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Responsabilità civile Responsabilità professionale

Errore medico: ecco come si calcola il danno differenziale quando concorrono errore sanitario e condizioni preesistenti (Cass. 31378/2025)

La Cassazione chiarisce il metodo corretto di liquidazione del danno biologico quando concorrono errore sanitario e condizioni preesistenti

In caso di errore medico, il danno biologico risarcibile non coincide automaticamente con l’invalidità finale del paziente. La Cassazione (ord. n. 31378/2025) ribadisce che il danno differenziale va calcolato sottraendo, in termini monetari, il valore dell’invalidità che il paziente avrebbe comunque subito anche senza errore sanitario, da quello relativo all’invalidità complessivamente residuata.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano liquidato il danno utilizzando una percentuale unica di invalidità, senza distinguere tra postumi imputabili all’errore medico e quelli inevitabili. Tale metodo è stato ritenuto errato, perché contrario ai principi della causalità giuridica e al funzionamento progressivo delle tabelle di liquidazione.

La Suprema Corte chiarisce che il giudice deve:

  1. accertare l’invalidità complessiva attuale;

  2. individuare l’invalidità che sarebbe comunque residuata con un intervento corretto;

  3. tradurre entrambe in valori economici;

  4. liquidare il danno per differenza, sottraendo il secondo importo dal primo.

Ogni diversa modalità di calcolo viola i criteri legali di liquidazione equitativa del danno e comporta la cassazione della sentenza.

*** *** ***

In presenza di un possibile errore medico o di una liquidazione del danno biologico non corretta, lo Studio Legale Calvello assiste i Clienti nella valutazione giuridica del caso, verificando la corretta applicazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza e tutelando integralmente il diritto a un risarcimento adeguato. CONTATTACI PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA!

L’ORDINANZA

Cassazione civile sez. III, ordinanza del 01/12/2025, n. 31378

(omissis)

FATTI DI CAUSA

Di.Gi. ha agito verso ASUR Marche – cui, nel corso del giudizio, è subentrata l’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, come Gestione Liquidatoria della precedente – della Zona Territoriale n. 2 di Urbino nonché verso la Regione Marche per ottenerne il risarcimento dei danni subiti da non corretta esecuzione di un intervento di protesi d’anca, eseguito presso l’Ospedale di Urbino.

La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Urbino, che ha condannato l’AST a risarcire la Di.Gi. della somma di Euro 122.248,79.

La Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha poi condannato l’AST di Ancona a risarcire alla Di.Gi. il danno morale soggettivo conseguente all’evento dannoso, quantificato in Euro 20.000, ferme le ulteriori statuizioni della decisione di primo grado.

Ricorre la Di.Gi., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’AST di Ancona, Gestione Liquidatoria della ex ASUR Marche.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso denuncia, ex art.360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto applicabile il principio di fatto notorio e della comune esperienza.

La ricorrente lamenta che “sia il Giudice di primo grado che quello di secondo grado sono incorsi nell’errore di ritenere di potersi discostare dalle risultanze della CTU sulla base di fatti ritenuti impropriamente notori”.

Il secondo motivo denuncia, ex art.360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., omessa applicazione del criterio legale per l’accertamento del nesso di causalità giuridica ed erronea applicazione del criterio di calcolo del danno differenziale.

Si deduce che “la Corte territoriale, disattendendo, come sopra esposto, le conclusioni del CTU, ha ritenuto di determinare il grado percentuale dell’invalidità permanente… direttamente riconducibile alla responsabilità dei sanitari… nella misura del 28%, in luogo del 40% stimato dal CTU. Nel compiere tale operazione, già di per sé meritevole di censura ed oggetto di altro punto d’impugnazione, commetteva però una ulteriore violazione di legge, consistita nel non aver considerato che quel 40%… era inteso non in termini di menomazione complessiva, ma di menomazione differenziale attribuibile alla responsabilità dei sanitari”.

2. Va premesso che il giudice di primo grado, a fronte di una relazione del consulente tecnico di ufficio da lui stesso nominato, che stimava il danno biologico subito dall’attrice come danno “differenziale” del 40%, e precisamente tra il 20% ed il 60% (avendo valutato, cioè, nel 60%l’invalidità permanente residuata, a seguito della stabilizzazione dei postumi residuati all’intervento male eseguito e a quello parzialmente riparatorio, e nel 20% l’invalidità permanente che sarebbe comunque residuata, anche con l’intervento correttamente eseguito), aveva ritenuto non condivisibili tali conclusioni sulla base delle relazioni di consulenza delle parti – del convenuto, in primo luogo, ma anche della stessa attrice -.

Aveva motivato il suo convincimento osservando, tra l’altro, che “l’affermazione secondo cui la sottoposizione ad un intervento di atroprotesi all’anca comporti sempre e comunque, ossia anche in caso di perfetta esecuzione dell’operazione, una invalidità del 20%, appare un assunto gratuito, non sorretto da dati statistici e dissonante rispetto alla comune esperienza” e che “una invalidità al 60% è riscontrata nell’esperienza giudiziaria all’esito di traumi che comportano lesioni gravissime ed uno scadimento assai notevole delle condizioni di vita”. Aveva, quindi, affermato che “le conclusioni cui perviene il consulente tecnico d’ufficio appaiono affette da un vizio metodologico, consistito nel determinare il grado di invalidità anche in ragione dell’attività di personalizzazione del pregiudizio, compiuta alla luce delle doglianze formulate dalla paziente, sì da invertire le fasi logiche del procedimento di accertamento dell’invalidità” e concluso riconoscendo un coefficiente di invalidità permanente all’attrice pari a quello indicato dallo stesso consulente di parte della medesima, cioè del 28%, senza però specificare se si trattasse della percentuale di invalidità definitiva o di quella “differenziale” (e, in tal caso, rispetto a quali termini di base).

Il Tribunale aveva pertanto liquidato – applicando il cd. criterio tabellare e adottando le cd. tabelle milanesi più aggiornate, che prevedono distintamente il risarcimento per il danno morale e quello dinamico-relazionale -, Euro 112.564 per l’invalidità permanente, disattendendo la richiesta di personalizzazione e pure la richiesta di risarcimento per l’invalidità lavorativa specifica.

3. La decisione di primo grado è stata contestata dalla Di.Gi. con il suo appello, in primo luogo per avere il Tribunale disatteso le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulla base di un preteso uso improprio della scienza privata e del notorio; inoltre, per non essere stato applicato il corretto criterio per la liquidazione del risarcimento conseguente al cd. danno differenziale, essendole stata riconosciuta la sussistenza, in via generica, di una invalidità permanente del 28%.

La Corte d’Appello ha rigettato entrambi i motivi di gravame.

4. Ha rigettato la prima censura affermando che la motivazione con cui erano state disattese le conclusioni del consulente tecnico di ufficio non era affatto basata sul fatto notorio, bensì su argomentazioni logiche e convincenti e sull’analisi delle consulenze tecniche di tutte le parti, ivi inclusa la stessa parte attrice.

In parte qua la decisione è condivisibile: dalla complessiva motivazione della sentenza di primo grado emerge con evidenza che il giudice non ha fatto altro che valutare le acquisite risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di natura tecnico-scientifica.

Analizzando la consulenza del tecnico d’ufficio e quelle dei tecnici di parte ha infatti ritenuto (sulla base di argomentazioni logiche e non avvalendosi di scienza privata e fatto notorio) più convincenti quelle dei tecnici di parte. Ha finito, del resto, per recepire integralmente proprio le conclusioni del consulente tecnico di parte attrice.

La questione posta con il primo motivo del ricorso verrà peraltro sostanzialmente superata per quanto si dirà in relazione alle censure aventi ad oggetto la questione di cui al secondo motivo del ricorso.

Come infatti si vedrà, essendo stato il risarcimento liquidato sulla base di un criterio metodologicamente erroneo – id est senza individuare gli esatti parametri del danno di natura cd. “differenziale” -, occorrerà comunque rinnovare la valutazione relativa alla percentuale di invalidità complessiva residuata all’attualità e individuare quella che sarebbe residuata in ogni caso anche se l’intervento all’anca fosse perfettamente riuscito: dati che non risultano emergere dalla relazione del consulente tecnico di parte attrice fatta propria dai giudici di merito, e che pertanto, anche a non condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, andranno necessariamente accertati in sede di rinvio.

5.1 La corte territoriale, invero, ha rigettato anche il secondo motivo di gravame dell’attrice affermando quanto segue: “Il ricorso al criterio del danno differenziale… è stato ipotizzato dal CTU per pervenire alla quantificazione finale del 40% di invalidità permanente (ipotizzando una invalidità complessiva attuale del 60% e una percentuale del 20% invece quale esito invalidante di qualsiasi operazione all’anca); ma, a parte i valori proposti dal CTU, il punto è che nulla impone di seguire necessariamente tale criterio nella quantificazione finale del danno (ovvero, il che è lo stesso, la quantificazione finale può essere operata considerando in maniera implicita, ma altrettanto valida ed efficace, il criterio in questione; come appunto evidentemente fatto dal CTP dell’attrice appellante nella propria perizia agli atti)”.

Tale statuizione non è conforme ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte in materia.

5.2 Il criterio da applicare nella determinazione finale della liquidazione del risarcimento del danno biologico, in caso di danno cd. “differenziale”, è proprio quello utilizzato, tecnicamente, dal consulente tecnico di ufficio (al di là delle percentuali di invalidità dallo stesso considerate a tal fine) e non è affatto possibile utilizzare tale criterio in “maniera implicita”, come ipotizza la stessa Corte d’Appello abbia fatto il consulente tecnico di parte attrice.

Il criterio in questione riguarda, infatti, la liquidazione dell’importo risarcitorio (che è questione strettamente giuridica, implicando liquidazione del danno secondo equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c.), non l’individuazione della percentuale di invalidità (che è questione tecnica medico-legale), e si fonda sul rilievo che, in base ai più comuni criteri cd. tabellari, l’importo da liquidare per una invalidità permanente complessiva – qui pare del 28% – non corrisponde affatto a quello da liquidare per una invalidità “differenziale” di pari entità, che deve avvenire pertanto mediante il calcolo della somma spettante, quale risarcimento, per la percentuale di invalidità complessiva, da cui va detratta quella corrispondente all’invalidità che residuerebbe al danneggiato anche in mancanza del fatto illecito.

Pertanto, la liquidazione del risarcimento per cui si ritengano (il che è ovviamente valutazione di merito) i criteri tabellari a “punto variabile”, in caso di danno “differenziale” non può mai effettuarsi sulla base di una “implicita” considerazione ai fini dell’indicazione della percentuale di invalidità della vittima, ma richiede necessariamente, sempre e comunque:

a) l’individuazione della percentuale di invalidità complessivamente residuata al danneggiato;

b) l’individuazione della percentuale di invalidità che, ipoteticamente, avrebbe presentato il danneggiato anche nel caso in cui non vi fosse stata la condotta colposa del danneggiante;

c) la determinazione degli importi di liquidazione del danno, in termini monetari, corrispondenti a tali due fattori;

d) la sottrazione, dall’importo della liquidazione del danno corrispondente all’invalidità complessivamente residuata al danneggiato, dell’importo della liquidazione del danno corrispondente all’invalidità che, ipoteticamente, avrebbe subito il danneggiato anche qualora non vi fosse stata la condotta colposa del danneggiante.

I principi così riassunti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte sono ormai consolidati (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023: “la liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l’evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all’agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all’errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale, ove calcolato a partire dal punto 0, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale”; conforme Sez. 3, Ordinanza n. 20894 del 26/07/2024: “la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l’evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all’agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all’errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto – fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0”).

5.2 Tanto premesso, è evidente che in un caso come quello in esame – nel quale non è neppure revocabile in dubbio un danno differenziale, dato che l’intervento artroprotesico all’anca, alla luce del notorio, non può ritenersi tale da non comportare alcun residuo di invalidità nel soggetto operato: né ciò è stato negato dai giudici del merito – l’individuazione di una percentuale di invalidità che esprima da sola il danno alla integrità fisica della vittima, da tradursi poi in termini monetari, contrasta i suddetti principi, per cui il risultato finale dell’operazione di liquidazione equitativa del danno non può che ritenersi in violazione dell’art. 1226 c.c.

Qualora poi si scelga l’applicazione della cd. tabella milanese, la liquidazione monetaria del danno in relazione a un danno complessivo del 28% (calcolato a partire dal cd. “punto zero”) non potrebbe ritenersi in nessun caso equivalente alla corretta liquidazione, ai sensi dell’art. 1226 c.c., di un danno differenziale del 28%, quali che siano i parametri adottati per identificare il danno differenziale stesso.

5.3 La decisione impugnata va, in definitiva, cassata nella parte relativa alla liquidazione del danno biologico.

In sede di rinvio si dovrà operare secondo i principi sopra indicati e, dunque:

a) accertare la percentuale di invalidità complessivamente residuata all’attrice, all’attualità, dopo la stabilizzazione delle conseguenze dell’operazione subita e degli interventi correttivi;

b) accertare la percentuale di invalidità che, ipoteticamente, le sarebbe comunque residuata, nel caso in cui l’operazione chirurgica presso la struttura sanitaria convenuta fosse stata perfettamente eseguita;

c) determinare gli importi di liquidazione del danno, in termini monetari, corrispondenti a tali due situazioni;

d) sottrarre, dall’importo della liquidazione del danno corrispondente all’invalidità complessivamente residuata, quello della liquidazione del danno corrispondente all’invalidità che sarebbe comunque rimasta se l’operazione chirurgica fosse stata ben eseguita.

Alla cassazione consegue il rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per la natura della causa petendi, va d’ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità della ricorrente, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d’Appello di Ancona.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria l’1 dicembre 2025.

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