Titolo

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nullità insanabile

Danno da cose in custodia

Danno da cose in custodia e condotta del terzo: galeotta e prevedibile fu quella cera per il Comune!

Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza del 23.01.2019, n. 1725

IL FATTO

Tizio proponeva appello avverso sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda proposta nei confronti del convenuto Comune di condanna al risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale in cui l’attore sarebbe caduto dal suo motociclo per la presenza di cera sparsa sulla strada. Anche la Corte d’appello, tuttavia, rigettava la domanda. Tizio presentava, quindi, ricorso per cassazione.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Il caso fortuito può essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell’ordinaria serie causale che prende le mosse dall’esistenza della cosa custodita, eventi che possono consistere pure in condotte di terzi o del danneggiato stesso, ma che però devono essere “non conoscibili nè eliminabili con immediatezza”. Il che significa che pure l’azione di un soggetto terzo non è di per sè sufficiente a immutare l’ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita introducendo l’elemento eccezionale tradizionalmente definito caso fortuito, bensì significa che detta azione, oltre ad avere un’astratta idoneità causale, deve anche essere concretamente dotata di caratteristiche tali da sussumerla nel concetto di fortuito, quali sono, appunto, la non conoscibilità/non prevedibilità. Invero, se sussiste una condotta di terzi prevedibile materialmente attinente a una cosa oggetto di custodia, la prevenzione e/o l’eliminazione della sua conseguenza pregiudizievole rientrano, direttamente e propriamente, nell’attività di custodia, che, ragionando invece al contrario, verrebbe ad essere “svuotata” in quanto esonerata appunto da una ordinaria vigilanza della cosa, vale a dire una vigilanza atta a percepire e a comprendere non solo quel che è già accaduto (manutenzione in senso stretto) ma altresì quel che è prevedibile (manutenzione in senso lato, ovvero prevenzione).

L’ORDINANZA

(Omissis)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2011 F.G. proponeva appello avverso sentenza del 21 marzo 2011 con cui il Tribunale di Bari aveva rigettato la sua domanda, proposta nei confronti del convenuto Comune di Bari, di condanna al risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), in cui l’attore sarebbe caduto dal suo motociclo per la presenza di cera sparsa sulla strada; giudizio in cui il Comune si era costituito resistendo e aveva ottenuto la chiamata in causa di AMIU. Resistevano al gravame il Comune di Bari e AMIU. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 21 marzo 2017, lo rigettava.

F.G. ha presentato ricorso, basato su unico motivo; il Comune di Bari si difende con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

  1. Premesso che la memoria del ricorrente è tardiva perchè depositata il 24 ottobre 2018, si dà atto che l’unico motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.. Adduce il ricorrente, in sintesi, che il giudice d’appello sarebbe giunto “ad escludere la responsabilità del Comune di Bari, errando grossolanamente sul concetto espresso dall’art. 2051 c.c., cose in custodia, facendo passare l’evento di cui è causa come un fatto imprevedibile per l’amministrazione comunale”; avrebbe altresì operato un’errata sussunzione della vicenda de qua ad un non pertinente arresto di questa Suprema Corte (Cass. n. 6101/2013) laddove nel caso in esame non si tratterebbe (come nel caso esaminato da tale sentenza, che riguardava la presenza di una macchia d’olio sul manto stradale) di evento imprevisto/imprevedibile, bensì di una processione programmata per celebrare le imminenti festività pasquali della quale il Comune “era ben a conoscenza … al punto da destinare delle strade ad uso esclusivo della stessa”, essendo per di più fatto notorio che “ogni processione caratterizzata da una fiaccolata, con conseguente dispersione di cera sul manto stradale, rendendo più scivoloso e, pertanto, meno sicuro, lo stesso” onde “ben poteva l’amministrazione comunale transennare la strada, inibendone l’accesso, o quantomeno rendere edotti gli utenti della strada del pericolo”. Nulla del genere venendo fatto, sarebbe insorta la responsabilità ex art. 2051 c.c..
  2. In effetti, la corte territoriale, dopo avere qualificato l’azione proposta dall’attuale ricorrente “sotto la specie dell’art. 2051 c.c., avendo il richiedente fatto riferimento alla violazione dell’obbligo di manutenzione delle strade pubbliche da parte del comune di Bari, integrante responsabilità da cose in custodia”, ricostruisce la vicenda rilevando che, come addotto nell’atto di citazione e come risultante “dalla relazione redatta dagli agenti della polizia municipale il (OMISSIS), la caduta del motociclista si verificò nella serata dello stesso giorno, con tutta probabilità a causa dello sbandamento del motociclo dovuto alla presenza di un notevole quantitativo di cera distesa sull’asfalto dalle fiaccole votive dei fedeli che avevano partecipato alla processione religiosa … inserita nei riti pasquali, che era transitata poco prima”. E sempre “dalla relazione di servizio degli agenti della polizia municipale intervenuti in occasione dell’incidente” emergeva che “l’asfalto era vistosamente cosparso di cera caduta dalle fiaccole impugnate dai numerosi partecipanti alla processione”, transitata “poco prima”; e il “poco prima” verrà in seguito concretizzato dalla corte territoriale in “due o tre ore” prima del passaggio del motociclista e della sua caduta. Osserva allora la Corte d’appello che “l’intera carreggiata di (OMISSIS) nonchè l’intero perimetro di (OMISSIS) risultavano cosparse di una notevole quantità di cera, come constatato dagli agenti verbalizzanti … Non risulta tuttavia che il comune di Bari fosse stato avvisato della presenza della sostanza scivolosa sulla carreggiata stradale e nemmeno è stato dimostrato dall’attore che in passato si era già verificato un incidente analogo … Risulta pertanto infondata la tesi dell’attore secondo la quale il ripetersi di simili incidenti avrebbe dovuto consigliare l’amministrazione comunale di Bari di vietare l’uso delle fiaccole votive durante le processioni o in alternativa di predisporre un immediato servizio di pulizia della sede stradale subito dopo il passaggio del corteo religioso”. Pertanto “la situazione di pericolo che causò l’evento dannoso può essere qualificata come caso fortuito, non potendosi ragionevolmente esigere che l’amministrazione comunale provvedesse alla ripulitura del manto stradale immediatamente dopo il passaggio della processione poichè alla stregua degli elementi probatori raccolti l’amministrazione era ignara della situazione di pericolo determinata dalla presenza della cera”: ed è qui che il “poco prima” viene tradotto in una distanza temporale di “non oltre due o tre ore”. Giunge così la corte a inquadrare giuridicamente la propria ricostruzione fattuale, affermando pure che la responsabilità ex art. 2051 c.c. opera anche per la pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali “con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode” (si cita appunto Cass. sez. 3, 12 marzo 2013 n. 6101). E dunque nel caso in esame secondo il giudice d’appello “l’evento dannoso è riconducibile alla responsabilità dei terzi portatori delle fiaccole votive da cui la cera si riversò sulla pavimentazione stradale, qualificabile come caso fortuito tale da recidere il nesso di causalità tra la cosa soggetta all’attività di custodia dell’amministrazione (la strada pubblica) e l’evento dannoso”, non apparendo configurabile un difetto di manutenzione della strada “atteso l’esiguo intervallo di tempo intercorso fra il sorgere della condizione di pericolo e l’accadimento”.
  3. La corte territoriale, pur integralmente richiamando un arresto – Cass. sez. 3, 12 marzo 2013, n. 6101 – che non è privo di pertinenza come si vedrà infra, si distoglie dalla corretta applicazione dell’insegnamento nomofilattico, che da tempo sostiene che il caso fortuito può essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell’ordinaria serie causale che prende le mosse dall’esistenza della cosa custodita, eventi che possono consistere pure in condotte di terzi o del danneggiato stesso, ma che però (come la stessa corte territoriale riporta dalla massima dell’arresto appena citato) devono essere “non conoscibili nè eliminabili con immediatezza”. Il che significa che pure l’azione di un soggetto terzo non è di per sè sufficiente a immutare l’ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita introducendo l’elemento eccezionale tradizionalmente definito caso fortuito, bensì significa che detta azione, oltre ad avere un’astratta idoneità causale, deve anche essere concretamente dotata di caratteristiche tali da sussumerla nel concetto di fortuito, quali sono, appunto, la non conoscibilità/non prevedibilità. La serie causale materialmente si spezza, ma solo se ciò è imprevedibile questa rottura sprigiona i suoi effetti giuridici, ovvero “toglie di mezzo” agli effetti giuridici la serie causale ordinaria.
  4. Invero, se sussiste una condotta di terzi prevedibile materialmente attinente a una cosa oggetto di custodia, la prevenzione e/o l’eliminazione della sua conseguenza pregiudizievole rientrano, direttamente e propriamente, nell’attività di custodia, che, ragionando invece al contrario, verrebbe ad essere “svuotata” in quanto esonerata appunto da una ordinaria vigilanza della cosa, vale a dire una vigilanza atta a percepire e a comprendere non solo quel che è già accaduto (manutenzione in senso stretto) ma altresì quel che è prevedibile (manutenzione in senso lato, ovvero prevenzione). Vigilanza non è soltanto conoscere il presente, ma anche trarne le conseguenze per il futuro; non è quindi solo accertare e rimediare, ma anche prevedere e prevenire. Il fortuito allora è quel che esorbita dall’attività custodiale, ovvero dall’area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare.
  5. Nel caso in esame, nell’affermare che la copertura del manto stradale con una notevole quantità di cera all’esito di una processione religiosa tradizionale (la corte la definisce “manifestazione inserita nei riti pasquali”, infatti) che aveva occupato quel che la sentenza definisce “l’intera carreggiata di (OMISSIS) nonchè l’intero perimetro di (OMISSIS)” fosse non conoscibile “con immediatezza”, la corte dirige il timone, in realtà, non sulla conoscibilità nel senso di prevedibilità, bensì su una asserita impossibilità di intervento riparatorio in tempi immediati su ciò che comunque non sarebbe stato prevedibile. La corte, infatti, orienta l’applicazione dell’art. 2051 c.c. alla sussistenza di un breve lasso temporale tra l’effettivo accadimento dell’evento pericoloso e il sinistro, nel senso di desumere da tale brevità la non conoscibilità da parte del custode dell’evento suddetto per venire ad ovviarvi; pretermette invece il profilo della prevedibilità di tale evento da parte del custode, ovvero l’ipotesi in cui non rileva la durata del tempo posteriormente intercorso, in quanto il custode, per il suo obbligo di vigilanza, deve anche essere probabilisticamente consapevole ex ante degli eventi pericolosi coinvolgenti la cosa custodita in misura esigibile, ovvero quando ragionevolmente ne sussiste la prevedibilità. La custodia infatti, si ripete, è intrinsecamente anche un’attività preventiva, che pertanto deve predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita; a ben guardare, ciò costituisce il contenuto in via generale/ordinaria dell’obbligo di custodia, cui si affianca, nei casi peculiari/specifici in cui la cosa viene coinvolta in una serie causale idonea a generare danno, un’ulteriore attività diretta ad eliminare pure gli elementi pericolosi non prevedibili ma che si sono comunque verificati: ed è a questo che si rapporta la concretizzazione della responsabilità del custode, escludendola nel caso in cui il custode non abbia avuto tempo sufficiente per intervenire a eliminare l’imprevisto/imprevedibile – anche qui definibile “caso fortuito” – e quindi disinserirlo dalla serie causale in cui coinvolta è la cosa custodita.
  6. Il caso fortuito, invero, non può non essere imprevedibile (concetto che logicamente include anche l’imprevisto), per la natura del fatto in sè e/o per il tempo ontologicamente insufficiente a custodirne la cosa: e ciò è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, sovente proprio a proposito dell’obbligo di custodia che compete alla pubblica amministrazione sulle strade aperte al pubblico transito. L’ente non è responsabile in tale fattispecie solo se si è verificata una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, il caso fortuito venendo ad essere costituito soltanto dall’alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile (a proposito appunto delle strade aperte al pubblico transito cfr. ex multis Cass. sez. 3, 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. sez. 3, 19 novembre 2009 n. 24419; Cass. sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24529; Cass. sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389; Cass. sez. 3, 18 luglio 2011 n. 15720; Cass. sez. 3, 18 ottobre 2011 n. 21508; Cass. sez. 3, 12 aprile 2013 n. 8935). In questa linea, più recentemente, si sono inseriti significativi arresti, come Cass. sez. 3, 9 giugno 2016, n. 11802 che chiaramente afferma come il danneggiato sia onerato della prova dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e “non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, nè della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire” che il bene da lui custodito non presentasse pericolo a chi ne fruiva – e, da ultimo, Cass. sez. 3, ord. 12 luglio 2018, n. 18325, per cui “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (L. n. 2248 del 1865, all. F, artt. 16 e 28; D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14; per i Comuni, R.D. n. 2506 del 1923, art. 5) nonchè di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia”: ed è ovvio più che logico che la prevenzione, anche sotto la forma di segnalazione, attiene a quel che è prevedibile.
  7. Il concetto della prevedibilità si rapporta intrinsecamente, a ben guardare, a quello della conoscibilità, il quale, pertanto, più volte viene utilizzato in giurisprudenza per esprimere proprio l’obbligo del custode di prevedere lo status in cui può venire a trovarsi il bene che custodisce (oltre a Cass. sez. 3, 12 marzo 2013 n. 6101, invocata, ma come già si è visto non applicata, dalla corte territoriale – per cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione” – v. da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 19 marzo 2018 n. 6703 – per cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo” -; e cfr. pure Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2481, per cui “l’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c..”). La vigilanza del custode, in ultima analisi, viene ad essere circoscritta dal suo opposto, cioè dal caso fortuito, che traduce in riferimento alla posizione del custode il generale principio ad impossibilia nemo tenetur. Le caratteristiche della cosa custodita, infatti, plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando l’obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell’adempimento dell’obbligo stesso (cfr. Cass. sez. 3, ord. 19 gennaio 2018 n. 1257: “In tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall’art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all’estensione dell’intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l’estensione della specifica area in cui si è verificato l’evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili” -; e ancora sulla prevedibilità come ostativa al fortuito: Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2482; Cass. sez. 3, ord. 21 ottobre 2017 n. 25837; Cass. sez. 3, 27 giugno 2016 n. 13222; Cass. sez. 3, 24 marzo 2016 n. 5877; Cass. sez. 3, 24 settembre 2015 n. 18877; Cass. sez. 3, 18 settembre 2015 n. 18317; Cass. sez. 3, 5 febbraio 2013 n. 2660).
  8. Dato atto allora che, pur non privo di alcune contaminazioni direttamente fattuali, il motivo veicolato nel ricorso correttamente individua la violazione dell’art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nella mancata considerazione della prevedibilità o meno, da parte del custode, dell’alterazione del manto stradale per effetto della tradizionale processione – così che, se prevedibile fosse stata, il Comune custode avrebbe dovuto transennare l’area finchè non veniva ripulita o almeno collocare segnalazioni del pericolo -, non si può negare che, come già più sopra anticipato, la corte territoriale non ha esaminato il profilo della prevedibilità o meno dell’evento, pur avendo rilevato trattarsi di una processione che aveva coperto un’area ampia e centrale (“l’intera carreggiata di (OMISSIS) nonchè l’intero perimetro di (OMISSIS)”) e pur avendo lasciato intendere che tale processione era un evento tradizionale (“manifestazione inserita nei riti pasquali”). La corte, violando quindi l’art. 2051 c.c., non ha pertanto esaminato se era tradizionale – id est prevedibile – che in una simile processione i fedeli portassero fiaccole votive, e che pertanto cadesse cera sul manto stradale, e altresì non ha esaminato se, nell’ipotesi in cui il precedente quesito avesse raggiunto una risposta positiva, fosse intervenuto un qualche ulteriore evento imprevedibile/imprevisto che avesse impedito al Comune di adempiere l’obbligo di custodia quantomeno, se non nell’apposizione di transenne fino alla effettuazione della pulizia, nella installazione immediata di cartelli segnalanti il pericolo costituito da un manto stradale ovviamente assai scivoloso. La corte invece, riverberando tale violazione sostanziale sul piano processuale, dopo avere accertato le modalità del sinistro che era onere dell’attore danneggiato provare, non ha espletato in modo completo il conseguente stadio della prova del caso fortuito gravante sul custode perchè si è limitata a vagliare l’esigibilità (ovvero la giuridica possibilità) della conoscibilità ex post da parte del custode – rimarcando allo scopo il lasso di tempo tra la processione e il sinistro – senza considerare anche l’esigibilità della conoscibilità ex ante, in termini appunto di prevedibilità, da parte del custode stesso.

Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione affinchè si attenga al principio di diritto per cui il caso fortuito esonerante il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. non sussiste qualora il custode abbia avuto possibilità di prevedere che la cosa che ha in custodia, così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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