Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Compenso dell’avvocato: il soggetto obbligato al pagamento è chi ha conferito l’incarico professionale, che può essere diverso dalla parte assistita in giudizio
La Cassazione ribadisce che il contratto di patrocinio professionale e la procura alle liti costituiscono rapporti distinti. Il soggetto tenuto al pagamento del compenso dell’avvocato deve essere individuato verificando chi abbia effettivamente conferito l’incarico professionale, anche quando tale soggetto sia diverso dalla parte rappresentata nel processo. Nel caso esaminato, l’incarico risultava conferito al professionista da altri avvocati, sulla base di specifica documentazione e del comportamento delle parti. La procura rilasciata dal cliente non prova, da sola, chi sia il debitore del compenso professionale. L’accertamento del soggetto che ha conferito il mandato costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito, se adeguatamente motivata.
LA VICENDA
La Cassazione ribadisce che il contratto di patrocinio professionale e la procura alle liti costituiscono rapporti distinti. Il soggetto tenuto al pagamento del compenso dell’avvocato deve essere individuato verificando chi abbia effettivamente conferito l’incarico professionale, anche quando tale soggetto sia diverso dalla parte rappresentata nel processo. Nel caso esaminato, l’incarico risultava conferito al professionista da altri avvocati, sulla base di specifica documentazione e del comportamento delle parti. La procura rilasciata dal cliente non prova, da sola, chi sia il debitore del compenso professionale. L’accertamento del soggetto che ha conferito il mandato costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito, se adeguatamente motivata.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
AVVOCATO E PROCURATORE – Compenso professionale – Contratto di patrocinio – Procura alle liti – Distinzione – Individuazione del soggetto obbligato al pagamento – Conferimento dell’incarico da parte di altro avvocato – Accertamento in fatto – Procura rilasciata dalla parte assistita – Efficacia probatoria vincolante – Esclusione.
Il contratto di patrocinio, dal quale deriva l’obbligazione di corrispondere il compenso professionale, deve essere distinto dalla procura alle liti, che attribuisce al difensore lo ius postulandi. Ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento occorre pertanto accertare chi abbia concretamente conferito l’incarico professionale, potendo tale soggetto essere diverso dalla parte rappresentata in giudizio. L’accertamento circa il conferimento diretto del mandato da parte del cliente oppure da parte dell’avvocato che abbia autonomamente incaricato altro professionista costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito, ove sorretta da motivazione conforme al minimo costituzionale. La procura alle liti non assume efficacia probatoria vincolante nell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza, 28/09/2026, n. 25868
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’avvocato C.C. con citazione notificata il 31.5.2004 chiese al Giudice di Pace di Massa di condannare gli avvocati A.A. e B.B. al pagamento dell’importo di Euro 1.192,91, a titolo di onorari residui, da lui maturati e non ancora pagati in relazione all’attività professionale prestata in favore di Marmo Imeffe Sas, su incarico dei convenuti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.5261/2002 RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara.
Costituitisi in giudizio, i convenuti E.E. chiesero la chiamata in garanzia di D.D., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di Marmo Imeffe Sas, sia per essere dallo stesso manlevati, sia come terzo responsabile; nel merito, chiesero il rigetto delle avverse pretese, non contestando le prestazioni eseguite dall’attore, ma deducendo che l’incarico professionale relativo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato conferito all’attore e all’avvocato A.A. direttamente da Marmo Imeffe, poi Imeffe Marmi Sas; solo nelle note conclusive, inoltre, i E.E. sollevarono eccezione di incompetenza per connessione con il procedimento n. 606/2004 R.G., precedentemente da loro promosso anche nei confronti di C.C. dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, ai fini dell’accertamento negativo del debito in questione.
Con la sentenza n. 12/2011, il Giudice di Pace di Massa, che non aveva autorizzato la chiamata in causa di terzo, ritenne tardiva e comunque anche infondata l’eccezione d’incompetenza per connessione sollevata dai E.E. e accolse la domanda attorea.
Interposero appello gli avvocati E.E., sostenendo anche l’incompetenza per continenza a favore del Tribunale di Vibo Valenzia, reiterando l’istanza di chiamata in causa di terzo e ribadendo che non erano stati loro a conferire l’incarico professionale all’avvocato C.C.
Nella resistenza di quest’ultimo, con la sentenza n. 86/2020 del 4.2.2020, per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale di Massa ha confermato la pronuncia impugnata. Il Giudice ha respinto l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi di D.D., non versandosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario e risultando provato per tabulas che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il mandato difensivo era stato conferito all’avvocato C.C. direttamente dagli appellanti; ha respinto anche l’eccezione di continenza, atteso che nel giudizio n. 606/2004 R.G. del Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 30.6.2006, era stato riconosciuto il difetto di competenza in ordine alle domande di accertamento negativo spiegate in quella sede dall’avvocato A.A. nei confronti dell’avvocato C.C., inibendo in tale maniera l’operatività dell’istituto della continenza.
Nel merito, il Tribunale di Massa ha dichiarato obbligati al pagamento degli onorari gli avvocati E.E., avendo l’avvocato C.C. svolto le prestazioni professionali esclusivamente sulla scorta dell’incarico degli appellanti, e non anche di D.D. quale legale rappresentante della Imeffe Marmi, con il quale l’originario attore non aveva avuto contatti di alcun tipo.
2. Avverso tale sentenza gli avvocati A.A. e B.B. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro censure, e l’avvocato C.C. ha resistito con controricorso.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie e all’esito della camera di consiglio del 23.9.2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il secondo motivo, esaminato per primo in quanto pone questione di competenza, si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, numeri 2) e 4) c.p.c. in relazione agli articoli 39 e 40 c.p.c., nonché agli articoli 132 c.p.c. e 111 Cost. Il Tribunale di Massa avrebbe omesso di esaminare in secondo grado le argomentazioni rese dagli odierni ricorrenti a supporto dell’erroneità della pronuncia di primo grado, nella parte in cui era stata affermata la competenza territoriale del Giudice di Pace di Massa, adito dall’avvocato C.C. per il pagamento del compenso professionale da parte dei E.E., e avrebbe altresì travisato il contenuto dell’ordinanza del 30.6.2006 del Tribunale di Vibo Valentia, in precedenza adito dai E.E. per l’accertamento negativo del medesimo credito, ritenendo erroneamente che con essa detto giudice avesse dichiarato la propria incompetenza.
1.1. Tale motivo è inammissibile nella parte in cui ripropone la questione di competenza per connessione in quanto, come già rilevato nella sentenza del Giudice di Pace di Massa e come direttamente riscontrabile dalla Corte – trattandosi di questione processuale -, l’eccezione d’incompetenza per connessione non è stata sollevata dai convenuti in sede di costituzione nel giudizio di primo grado e neppure la questione è stata rilevata d’ufficio entro la prima udienza del 29.7.2004. Tale eccezione è stata sollevata dai E.E., per la prima volta, nelle note conclusive del giudizio di primo grado del 16.3.2005; quindi tardivamente, stante l’espressa previsione dell’art. 40 comma 2 c.p.c., secondo la quale la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza, con la conseguente inammissibilità per tardività dell’eccezione medesima.
In ordine all’eccepita continenza, oggetto di eccezione in senso lato (Cass. n. 8170/2013) e quindi non soggetta alla previsione dell’art. 40 comma 2 c.p.c., il motivo è infondato, per la ragione – esposta dal controricorrente e assorbente rispetto a ogni altra – che il giudice preventivamente adito del Tribunale di Vibo Valentia non risulta competente con riguardo alla causa proposta dall’avvocato C.C. nei confronti degli avvocati E.E.; nessun criterio di collegamento individuava il Tribunale di Vibo Valentia come competente a decidere la domanda avente titolo nel contratto intercorso tra gli avvocati C.C. e E.E., oggetto della presente causa, in quanto quel Tribunale era stato adito quale luogo di residenza di D.D., convenuto in quel giudizio e non in quello avanti il Giudice di Pace di Massa. Quindi, non sussisteva il requisito, richiesto dall’art. 39 comma 2 c.p.c. affinché il giudice di merito potesse dichiarare la continenza, riferito al fatto che il giudice preventivamente adito fosse competente anche per la causa proposta successivamente (si vedano Cass. n. 10584/2016 e Cass. n. 29570/2008, per tutte, in ordine alla necessità, per il giudice che ravvisi la continenza, di verificare la competenza, anche per territorio, del giudice preventivamente adito, in primo luogo con riguardo alla causa da rimettergli).
2. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, numeri 3) e 4) c.p.c., in relazione agli articoli 111 e 24 Cost., nonché agli articoli 106, 112 e 132 c.p.c. Il Tribunale adito avrebbe erroneamente ritenuto legittima l’omessa pronuncia del Giudice di pace in ordine all’istanza di chiamata in causa del terzo, ossia della ditta patrocinata Imeffe Marmi, poi divenuta Imeffe Marmi Sas, e per essa, del titolare poi legale rapppresentante D.D., a fini di manleva rispetto alla pretesa di saldo del compenso professionale dell’avvocato C.C.; inoltre, per non avere disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta Imeffe Marmi, che secondo i E.E. era il soggetto che aveva conferito procura all’avvocato C.C. ed era effettivamente obbligato a corrispondergli il saldo del compenso professionale preteso; in tal modo, ledendo il loro diritto di difesa senza fornire una motivazione, o con motivazione meramente apparente.
2.1. Il motivo non può essere accolto.
Va anzitutto evidenziato che sia la domanda di garanzia impropria, che quella volta all’accertamento della responsabilità asseritamente sostitutiva di quella del convenuto da quest’ultimo avanzate non comportano litisconsorzio necessario, ma solo litisconsorzio facoltativo nei confronti del terzo; ciò in quanto la necessità dell’integrazione del contraddittorio è da valutare in base al contenuto delle domande proposte dall’attore, il quale non ha ritenuto il terzo responsabile dell’obbligazione fatta valere in giudizio contro il convenuto. Non si può attribuire rilievo alla circostanza che, per giurisprudenza consolidata, una volta autorizzata ed effettuata la chiamata in causa del terzo responsabile, la domanda dell’originario attore si estenda automaticamente al terzo chiamato e si venga a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale.
Quindi, si impone il rilievo che la decisione sulla chiamata in causa del terzo in caso di litisconsorzio facoltativo coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali del giudice di primo grado che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cass. n. 2331/2022; Cass. n. 9570/2015; Cass. n. 25676/2014; Cass., Sez. Un., n. 4309/2010); ciò preclude alla Corte qualsiasi ulteriore disamina.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. in relazione all’art. 2729 c.c., nonché agli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere il Giudice di secondo grado fondato il proprio convincimento sulla scorta di indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, omettendo di compararli con la procura alle liti rilasciata congiuntamente agli avvocati A.A. e Davide Cogetti dalla Marmo Imeffe Sas, dalla quale si sarebbe dovuto evincere un conferimento diretto dell’incarico all’originario attore.
3.1. Il motivo è inammissibile perché, pur richiamando le violazioni delle norme sulla prova presuntiva e sugli articoli 115 e 116 c.p.c., punta in realtà a ottenere, in sede di legittimità, una diversa valutazione del materiale istruttorio, che conduca a riconoscere in fatto il conferimento diretto dell’incarico professionale all’avvocato C.C. da parte della ditta Imeffe Marmi, anziché da parte degli avvocati A.A. e B.B.; ciò, senza considerare che la Suprema Corte è giudice di legittimità e non del fatto e che la valutazione delle risultanze istruttorie e di quelle alle quali attribuire maggior peso ai fini della decisione è riservata al libero convincimento dei giudici di merito.
La violazione ipotizzata degli articoli 115 e 116 c.p.c., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione delle prove, ed è configurabile quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti, o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento, o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, e non quando semplicemente si assuma che il giudice abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova (Cass.,Sez.Un.,n.20867/2020;Cass. n.23940/2017; Cass. n.27000/2016).
Quanto alla violazione dell’art. 2729 c.c., il ricorso che la faccia valere può essere accolto solo quando è dimostrato che il giudice di merito abbia basato il ragionamento presuntivo su fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non quando la critica sia basata su una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o sull’alternativa inferenza probabilistica (Cass. n. 27307/2025, non massimata, da pag.4; Cass. n. 26987/2025, non massimata, da pag.5; Cass. n. 9054/2022).
A ciò va aggiunto che nella specie il conferimento dell’incarico professionale all’avvocato C.C. da parte dei ricorrenti è stato desunto da prova documentale, rappresentata dalla nota di trasmissione dallo studio legale E.E. all’avvocato C.C. del 18.3.2002; non soltanto da elementi presuntivi, quali l’accollo del debito relativo al compenso per la prestazione professionale da parte della Imeffe nell’atto di transazione, presupponente l’originaria altruità dell’obbligazione, e quali il pagamento da parte degli attuali ricorrenti di un acconto su quel compenso all’avvocato C.C. senza contestazioni dei E.E. alle sue successive richieste di saldo. Tali elementi sono stati utilizzati solo per rafforzare il convincimento, desunto da una vera e propria prova documentale.
Va altresì rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’accertamento compiuto dal giudice di merito per stabilire, in concreto, se il mandato di patrocinio sia stato conferito direttamente dalla parte rappresentata in giudizio, ovvero dall’avvocato che abbia contattato di sua iniziativa il legale del foro dinanzi al quale si è svolto poi il giudizio, integra una questione di fatto, sottratta a ogni possibile vaglio in sede di legittimità quando sia stata decisa con una motivazione che integra il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 comma 6 c.p.c. (Cass. n.29590/2017, non massimata, pag. 5; Cass. n. 405/2000; Cass. n. 6631/1988; Cass. n.579/1981).
Infine, non dovendosi confondere il contratto di patrocinio che intercorre tra il professionista e il soggetto che lo incarichi della difesa, con la procura che conferisce al legale lo ius postulandi a favore del cliente (si veda in tal senso, ex multis, Cass. n. 32997/2025), a quest’ultima non può essere attribuita un’efficacia probatoria vincolante ai fini dell’individuazione del soggetto che, avendo conferito il mandato professionale, debba pagare il relativo compenso.
4. Con il quarto motivo, subordinato al mancato accoglimento del terzo, si denunzia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione agli articoli 75, 77, 82, 83, 100, 180 e 182 c.p.c., giacché con la procura alle liti di cui alla precedente censura la Marmo Imeffe Sas avrebbe concesso all’avvocato E.E. la facoltà di nominare sostituti e delegare altri avvocati, di talché, anche ove si ritenesse che l’incarico professionale fosse stato conferito all’avvocato C.C. dall’avvocato B.B., tale incarico sarebbe stato comunque da ricondurre alla cliente Marmo Imeffe Sas
4.1. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto pone una questione nuova, che non è minimamente trattata dall’impugnata sentenza, per cui i ricorrenti, per non incorrere nell’inammissibilità, avrebbero dovuto indicare con quale atto e quando (si vedano, in tal senso, Cass. n. 18018/2024; Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 15430/2018) avrebbero sostenuto la tesi che la ditta Marmo Imeffe avesse dato mandato agli avvocati E.E. con facoltà di nominare sostituti e delegare altri avvocati; invece, non l’hanno fatto.
Ulteriormente si osserva come la circostanza che nella procura alle liti Marmo Imeffe Sas avesse conferito al difensore la facoltà di nominare sostituti non escludeva in sé la conclusione dell’accordo professionale tra l’avvocato C.C. e gli avvocati E.E.; la circostanza neppure comportava automaticamente l’esistenza di un rapporto diretto tra Marmo Imeffe Sas e l’avvocato nominato in sostituzione, potendosi porre solo sul piano delle attività per le quali il difensore aveva diritto al rimborso da parte del cliente. Quindi la questione, se anche fosse stata tempestivamente allegata dai ricorrenti, non sarebbe risultata decisiva.
5. In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in base al principio della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Si esclude che ricorrano i presupposti per la condanna dei ricorrenti ex art. 96 comma 3 c.p.c. chiesta dal controricorrente.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna A.A. e B.B. in solido al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma il 23 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2026.





