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Contratti Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Recupero Crediti

Cass. Civ. n. 13791/2008 – Frazionamento giudiziale del credito tra imprese: abuso del processo e unicità del contratto

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Frazionamento giudiziale del credito: la Cassazione richiama il divieto di abuso del processo e impone di verificare l’eventuale unicità del rapporto contrattuale alla base delle forniture.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13791 del 27 maggio 2008, affronta il tema del frazionamento giudiziale di un credito derivante da rapporti commerciali tra imprese. La Corte ribadisce che la proposizione di più azioni giudiziarie per il recupero di un credito unitario contrasta con i principi di buona fede e correttezza e costituisce abuso del processo. La presenza di più fatture e forniture non è di per sé sufficiente a escludere l’esistenza di un unico rapporto contrattuale. Occorre verificare se i crediti derivino da un unico contratto o ordine commerciale. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio per un nuovo esame della natura del rapporto negoziale.

LA VICENDA

Una società fornitrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di merci consegnate. La società debitrice contestava la pretesa, sostenendo che le diverse forniture derivassero da un unico contratto già oggetto di altra controversia. La Cassazione accoglieva il motivo relativo all’accertamento dell’unicità del rapporto, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Milano.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – RAPPORTI COMMERCIALI TRA IMPRESE – CREDITO UNITARIO – FRAZIONAMENTO GIUDIZIALE DELLA PRETESA – PLURALITÀ DI FATTURE E FORNITURE – UNICITÀ DEL RAPPORTO CONTRATTUALE – BUONA FEDE E ABUSO DEL PROCESSO – NECESSITÀ DI ACCERTAMENTO – CONSEGUENZE.

In materia di rapporti commerciali tra imprese, il frazionamento giudiziale, contestuale o successivo, di un credito unitario costituisce una condotta contraria alla regola generale della buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost., e si risolve in un abuso del processo ostativo all’esame della domanda. Ai fini dell’applicazione di tale principio, la pluralità delle fatture emesse e delle forniture effettuate non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’autonomia dei singoli rapporti obbligatori, dovendosi accertare se le relative pretese creditorie trovino origine in un unico contratto o ordine commerciale. Qualora la ricostruzione del rapporto negoziale risulti incompleta, è necessario procedere a un nuovo esame degli elementi acquisiti, al fine di verificare l’eventuale natura unitaria del credito e la conseguente configurabilità di un illegittimo frazionamento della tutela giudiziale.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione II, Sentenza 27/05/2008, n. 13791

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sas Rossi Minuterie metalliche chiedeva ed otteneva dal Pretore di Legnano ingiunzione per L. 43.684.505, oltre accessori, a carico della Srl Ar-Thema a titolo di pagamento di merce fornita a tale ultima società, che proponeva opposizione, con argomenti processuali e di merito; con sentenza del 27.10.1998, l’adito pretore respingeva l’opposizione e confermava il decreto opposto, regolando le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente, cui resisteva la controparte.

Con sentenza In data 15.10/22.11.2002, la Corte di appello di Milano respingeva l’impugnazione e regolava le spese.

Osservava la Corte meneghina che le dedotta esistenza alla base dei rapporti intercorsi tra le parti di un unico contratto d’appalto intercorso tra le due società, addotta dalla allora appellante e negata dalla controparte, non trovava riscontro negli atti processuali, sicchè doveva concludersi che nella specie si ebbero tanti distinti contratti di vendita, quante furono le forniture effettuate.

L’eccezione di incompetenza per territorio non poteva essere accolta, in quanto non sollevata in relazione a tutti i fori previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., come era invece richiesto, donde l’inammissibilità della eccezione stessa.

Del pari infondata la dedotta incompetenza per valore, atteso che il credito dedotto non poteva cumularsi con quello azionato davanti al Tribunale, esclusa, per le ragioni dette, l’unicità del rapporto negoziale e la differenza delle fatture.

Erano pure infondate le eccezioni di continenza (in quanto il rapporto non era unico) e di litispendenza (in quanto non poteva essere ravvisata identità di petitum e causa petendi).

Nel merito, le forniture erano provate con le bolle di consegna prodotte e non contestate.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria, la srl Art-Thema International; resiste con controricorso la sas in liquidazione Rossi Minuterie metalliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 38 e 39 c.p.c.; si ribadiscono le eccezioni di continenza e litispendenza rispetto ad altro processo instaurato di fronte al tribunale di Milano, sostenendosi che l’unicità del rapporto sussisteva e doveva essere ravvisata dagli atti processuali e la prova della pluralità dei rapporti doveva essere data dalla controparte, che la assumeva; anzi la Rossi sas non aveva neppure sostenuto tale tesi, cosa questa che comportava anche il vizio di ultrapetizione.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione degli artt. 38 o 158 c.p.c., sostenendosi il difetto di competenza per territorio del giudice adito relativamente alla ripartizione degli affari nell’ambito dell’ufficio.

Con il terzo mezzo si lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., sulla base del fatto che le fatture, considerate prova dai giudici del merito, non hanno tale natura, provenendo dalla parte che le invoca.

Con il quarto motivo (violazione dell’art. 1474 c.c.) ci si duole della incongruenza ed improprietà dei prezzi applicati, anche in relazione agli stessi manufatti, cosa questa che avrebbe dimostrato la carenza di qualsiasi criterio obiettivo nella redazione delle fatture.

Con i primi due motivi, ai pongono questioni processuali preliminari; per ragioni logiche va esaminato per primo il secondo con cui si evidenzia il difetto di competenza territoriale del giudice adito; non può essere accolto, in quanto una delle rationes decidendi, da sola sufficiente a motivare e sorreggere la decisione assunta, non è stato oggetto di doglianza.

Allorchè infatti la Corte territoriale ebbe a rilevare che la eccezione de qua non era stata sollevata con riferimento a tutti e tre i fori previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., enunciò una motivazione specifica; non essendo stata la stessa oggetto di censura nella presente sede, il motivo non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, la ricorrente ripropone le eccezioni di litispendenza e di continenza prospettate sia in primo che in secondo grado, argomentando nel senso che un unico contratto di appalto era alla base di tutte le forniture e che pertanto il credito relativo doveva essere ritenuto unico, donde la necessità di ritenere la presente controversia rientrante in quella già pendente di fronte ad altro giudice.

La Corte meneghina ha argomentato nel senso che in base agli atti acquisiti non era provata l’esistenza di tale sottostante rapporto e che la causale rinvenibile nelle fatture azionate era semplicemente “vendita”, cosa questa che faceva ritenere che ciascuna fornitura fosse autonoma.

Osta con tale ricostruzione la risultanza, testualmente riportata in ricorso, secondo cui l’indice del fascicolo di controparte menziona anche decreti ingiuntivi azionati di fronte al tribunale di Milano, cosa questa collidente con la pretesa autonomia di ogni singola fornitura.

Inoltre, le fatture poste a base della domanda attorea non recavano l’indicazione di una pluralità di ordini o di contratti, ma non ne indicavano alcuno, altro profilo concorrente per ritenere che unico fosse l’ordine.

Ancora, non risulta dalle difese della odierna controricorrente che la stessa avesse esplicitamente negato l’unicità dell’ordine, ma che aveva invece sostenuto soltanto la pluralità delle fatture.

Appare dunque lacunosa la ricostruzione degli atti sulla cui base le eccezioni della odierna ricorrente sono state disattese, e con essa la tesi della unicità del contratto o dell’ordine, che assume il ruolo di elemento portante della decisione.

Con una recente decisione (SS.UU., n. 23726 del 2007) è stato affermato il principio secondo cui è contraria alla regola generale della buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e si risolve in un abuso del processo (ostativo all’esame della domanda) il frazionamento giudiziale, contestuale (o sequenziale) di un credito unitario, cui questo Collegio presta convinta adesione, anche in ragione di ciò nella specie, appare necessario procedere ad un più compiuto esame delle ragioni in forza delle quali è stato esclusa la sussistenza di un credito derivante da un unico contratto o comunque da un unico ordine, cosa questa che comporta l’accoglimento nei sensi esplicitati del motivo in esame, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

I restanti motivi risultano conseguentemente assorbiti.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008

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