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Banca e impresa Procedura Civile

Cessione in blocco di crediti bancari: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova la titolarità del credito (Trib. Bologna n. 4915/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Il cessionario che agisce esecutivamente deve provare la cessione e, in caso di contestazione, l’effettiva inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco.

Il Tribunale di Bologna accoglie l’opposizione a precetto proposta dalla debitrice per mancata prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria. In caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della notificazione della cessione, ma non costituisce di per sé prova dell’avvenuto trasferimento del credito. Quando il debitore contesta specificamente la cessione, spetta al cessionario dimostrare l’esistenza dell’operazione traslativa e, ove contestata, l’inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti. La mancata produzione del contratto di cessione, della lista dei crediti e di documentazione idonea a ricostruire la successione nella titolarità comporta il difetto di legittimazione sostanziale attiva. Ne consegue l’insussistenza del diritto di procedere esecutivamente e la nullità derivata del precetto e degli atti esecutivi conseguenziali.

LA VICENDA

La debitrice proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro un precetto di € 74.882,08, fondato su due mutui fondiari, contestando anzitutto la titolarità dei crediti in capo alla società che si dichiarava cessionaria. Quest’ultima produceva essenzialmente l’estratto della Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione in blocco, senza depositare il contratto di cessione, la lista certificata dei crediti e la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente i passaggi del credito.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

CESSIONE DEI CREDITI – CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB – CONTESTAZIONE DEL DEBITORE – PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE – PROVA DELLA CESSIONE – TITOLARITÀ DEL CREDITO – ONERE DEL CESSIONARIO – OPPOSIZIONE A PRECETTO – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE ATTIVA – NULLITÀ DEL PRECETTO

In caso di azione esecutiva promossa dal soggetto che si qualifica cessionario di un credito, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB non costituisce, di per sé, prova della cessione, ma tiene luogo della notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. Qualora il debitore contesti specificamente l’esistenza della cessione, grava sul cessionario l’onere di provarne l’effettivo perfezionamento; ove sia contestata l’appartenenza dello specifico credito al blocco ceduto, il cessionario deve altresì dimostrarne con certezza l’inclusione nell’operazione di cessione. In difetto di adeguata documentazione relativa al contratto di cessione, all’individuazione dei crediti trasferiti e alla successione nella loro titolarità, non può ritenersi provata la legittimazione sostanziale attiva del cessionario, con conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e nullità derivata del precetto e degli atti esecutivi conseguenziali.

LA SENTENZA

Tribunale Bologna, Sez. III, Sentenza, 13/06/2026, n. 4915

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 28.05.2025, l’attrice in epigrafe ha contestato il diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la complessiva somma precettata -in data 7 aprile 2025- di Euro 74.882,08, oltre interessi successivi al 1 marzo 2025, in forza di titoli stragiudiziali costituiti da due mutui fondiari (id est, mutuo fondiario stipulato in data 24.02.2006 rep. n. (…) – racc. n. (…) e mutuo fondiario stipulato in data 30.07.2007 rep. n. (…) – racc. n. (…), tra B.M. S.P.A. e F.V.).

In dettaglio, l’opponente ha eccepito:

1) il difetto di legittimazione attiva dell’odierna creditrice opposta, per carenza di prova del contratto di cessione (“non vi è alcuna prova del fatto che il credito oggetto della presente causa sia stato effettivamente ceduto né che sia stato formalmente appostato “a sofferenza”…né delle successioni del credito dovute alle numerose incorporazioni per fusione, né della cessione del credito oggetto della presente opposizione da I.S. s.p.a. all’odierna convenuta/opposta come asserito da controparte nel proprio atto di precetto”), nonché dell’inclusione dei crediti azionati con il precetto opposto nell’operazione di cessione in blocco ivi richiamata (cfr. pagg. 1-3 atto di citazione);

2) l’indeterminatezza della clausola relativa ai tassi di interesse per mancata indicazione del denominatore dell’Euribor (cfr. pag. 4 atto di citazione);

3) l’illegittimità dei contratti di mutuo in quanto stipulati nel periodo in cui è stato accertato e sanzionato un accordo anticoncorrenziale illegittimo volto alla manipolazione del tasso Euribor (cfr. contestazione generica pag. 6 atto di citazione).

Sulla base dei suddetti motivi di opposizione, l’attrice ha concluso, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE – Sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, per i motivi esposti in narrativa – Accertare e dichiarare la mancanza della titolarità del credito e/o legittimazione attiva sostanziale in capo a G.S. s.r.l. in assenza della prova dell’esistenza dell’atto traslativo delle cessioni del credito in questione e che questo rientra nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco prevista nell’avviso di cessione pubblicato in G.U.R.I. indicato dalla creditrice procedente nel proprio atto di precetto e conseguentemente, in accoglimento dell’opposizione proposta, dichiarare che I.I. s.p.a., in qualità di mandataria di G.S. s.r.l., non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Sig.ra V.F.. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE – Accertare e Dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 117 TUB, 1346 c.c., della clausola di determinazione del tasso di interesse nei contratti di mutuo oggetto di causa per mancata indicazione del divisore da applicare nel calcolo del tasso Euribor convenzione e per motivi esposti in narrativa, per l’effetto, dichiarare l’inefficacia degli addebiti individuati a tale titolo con la conseguenza che gli stessi dovranno essere ricalcolati al tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 c. 7 lettera A TUB (tasso nominale minimo dei BOT). – Per l’effetto determinare nell’importo di Euro 38.591,95 o in quello diverso che dovesse risultare in corso di causa, l’ammontare residuo dovuto dall’opponente alla data di risoluzione del rapporto contrattuale (22.07.2017) come determinato dal Dott. M.D. nella propria perizia di parte”.

Si è costituita la parte opposta G.S. S.R.L., a mezzo della mandataria I.I. s.p.a., contestando in fatto ed in diritto l’avversa opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Indi, sospesa l’efficacia esecutiva dei titoli sottesi al precetto opposto con ordinanza del 13.11.2025, la causa, istruita documentalmente, è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 05.05.2026 con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall’udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- In limine.

Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell’aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l’inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l’opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l’opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).

2- Nel merito dell’opposizione.

Nel merito, l’opposizione come proposta, da qualificarsi come opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c, è fondata e come tale và accolta, alla stregua dell’evidenza probatoria disponibile, per carenza di (prova della) legittimazione sostanziale attiva della società opposta, G.S. SRL, quale asserita titolare dei crediti intimati con il precetto opposto (cui ha fatto seguito, nelle more del presente giudizio, pignoramento immobiliare iscritto al RGE 176/2025 dell’intestato Tribunale, cfr. allegati alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte opponente).

Giova, al riguardo, rammentare che, per ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:

“in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, … la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto (ai sensi dell’art. 1264 c.c.), rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. ord. n. 17944 del 22/06/2023 , in termini da ultimo Cass. sez. I, 22/09/2025, n.25911, sez. I del 25/08/25 n. 23852; Cass. civ. sez. I, 25/08/2025, n. 23849).

Così chiarito il riparto dell’onus probandi, ritiene l’adito Tribunale che, nella fattispecie in esame, non risulti sufficientemente documentata la legittimazione sostanziale attiva di G.S. Srl, rappresentata da I.I. Spa Spa, quale successore, a titolo particolare, nella titolarità dei crediti sottesi al precetto opposto, già in capo a B.M. S.P.A. (cfr. copia fotostatica dei titoli doc. 4 e 5 allegati a comparsa costitutiva dell’opposta).

Invero, la sola documentazione prodotta dall’opposta (estratto della G.U in allegato alla comparsa costitutiva) investe il solo requisito della “notificazione” della cessione (“dichiaratamente” intervenuta tra I.S. Spa e G.) al debitore ceduto, necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore della cedente, non anche la prova, a monte, dell’avvenuta stipulazione del contratto di cessione (contestato nell’an) e, a valle, dell’effettivo trasferimento della titolarità di quel/i credito/i in capo all’odierna opposta.

Ed ancora, dal tenore letterale dell’estratto in G.U. pubblicato su istanza della sola (asserita) cessionaria è dato desumere solo che G. “comunica/dichiara” che nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato il 10.12.2021 tra la stessa ed I.S.P. s.p.a. (cedente), quest’ultima ha ceduto alla prima “taluni crediti..” derivanti, tra gli altri, da “contratti di finanziamento ipotecari o chirografari, saldi debitori in conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il primo gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati ‘a sofferenza’…e segnalati in Centrale dei Rischi…” , con la precisazione che “i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione , ..risultanti da apposita lista, in cui è indicato con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto” (non prodotto il contratto di cessione e/o la lista certificata dei crediti ceduti con relativo NDG nè alcuna documentazione contabile dei mutui in oggetto e correlato NDG o prova della classificazione a sofferenza della debitrice nè, sia pure a fini indiziari, eventuale dichiarazione unilaterale della banca cedente, confermativa dell’avvenuta cessione e ricognitiva del rapporto contrattuale e NDG).

Neppure risulta documentata più a monte – ancorché anch’essa oggetto di contestazione- l’allegata successione nella titolarità dei crediti in questione dall’originaria banca mutuataria B.M. a U.B. (documentata solo la fusione ‘a valle’ tra U. e I.S.P. del 26.03.2021).

La scarna produzione documentale, a fronte delle suesposte contestazioni di parte opponente, non consente, pertanto, di ritenere raggiunta la prova:

– né dell’esistenza delle riferite cessioni/successioni nella titolarità dei crediti come allegate;

– né dell’inclusione dei crediti di cui si discute, per caratteristiche genetiche e/o tipologia, tra quelli compresi nell’operazione di cartolarizzazione richiamata nell’estratto di G.U. prodotto1 e, più a monte, al momento dell’allegata successione di U.B. alla banca mutuataria.

Neppure è idonea a supplire alla suesposta carenza probatoria, infine, la produzione in giudizio della mera copia fotostatica (id est non attestata conforme all’originale) dei mutui richiamati in precetto, in assenza di ulteriori e circostanziati elementi probatori sul punto (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/08/2025, n. 23849 a mente del quale “chi subisce l’azione di adempimento di una obbligazione non è tenuto ad individuare il proprio creditore, piuttosto è colui che agisce in giudizio che deve fornire la prova della titolarità del credito e .. il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l’esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l’effettiva titolarità del diritto del quale si discute”).

L’accoglimento del primo motivo di opposizione determina l’assorbimento degli ulteriori motivi, conducendo all’accertamento dell’insussistenza del diritto di G.S. S.R.L. e per essa della sua mandataria I.I. s.p.a. di agire esecutivamente nei confronti dell’odierna opponente, in forza dei titoli esecutivi sottesi al precetto opposto, per carenza di legittimazione sostanziale attiva.

Dal ché consegue ipso iure la nullità derivata del precetto opposto e degli atti esecutivi conseguenziali (cfr. pignoramento allegato).

3- Sulle spese di lite

Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari (per la complessità minima della causa, natura documentale e scarna attività processuale), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:

1) in accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., ACCERTA e DICHIARA l’insussistenza del diritto di G.S. S.R.L. e per essa della sua mandataria I.I. s.p.a. di agire esecutivamente nei confronti dell’odierna opponente, con conseguente nullità derivata del precetto opposto e degli atti esecutivi conseguenziali;

2) CONDANNA l’opposta, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore dell’opponente, liquidate in Euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge ed Euro 786,00 per esborsi.

CONCLUSIONE

Così deciso in Bologna, il 30 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2026.

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