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Istanza di sospensione

Danno da cose in custodia Responsabilità civile

Caduta in area comune condominiale: quando risponde il condominio e quando no (Cass. civ. n. 22864/25)

La Cassazione conferma: non risponde il condominio se la vittima poteva evitare la caduta usando l’ordinaria diligenza

LA VICENDA

Una donna aveva citato in giudizio un Condominio per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di una caduta causata da una disconnessione nella pavimentazione di una piazzetta condominiale.
Il Tribunale di Milano prima, e la Corte d’Appello poi, avevano rigettato la domanda ritenendo che la lesione fosse dovuta alla disattenzione della vittima, la quale avrebbe potuto evitare l’incidente con un comportamento diligente.
La ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo di aver provato che la caduta fosse causata dal dislivello e lamentando la mancata ammissione di prove testimoniali.
La Corte di Cassazione (ord. 8 agosto 2025) ha tuttavia rigettato il ricorso, riaffermando un principio consolidato: nella responsabilità ex art. 2051 c.c., la colpa esclusiva del danneggiato può interrompere il nesso causale quando la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con l’ordinaria cautela.
Pertanto, nessuna responsabilità del condominio è configurabile se la caduta deriva da negligenza della persona lesa, anche in presenza di una pavimentazione non perfettamente integra.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

In tema di responsabilità civile da cosa in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa deve essere valutata in relazione al grado di incidenza causale sull’evento dannoso.

Quanto più la situazione di possibile pericolo è prevedibile ed evitabile mediante l’adozione di normali cautele, tanto più la condotta imprudente o disattenta del danneggiato incide nel nesso eziologico, sino a poterne determinare l’interruzione, quando risulti esclusiva causa dell’evento lesivo.

Ne consegue che il custode — e, in particolare, il condominio — non risponde dei danni subiti da chi cade in una zona comune se la sconnessione o l’anomalia del suolo era visibile e superabile con ordinaria attenzione, dovendo in tal caso riconoscersi la colpa esclusiva del danneggiato.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 08/08/2025, n. 22864

(Omissis)

Svolgimento del processo

– A.A. conveniva in giudizio il Condominio (Omissis) per chiedere il risarcimento dei danni fisici subiti in data 5/4/2016, in conseguenza di una caduta provocata da una disconnessione nella pavimentazione della piazzetta del Commercio, parte comune condominiale;

– il Condominio, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda;

– interveniva volontariamente nel processo, a sostegno della difesa del Condominio, GENERALI Italia Spa, compagnia assicuratrice del convenuto;

– con la sentenza n. 8904 del 3/2/2021, il Tribunale di Milano respingeva la domanda attorea;

– investita dell’impugnazione di A.A., la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1235 del 12/4/2022, confermava la pronuncia di primo grado;

– per quanto qui rileva, la Corte territoriale riteneva “che parte appellante non abbia adeguatamente assolto all’onere della prova su di lei incombente. La A.A. avrebbe infatti dovuto dimostrare non tanto di essere caduta nei pressi della sconnessione raffigurata nelle fotografie prodotte agli atti di causa (specificatamente sub doc. l) quanto piuttosto che il sinistro era stato provocato da detta sconnessione. Tale circostanza non era in alcun modo dimostrata dall’odierna appellante.”; inoltre, in base alla “riconoscibilità dello stato dei luoghi è possibile escludere che l’alterazione presentasse i caratteri dell’imprevedibilità e dell’invisibilità, e di conseguenza asserire che la A.A., anche alla luce dell’ampiezza degli spazi, avrebbe potuto evitare di percorrere quello specifico tratto di piazzetta semplicemente utilizzando l’ordinaria diligenza, o percorrerlo prestando la dovuta attenzione. Il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo difetta dunque giacché la condotta della signora, che incedeva senza prestare attenzione alle condizioni del manto stradale, risultava talmente negligente da assorbire l’intero rapporto causale. Di talché, è inevitabile giungere alla conclusione che il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva della A.A., e che pertanto non possa essere ravvisata in capo al Condominio “(Omissis)” una responsabilità ex c.c.”; infine, “nemmeno può ritenersi sussistente così come dedotta dalla signora in via subordinata la responsabilità del Condominio odierno appellato ai sensi dell’ c.c. Nell’ottica della responsabilità extracontrattuale di cui alla norma in commento spetta infatti al danneggiato fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro, descrivendo e comprovando specificamente l’anomalia del bene che integrerebbe il fatto colposo del proprietario”;

– avverso la predetta sentenza A.A. proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;

– resistevano con distinti controricorsi il Condominio (Omissis) e GENERALI Italia Spa;

– le parti depositavano memorie ex , comma 1, c.p.c.;

– all’esito della camera di consiglio del 12/5/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’, comma 2, c.p.c.;

Motivi della decisione

– col primo motivo la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’ n. 3 c.p.c., degli , c.c., 2697, comma 2, c.c. e 1227 c.c. sul concorso colposo del danneggiato e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5, nonché per violazione e falsa applicazione degli cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per incoerente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”;

– ad avviso della ricorrente, la domanda è stata respinta per difetto di prova, da parte del Condominio, di una negligente condotta della A.A., la quale, invece, aveva assolto il proprio onere probatorio per avere dimostrato di essere caduta a causa del dislivello nella pavimentazione (come da documentazione non adeguatamente esaminata) e che nessun comportamento anomalo o imprevedibile le era addebitabile (così nel ricorso: “La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”);

– il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;

– sono inammissibili, stante il disposto dell’, comma 4, c.p.c., i profili della censura attinenti all’omesso esame di fatti, attesa la conferma, per le medesime ragioni, della pronuncia di primo grado da parte del giudice d’appello;

– del pari inammissibili sono i profili attinenti alla pretesa erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito, atteso che si tratta di attività insindacabile nel giudizio di legittimità;

– è invece infondato l’aspetto attinente alla dedotta violazione dell’ c.c.;

– questa Corte, con ordinanza dell’1/2/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’ Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”;

– tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; ; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex c.c. (bastando la colpa del leso: , Rv. 668745-01; ; ) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole;

– a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’ c.p.c. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17);

– da quanto ora esposto consegue la fallacia della tesi della ricorrente, che individua il fatto del danneggiato come causa di esclusione della responsabilità solo nel caso di una condotta del tutto imprevedibile ed eccezionale;

– col secondo motivo la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’ comma primo, n. 3 e n. 5 c.p.c. degli e cost, nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189, e 244 per vizio di motivazione in punto di mancata ammissione dei mezzi istruttori”; “la Corte ha ritenuto, con motivazione contraddittoria, che la danneggiata “…avrebbe dovuto dimostrare non tanto di essere caduta nei pressi della sconnessione raffigurata nelle fotografie prodotte, quanto piuttosto che il sinistro era stato provocato da detta sconnessione” …, senza però, d’altra parte, ammettere la prova istruttoria richiesta e volta a tale scopo, e senza motivare tale scelta”;

– il motivo è inammissibile per plurime ragioni;

– in primis, come già esposto, è inammissibile la deduzione del vizio ex , comma 1, n. 5, c.p.c., stante il disposto dell’, comma 4, c.p.c., che ricalca il previgente , ultimo comma, c.p.c.;

– in secondo luogo, la critica alla sentenza di merito è malamente formulata in termini di contraddittorietà della motivazione, mentre, al più, si sarebbe dovuta denunciare – ex , comma 1, n. 4, c.p.c. – una minuspetizione ( c.p.c.) per la mancanza di motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie;

– da ultimo, comunque, l’atto introduttivo è lacunoso e impedisce a questa Corte di legittimità di valutare se la mancata ammissione delle prove testimoniali discenda da un errore della Corte d’Appello (come sostiene apoditticamente la ricorrente) oppure dalla rinuncia (ancorché implicita) della parte interessata alla loro assunzione;

– è noto, infatti, il principio secondo cui “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.” (ex multis, , Rv. 664646-01);

– in forza di tale principio e nel rispetto dell’, comma 1, n.3, c.p.c., la ricorrente avrebbe dovuto chiarire se le istanze istruttorie – avanzate con l’atto introduttivo del primo grado e dopo il deposito delle memorie ex , comma 6, c.p.c. ratione temporis vigente e poi, dopo il loro rigetto con ordinanza del 3/2/2021, con l’atto d’appello – erano state reiterate al momento della precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale o, quantomeno, spiegare se nelle comparse conclusionali erano state svolte difese incompatibili con la volontà di rinunciare alle predette richieste;

– al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;

– va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’, comma 1-quater, , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente Condominio (Omissis) le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese GENERALI e accessori di legge;

condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente GENERALI Italia Spa le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese GENERALI e accessori di legge;

ai sensi dell’, comma 1-quater, del , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 12 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria l’8 agosto 2025.

Caduta in area comune condominiale – Quando risponde il condominio e quando no

Il quadro normativo e i presupposti della responsabilità

Nel nostro ordinamento la responsabilità del condominio – in quanto custode delle parti comuni – per i danni subiti da terzi trova fondamento nell’Art. 2051 c.c., che recita testualmente: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
In base a ciò, il condominio (o, più precisamente, l’amministratore nominato e il condominio stesso quali soggetti che gestiscono o custodiscono le cose comuni) può essere chiamato a rispondere quando ricorrono tre elementi essenziali:

  1. Custodia: esistenza di una “cosa” di cui il condominio ha la custodia, ossia le parti comuni, la pavimentazione, piazzette, corridoi, aree di passaggio comuni.

  2. Nesso causale: il danno (la caduta, la lesione fisica) deve essere riconducibile alla “cosa”, ossia alla condizione della pavimentazione, dislivello, sconnessione, vizio della cosa che ha provocato l’evento.

  3. Mancato caso fortuito: il custode può essere esonerato se prova che l’evento è caso fortuito, ossia imprevedibile e inevitabile, oppure che la condotta del danneggiato ha avuto incidenza causale esclusiva sull’evento.

Il ruolo della condotta del danneggiato: diligenza ordinaria, evitabilità del pericolo

Un elemento centrale, la cui comprensione è fondamentale per il potenziale cliente che voglia valutare se esiste una responsabilità del condominio, è la condotta del soggetto che ha subito la caduta. Sebbene il condominio possa essere custode della cosa, non è automaticamente responsabile in tutti i casi di caduta. Ecco perché.

  • La giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che anche nei casi di responsabilità oggettiva (come quella ex art. 2051 c.c.) può rilevare la condotta del danneggiato, in particolare se costui non ha fatto uso dell’ordinaria diligenza nella situazione concreta.

  • In pratica, se la pavimentazione difettosa o sconsnessa era visibile, percepibile, e superabile con un minimo di prudenza, l’intervento del custode può non bastare: può emergere la colpa esclusiva del danneggiato, che interrompe il nesso causale e fa venir meno la responsabilità del custode.

  • Ad esempio: una persona cammina in un cortile condominiale, nota – o avrebbe dovuto notare – un dislivello oppure una sconnessione evidente, e procede senza attenzione. In tale caso la colpa della vittima può escludere o ridurre la responsabilità del condominio.

Cosa significa “evitare il rischio con ordinaria diligenza”?

Il concetto di “ordinaria diligenza” implica che un soggetto medio, in condizioni normali, avrebbe dovuto usare un grado di attenzione e prudenza adeguato alle circostanze: illuminazione, visibilità, segnalazione del pericolo, ampiezza della zona comune, presenza di alternative percorribili.
In concreto significa:

  • Se la pavimentazione presenta una anomalia visibile – ad esempio sconnessione, buca, dislivello-marciapiede – e la zona è libera e percorribile senza obbligo di passare proprio su quel punto, è possibile che l’uso dell’ordinaria diligenza implichi che il passante scelga un percorso alternativo o cammini con cautela.

  • Se invece il pericolo non era visibile o prevedibile – ad esempio un cedimento improvviso, una lastra marciapiede che collassa senza segno premonitore – allora l’ordinaria diligenza può non bastare e la responsabilità del custode può emergere.

  • Per il cliente che ha avuto un incidente in area comune condominiale: è fondamentale chiedersi se la condizione del suolo era visibile, se vi erano segnalazioni, se la zona era illuminata, se esisteva un percorso alternativo sicuro, se l’amministratore era stato informato della situazione e aveva tempestivamente adottato misure.

Quali fattori valutano i giudici e che implicazioni per il potenziale risarcimento?

Per un potenziale cliente che cerca uno studio legale specializzato nella materia (infortunistica in aree comuni condominiali) è utile sapere che la valutazione di responsabilità tiene conto di molti fattori contemporaneamente. Tra i principali:

  • Periodicità e qualità della manutenzione delle aree comuni: il condominio deve dimostrare di aver effettuato ispezioni, interventi di riparazione, segnalazione di anomalie.

  • Visibilità e prevedibilità del pericolo: una pavimentazione visibilmente dissestata, non segnalata o non riparata, può far emergere la responsabilità del custode.

  • Condotta del danneggiato: se questi non ha prestato attenzione, ha ignorato segni evidenti, ha percorso una zona pericolosa senza prudenza, può emergere la colpa esclusiva.

  • Alternative percorribili: se esistevano percorsi alternativi che avrebbero evitato il pericolo, e la vittima non li ha utilizzati senza motivo, ciò può influire negativamente sulla richiesta risarcitoria.

  • Onere della prova: il danneggiato deve dimostrare la condizione della cosa (ad esempio la sconnessione del suolo) e che quella condizione ha generato la caduta: è un punto cruciale che va bene gestito con un avvocato esperto.

  • Caso fortuito o forza maggiore: se l’evento è del tutto imprevedibile e inevitabile, la responsabilità del custode può essere esclusa.

Qual è il primo passo per chi ha subito una caduta in area comune condominiale?

Se ti sei infortunato in un cortile condominiale, in una piazzetta di proprietà comune di un condominio o in un passaggio pedonale condominiale, e ritieni che la caduta sia stata causata da un difetto della pavimentazione (sconnessione, buca, lastra sollevata, dislivello non segnalato), ti consiglio quanto segue:

  1. Documenta l’evento: fotografa la zona, la pavimentazione, le condizioni ambientali (illuminazione, segnalazioni, percorso alternativo).

  2. Se possibile, segnala subito la situazione all’amministratore del condominio e richiedi copia delle delibere / rapporti di manutenzione delle aree comuni.

  3. Rivolgiti a un avvocato civilista specializzato in responsabilità del condominio, danni da cose in custodia: è importante valutare se sussistono i presupposti (custodia, nesso causale, evitabilità) o se la caduta è stata causata da colpa esclusiva del danneggiato.

  4. Valuta la eventuale conservazione di ogni elemento utile (testimonianze, registrazioni, planimetrie, regolamento del condominio) perché l’onere della prova può gravare in parte sulla vittima.

  5. Verifica i termini di prescrizione: in molti casi la domanda risarcitoria nell’ambito civile deve essere proposta entro cinque anni (o dieci in alcuni casi). Non tardare.

L’importanza di scegliere uno studio legale esperto

Nel corso di oltre 25 anni di attività ho assistito decine di casi nei quali persone, convinte di essere in una classica “infortunistica stradale”, non si rivolgevano allo studio legale pensando che fossero solo incidenti urbani. In realtà, una caduta in area comune condominiale può rientrare nella responsabilità del condominio o di chi gestisce le parti comuni, e pertanto merita un’analisi qualificata. Un contenzioso ben gestito, con le prove giuste e tempestività nella valutazione della richiesta risarcitoria, può fare la differenza tra un esito favorevole e la perdita del diritto.


Esempio reale di vita quotidiana

Immaginiamo il signor Rossi che, una sera, percorre il vialetto interno di un condominio entrando al suo garage. Il vialetto è pavimentato con lastre di pietra naturale: una di queste è sollevata di circa 4 centimetri a causa del gelo e del gelo-disgelo, e non è stata segnalata né riparata. Il signor Rossi inciampa, cade e si procura una frattura al polso.
In questo caso andrebbero valutati insieme:

  • se quella lastra sollevata era visibile o comunque prevedibile;

  • se il condominio/amministratore aveva ricevuto segnalazioni o ispezioni che avrebbero potuto evitare l’evento;

  • se il percorso alternativo (ad esempio una rampa laterale) era praticabile e il signor Rossi avrebbe potuto evitarlo con ordinaria cautela;

  • se la caduta è stata causata esclusivamente dalla pavimentazione oppure se lo stesso signor Rossi ha camminato senza prestare attenzione alla zona.
    Se la lastra era ben visibile, non segnalata e l’amministratore non aveva attivato alcuna misura, esiste un buon margine per valutare la responsabilità del condominio. Viceversa, se la lastra era chiaramente sollevata, il percorso alternativo libero e il signor Rossi non lo ha usato senza giustificato motivo, potrebbe emergere la colpa esclusiva.
    In ogni caso, è fondamentale una consulenza legale esperta, documentazione tempestiva e scelta di avvocati con comprovata esperienza in materia di responsabilità del condominio e cadute in aree comuni.


Domande Frequenti (FAQ)

  1. La caduta in area comune condominiale è sempre risarcibile?
    No. Occorre valutare se la caduta è stata causata da un difetto nella cosa comune (pavimentazione, dislivello, lastra sollevata) e se il danneggiato ha usato l’ordinaria diligenza.

  2. Cosa significa “cosa in custodia” nel contesto del condominio?
    Indica le parti comuni dell’edificio o del complesso condominiale che sono gestite dal condominio o dall’amministratore e che costituiscono oggetto della custodia obbligatoria ai sensi dell’art. 2051 c.c.

  3. Se la pavimentazione era visibilmente dissestata, il condominio risponde sempre?
    Non necessariamente. Se la condizione era visibile e se il danneggiato avrebbe potuto evitarla con ordinaria diligenza (ad esempio utilizzando un percorso alternativo), può emergere la colpa esclusiva del danneggiato e venir meno la responsabilità del condominio.

  4. Qual è l’onere della prova della vittima che ha subito la caduta?
    La persona che richiede il risarcimento deve dimostrare la condizione anomala della cosa comune (ad esempio la sconnessione del suolo), il nesso causale tra quella condizione e la caduta, e che non ha agito con colpa grave o esclusiva.

  5. L’amministratore del condominio è direttamente responsabile?
    L’amministratore gestisce le parti comuni e può assumere rilievo nell’azione di risarcimento, ma la responsabilità principale è del “custode” della cosa comune (il condominio in quanto tale o rappresentato dall’amministratore) ai sensi dell’art. 2051 c.c.

  6. Le cadute nei corridoi condominiali o nelle scale interne rientrano in questa disciplina?
    Sì: le scale, i corridoi, i marciapiedi interni, le piazzette condominiali sono tutti “beni comuni” e possono costituire oggetto di custodia. Se vi è una sconnessione, un gradino non segnalato o un dislivello e manca manutenzione, potrebbe configurarsi responsabilità.

  7. E se la pavimentazione era appena stata riparata o non era segnalata una anomalia?
    In questi casi il condominio può avere un’argomentazione difensiva più forte, ma va sempre verificato se la manutenzione è stata adeguata, se la riparazione tempestiva, se vi erano segnalazioni e se il danneggiato ha evitato il rischio con l’ordinaria cautela.

  8. Che tipo di danni posso richiedere se sono caduto in area comune condominiale?
    Si possono chiedere i danni fisici (lesioni), i danni patrimoniali (spese mediche, giorno di assenza dal lavoro), nonché il danno biologico (se previsto). Va valutata la situazione con l’avvocato e documentata correttamente.

  9. Qual è il termine per agire con la domanda risarcitoria?
    In generale, la prescrizione ordinaria dell’azione civile è di cinque anni dalla conoscenza del danno e del responsabile, salvo diversa indicazione. È fondamentale non ritardare.

  10. Conviene comunque contattare un avvocato anche se penso che sia stata principalmente colpa mia?
    Sì. Anche nei casi in cui vi sia una componente di colpa del danneggiato, può essere possibile verificare che la condizione del bene comune fosse tale da rendere inevitabile o altamente probabile la caduta. Uno studio legale esperto può valutare la strategia migliore per massimizzare il risarcimento e tutelare al meglio i tuoi interessi.

 

 

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