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Banca e impresa Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Recupero Crediti

Cass. Civ. n. 15188/2000 – Contestazione degli estratti conto bancari e fideiussione

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Conto corrente bancario, contestazione degli estratti conto e fideiussione: la Cassazione chiarisce gli oneri probatori del correntista, la debenza degli interessi sugli scoperti e la responsabilità dei garanti.

La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza n. 15188 del 24 novembre 2000, ha confermato la condanna di una società e dei suoi fideiussori al pagamento del saldo passivo di un conto corrente bancario. La Suprema Corte ha precisato che la parte che invoca un documento a sostegno delle proprie contestazioni deve verificarne l’effettiva presenza nel fascicolo processuale, non essendo sufficiente la sua indicazione nell’indice dei depositi. Ha inoltre ritenuto legittima l’applicazione degli interessi sugli scoperti derivanti anche da prelievi non autorizzati, nella fattispecie effettuati mediante bonifici falsi. Quanto alla fideiussione bancaria, è stata confermata l’operatività della garanzia estesa a tutte le obbligazioni della società verso la banca, in assenza di una violazione del principio di buona fede accertata dai giudici di merito. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

LA VICENDA

Il Credito Italiano otteneva un decreto ingiuntivo per lire 1.534.025.510 nei confronti della Movi Edilizia S.r.l. e dei suoi fideiussori, per il saldo passivo di un conto corrente. Respinte le opposizioni in primo grado e in appello, la società e i garanti ricorrevano in Cassazione contestando, tra l’altro, la rappresentanza processuale della banca, la prova del credito, gli interessi e l’efficacia delle fideiussioni. La Suprema Corte rigettava tutti i motivi, confermando le statuizioni impugnate.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

CONTRATTI BANCARI – CONTO CORRENTE – SALDO PASSIVO – CONTESTAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO – DOCUMENTO INDICATO NELL’INDICE MA NON PRESENTE IN ATTI – ONERE DI VERIFICA DELLA PARTE – PRELIEVI NON AUTORIZZATI – INTERESSI SULLO SCOPERTO – FIDEIUSSIONE GENERALE – OBBLIGAZIONI GARANTITE – BUONA FEDE – RESPONSABILITÀ DEI FIDEIUSSORI

In materia di rapporti bancari, la parte che deduca di avere contestato un estratto conto mediante una comunicazione scritta ha l’onere di verificare l’effettiva presenza del relativo documento nel fascicolo processuale, non essendo sufficiente la sua indicazione nell’indice dei documenti depositati. Qualora il giudice di merito accerti che il documento non è materialmente presente agli atti, non può imputarsi al giudicante l’omissione di ulteriori ricerche, gravando sulla parte interessata il relativo onere di diligenza.

In tema di conto corrente bancario, i prelievi che determinano scoperti possono comportare l’obbligo di corrispondere gli interessi sulle somme utilizzate anche quando siano stati effettuati illegittimamente, nella specie mediante bonifici falsi, non risultando contraria ai principi giuridici l’assimilazione, ai fini degli interessi, dei diversi prelievi produttivi di scoperto.

Quanto alla garanzia personale, la fideiussione contrattualmente estesa a tutte le obbligazioni assunte dalla società nei confronti della banca conserva la propria efficacia, ove il giudice di merito abbia accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, l’insussistenza di violazioni del principio di buona fede da parte dell’istituto di credito e tale accertamento non sia efficacemente censurato.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza 24/11/2000, n. 15188

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il Presidente del Tribunale di Viterbo emetteva decreto ingiuntivo ad istanza di Credito Italiano spa nei confronti della Movi Edilizia srl nonché di Moreno (*) ed Enrico Sciarretta e Martina Giorgi Giorgetta, quali fideiussori per L. 1.534.025.510, a titolo di residuo passivo di un conto corrente intrattenuto dalla garantita.

Proponevano opposizione con distinti atti Moreno Sciarretta e Movi Edilizia da un canto, ed Enrico Sciarretta e Martina Giorgi Giorgetta. I giudizi venivano riuniti ed il Tribunale respingeva l’opposizione.

La Corte di Roma respingeva l’impugnazione dei soccombenti. Riteneva, per ciò che ancora rileva, sussistente la legittimatio ad processum da parte della banca appellata sulla base, tra l’altro, del contenuto dello statuto dell’ente che consente l’esercizio del potere in questione al direttore ed al procuratore di filiale. Riteneva quindi provata l’entità del debito preteso dalla banca stessa e priva di fondamento probatorio la affermata contestazione dell’estratto conto a suo tempo ritualmente inviato alla correntista.

Movi Edilizia, Enrico e Moreno Sciarretta e Giorgi Martina Giorgetta ricorrono in cassazione con cinque motivi. Resiste il Credito Italiano con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) È infondata la prima censura dei ricorrenti i quali sostengono che la corte di merito avrebbe dovuto di ufficio rilevare la nullità dell’atto di costituzione in secondo grado da parte della banca. Ciò in quanto tale atto non contiene la menzione dei soggetti che in quanto rappresentanti la spa appellata hanno conferito la procura, e peraltro le firme apposte sono illegibili. (*) Osserva infatti il collegio che nè in secondo grado nè in questa fase i ricorrenti sostengono che il soggetto la cui firma sarebbe illeggibile non aveva il poter(*) di conferire la rappresentanza in questione. Essi dunque fanno valere una nullità dell’atto, sanata dal fatto che lo scopo dello stesso è stato raggiunto. Tant’è che in proposito nulla è stato eccepito in secondo grado da parte dei ricorrenti i quali hanno consentito la instaurazione del contraddittorio. 2) È inammissibile il secondo motivo con il quale i ricorrenti lamentano che la corte territoriale ha mancato di rilevare un ulteriore il difetto(*) di procura ad litem per via del fatto che non è mai stata provata la qualità dei funzionari della filiale interessata a rappresentare la banca. A loro avviso la sentenza impugnata sarebbe erronea perché avendo rilevato il mancato deposito dello statuto della banca, ha ritenuto che essi appellanti avevano mancato di ottemperare all’onere di chiedere tale deposito onde consentire il controllo delle previsioni relative al potere di rappresentare in giudizio l’ente.

Osserva infatti la corte che la sentenza impugnata fonda la sua statuizione anche su una ulteriore ratio decidendi. Essa rileva che dal contenuto di tale statuto, non esibito ma comunque riassunto nella sentenza di primo grado in modo sostanzialmente pacifico, emerge che in via ordinaria il predetto potere appartiene ai funzionari della filiale, salvo il potere della direzione di intervenire in ordine ad una specifica vicenda. Potere che, secondo la corte di merito, non è stato esercitato con la conseguenza della legittimazione dei funzionari che hanno sottoscritto gli atti processuali in questione.

Contro questa specifica argomentazione che sostiene adeguatamente la statuizione non viene avanzata alcuna censura. 3) Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360 n. 5 cpc. Sostengono che la sentenza impugnata ha ritenuto carente di prova la affermata contestazione dell’estratto conto della banca. Invece tale contestazione avvenne con lettera in data 28 febbraio 1992, allegata agli atti sin dal primo giudizio, ed indicata nell’indice dei depositi degli appellanti. 3a) Osserva il collegio che la corte di merito ha chiarito che la lettera benché menzionata nell’indice non si trova materialmente allegata agli atti. Essa dunque ha compiuto l’accertamento di fatto che la legge le imponeva e lo ha concluso con una affermazione che non risulta contestata.

I ricorrenti infatti non negato (*) la accertata mancanza della lettera. Sostengono piuttosto che la corte avrebbe dovuto effettuare altre ricerche. Con ciò essi dimenticano che era loro onere di diligenza verificare la presenza in atti della documentazione invocata a sostegno della propria posizione.

Il motivo è pertanto infondato. 4) È infondata la successiva doglianza di violazione di legge, nella quale i ricorrenti affermano l’errore della corte di merito che ha assimilato il prelievo di somme non autorizzate ad un mutuo.

Sostengono che si doveva ragionare in termini di pagamento di indebito. 4a) Osserva il collegio che la corte di merito di fronte ad un prelievo illegittimo, addirittura sulla base di bonifici falsi, ha tratto l’obbligo di pagare gli interessi sulle somme comunque prelevate. La statuizione non lede alcun principio giuridico, giacché assimila quanto agli interessi tutti i prelievi fatti dal correntista che cagionano scoperti. 5) È infine infondato l’ultimo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti lamentano la affermata sussistenza della garanzia fideiussoria azionata dalla banca. La sentenza impugnata ha accertato come già quella di primo grado, la conclusione del contratto di fideiussione per qualunque obbligazione che Movi avesse assunto nei confronti della banca. La Corte di merito relativamente ad una analoga doglianza avanzata innanzi ad essa ha esaminato le risultanze istruttorie ed ha accertato che alcuna violazione del principio di buona fede è avvenuto da parte della banca, con motivazione solo genericamente censurata, ma che è sufficiente a sostenere la statuizione. 6) Il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle speso del giudizio che liquida in L 150.000 oltre a L. 10.000.000 per onorari di avvocato.

CONCLUSIONE

In Roma il 5 luglio 2000.

(*) ndr: così nel testo.

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