Perché oggi la documentazione privacy è un obbligo sostanziale per ogni azienda
Nel nostro lavoro quotidiano di studio legale specializzato in privacy aziendale e protezione dei dati personali, incontriamo imprenditori e professionisti convinti di essere “in regola con il GDPR” solo perché hanno pubblicato una privacy policy sul sito web o perché si affidano al buon senso nella gestione dei dati. È un approccio comprensibile, ma giuridicamente errato e, soprattutto, rischioso.
La privacy aziendale non è un adempimento formale, ma un sistema documentale e organizzativo che dimostra, in modo concreto e verificabile, che l’azienda tratta i dati personali nel rispetto della normativa europea e nazionale. Il Regolamento (UE) 2016/679 impone infatti alle imprese il principio di responsabilizzazione (accountability): non basta rispettare le regole, occorre dimostrare di rispettarle.
“La conformità al GDPR non si presume: deve essere documentata, organizzata e costantemente aggiornata.”
(Principio di accountability – Regolamento UE 2016/679)
Questo significa che ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, dal fatturato o dal numero di dipendenti, deve dotarsi di una documentazione privacy coerente con la propria attività reale. Documentazione che deve essere:
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pertinente ai trattamenti effettivamente svolti,
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aggiornata,
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conoscibile internamente,
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esibibile in caso di controllo.
Dal punto di vista pratico, la domanda che riceviamo più spesso è sempre la stessa: quali documenti privacy sono davvero obbligatori per un’azienda? La risposta non è uguale per tutti, ma esiste una base documentale minima imprescindibile, senza la quale l’impresa non può dirsi in regola.
È importante chiarire subito un punto fondamentale: non esiste un “pacchetto privacy standard” valido per tutte le aziende. Ogni organizzazione deve costruire la propria compliance partendo dai trattamenti di dati che svolge quotidianamente: clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, utenti del sito web, contatti commerciali, marketing, videosorveglianza, gestione delle segnalazioni interne, archiviazione documentale.
Proprio su quest’ultimo aspetto, quando un’azienda gestisce procedure interne sensibili – come ad esempio segnalazioni di illeciti o condotte irregolari – la corretta gestione dei dati personali diventa centrale. Non a caso, sul nostro sito abbiamo approfondito più volte il tema della riservatezza e della tutela dei dati nei sistemi di whistleblowing, evidenziando come una gestione non conforme esponga l’ente a rischi concreti e sanzioni significative (si veda, ad esempio, l’approfondimento sulla riservatezza nelle segnalazioni interne).
Tornando alla documentazione privacy aziendale, ciò che rileva davvero è che l’assenza o l’inadeguatezza dei documenti obbligatori non è solo una violazione teorica della normativa, ma rappresenta uno degli elementi più frequentemente contestati in sede di verifica o ispezione. Nella pratica, molte aziende scoprono di non essere in regola solo quando il problema è già emerso: un reclamo, una richiesta di accesso ai dati, una segnalazione interna, un controllo dell’Autorità o un contenzioso con un dipendente.
È per questo che riteniamo fondamentale chiarire, in modo rigoroso ma comprensibile, quali sono i documenti privacy obbligatori per essere realmente in regola, quali sono spesso trascurati e perché non possono essere considerati meri adempimenti burocratici.
Nella sezione successiva entreremo nel cuore dell’argomento, analizzando quali documenti privacy non possono mancare in nessuna azienda, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni.
Quali documenti privacy sono obbligatori per le aziende: la base documentale minima
Quando si parla di documenti privacy obbligatori per le aziende, è essenziale abbandonare l’idea che basti “avere qualcosa di scritto” per potersi definire conformi. La normativa in materia di protezione dei dati personali richiede che l’azienda dimostri, in modo strutturato, come tratta i dati, perché li tratta, per quanto tempo li conserva e con quali garanzie.
Dal punto di vista operativo, esiste una base documentale minima che ogni impresa deve possedere per essere in regola con il GDPR. Si tratta di documenti diversi tra loro per funzione e destinatari, ma tutti accomunati da un elemento centrale: devono riflettere fedelmente la realtà aziendale.
Il primo documento imprescindibile è l’informativa privacy. Ogni azienda che raccoglie dati personali – di clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori o utenti del sito web – è tenuta a informare gli interessati in modo chiaro e trasparente. Le informative privacy non sono un documento unico e indistinto: devono essere differenziate in base alla categoria di interessati e al tipo di trattamento. Informativa clienti, informativa dipendenti, informativa fornitori, informativa per il sito web e, se presente, informativa per attività di marketing sono documenti distinti, spesso erroneamente accorpati in un unico testo generico.
Accanto alle informative, uno dei documenti più sottovalutati ma giuridicamente centrali è il registro dei trattamenti. Questo documento rappresenta la vera “mappa” dei dati personali trattati in azienda e costituisce uno degli strumenti principali attraverso cui si dimostra la conformità al GDPR. Nel registro devono essere indicati, tra gli altri elementi, le finalità del trattamento, le categorie di dati, i soggetti coinvolti, i tempi di conservazione e le misure di sicurezza adottate. È importante chiarire che il registro dei trattamenti non è un adempimento riservato solo alle grandi aziende: nella pratica, la sua assenza è una delle criticità più frequentemente rilevate anche nelle piccole e medie imprese.
Un ulteriore documento obbligatorio è rappresentato dalle nomine e designazioni privacy. Ogni soggetto che, all’interno o all’esterno dell’organizzazione, tratta dati personali per conto dell’azienda deve essere formalmente individuato e istruito. Parliamo, ad esempio, delle nomine a responsabile del trattamento per fornitori esterni (commercialisti, consulenti IT, software house, piattaforme cloud) e delle designazioni degli autorizzati al trattamento per dipendenti e collaboratori. La mancanza di queste nomine, o la loro redazione in modo generico e standardizzato, espone l’azienda a responsabilità dirette in caso di violazioni o utilizzi impropri dei dati.
Non meno rilevanti sono le procedure interne privacy, spesso completamente assenti nelle realtà aziendali. Il GDPR richiede che l’azienda sappia come comportarsi in caso di eventi critici: una violazione dei dati personali, una richiesta di accesso da parte di un interessato, una richiesta di cancellazione o limitazione del trattamento. Senza procedure scritte, il rischio è quello di gestire queste situazioni in modo improvvisato, con conseguenze potenzialmente gravi. Questo aspetto emerge con particolare evidenza anche nei sistemi di segnalazione interna, dove la gestione corretta dei dati personali è strettamente connessa al rispetto della riservatezza e alla tutela dei soggetti coinvolti, come abbiamo approfondito trattando il principio di minimizzazione e limitazione della conservazione nelle procedure di whistleblowing.
Per rendere più chiaro il quadro, riportiamo una sintesi della documentazione privacy di base che ogni azienda dovrebbe avere:
| Documento privacy | Perché è obbligatorio |
|---|---|
| Informative privacy | Garantire trasparenza verso gli interessati |
| Registro dei trattamenti | Dimostrare l’accountability dell’azienda |
| Nomine privacy | Regolare ruoli e responsabilità nel trattamento |
| Procedure interne | Gestire correttamente eventi e richieste |
| Policy e istruzioni operative | Assicurare comportamenti coerenti e conformi |
È fondamentale comprendere che l’assenza anche di uno solo di questi documenti può compromettere l’intero assetto privacy aziendale. Non si tratta di formalismi, ma di strumenti che consentono all’impresa di prevenire contestazioni, ridurre i rischi e dimostrare la propria diligenza.
Documenti privacy obbligatori in base alla struttura dell’azienda
Un errore molto diffuso, che riscontriamo spesso assistendo imprese e professionisti, è ritenere che gli obblighi privacy siano identici per tutte le aziende. In realtà, la documentazione privacy obbligatoria varia sensibilmente in base alla struttura organizzativa, al tipo di attività svolta e alle categorie di dati trattati. Comprendere questa distinzione è fondamentale per evitare sia carenze documentali sia inutili appesantimenti burocratici.
Partiamo da un presupposto chiave: ogni azienda che tratta dati personali è soggetta al GDPR, anche se non ha dipendenti e anche se opera in forma individuale. Ciò che cambia non è l’obbligo di conformità, ma la complessità e l’estensione della documentazione privacy aziendale.
Nel caso delle aziende con dipendenti, il perimetro degli obblighi si amplia in modo significativo. Oltre ai documenti già visti – informative privacy, registro dei trattamenti, nomine e procedure – diventa indispensabile una documentazione specifica per la gestione dei dati dei lavoratori. Ci riferiamo, in particolare, all’informativa privacy per dipendenti e collaboratori, alle istruzioni operative interne, alle policy sull’utilizzo degli strumenti aziendali e, quando presenti, alle procedure di controllo e sicurezza. In questo contesto rientrano anche i sistemi di segnalazione interna, che comportano trattamenti di dati particolarmente delicati e che richiedono un’attenzione elevata alla riservatezza, come abbiamo evidenziato nell’analisi dedicata ai canali interni di segnalazione e alla protezione dell’identità dei soggetti coinvolti.
Per le aziende senza dipendenti, come molte ditte individuali o microimprese, gli obblighi privacy non vengono meno, ma risultano più circoscritti. Anche in assenza di personale, l’azienda tratta comunque dati personali di clienti, fornitori, contatti commerciali o utenti del sito web. Di conseguenza, rimangono obbligatori documenti quali l’informativa privacy, il registro dei trattamenti – seppur semplificato – e le nomine dei fornitori esterni che accedono ai dati. È proprio in queste realtà che si riscontra più frequentemente una falsa percezione di “esenzione”, che espone l’attività a rischi concreti in caso di controlli o contestazioni.
Un discorso a parte merita il professionista (avvocato, commercialista, consulente, medico, tecnico), che spesso opera come titolare autonomo del trattamento. In questi casi, la documentazione privacy deve essere calibrata sull’attività svolta, ma resta centrale il rispetto degli obblighi informativi, la tracciabilità dei trattamenti e la corretta gestione dei dati sensibili o particolari. L’assenza di una struttura complessa non esonera dall’obbligo di dimostrare la conformità, soprattutto quando vengono trattati dati di natura delicata.
Un’ulteriore variabile fondamentale è rappresentata dalla presenza di un sito web aziendale o di attività online. Ogni azienda che opera attraverso un sito internet deve predisporre documenti privacy specifici, come l’informativa per il sito web, la cookie policy e, se svolge attività di marketing o profilazione, testi adeguati a spiegare in modo trasparente l’utilizzo dei dati. Anche in questo ambito, la standardizzazione e il “copia e incolla” di modelli generici rappresentano uno degli errori più frequenti.
È importante sottolineare che la mancata personalizzazione della documentazione privacy in base alla struttura aziendale è uno degli aspetti che più spesso emergono in sede di verifica. Non a caso, nelle procedure interne più sensibili – come quelle legate alla gestione delle segnalazioni – la normativa richiede espressamente che le modalità di trattamento siano coerenti con l’organizzazione dell’ente e adeguatamente documentate, come abbiamo approfondito parlando della disciplina delle procedure di gestione delle segnalazioni.
In sintesi, non esiste una privacy aziendale “taglia unica”. Esistono invece obblighi comuni, che vanno declinati in modo diverso a seconda che si tratti di:
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azienda con dipendenti,
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azienda senza dipendenti,
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professionista,
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realtà che operano online o trattano dati particolari.
Nella sezione successiva entreremo ancora più nel concreto, analizzando quali documenti privacy vengono più spesso dimenticati o sottovalutati dalle aziende, e perché proprio questi rappresentano una delle principali fonti di rischio.
I documenti privacy più sottovalutati (e più pericolosi) per le aziende
Nella pratica professionale, quando analizziamo la documentazione privacy aziendale di imprese che ritengono di essere “in regola con il GDPR”, emergono quasi sempre criticità ricorrenti. Non si tratta, nella maggior parte dei casi, dell’assenza totale di documenti, ma della mancanza di alcuni atti chiave, spesso ritenuti secondari e invece centrali sotto il profilo della responsabilità giuridica.
Uno dei documenti più frequentemente trascurati è rappresentato dalle procedure interne privacy. Molte aziende possiedono informative e nomine, ma non hanno alcuna istruzione scritta su come gestire eventi concreti: una richiesta di accesso ai dati personali, una richiesta di cancellazione, una violazione dei dati o una segnalazione interna. In assenza di procedure formalizzate, la gestione di queste situazioni avviene in modo estemporaneo, con il rischio di violare i principi di correttezza, minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati.
Questo problema emerge con particolare evidenza nelle organizzazioni che hanno introdotto – o dovrebbero introdurre – canali di segnalazione interna. La gestione delle segnalazioni comporta il trattamento di dati personali altamente sensibili e richiede documenti e procedure specifiche. Non a caso, abbiamo dedicato ampio spazio all’analisi della conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e al rispetto del principio di minimizzazione e limitazione della conservazione, evidenziando come una gestione impropria possa esporre l’ente a contestazioni rilevanti
(https://www.studiolegalecalvello.it/whistleblowing-conservazione-della-documentazione-inerente-alle-segnalazioni-2/ –
https://www.studiolegalecalvello.it/whistleblowing-il-principo-di-minimizzazione-e-di-limitazione-della-conservazione-art-12-comma-1/).
Un altro ambito spesso sottovalutato riguarda le istruzioni agli autorizzati al trattamento. Nella maggior parte delle aziende, i dipendenti e collaboratori trattano dati personali quotidianamente, ma senza aver ricevuto indicazioni operative chiare e documentate. La semplice nomina non è sufficiente se non è accompagnata da istruzioni che definiscano cosa è consentito fare, cosa è vietato e quali cautele devono essere adottate. Questo aspetto diventa ancora più delicato quando si gestiscono informazioni riservate o segnalazioni, dove la tutela dell’identità e la riservatezza sono elementi imprescindibili, come approfondito nei contributi dedicati alla protezione dell’identità nei procedimenti connessi alle segnalazioni
(https://www.studiolegalecalvello.it/whistleblowing-la-protezione-dellidentita-nei-procedimenti-connessi/ –
https://www.studiolegalecalvello.it/whistleblowing-la-protezione-dellidentita-anche-da-parte-di-tutti-i-soggetti-riceventi-art-12-comma-7/).
Particolarmente critico è anche il tema della mancata o non corretta istituzione dei canali interni e delle relative procedure. In molte realtà aziendali, la predisposizione di un canale di segnalazione viene affrontata come un mero adempimento tecnico, senza un’adeguata valutazione delle implicazioni privacy. La normativa richiede invece che tali sistemi siano progettati e documentati in modo da garantire riservatezza, sicurezza dei dati e corretta gestione delle informazioni. L’assenza di documenti idonei in questo ambito è una delle violazioni più frequentemente contestate
(https://www.studiolegalecalvello.it/whistleblowing-la-mancata-istituzione-dei-canali-interni-e-delle-relative-procedure-o-istituzione-non-conforme/ –
https://www.studiolegalecalvello.it/whistleblowing-i-canali-di-segnalazione-interni/).
Un ulteriore profilo di rischio riguarda la documentazione relativa ai soggetti esterni coinvolti nel trattamento dei dati. Spesso i rapporti con fornitori, consulenti e partner vengono gestiti senza un’adeguata formalizzazione dei ruoli privacy, oppure con modelli generici non aggiornati. Questo espone l’azienda a responsabilità dirette per attività svolte da terzi, soprattutto quando la gestione dei dati avviene su piattaforme esterne o condivise. Non è un caso che la normativa preveda obblighi stringenti anche in merito ai soggetti a cui viene affidata la gestione delle segnalazioni, come approfondito in uno dei nostri articoli di riferimento (https://www.studiolegalecalvello.it/whistleblowing-i-soggetti-a-cui-va-affidata-la-gestione-delle-segnalazioni/).
In definitiva, ciò che rende questi documenti particolarmente “pericolosi” non è solo la loro assenza, ma il fatto che vengono presi in considerazione solo quando emerge un problema: una segnalazione, un controllo, una contestazione o un conflitto interno. A quel punto, la mancanza di una documentazione adeguata diventa un elemento di debolezza difficilmente sanabile.
Nella prossima sezione sposteremo l’attenzione su un caso reale di vita quotidiana, per mostrare concretamente cosa accade quando un’azienda scopre di non avere la documentazione privacy necessaria e quali conseguenze pratiche può trovarsi ad affrontare.
Un esempio reale: quando l’azienda scopre di non essere in regola con la privacy
Per comprendere fino in fondo perché i documenti privacy aziendali sono obbligatori e perché non possono essere considerati meri adempimenti formali, è utile partire da una situazione concreta, molto più comune di quanto si pensi.
Un’azienda di medie dimensioni, operante nel settore dei servizi, decide di introdurre un canale interno di segnalazione per conformarsi alla normativa sul whistleblowing. La piattaforma viene attivata rapidamente, affidandosi a un fornitore esterno, ma senza una reale analisi preventiva della documentazione privacy necessaria. L’azienda è convinta di essere già in regola: informative presenti, qualche nomina firmata, privacy policy sul sito web.
Dopo pochi mesi, arriva una segnalazione interna. Nulla di clamoroso, ma sufficiente a innescare una serie di verifiche. È in quel momento che emergono i problemi:
– non esiste una procedura scritta sulla gestione delle segnalazioni;
– non è chiaro chi sia autorizzato ad accedere ai dati;
– i tempi di conservazione delle informazioni non sono definiti;
– la tutela della riservatezza del segnalante non è adeguatamente documentata.
In altre parole, manca una parte essenziale della documentazione privacy aziendale, proprio quella che il GDPR richiede per dimostrare la conformità. Situazioni come questa sono state analizzate più volte anche con riferimento alla mancata istituzione o all’istituzione non conforme dei canali interni, evidenziando come l’assenza di documenti e procedure adeguate rappresenti uno dei principali fattori di rischio per l’ente
(https://www.studiolegalecalvello.it/whistleblowing-la-mancata-istituzione-dei-canali-interni-e-delle-relative-procedure-o-istituzione-non-conforme/).
A complicare ulteriormente il quadro, emerge che la segnalazione è stata gestita da più soggetti, senza che fossero state formalizzate correttamente le designazioni privacy e senza istruzioni operative chiare. Questo espone l’azienda non solo a contestazioni sul piano della protezione dei dati personali, ma anche a profili di responsabilità organizzativa. Sul punto, è utile ricordare quanto sia centrale individuare correttamente i soggetti a cui affidare la gestione delle segnalazioni, tema che abbiamo approfondito in modo specifico
(https://www.studiolegalecalvello.it/whistleblowing-i-soggetti-a-cui-va-affidata-la-gestione-delle-segnalazioni/).
Il passaggio più critico arriva quando l’azienda si rende conto di non poter dimostrare il rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati. I documenti vengono conservati “per prassi”, senza un criterio definito e senza una base documentale che giustifichi tempi e modalità. Anche questo è un errore frequente, che abbiamo analizzato evidenziando come la gestione impropria della documentazione possa diventare un elemento decisivo in sede di verifica
(https://www.studiolegalecalvello.it/whistleblowing-il-principo-di-minimizzazione-e-di-limitazione-della-conservazione-art-12-comma-1/).
A questo punto, l’azienda comprende un aspetto fondamentale che spesso viene sottovalutato: non è la presenza di un singolo documento a fare la differenza, ma la coerenza complessiva dell’assetto privacy aziendale. Informative, registro dei trattamenti, nomine, procedure e policy devono dialogare tra loro e descrivere fedelmente ciò che accade nella realtà operativa.
È proprio in queste situazioni che emerge il valore di una consulenza privacy strutturata, in grado di ricostruire l’intero sistema documentale e organizzativo prima che il problema diventi irreversibile. Intervenire dopo, quando una segnalazione è già stata gestita in modo non conforme o quando emergono criticità sulla riservatezza e sulla tutela dei soggetti coinvolti, è sempre più complesso e rischioso.
Questo esempio mostra in modo chiaro come la domanda “quali documenti privacy sono obbligatori per essere in regola” non sia una questione teorica, ma una necessità concreta per ogni azienda che voglia prevenire problemi, tutelarsi e dimostrare la propria diligenza.
Nella sezione successiva risponderemo in modo puntuale alle domande più frequenti sulla privacy aziendale, chiarendo i dubbi che imprenditori e professionisti pongono più spesso quando cercano informazioni su questi temi.
Domande frequenti sulla privacy aziendale e sui documenti obbligatori
Una delle ragioni per cui il tema della privacy aziendale genera così tante ricerche online è la presenza di dubbi concreti e ricorrenti. Nel nostro lavoro quotidiano di assistenza alle imprese, queste sono le domande che riceviamo più spesso da chi vuole capire come essere davvero in regola con il GDPR.
Quali documenti privacy sono obbligatori per un’azienda?
Ogni azienda deve disporre, come minimo, di informative privacy adeguate ai trattamenti svolti, di un registro dei trattamenti aggiornato, delle nomine privacy per soggetti interni ed esterni e di procedure che disciplinino la gestione dei dati personali. L’assenza anche di uno solo di questi documenti può compromettere la conformità complessiva.
Il registro dei trattamenti è obbligatorio anche per le piccole imprese?
Sì. L’idea che il registro dei trattamenti sia obbligatorio solo per le grandi aziende è errata. Anche le PMI e i professionisti sono tenuti a predisporlo quando trattano dati personali in modo non occasionale, situazione che nella pratica ricorre quasi sempre.
È sufficiente avere una privacy policy sul sito web per essere in regola?
No. La privacy policy del sito è solo uno dei documenti richiesti. La privacy aziendale riguarda tutti i trattamenti di dati personali, non solo quelli online. Clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori e segnalazioni interne richiedono documentazione specifica.
Le aziende senza dipendenti devono adeguarsi al GDPR?
Sì. Anche le aziende senza dipendenti trattano dati personali e sono quindi soggette agli obblighi privacy. Cambia la complessità della documentazione, non l’obbligo di conformità.
Le nomine privacy sono davvero obbligatorie?
Assolutamente sì. Ogni soggetto che tratta dati personali per conto dell’azienda deve essere formalmente nominato e istruito. La mancanza di nomine espone l’azienda a responsabilità dirette per trattamenti illeciti.
Cosa succede se un’azienda non ha i documenti privacy obbligatori?
In caso di controllo, reclamo o segnalazione, l’azienda non è in grado di dimostrare la propria conformità. Questo può comportare contestazioni, prescrizioni correttive e, nei casi più gravi, sanzioni.
I documenti privacy devono essere aggiornati nel tempo?
Sì. La documentazione privacy non è statica. Deve essere aggiornata ogni volta che cambiano i trattamenti, l’organizzazione aziendale, i fornitori o le modalità di gestione dei dati.
Le procedure interne privacy sono obbligatorie?
Sì, soprattutto per la gestione di eventi critici come violazioni dei dati, richieste degli interessati o segnalazioni interne. Senza procedure scritte, l’azienda agisce in modo improvvisato, aumentando il rischio di errori.
Il whistleblowing rientra nella privacy aziendale?
Sì. I sistemi di whistleblowing comportano trattamenti di dati personali particolarmente delicati e richiedono documentazione privacy specifica, coerente con i principi di riservatezza, minimizzazione e sicurezza.
Posso usare modelli privacy standard trovati online?
È fortemente sconsigliato. I modelli generici non tengono conto delle specificità dell’azienda e spesso risultano incoerenti con i trattamenti reali, esponendo l’impresa a rischi concreti.
Affidarsi a una consulenza privacy strutturata: perché fa la differenza
Arrivati a questo punto, emerge con chiarezza un aspetto fondamentale: la privacy aziendale non si esaurisce nell’adempimento formale, ma richiede una costruzione consapevole e coerente dell’intero sistema di gestione dei dati. Informative, registro dei trattamenti, nomine, procedure e policy devono rappresentare fedelmente ciò che accade nella realtà operativa dell’azienda, non una situazione astratta o teorica.
Nel nostro lavoro quotidiano affianchiamo imprese e professionisti che scoprono di non essere realmente in regola solo quando emerge un problema concreto: una richiesta di esercizio dei diritti, una segnalazione, un controllo o una contestazione. In questi contesti, l’assenza o l’inadeguatezza della documentazione privacy obbligatoria diventa un elemento critico, spesso difficile da correggere in tempi rapidi.
Proprio per questo riteniamo che intervenire prima, attraverso una consulenza privacy strutturata e personalizzata, rappresenti la scelta più efficace per tutelare l’azienda, prevenire rischi e dimostrare una reale diligenza organizzativa. Un corretto adeguamento GDPR non serve solo a “essere a posto”, ma consente di affrontare ogni evenienza con maggiore serenità, potendo contare su una documentazione solida, coerente e difendibile.
All’interno dello Studio, l’avvocato Claudio Calvello svolge inoltre il ruolo di DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) per numerose aziende e studi professionali, affiancando il titolare del trattamento nella gestione continuativa della compliance privacy, nella valutazione dei rischi e nel presidio delle responsabilità previste dal GDPR.
Se desideri verificare se la tua azienda è realmente in regola con la normativa privacy o se vuoi impostare correttamente la documentazione GDPR obbligatoria, puoi richiedere una consulenza legale dedicata.
Richiedi una consulenza privacy personalizzata https://www.studiolegalecalvello.it/consulenza-studio-legale/





