morte era stato necessario affiancare a M.M. una badante, per poi ricoverarla immediatamente in istituto di residenza per anziani; si è rimarcato che le nipoti della de cuius (tra esse anche l’attuale ricorrente) nel ricorso per interdizione avevano fatto risalire la demenza senile di M.M. a circa due anni prima.
La sentenza impugnata, inoltre, ha ritenuto che l’estrema attendibilità del certificato rilasciato da uno specialista di una struttura pubblica a pochissimi giorni di distanza dalla redazione della seconda scheda testamentaria, peraltro per una finalità diversa da quella di valutare la capacità a testare, consentisse nel caso di specie di prescindere dalla considerazione del contenuto del testamento dell’1.6.2001, che evidentemente non era riconducibile alle condizioni cognitive dell’epoca di M.M. e che non era stato giustificato attraverso prove che dimostrassero il deterioramento del rapporto della testatrice con il nipote Q.Q. e la predilezione per la nipote A.A.
A fronte di tale motivazione, concreta ed esente da vizi, la ricorrente si è limitata a richiamare i precedenti di legittimità che, in varie fattispecie, nelle quali mancava però una prova clinica così pregnante e prossima alla data di redazione del testamento olografo dell’incapacità naturale permanente del testatore, hanno affermato che la valutazione della capacità di quest’ultimo va effettuata da parte del giudice di merito sia considerando gli elementi clinici, sia considerando la serietà, normalità e coerenza del contenuto dell’atto di ultima volontà.
Diversamente nella fattispecie, sulla base degli elementi istruttori che ha indicato, la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio (Cass. n.26873/2019; Cass. n. 3934/2018; Cass. n.27351/2014) secondo il quale, una volta dimostrata l’incapacità naturale permanente del testatore in epoca antecedente, o immediatamente successiva alla redazione del testamento, non incombe più sull’impugnante l’onere di fornire la prova specifica dell’incapacità del testatore al momento della redazione del testamento; incombe sul beneficiario dello stesso l’onere di provare che tale redazione sia avvenuta in un momento di lucido intervallo dall’infermità, prova che nella specie si è ritenuto che non sia stata fornita dalla attuale ricorrente.
Particolarmente calzante rispetto alla fattispecie esaminata e alla giustificazione dell’inversione del normale onere probatorio gravante sul soggetto che impugni il testamento è stato poi il richiamo eseguito dall’impugnata sentenza all’ordinanza n. 26873/2019 di questa Corte.
Tale arresto, in un’ipotesi di stabile demenza accertata a distanza di meno di due mesi dalla data di redazione del testamento (nel nostro caso si tratta di un periodo ben più breve), ha affermato che in tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere o di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; ha ulteriormente affermato che, quando l’attore in impugnazione abbia fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, poiché in tal caso la normalità presunta è l’incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.
Occorre del resto rammentare che la prova dell’incapacità di testare può essere data con qualsiasi mezzo, e anche mediante presunzioni semplici (Cass. n. 26873/2019), e che la scelta delle prove alle quali attribuire maggior peso nella formazione del convincimento, purché congruamente motivata, come nella fattispecie, è riservata al giudice del merito e non è censurabile in cassazione. Né, del resto, sono state articolate censure che rientrino nei limiti del sindacato di questa Corte sulla prova presuntiva (come individuate da Cass. n. 9054/2022, per tutte) attraverso il mero richiamo alle violazioni degli articoli 2729 e 2730 cod. civ.
5. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 99, 112, 115, 116, 112 e 345 cod. proc. civ. nonché 2697, 2697, 2729 cod. civ., avendo la Corte d’Appello ritenuto irrilevante la perizia medica prodotta dalla attuale ricorrente, attestante l’irrilevanza e l’erroneità del certificato medico della visita clinica e, di conseguenza, la situazione di capacità di intendere e di volere della de cuius, motivando tale giudizio solo sulla base del fatto che si trattava di un documento di parte.
Nel contempo, con lo stesso motivo, la ricorrente si duole che la Corte distrettuale non abbia ammesso la sua rinnovata richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, in quanto non vi era altra documentazione da esaminare, in tal modo comprimendo il suo diritto alla prova.
La ricorrente si duole, infine, sempre con questo motivo, dell’omessa statuizione della Corte distrettuale sui motivi di impugnazione attraverso i quali si era censurata la sentenza del Tribunale per non avere esaminato e dato rilevanza al contenuto della seconda scheda testamentaria e alle modalità attraverso le quali la stessa era stata confezionata e protetta dalla testatrice.
5.1. Il motivo è inammissibile, anzitutto perché la mancata valutazione della relazione tecnica di parte, la mancata ammissione della CTU e delle prove testimoniali non integrano ragioni di nullità dell’impugnata sentenza, intendendosi con tali doglianze, in realtà, censurare la valutazione discrezionale, congruamente motivata, fatta dalla Corte distrettuale dei mezzi istruttori.
Nella sentenza impugnata legittimamente si è evidenziato, a pagina 12, che la relazione tecnica di parte del prof. S.S. prodotta dall’attuale ricorrente, peraltro non basata su ulteriore documentazione medica, e contrastata dalla relazione tecnica di parte della dott.ssa R.R. prodotta da B.B., aveva valore di mera allegazione difensiva e non autonomo valore di prova (si vedano, in tal senso, Cass. n. 5362/2025; Cass. n. 33504/2023, non massimata, pag.12; Cass. n.9483/2021, per tutte); nel contempo, legittimamente la riproposta richiesta di CTU è stata respinta in quanto, in assenza di altri certificati, o documenti medici non esaminati, risultava meramente esplorativa.
A ciò va aggiunto che la valutazione critica del certificato medico del 12.6.2001 che si intendeva affidare al nominando ausiliario affinché fossero considerati, ai fini della valutazione della capacità di testare di M.M. alla data dell’1.6.2001, anche il contenuto coerente e logico della scheda testamentaria e gli atti di compravendita immobiliare dalla stessa compiuti oltre cinque mesi prima, in modo inammissibile puntava a rimettere al CTU una valutazione di tipo giuridico, che non competeva all’ausiliario.
Come già esposto, il giudice di secondo grado, nella formazione del suo convincimento, legittimamente ha ritenuto preminente il dato clinico emergente dal certificato medico dello specialista di una struttura pubblica, rilasciato, a seguito di visita di M.M., a distanza di pochissimi giorni dalla redazione del testamento impugnato, confermato dalla produzione successiva del documento ad opera della stessa ricorrente con il ricorso per interdizione, e dalla medesima produzione nel mese successivo da parte di tre nipoti, a supporto dell’urgente richiesta al Giudice Tutelare del Tribunale di Monza, di nomina di un amministratore provvisorio per l’incapacità attuale di M.M., assistita da una badante e subito ricoverata in una residenza per anziani dopo la morte della sorella G.G., che prima si era occupata di tutte le sue esigenze.
Quanto alla doglianza inerente alla mancata ammissione della prova testimoniale, la stessa avrebbe dovuto essere proposta ex art. 360 comma primo n. 5) cod. proc. civ. (Cass. n. 18072/2024, per tutte) e trova ostacolo nell’art. 348-ter ultimo comma cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”. Per di più, la censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 comma primo n. 6 cod. proc. civ., perché non sono stati riprodotti in ricorso, malgrado la sua lunghezza, i singoli capitoli articolati in primo e in secondo grado, sui quali la Corte distrettuale si è partitamente pronunciata al primo capoverso di pagina 13, ritenendoli in alcuni casi irrilevanti ai fini del decidere e in altri meramente valutativi; nel ricorso, infatti, alle pagine 46 e 47, ci si è limitati a formulare capitoli di prova, asseritamente reiterati, per l’eventuale giudizio di rinvio, senza individuare gli atti specifici in cui le richieste istruttorie sarebbero state originariamente formulate e senza consentire a questa Corte, senza l’accesso agli atti, di verificare la loro esatta corrispondenza testuale con le richieste istruttorie reiterate per il giudizio di rinvio.
6. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., si censura l’omesso esame di alcuni fatti decisivi per il giudizio:
a) il fatto che vi era stata una procedura di interdizione nei confronti della de cuius, promossa solo un anno dopo la redazione del testamento in questione, con conseguente dimostrazione che le preoccupazioni delle persone vicine alla testatrice erano state successive;
b) il fatto che la testatrice fosse stata in grado di redigere e proteggere in modo accurato la scheda testamentaria nella propria casa al lago di P;
c) il fatto che la de cuius, prima della redazione della scheda testamentaria contestata, si fosse recata a più riprese da un notaio e avesse rogato quattro atti di trasferimento dei propri beni immobili.
6.1. Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter ultimo comma cod. proc. civ. per “doppia conforme”, in quanto si riscontrano fra le sentenze di primo e di secondo grado soltanto alcune differenze marginali nella valutazione del materiale istruttorio.
La sentenza di primo grado, infatti, aveva valorizzato il tremolio della mano dovuto al morbo di Parkinson di M.M., riscontrato negli atti di compravendita notarili avvenuti circa sei mesi prima del testamento impugnato, in realtà indicativo di una patologia incidente sul movimento distinta dalla demenza senile, e la circostanza del tutto comune, e non significativa, che M.M. si fosse rivolta ad un tecnico per la stima degli immobili di S da vendere.
La sentenza di secondo grado, invece, ha valorizzato i dati clinici riscontrati mediante la visita di M.M. in occasione della redazione del certificato di demenza senile (disorientamento temporo-spaziale rilevante, disturbi della memoria a breve termine, confabulazioni, idee deliranti di persecuzione e tono dell’umore depresso di M.M.) del 12.6.2001 e la produzione del medesimo sia con il ricorso per la nomina di amministratore straordinario presentato da tre nipoti di M.M., sia con il successivo ricorso per interdizione della stessa poi accolto in base a CTU, sottoscritto anche dall’attuale ricorrente.
Tuttavia, sia i giudici di primo grado, che quelli di secondo grado, hanno posto a base dell’accoglimento dell’azione di annullamento del testamento olografo di M.M. dell’1.6.2001 il medesimo certificato medico del dott. O.O. del 12.6.2001, desumendone ugualmente per presunzioni la prova che M.M. si trovasse in una condizione di incapacità naturale permanente ormai conclamata alla data della redazione del testamento dell’1.6.2001, ed escludendo che la beneficiaria di tale testamento, attuale ricorrente, abbia fornito la prova contraria della redazione dello stesso in un lucido intervallo dall’infermità.
Va quindi richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale affinché si abbia una “doppia conforme” preclusiva ex art. 348-ter ultimo comma cod. proc. civ. di una censura ex art. 360 comma primo n. 5) cod. proc. civ., è sufficiente che le sentenze di primo e di secondo grado abbiano ricostruito i fatti principali allo stesso modo, anche se la sentenza di secondo grado ha fornito delle argomentazioni parzialmente diverse rispetto alla sentenza di primo grado per pervenire alla medesima ricostruzione (Cass. n. 19481/2026, Cass. n. 7724/2022).
Ulteriormente il motivo è inammissibile, in quanto ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5) cod. proc. civ. si può lamentare l’omessa considerazione di un fatto storico principale, o secondario, oggetto di discussione tra le parti, che abbia carattere decisivo, e non di una serie di elementi istruttori precostituiti, o costituendi, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).
Nella specie, la circostanza che il ricorso per interdizione sia stato presentato oltre un anno dopo la redazione del testamento di M.M. dell’1.6.2001, non è stata ritenuta decisiva, in quanto nell’immediatezza del certificato medico del 12.6.2001 ben tre nipoti della testatrice avevano presentato ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale di Monza per la nomina di un amministratore provvisorio, esponendo che M.M. da circa due anni era affetta da demenza senile e non era in grado di provvedere autonomamente all’ordinaria e straordinaria amministrazione dei suoi beni (aggiungendo che era stata in ciò supportata dalla sorella minore Giuseppina, con lei convivente, fino alla morte di quest’ultima del maggio 2001, che di seguito era assistita da badante e poi ricoverata in un centro per assistenza degli anziani).
Quanto al ritrovamento del testamento olografo in questione adeguatamente protetto nella casa al lago di P venduta dalla testatrice, la Corte distrettuale implicitamente non l’ha ritenuto rilevante; ha giudicato preminente il peso del dato clinico del certificato medico del 12.6.2001 di una struttura pubblica, di poco successivo alla data del testamento impugnato, rispetto alle vicende relative alla conservazione, non riconducibili in termini di certezza alla condotta della testatrice.
La circostanza, infine, che circa sei mesi prima della data del testamento impugnato M.M. abbia venduto con atti notarili gli immobili di sua proprietà in S, riportata nella sentenza impugnata, e quindi non ignorata, non ha avuto rilievo decisivo rispetto alla riconosciuta esistenza di una demenza senile ormai conclamata alla data successiva dell’1.6.2001, non potendosi escludere che alla data delle pregresse vendite immobiliari il decadimento cognitivo di M.M. non avesse ancora raggiunto una gravità tale da renderla incapace di contrarre.
7. In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato.
La soccombenza della ricorrente ne giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore del controricorrente, mentre nulla va disposto relativamente ai soggetti rimasti intimati.
In base all’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e data la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, la ricorrente va condannata al risarcimento danni ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ. in favore di B.B., e al pagamento ex art. 96 comma 4 cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende degli importi indicati in dispositivo. Si rammenta quanto evidenziato da Cass., Sez. Un., n. 27433/2023 e n. 28540/2023, in ordine al fatto che l’art. 380-bis cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, perché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di A.A. e la condanna al pagamento in favore di B.B. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 7.600,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%; condanna la ricorrente al pagamento ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ. in favore di B.B. dell’importo di Euro 5.000,00 e al pagamento ex art. 96 comma 4 cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende dell’importo di Euro 3.000,00.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2026.





