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Malavvocatura - Errori Legali

Avvocato negligente e perdita della causa: niente compenso (Cass. 1006/25)

La Cassazione conferma: se l’esito sfavorevole dipende da errori tecnici e scelte difensive incoerenti, il difensore perde il diritto al compenso e può essere condannato per impugnazione manifestamente infondata

Con ordinanza depositata il 15 gennaio 2025, la Corte di cassazione ha confermato il rigetto della domanda di pagamento dei compensi proposta da un avvocato, ritenendo che l’esito sfavorevole della causa fosse riconducibile a plurime negligenze difensive.

Nel caso di specie, il difensore aveva modificato la ricostruzione del sinistro tra primo e secondo grado nonchè omesso, in cassazione, la formulazione del quesito di diritto (secondo la disciplina allora vigente), determinando l’inammissibilità del ricorso.

La Corte ha ribadito che il giudice può effettuare una valutazione complessiva della condotta professionale e negare il compenso quando l’insuccesso sia causalmente collegato a errori tecnici che abbiano compromesso le concrete chances di vittoria del cliente.

Nessun giudicato si era formato sulla sussistenza del danno, trattandosi di statuizioni meramente processuali.

Il ricorso è stato rigettato con condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di € 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

La decisione conferma un principio ormai consolidato: l’avvocato risponde non per il semplice esito negativo della causa, ma quando la sua condotta, valutata in concreto, abbia inciso in modo determinante sulle possibilità di successo dell’assistito.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Avvocato – Responsabilità professionale – Perdita di chance – Quesito di diritto – Negazione del compenso – Art. 96, comma 4, c.p.c.

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, il giudice di merito può negare il diritto al compenso qualora accerti, con valutazione complessiva della condotta difensiva nei diversi gradi di giudizio, che plurime negligenze – tra cui il mutamento della ricostruzione fattuale tra primo e secondo grado e l’omessa formulazione del quesito di diritto nel ricorso per cassazione secondo la disciplina ratione temporis applicabile – abbiano concretamente compromesso le chances di vittoria dell’assistito.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 15/01/2025, n. 1006

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 2282/2022 la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda di pagamento dei compensi professionali avanzata dall’avv. A.A. per la difesa del B.B. in un giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, conclusosi con pronuncia di rigetto, confermata in cassazione. Il Giudice distrettale ha stabilito che l’esito sfavorevole della lite era dovuto a negligenza del difensore che, in primo grado aveva dedotto che il danneggiato era alla guida del veicolo, mutando versione in appello, e in cassazione non aveva proceduto alla formulazione del quesito di diritto, pregiudicando definitivamente le chances di vittoria.

Per la cassazione della sentenza l’avv. A.A. ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con successiva memoria. B.B.Ro. non ha svolto difese.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per manifesta infondatezza dell’impugnazione. La ricorrente ha chiesto la decisione.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. sostenendo che il giudice di primo grado non aveva accolto la richiesta di mutamento del rito da sommario ad ordinario, reputando insussistente il danno lamentato dal cliente, e che su detta statuizione si era formato il giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione, per cui la sussistenza del pregiudizio alle ragioni del cliente non poteva essere riesaminata in appello.

Il motivo è infondato.

Il rigetto della richiesta di mutamento del rito aveva valenza meramente ordinatoria e processuale e non conteneva alcuna statuizione suscettibile di giudicato sulla sussistenza del danno e della negligenza professionale, questione che era stata specificamente riproposta in appello proprio allo scopo di respingere le richieste del difensore.

Legittimamente la Corte di merito ha rivalutato i profili di responsabilità del difensore, ascrivendogli l’esito sfavorevole della causa sia per la condotta tenuta nei gradi di merito, sia definitivamente, per l’esito del giudizio di cassazione.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., 2697 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che la ricorrente avesse svolto in modo negligente il patrocinio in cassazione per la sola mancata formulazione del quesito di diritto, senza accertare il danno provocato, profilo comunque precluso dal giudicato interno.

Anche tale motivo è infondato.

Il giudice di merito ha proceduto ad una valutazione complessiva della condotta difensiva nei vari gradi di giudizio e ha posto in rilievo le plurime negligenze del difensore che avevano concorso a vanificare le chances di vittoria della causa, per aver modificato tra primo e secondo grado la descrizione del sinistro e il ruolo svolto dal danneggiato, e per esser incorso in cassazione in una violazione di carattere formale ostativa per l’esame delle ragioni di doglianza, senza operare alcun automatismo tra le singole condotte e la responsabilità, ma individuandone le ricadute pregiudizievoli per gli interessi dell’assistito.

Per quanto detto non sussisteva poi alcun vincolo di giudicato riguardo all’esistenza del danno o della responsabilità professionale. Non occorre dar corso alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla sufficienza della procura ad litem ai fini della prova del rapporto professionale, non essendo la questione rilevante per la definizione del ricorso.

Il ricorso è respinto.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato formulato difese. Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 – bis, c.p.c., va applicato – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 – bis, cod. proc. civ. – il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad Euro 500 e non superiore a Euro 5.000; Cass., sez. un., 27433/2023; Cass., sez. un., 27195/2023; Cass., sez. un., 27947/2023).

Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma il 18 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2025.

 

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