Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Il frazionamento di un credito unitario in più procedimenti giudiziari non costituisce automaticamente abuso del processo: occorre verificare le ragioni della scelta processuale e l’eventuale pregiudizio per il debitore.
La Cassazione civile, con sentenza n. 10177/2015, ha chiarito che il frazionamento giudiziale di un credito unitario non integra automaticamente un abuso degli strumenti processuali. Il ricorso a procedimenti distinti, quali il decreto ingiuntivo e il procedimento sommario di cognizione, può essere giustificato dalla diversa documentazione probatoria disponibile e dall’interesse del creditore a ottenere una tutela più rapida. Il giudice deve accertare concretamente l’eventuale violazione dei principi di buona fede, correttezza e lealtà processuale, considerando anche il possibile aggravio per il debitore. La semplice pluralità delle azioni non è sufficiente a dichiarare improponibile la domanda. La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione d’appello, disponendo il rinvio per una nuova valutazione.
LA VICENDA
Uno studio tecnico associato aveva promosso due distinti procedimenti giudiziari per recuperare un credito professionale, utilizzando il decreto ingiuntivo per una parte e il procedimento sommario per il residuo. La Corte d’appello aveva dichiarato improponibile la seconda domanda, ravvisando un abusivo frazionamento del credito. La Cassazione ha accolto il ricorso dello studio, ritenendo necessario verificare concretamente l’abuso, anziché desumerlo dalla sola separazione delle azioni.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROCEDIMENTO CIVILE – DOMANDA GIUDIZIALE – FRAZIONAMENTO DEL CREDITO UNITARIO – PLURALITÀ DI AZIONI – DECRETO INGIUNTIVO E PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE – ABUSO DEL PROCESSO – ACCERTAMENTO CONCRETO – NECESSITÀ – BUONA FEDE E CORRETTEZZA PROCESSUALE.
In tema di tutela giurisdizionale dei diritti di credito, il frazionamento di un credito unitario mediante l’esercizio di distinte azioni giudiziarie non costituisce, di per sé, abuso dello strumento processuale, dovendo il giudice accertare in concreto l’illegittimità delle modalità di esercizio dell’azione, alla luce dei principi di buona fede, correttezza e lealtà processuale. A tal fine occorre considerare, da un lato, l’interesse del debitore a non subire un aggravio patrimoniale eccedente quanto necessario alla soddisfazione del credito e, dall’altro, il diritto del creditore di avvalersi della tutela monitoria accelerata per la parte del credito assistita da idonea prova scritta, ricorrendo a un diverso procedimento per quella residua. La riserva espressa di agire separatamente per il recupero del residuo credito costituisce circostanza rilevante ai fini della valutazione della lealtà processuale.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione II, Sentenza 18/05/2015, n. 10177
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/9/2012 lo Studio Tecnico Associato STF con ricorso e con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Udine la condanna della società R.S.A. Craveggia a pagamento di Euro 61.521,49, asseritamente dovute quale saldo di compensi professionali.
Il Tribunale, in composizione monocratica, accoglieva la domanda rilevando che, atteso l’inadempimento di precedente transazione per il mancato pagamento di una tranche di Euro 54.000,00 di pagamenti concordati e per la quale lo Studio Associato aveva già ottenuto decreto ingiuntivo, aveva trovato reviviscenza l’intero originario credito con la conseguenza che lo Studio Associato aveva diritto al pagamento del residuo come richiesto.
Il Tribunale riteneva che non sussistesse l’ipotesi di abuso dello strumento processuale in quanto lo Studio aveva agito avvalendosi di due strumenti processuali diversi, fondati su presupposti giuridici differenti al fine di conseguire nel minor tempo possibile l’integrale pagamento di quanto effettivamente dovuto. La società R.S.A. Craveggia proponeva appello deducendo, tra l’altro, l’abusività della condotta dello Studio professionale in quanto aveva inammissibilmente frazionato il proprio credito da un lato azionando il procedimento per decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto ancora dovuto in forza della scrittura convenzionale e, dall’altro, radicando il procedimento sommario per la pretesa eccedente tale importo.
La Corte di Appello di Udine con sentenza del 20/1/2014 accoglieva l’appello quanto al motivo avente ad oggetto l’abusività della condotta e dichiarava l’improponibilità della domanda.
La Corte distrettuale richiamava precedenti di questa Corte relativi al frazionamento dell’unico credito e all’improponibilità della domanda, laddove questa si ponga in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e si risolva in un abuso degli strumenti processuali; riteneva che tali principi fossero applicabili anche alla concreta fattispecie nella quale l’unico credito era stato azionato con due diverse azioni, a nulla rilevando la pluralità di rimedi processuali disponibili.
Lo Studio Tecnico Associato STF ha proposto ricorso affidato a 3 motivi illustrati con successive memorie ex art. 378 c.p.c..
La società R.S.A. Craveggia s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato con successiva memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 2 Cost. e dell’art. 88 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. e la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. Il ricorrente sostiene:
– che la Corte di Appello avrebbe male applicato i principi di buona fede e correttezza e l’art. 88 c.p.c. – senza tenere conto delle circostanze di fatto che dimostravano l’insussistenza della violazione dei criteri di buon fede e lealtà processuale;
– che l’inadempimento di R.S.A. degli obblighi assunti con la transazione avrebbe, da un lato, determinato la risoluzione della transazione stessa e la reviviscenza del credito iniziale e, dall’altro, il formarsi di due distinte, autonome e diverse fonti di prova perchè egli poteva, ai fini della procedura monitoria, avvalersi dell’esplicito riconoscimento di debito contenuto nella transazione; ma il ricorso alla procedura monitoria non era consentito per il residuo credito, in quanto mancava la sottoscrizione del legale rappresentante della società debitrice; il residuo credito, invece, poteva essere fatto valere con il procedimento sommario di cognizione e con l’istruttoria leggera consentita dal rito, tenuto conto che non era contestata la nota di riepilogo delle prestazioni professionali;
che sarebbe contrario ai principi costituzionali dell’art. 24 Cost.
un’interpretazione che imponesse di agire con la più lunga procedura del procedimento sommario per la parte di credito suscettibile di trovare più rapido titolo esecutivo attraverso la procedura monitoria;
– che nessun abuso dello strumento processuale poteva essere ravvisato in quanto v’era un interesse a ottenere il decreto ingiuntivo per una parte del credito (per la parte per la quale era possibile ottenerlo);
che la scelta processuale non aveva determinato maggiori oneri per RSA in quanto non si era costituita nel primo procedimento e nel secondo gli onorari spettanti sarebbero stati liquidati con riferimento ad un valore di causa inferiore rispetto a quello dell’intero credito.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al rigetto della domanda in mancanza del suo esame nel merito.
Il ricorrente sostiene che R.S.A. con l’appello aveva contestato l’esistenza del credito residuo e che la Corte di Appello non avrebbe dovuto dichiarare l’improponibilità della domanda senza prima decidere se il credito residuo fosse o meno sussistente.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1236, 1241, 1253 e 1256 c.c. e degli artt. 88 e 92 c.p.c. qualora la sentenza di appello venga interpretata o applicata come recettiva del credito nel merito e/o produttiva dell’ulteriore improponibilità di ogni successiva domanda.
Il ricorrente sostiene che l’ordinamento prevede ipotesi tipiche di estinzione dell’obbligazione e che pertanto l’abuso dello strumento processuale non può mai comportare l’estinzione del diritto di credito sostanziale.
4. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.
La Corte di Appello ha recepito principi di diritto affermati da questa Corte (v. ex multis Cass. 20/11/2009 n. 24539; Cass. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. S.U. 15 novembre 2007, n. 23726)limitandosi a prendere atto che il credito era unico e che l’attore aveva agito a tutela dell’unico credito con il ricorso monitorio per una parte e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, ma ha omesso di considerare che in tanto può essere affermato un abuso dello strumento processuale (con le conseguenze allo stato affermate dalla giurisprudenza di questa Corte che il giudice di appello ha richiamato) in quanto sia in concreto accertato l’abuso che deve consistere nell’illegittimità delle modalità della utilizzazione dello strumento processuale con riferimento, da un lato, all’aspettativa del debitore a non vedere diminuito il suo patrimonio in misura eccedente quanto sia strettamente necessario per la realizzazione del diritto del creditore e, dall’altro con riferimento al diritto, pure riconosciuto dall’ordinamento, alla tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore che non era invece accordata per il residuo credito.
D’altra parte la circostanza che nel ricorso per decreto ingiuntivo (che non ha formato oggetto di opposizione) il ricorrente si fosse espressamente riservato di agire in separata sede per il recupero del residuo credito, escluderla violazione del dovere di lealtà processuale ravvisato dalla Corte di merito.
5. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso con il conseguente assorbimento dei due ulteriori motivi e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo d ricorso,dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2015




