Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Ricorso per cassazione: il semplice deposito dei documenti nel fascicolo di parte non obbliga il giudice a esaminarli senza uno specifico richiamo negli atti processuali.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17870 del 24 novembre 2003, chiarisce che il semplice inserimento di documenti nel fascicolo di parte non impone al giudice di esaminarli, qualora manchi uno specifico richiamo negli atti processuali. Nel giudizio di legittimità, la documentazione attestante la capacità processuale e il conferimento dello ius postulandi deve essere espressamente indicata nel ricorso o nel controricorso e ritualmente depositata. La mancata osservanza di tali formalità può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione, nel rispetto del principio del contraddittorio. La Corte ribadisce anche che la procura generale alle liti non sostituisce la procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione. Viene pertanto respinta la domanda di revocazione proposta dalla società ricorrente.
LA VICENDA
Una società aveva proposto ricorso per cassazione in una controversia relativa all’esecuzione di un preliminare di compravendita immobiliare, dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione del tempestivo conferimento dello ius postulandi. La società chiedeva la revocazione della decisione, sostenendo che la documentazione necessaria fosse già presente nel fascicolo. La Cassazione respingeva il ricorso, escludendo l’obbligo del giudice di ricercare autonomamente documenti non specificamente richiamati.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROCEDIMENTO CIVILE – GIUDIZIO DI CASSAZIONE – DOCUMENTI – PRODUZIONE NEL FASCICOLO DI PARTE – MANCATO RICHIAMO NEGLI ATTI PROCESSUALI – OBBLIGO DI ESAME DEL GIUDICE – ESCLUSIONE – CAPACITÀ PROCESSUALE E IUS POSTULANDI – PROCURA SPECIALE – NECESSITÀ.
La semplice produzione di documenti o il loro inserimento nel fascicolo di parte, in assenza di uno specifico richiamo negli atti processuali o nei verbali d’udienza, non comporta per il giudice alcun obbligo di esaminarli, essendo questi tenuto alla valutazione delle prove allegate dalle parti e non alla loro autonoma ricerca. Nel giudizio di cassazione, i documenti comprovanti la capacità processuale e il conferimento dello ius postulandi devono essere espressamente indicati nell’atto di impugnazione o di costituzione e ritualmente acquisiti al processo, affinché la controparte possa esercitare il diritto al contraddittorio. Il mero deposito del fascicolo, senza specifica indicazione dei documenti rilevanti, non è sufficiente e può comportare l’inammissibilità del ricorso per difetto di prova dei necessari presupposti processuali. La procura richiesta dall’art. 365 c.p.c. deve inoltre essere speciale, riferita alla specifica controversia e al giudizio di legittimità, non potendo essere sostituita da una procura generale alle liti o da una generica attribuzione statutaria dei poteri di rappresentanza.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione II, Sentenza 24/11/2003, n. 17870
(Omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza 22.8.02 n. 12348, questa Corte Suprema dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla S.r.l. S.I.T.M.E. per la cassazione della sentenza emessa dalla corte d’appello di Messina nella causa che l’aveva vista contendere con Francesco Penna in ordine all’esecuzione in forma specifica d’un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Vi si premetteva, infatti, che la disciplina dettata dal codice di rito in tema di difesa personale della parte ex art. 86 CPC va coordinata, in caso di rappresentanza nel processo d’una persona giuridica da parte d’un avvocato iscritto nell’albo speciale, con i principi dettati dal medesimo codice con riguardo alla sottoscrizione del ricorso per cassazione ex art. 365 CPC, a mente dei quali la procura speciale – id est l’atto che consente d’esercitare lo ius postulandi innanzi alle giurisdizioni superiori – va in ogni caso rilasciata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata ed in data anteriore o contemporanea a quella della notificazione del ricorso: che, di conseguenza, ove il ricorso sia proposto da una società dì capitali e sia sottoscritto da un avvocato il quale cumuli in sè la rappresentanza sostanziale nel processo in ordine al rapporto dedotto in giudizio e la rappresentanza processuale quale difensore tecnico abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori, è indispensabile, ai fini dell’ammissibilità del gravame, che l’atto deliberativo in forza del quale il sottoscrittore agisce come legale rappresentante della società e, al tempo stesso, come difensore munito di ius postulandi senza aver rilasciato – non essendovene la necessità – a se stesso la procura, sia stato assunto posteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata ed in data anteriore o contemporanea a quella della notifica del ricorso.
Vi si rilevava, quindi, come, nella specie, il ricorso per cassazione, sottoscritto dall’Avv. Carmelo D’Angelo nella sua duplice qualità di rappresentante legale della S.r.l. S.I.T.M.E. e di rappresentante processuale della stessa in quanto avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, non contenesse alcuna indicazione della procura speciale e facesse riferimento in modo generico, quale fonte dello ius postulandi asseritamente spettante al detto sottoscrittore, allo Statuto della società e ad una deliberazione consiliare del 12.6.01 senza alcun’altra precisazione; come detti documenti fossero stati successivamente depositati ex art. 372 CPC ma non consentissero egualmente d’accertare che l’atto deliberativo fosse stato adottato in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata ed antecedente alla notificazione del ricorso, dacché il verbale del consiglio d’amministrazione depositato in copia era privo di data certa e tale certezza non poteva essere desunta dalla certificazione notarile d’autenticità del documento stesso, in quanto appostavi il 6.12.01 e, quindi, in data di gran lunga posteriore a quella della notificazione del ricorso, avvenuta il 22.6.01.
Vi si concludeva che l’impossibilità di verificare l’anteriorità del conferimento del potere d’esercitare lo ius postulandi rispetto alla notificazione del ricorso comportava, per il rigore sotteso all’esaminata disciplina e per costante indirizzo giurisprudenziale, l’inammissibilità del ricorso.
Avverso tale decisione la S.r.l. S.I.T.M.E. proponeva ricorso per revocazione.
Resisteva con controricorso Angela Terranova, in proprio ed in rappresentanza di Francesca Penna e Guglielmo Penna per procura speciale 18.4.02 notar Ignazio Maria Emmolo, tutti quali unici eredi dell’originaria parte Francesco Penna.
Con requisitoria 5.3.03, la Procura Generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto concernente questione oggetto di contraddittorio tra le parti e puntualmente decisa con la sentenza impugnata.
Successivamente, entrambe le parti depositavano memorie.
Motivi della decisione
Denunziando errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa ex art. 391 bis CPC in relazione all’art. 395 n. 4 CPC, la ricorrente, premesso che nel fascicolo originario del ricorso depositato il 6.7.01 esisteva una copia del verbale della riunione 12.6.01 del consiglio d’amministrazione estratta ed autenticata dal notaio Caruso il 19.6.01 e che, pertanto, oltre alla copia depositata ad abundantiam il 28.12.01 ex art. 372 CPC, esisteva agli atti altra copia dalla quale risultava il conferimento della procura speciale e la cui data era rimasta accertata quanto meno tre giorni prima della notificazione del ricorso, imputava a questa Corte d’aver ritenuto inammissibile il ricorso sulla base d’una considerazione smentita dalla prova acquisita agli atti.
La riportata censura non merita accoglimento.
La ricorrente prende, infatti, le mosse dall’erroneo presupposto che il Collegio giudicante dovesse di sua iniziativa esaminare il fascicolo di parte depositato unitamente al ricorso il 6.7.01 ed, ivi rinvenuta la copia del verbale 12.6.01 autenticata il 19.6.01, dedurne l’avvenuto conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso in data antecedente alla notificazione del ricorso stesso avvenuta il 22.6.01.
Già in linea generale e per qualsiasi giudizio la sola produzione di documenti e tanto più il loro semplice inserimento nel fascicolo di parte, ove non accompagnati o almeno seguiti da specifico loro richiamo quali rilevanti fonti di prova nell’ambito di deduzioni, negli atti di parte o nei verbali d’udienza, intese alla dimostrazione del fondamento delle situazioni giuridiche e delle pretese fatte valere, implicano che la controparte non sia messa in condizione di verificare i detti documenti e di controdedurre in merito alla loro validità e rilevanza, e non comportano, comunque, per il giudice alcun onere d’esaminarli, essendo egli tenuto al riscontro delle prove allegate dalle parti e non alla loro autonoma ricerca nei rispettivi fascicoli indipendentemente da qualsiasi indicazione, e tanto meno di tenerne conto nella formazione del proprio convincimento, ché, anzi, ove li utilizzasse ai fini della decisione, ciò farebbe in violazione del principio del contraddittorio e del limite del giudicare iuxta provata et alligata.
Con particolare riferimento al giudizio di legittimità è stato, inoltre, evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte come, dovendo i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del ricorso o controricorso, ed il principio vale anche per i documenti attestanti il conferimento dello ius postulandi, essere inseriti formalmente tra gli atti interni del giudizio stesso, tale inserzione debba aver luogo mediante espressa indicazione dei detti documenti nel contesto dell’atto d’impugnazione o di costituzione, cui deve far seguito il loro deposito in cancelleria in una all’atto stesso; ciò in quanto formalità siffatta serve a porre la controparte in condizione di conoscere sulla base di quali titoli il ricorrente sia legittimato ad agire e tale esigenza è rimarcata nel secondo comma dell’art. 372 CPC laddove, consentendosi il deposito della documentazione de qua anche indipendentemente da quello del ricorso o del controricorso, ne è in tal caso imposta la notificazione mediante elenco alla controparte (Cass. 18.7.02 n. 10441, 4.2.02 n. 1468, 24.8.00 n. 17.077, 18.2.00 n. 1822, SS. UU. 21.2.96 n. 1325).
Al riguardo si è, inoltre, specificato come, quand’anche i documenti in questione fossero contenuti nel fascicolo di parte della fase di merito e prodotti con il deposito di questo, non di meno di siffatta loro formale acquisizione agli atti interni del giudizio di legittimità debba farsi espressa menzione nell’atto d’impugnazione o costituzione, non essendo sufficiente il solo deposito del detto fascicolo senza richiamo alcuno nè ai documenti de quibus nè al fatto che gli stessi siano stati in tal guisa acquisiti al giudizio, con la conseguenza che la mancanza di tali adempimenti comporta, per il difetto di prova sulle dette pregiudiziali questioni, l’inammissibilità del ricorso o controricorso (ibidem).
Orbene, nella specie – come in effetti già rilevato nella sentenza impugnata e riscontrabile da questa Corte investita dell’esame del fatto processuale – il ricorso, oltre a non contenere alcuna specifica indicazione idonea a consentire l’accertamento dell’intervenuto conferimento della procura speciale in data successiva alla pubblicazione della sentenza d’appello ed anteriore alla notificazione del ricorso stesso, e, quindi, dello ius postulandi in capo all’Avv. Carmelo D’Angelo, neppure conteneva alcun rinvio, a tale preciso scopo, ad atti contestualmente depositati con il fascicolo di parte dai quali tali dati potessero essere desunti, in guisa da integrarne le insufficienti indicazioni; nè, per quanto sopra evidenziato, giovava alla ricorrente aver informalmente allegato al proprio fascicolo gli atti necessari a comprovare l’intervenuto conferimento della procura speciale.
Correttamente, pertanto, nell’impugnata sentenza, dopo essersi evidenziata la genericità ed inidoneità dei riferimenti effettuati in ricorso, ci si è attenuti, ai fini del decidere, agli unici atti formalmente prospettatile, idest quelli depositati e comunicati ex art. 372 CPC che erano, per le ragioni pure esposte nell’impugnata sentenza, obiettivamente inidonei allo scopo.
Ne consegue che, essendo gli atti depositati contestualmente al ricorso insuscettibili d’esame e, quindi, tamquam non esset, la decisione non può esser considerata inficiata da alcuna falsa percezione od omessa valutazione dei documenti stessi, dacché semplicemente è stata adottata sulla base degli unici documenti suscettibili d’esame.
Poiché, dunque, la questione dello ius postulandi ha formato oggetto di corretta trattazione e successiva decisione sulla base dei detti soli documenti, il ricorso per revocazione, in relazione all’esaminata censura, è da considerare infondato.
Soggiunge ancora la ricorrente che il proprio Statuto, anch’esso acquisito con il ricorso agli atti del giudizio, conferisce al presidente del consiglio d’amministrazione la rappresentanza senz’alcuna limitazione abilitandolo alla proposizione del ricorso de quo senz’alcuna necessità di preventiva delibera societaria.
Neppure tale ulteriore censura merita accoglimento, in quanto con l’impugnata sentenza la questione dell’idoneità o meno della previsione statutaria a consentire direttamente al legale rappresentante, che sia anche avvocato abilitato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori, l’esercizio dello ius postulandi risulta aver formato oggetto d’espressa valutazione conclusasi con giudizio negativo in ragione della genericità del rinvio fatto ad essa con il ricorso, inidoneo a prospettare la specificità della procura ed, anche in questo caso, stante la mancata indicazione di quell’avvenuta produzione dello statuto che ne avrebbe consentito l’esame.
D’altra parte, quali che potessero essere il contenuto e l’estensione dei poteri che la norma statutaria invocata nell’epigrafe del ricorso 21.6.01 attribuiva all’Avv D’Angelo, la norma stessa non poteva costituire manifestazione di volontà della persona giuridica de qua idonea ad integrare gli estremi voluti dall’art 365 CPC per la validità della procura speciale necessaria alla rappresentanza ed assistenza della parte nel giudizio di legittimità.
L’esigenza d’una speciale procura per tale giudizio ha la medesima ratio dell’esigenza della sottoscrizione del ricorso da parte d’un avvocato iscritto in apposito albo, id est quella che il procedimento di cassazione sia assoggettato a regole particolarmente rigorose e restrittive rispetto a quelle dettate per i giudizi di merito, allo scopo di limitare l’adizione del giudice di legittimità ai soli casi nei quali un avvocato dotato d’adeguata esperienza e di particolare capacità professionale lo consideri indispensabile, a tutela dell’interesse del cliente, ove ragionevolmente ritenga di poter vincere quella presunzione di fondatezza e legalità che dovrebbe assistere la decisione del giudice di merito dopo due gradi di piena cognizione; per tal motivo il legislatore ha stabilito che il giudizio di cassazione possa essere introdotto solo dopo meditata riflessione così della parte come del difensore, riflessione che s’estrinseca nella specialità della procura, id est nel conferimento dell’incarico professionale per quella specifica causa, per quello specifico grado del giudizio e solo una volta presa cognizione dell’esito del grado precedente Ond’è che, per il giudizio di cassazione, non può essere valida una procura generale, in quanto ovviamente incompatibile con la lettera dell’art. 365 CPC e con la sua ratio, essendo proprio della procura generale ad lites il prescindere dal preciso riferimento tanto ad una singola concreta controversia quanto ad uno specifico grado della stessa (Cass. 6.8.02 n. 11765, 14.3.00 n. 2913, 3.9.97 n. 8450, 14.8.97 n. 7611, 11.3.96 n. 1989).
Ora, nel caso in esame, l’enunciazione in epigrafe al ricorso 19.6.01 del fatto che l’Avv. D’Angelo rappresentasse nel processo e difendesse in virtù di norma statutaria la S.r.l. S.I.T.M.E. integrava un evidente riferimento ad una procura generale ad lites inidonea, per quanto sopra, alla rappresentanza ed alla difesa nel giudizio di legittimità con tale ricorso introdotto, in quanto nè poteva riferirsi alla specifica controversia definita in sede di merito con 1a sentenza impugnata ed alla fase di legittimità della stessa, nè poteva essere stata rilasciata successivamente all’acquisita cognizione dell’esito del grado precedente.
Nessuna delle esaminate censure meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 240,50 per esborsi ed euro 2.000, 00 per onorari oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 17.06.2003.




