Diritto all’oblio violato da Google: la Cassazione chiarisce che il giudice non può negare il risarcimento con una motivazione apparente e deve valutare il danno anche attraverso presunzioni semplici.
La Corte di Cassazione affronta il tema della tutela del diritto all’oblio e del risarcimento del danno derivante dalla tardiva deindicizzazione di contenuti lesivi della reputazione personale. Nel caso esaminato, Google aveva rimosso con notevole ritardo alcuni URL relativi a una vicenda penale conclusasi con prescrizione, nonostante la richiesta dell’interessato. La Suprema Corte ha censurato la decisione del Tribunale di Roma che, pur riconoscendo la violazione del diritto all’oblio, aveva negato il risarcimento del danno con una motivazione ritenuta meramente apparente. Il giudice di merito deve infatti valutare concretamente gli elementi allegati dalla parte e può accertare il danno non patrimoniale anche mediante presunzioni semplici. La sentenza viene quindi cassata con rinvio.
LA VICENDA
Un soggetto coinvolto in un procedimento penale poi estinto per prescrizione aveva chiesto a Google la deindicizzazione di articoli online relativi alla vicenda. Google aveva provveduto solo parzialmente e con ritardo. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la violazione del diritto all’oblio ma escluso il risarcimento del danno per mancanza di prova. La Cassazione ha annullato la decisione ritenendo insufficiente la motivazione sul mancato riconoscimento del danno.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PRIVACY – Diritto all’oblio – Deindicizzazione di contenuti online – Ritardata rimozione da parte del motore di ricerca – Violazione accertata – Danno non patrimoniale – Prova per presunzioni – Motivazione apparente – Nullità della sentenza – Cassazione con rinvio.
In materia di diritto all’oblio, una volta accertata l’illegittima permanenza online di contenuti che avrebbero dovuto essere tempestivamente deindicizzati, il giudice non può rigettare la domanda risarcitoria mediante una motivazione meramente apodittica o apparente. Il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della reputazione, della riservatezza e dell’identità personale può essere accertato anche attraverso presunzioni semplici, tenendo conto della diffusione della notizia, del contenuto delle informazioni divulgate e della posizione sociale del soggetto interessato.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 18/03/2026, n. 6433
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dalla imputazione dell’odierno ricorrente per i reati di cui all’art. 110 e 648 c.p., il cui procedimento penale si è concluso il 07/03/2022 con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. Il ricorrente ha quindi inviato a GOOGLE LLC, società disciplinata dalle leggi dello Stato della Delaware (USA), due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani on line che parlavano della vicenda penale suddetta, includendo il link alla sentenza di proscioglimento.
Il Tribunale di Roma ha rilevato che Google aveva accolto una delle due domande di deindicizzazione, procedendo di conseguenza, e non accolto l’altra, asseritamente per una svista nel non rilevare il collegamento, e che solo dopo la notifica del ricorso aveva provveduto a rimuovere gli URL contestati dal ricorrente. Il Tribunale riteneva pertanto cessata materia del contendere, affermando che era stato violato il diritto all’oblio del ricorrente ma negando il risarcimento del danno (Il comportamento del resistente ha, quindi, violato il diritto all’oblio del ricorrente. Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta).
A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad otto motivi. GOOGLE LLC si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma I, n. 3, con riferimento al disposto dell’art. 2729 c.c. che disciplina il ragionamento presuntivo e che, ove correttamente applicato, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ritenere provato il danno di cui è stato chiesto il risarcimento. Il ricorrente deduce che nel rilevare la mancanza di prova del danno il primo giudice ha compiuto un duplice errore di diritto, sul metodo da utilizzare al fine della corretta valutazione del materiale probatorio, in quanto dopo avere affermato “il comportamento del resistente ha violato il diritto all’oblio del ricorrente” non doveva esservi dubbio rispetto al pregiudizio da lui subito; per altro verso per avere erroneamente escluso che il danno possa essere oggetto di allegazione e prova anche attraverso presunzioni, non avendo attribuito alcuna rilevanza ai parametri di rifermento dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Rileva di avere chiaramente allegato e specificato nel corso del giudizio di merito e segnatamente nelle note di trattazione scritta, datate 28.09.2024, che risulta dalla consulenza di parte come le schermate avessero un’altissima visibilità sul motore di ricerca di Google.
2. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma I, n. 5. Il ricorrente deduce che una volta accertato che la società esistente, per suo errore, dopo aver ricevuto l’istanza del 13/07/2022, illecitamente non aveva rimosso i contenuti (come, invece, aveva fatto per altri URL), mantenendoli in rete dal 13.7.2022 (data dell’istanza di cancellazione) al 19.09.2023 (data della relativa rimozione, avvenuta in coincidenza con la costituzione nel giudizio di primo grado della resistente), il giudice avrebbe dovuto ritenere provata l’antigiuridicità della condotta. Una volta accertato l’illecito trattamento dei dati personali, avrebbe dovuto accertare anche l’esistenza del danno tramite presunzioni.
3. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c., con riferimento alla ritenuta mancanza di prova del pregiudizio patito dal ricorrente. Il ricorrente lamenta che il Tribunale nel motivare la sentenza si sia limitato ad enunciare il giudizio in cui è consistita la sua valutazione (“Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta”), omettendo di descrivere il processo cognitivo attraverso cui è pervenuto a tale decisione, mentre avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali le circostanze di fatto allegate e dedotte in ricorso sulla illegittima permanenza in rete di una notizia non più attuale con contenuti offensivi (questi sono i veri delinquenti… mentre loro rubano noi moriamo di fame…. nella gabbia dei leoni LADRI) non fosse sufficiente ai fini probatori.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento alle circostanze sulle quali avrebbe dovuto fondarsi il ragionamento presuntivo in ordine alla prova del danno. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia totalmente omesso di esaminare e trarre le dovute conclusioni da circostanze oggetto di discussione tra le parti e da fatti noti e/o comunque notori e/o comunque non contestati da parte resistente, dedotti ed allegati da esso A.A. nel corso del giudizio di merito, che avrebbero dovuto condurre alla applicazione del ragionamento presuntivo, ritenendo così dimostrato il danno non patrimoniale di cui il medesimo chiedeva il ristoro, quanto meno in punto di an, e fatta salva la sua liquidazione da effettuarsi in via equitativa. Deduce che la condotta omissiva della società ha prolungato inutilmente quella che è stata una dolorosa vicenda processuale del ricorrente, tenuto anche conto della particolare odiosità dei reati di cui era stato accusato, che ha comportato lo stigma dell’intera comunità.
5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c., 2697 c.c., 115 cpc e 116 c.p.c., 82 del regolamento UE 2016/679, in relazione all’art. 360, co.1, n.3 c.p.c., in ordine alle regole di governo dell’onere della prova. il Tribunale di Roma avrebbe dovuto tener conto delle prove fornite dal ricorrente, che documentavano chiaramente la non pertinenza delle notizie di lite (superate dalla sentenza di assoluzione) e la non attualità delle stesse (oramai obsolete dopo anni dalla loro pubblicazione), ed – in ordine al danno conseguente alla loro reperibilità – ritenerlo provato ricorrendo al ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c.
6. Con il sesto motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma I, n. 3, con riferimento al disposto degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c. che disciplinano la valutazione equitativa del danno e che, ove correttamente applicati, avrebbero dovuto indurre a ritenere raggiunta anche la prova sull’entità del danno; nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c., 2697 c.c., 2056 c.c. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in ordine alle regole di governo dell’onere della prova. Il ricorrente deduce che per il danno non patrimoniale si debba procedere alla liquidazione equitativa, e nel caso in esame, il Tribunale – una volta accertata la permanenza in rete di contenuti obsoleti (o, comunque, non più corrispondenti alla realtà) e, quindi, la illiceità della condotta della resistente, avrebbe dovuto ritenere l’esistenza (mediante ricorso alle presunzioni) dell’evento dannoso, la natura non patrimoniale del pregiudizio conseguente alla diffamazione, riguardante gli aspetti relazionali dell’onore e della reputazione e avrebbe dovuto liquidarli in via meramente equitativa, quantificando anche la sofferenza psichica causata dalla lesione della reputazione personale e professionale, con riguardo al contesto in cui le dichiarazioni erano state rese, alla gravità del fatto nel contesto sociale di riferimento, al rilievo sociale del soggetto.
7. Con il settimo motivo del ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma I, n. 3, con riferimento al disposto degli artt. 1223 c.c., 1226 c.c. e 112 c.p.c. che, ove correttamente applicati, avrebbero dovuto indurre il giudice ad emettere una decisione in ordine alla domanda di liquidazione equitativa del danno. Il ricorrente lamenta che – accertata l’esistenza del danno non patrimoniale a seguito del ricorso alle presunzioni ed al mancato assolvimento, di parte avversa, dell’onere probatorio posto a suo carico in ordine alla non imputabilità a sé stessa dell’evento dannoso – il primo giudice avrebbe dovuto liquidare il danno in via equitativa.
8.- Con l’ottavo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 c.c., 1176 c.c., 1218, 1223, 2697 c.c., 40 e 41 c.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla mancata applicazione del principio della causalità adeguata. Il ricorrente deduce che con la condotta inadempiente, omissiva ed inerte Google gli ha causato un danno; con la conseguenza che l’esistenza del nesso causale non può ritenersi esclusa. Nel caso di specie è certo che la resistente omise la condotta dovuta già a luglio 2022, consentendo la diffusione in rete per oltre un anno di contenuti che avrebbe dovuto, invece, rimuovere immediatamente, attesa la sentenza di assoluzione (pure allegata all’istanza di cancellazione). Ciò non avendo fatto ha, di conseguenza, accettato il rischio che si potesse verificare un pregiudizio; laddove, come ha chiarito codesta Corte, è da ritenere causa di un evento non solo l’antecedente che si possa positivamente accertare averlo causato, ma anche l’antecedente palesemente idoneo a produrlo.
9.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi tra di loro, in larga parte sovrapponibili e sono fondati nei limiti di cui appresso si dirà.
9.1.- In sintesi , con i motivi di ricorso il ricorrente lamenta che il primo giudice abbia reso una motivazione apodittica e contraddittoria in quanto pur avendo affermato per il comportamento del resistente ha violato il diritto all’oblio del ricorrente, non ha valutato una pluralità di elementi tutti emergenti dagli atti con riferimento alla diffusione di una notizia ormai superata dal giudizio di assoluzione. In particolare, si lamenta che il Tribunale abbia omesso di utilizzare i criteri di accertamento del pregiudizio derivante dal fatto illecito tramite presunzioni tenendo presente la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima e che non abbia esposto le ragioni per le quali le circostanze di fatto allegate e dedotte in ricorso non fossero sufficienti ai fini probatori in particolare non abbia tenuto conto che come risulta dalla consulenza di parte, richiamata nelle note di trattazione scritta del 28.09.2024, le schermate avevano un’altissima visibilità sul motore di ricerca di Google.
9.2.- La motivazione resa dalla Tribunale di Roma è una motivazione che non raggiunge il minimo costituzionale, richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. n. 7090 del 03/03/2022). Questo deficit, diversamente dal vizio di insufficiente motivazione, è oggetto di controllo in sede di legittimità atteso che la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 1986 del 28/01/2025). Segnatamente, è un caso di motivazione apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta (Cass. n. 4166 del 15/02/2024).
Ne caso di specie il giudice di merito, dopo aver rilevato che la tardiva deindicizzazione costituiva un illecito e che “Il comportamento del resistente ha, quindi, violato il diritto all’oblio del ricorrente”, punto sul quale nessuna censura è stata mossa, ha poi respinto la domanda di risarcimento del danno sulla base di una motivazione apodittica affermando che “Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta” e ciò nonostante la parte avesse esposto specifiche deduzioni sulla natura degli articoli sui loro contenuti e sulle ragioni per le quali dovevano essere deindicizzati tempestivamente. Si tratta di una mera frase di stile, che pone peraltro in contrasto con quella precedente sulla violazione del diritto all’oblio, ricorrendo alla quale il giudice è venuto meno al compito di esaminare il fatto così come esposto ed accertato (ovvero anche tramite il principio di non contestazione), nonché di esaminare le allegazioni sui i contenuti di queste articoli, per verificare se la tardiva deindicizzazione avessero effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse così ledendo anche la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza senza alcun interesse pubblico rilevante, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto (Cass. n. 19551 del 10/07/2023; Cass. n. 8861 del 31/03/2021).
Ne consegue in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma in persona di magistrato diverso per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di magistrato diverso per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2026.



