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Separazione e Divorzio

Separazione con addebito per violenze domestiche, addebito della separazione e affido esclusivo del minore (Cass. 10281/2026)

La Corte di Cassazione conferma che il giudice civile può valutare autonomamente le violenze domestiche ai fini dell’addebito e legittimare l’affido esclusivo del minore in presenza di grave conflittualità familiare

La Corte di Cassazione conferma che, nel giudizio civile di separazione, la pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti non impedisce al giudice civile di valutare autonomamente le condotte violente del coniuge ai fini dell’addebito. La Suprema Corte ribadisce inoltre che le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri coniugali da non poter essere comparate con una successiva relazione extraconiugale dell’altro coniuge. Confermato anche l’affido esclusivo del figlio alla madre, ritenuto conforme al superiore interesse del minore alla luce del grave disagio psicologico manifestato dal ragazzo e dell’assenza di concrete prospettive di recupero della bigenitorialità. La decisione valorizza il principio del best interest of the child e la giurisprudenza della Corte EDU in materia di tutela del minore.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – Addebito – Violenza domestica – Procedimento penale pendente – Autonoma valutazione del giudice civile – Relazione extraconiugale successiva – Irrilevanza comparativa – Affidamento figli – Affido esclusivo – Interesse superiore del minore – Bigenitorialità – Limiti

In tema di separazione personale dei coniugi, la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. opera esclusivamente nel processo penale e non impedisce al giudice civile di procedere ad una autonoma valutazione delle condotte violente del coniuge, anche se oggetto di procedimento penale non ancora definito, ai fini dell’addebito della separazione. Ne consegue che le reiterate violenze fisiche e morali poste in essere da un coniuge, per la loro particolare gravità, non sono comparabili con una successiva relazione extraconiugale dell’altro coniuge, ove la crisi matrimoniale risulti già irreversibilmente compromessa dalle predette condotte. È altresì legittimo l’affido esclusivo del minore quando emerga, sulla base del quadro istruttorio e delle valutazioni dei servizi sociali e sanitari, che la prosecuzione dell’affidamento condiviso sia incompatibile con il superiore interesse del figlio e con il suo equilibrio psicofisico, pur nel rispetto del principio di bigenitorialità.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 20/04/2026, n. 10281

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello depositato in data 1.12.2023, B.B. impugnava la sentenza n. 2312/2023, emessa dal Tribunale di Foggia in data 28.9.2023, con la quale erano state accolte le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti; ed era stata rigettata la domanda di mantenimento formulata dalla B.B. nei confronti di A.A. e affidato il figlio minore D.D. in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre.

La Corte di appello di Bari con sentenza nr 1/2025 accoglieva per quanto di ragione la domanda dell’appellante e per l’effetto revocava la declaratoria di addebito della separazione in capo a B.B.; disponeva l’affido esclusivo del minore D.D. alla madre nonchè l’assegno unico universale spettante per il minore D.D. in favore di quest’ultima.

Osservava per gli aspetti che qui rilevano che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il tradimento della B.B. e le condotte prevaricatrici e violente del A.A. non avevano avuto una pari incidenza nel determinarsi della crisi coniugale.

In questa prospettiva evidenziava che il Tribunale aveva trascurato di considerare che, una volta provata l’anteriorità dei comportamenti violenti del marito nei confronti della moglie e dello stesso figlio minore (come emergenti dall’esame degli atti riguardanti il procedimento penale e quello del Tribunale dei minorenni, commessi nel 2018, dunque prima dell’8.4.2019), rispetto alla relazione adulterina della moglie con il carabiniere (cui si era rivolta per gli episodi di violenza di cui era vittima) osservava che non si poteva infatti porre sullo stesso piano l’addebito riconosciuto per una relazione extraconiugale successiva rispetto ad atti di violenza verbale e fisica che, se ritenuti provati, avrebbero dovuto esonerare il giudice dal comparare i suddetti comportamenti con quelli della moglie.

Rilevava infatti che un tale ragionamento si poneva in contrasto con il principio di diritto secondo cui le violenze fisiche, per la loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei dell’altro coniuge (da ultimo ribadito da Cass., 18/12/2023, n. 35249).

Su queste basi riteneva pertanto che separazione andasse addebitata esclusivamente al A.A., il quale non aveva affatto contestato, né in sede di appello incidentale né con la memoria di costituzione, la ricostruzione effettuata dal Tribunale.

La Corte di appello considerava altresì fondato il motivo diretto a contestare il regime di affido del minore dall’appellante.

Per il giudice di appello deponevano in favore dell’ affido esclusivo alla madre oltre alle condotte che avevano costituito il presupposto per il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale (prima) e di decadenza della responsabilità genitoriale (poi), quest’ultimo revocata dalla Corte, poste in essere anche ai danni del minore dopo l’8.4.2019 (ovvero, cambio della serratura per impedire il rientro nella abitazione familiare della B.B., impedimento alla madre di far visita al figlio cui era stato impedito di uscire e di andare a scuola nonostante la grave patologia da cui è affetto, inadempimento alle statuizioni del Tribunale dei minorenni), anche ulteriori elementi, rappresentati non tanto dal (parziale) inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte del A.A. (onerato del mantenimento di Euro 650,00 e che invece corrisponde la cifra di Euro 300,00), quanto piuttosto dal disagio esistenziale del figlio ultrasedicenne D.D., il quale – a seguito di tali condotte – non intendeva più incontrare il padre e aveva manifestato una forma di chiusura totale e irreversibile rispetto a tutti gli interventi posti in essere dagli assistenti sociali e dai vari psicologi che si sono occupati della vicenda (incontri protetti sospesi, percorso di parent training interrotto, servizio ADE interrotto, neuropsichiatria infantile che ha suggerito di non forzare ulteriormente gli incontri con il padre).

Strettamente correlato al disposto affido esclusivo era il motivo (che va accolto) relativo all’assegno unico universale, che pertanto andava disposto in favore della B.B., in quanto affidataria esclusiva della prole e collocataria in via prevalente.

Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito Carolina B.B. con controricorso.

Nessuno si è costituito per il curatore speciale che è rimasto intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza camerale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che

Con il primo motivo si denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27, secondo comma cost., in relazione al cosiddetto “principio di non colpevolezza” nonché’ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 quater c.c in combinato disposto con l’art 337 ter c.c. per avere la Corte di appello addebitato la separazione in capo al marito ritenendo che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro costituivano violazioni talmente gravi da causare la crisi irreversibile dell’unione.

Si censura il ragionamento seguito dal giudice del merito che avrebbe espresso la sua valutazione muovendo dal presupposto che a carico del marito fosse già intervenuta in ordine alle violenze una sentenza di condanna in primo grado o un qualche accertamento giudiziale se pur non in via definitiva.

Sotto altro profilo si lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe supportato la scelta del regime di affido esclusivo da alcuna motivazione “percorrendo un sentiero argomentativo non oggetto di specifica censura della appellante ma frutto di una propria elaborazione “.

Si sostiene che l’unico parametro di valutazione sul quale la Corte di Appello avrebbe fondato la sua decisione di revocare al A.A. il già disposto affidamento condiviso del figlio, sarebbe stato quello della “impossibilità “con tutta probabilità” e secondo un riscontro “sia pure indiziario” di intraprendere un percorso di effettivo recupero della bigenitorialità”.

Si censura altresì la decisione nella parte in cui ha ritenuto che l’affido esclusivo del figlio minore fosse la soluzione più idoneo a tutelare il best interest del minore.

Con un secondo motivo si deduce ex art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione del principio del chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cpc in correlazione con l’art. 99 cpc nella parte in cui addebita al solo A.A. la fine del rapporto matrimoniale.

Si rimprovera alla Corte di appello di aver addebito la separazione esclusivamente al A.A., adottando una motivazione diversa da quella da questa prospettata dall’appellante.

Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente si duole che la Corte distrettuale ha ritenuto che la crisi irreversibile dell’unione coniugale fosse addebitabile alla responsabilità esclusiva del marito a causa delle condotte violente nei confronti del coniuge e del figlio minore malgrado allo stato fosse ancora sub iudice il procedimento di maltrattamenti iscritto a suo carico e quindi in assenza di un pronuncia di condanna in primo grado in violazione del principio di non colpevolezza codificato nell’art 27 della Costituzione.

Su punto giova ricordare che questa Corte, (Cass. 9143/2020; 2024 nr 24726; 2025 nr 1874) ha affermato che la presunzione d’innocenza (impropriamente richiamata dal giudice di merito) opera esclusivamente in sede penale e che, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per l’accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei predetti comportamenti.

Ed è dunque nel solco di tale principio che si è mossa la Corte distrettuale rilevando che non poteva essere condiviso il ragionamento seguito dal Tribunale che una volta accertata l’anteriorità degli atti di violenza contestati al A.A. ed oggetto del procedimento penale n. 4145/2019 R.G.N.R. (tutt’oggi pendente), risultavano commessi tra il 2018 – non meglio identificato come mese – ed il 03.07.2019, rispetto alla relazione affettiva tra la appellante e lo Scimenes quanto meno dall’8 aprile 2019 non si non poteva addebitarsi la separazione pure alla moglie per la relazione adulterina con il carabiniere intervenuta in una fase in cui matrimonio era ormai entrato – come riconosciuto dallo stesso Tribunale, senza essere peraltro smentito in questa sede dal A.A. – in crisi irreversibile proprio a causa dei comportamenti del marito, che, pur denunciati successivamente dalla moglie, si riferivano “a fatti avvenuti e consumati prima, nel secondo semestre del 2018” (cfr. avviso all’indagato conclusione indagini preliminari, in cui si fa riferimento a condotte del 2018, tra cui percosse e minacce di morte, umiliazioni, aggressioni anche nei confronti del figlio minore, etc; nonché dal rinvio a giudizio disposto dal GIP, in cui si evince che i fatti ascrivibili al A.A. avevano trovato conferma nella denuncia/querela, nelle integrazioni di querela, nella C.N.R. del commissariato di Cerignola, nel verbale di SIT reso dalla persona offesa e dal minore D.D., dai verbali di SIT rese da persone informate sui fatti, dalle annotazioni di PG e dalla certificazione medica).

La Corte distrettuale ha fatto espresso richiamo alle prove raccolte durante le indagini penali svolte sulla persona del A.A. (confermanti la propria decisione) ed ha fondato su di esse il proprio convincimento circa l’esclusiva responsabilità delle condotte violente sulla fine dell’unione.

Con riguardo alle critiche che vengono mosse in merito alla decisione di affidare in via esclusiva il minore alla madre e alla illogicità della motivazione se ne deve rilevare l’infondatezza.

La Corte di appello ha dato atto nelle premesse del suo ragionamento, che ha condotto a privilegiare nel caso di specie l’affido esclusivo alla madre, che l’affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (art. 337-ter c.c.) che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità.

Ha tuttavia spiegato le ragioni che giustificano nel caso in esame una deroga al principio generale.

In questa prospettiva ha considerato le condotte che avevano costituito il presupposto per il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale (prima) e di decadenza della responsabilità genitoriale (poi), quest’ultimo revocato dalla Corte, poste in essere anche ai danni del minore dopo l’8.4.2019 (cambio della serratura per impedire il rientro nella abitazione familiare della B.B., impedimento alla madre di far visita al figlio cui era stato impedito di uscire e di andare a scuola nonostante la grave patologia da cui è affetto, inadempimento alle statuizioni del Tribunale dei minorenni), inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte del A.A. (onerato del mantenimento di Euro 650,00 e che invece corrisponde la cifra di Euro 300,00), quanto piuttosto dal disagio esistenziale del figlio D.D., il quale – a seguito di tali condotte – non intende più incontrare il padre e manifestato una forma di chiusura totale e irreversibile rispetto a tutti gli interventi posti in essere dagli assistenti sociali e dai vari psicologi che si sono occupati della vicenda (incontri protetti sospesi, percorso di parent training interrotto, servizio ADE interrotto, neuropsichiatria infantile che ha suggerito di non forzare ulteriormente gli incontri con il padre), i quali hanno evidenziato, al riguardo, la loro totale impotenza rispetto alla decisione del figlio, ormai ultrasedicenne, di non incontrare più il padre.

La Corte distrettuale ha messo in luce che l’esposizione a situazioni dolorose ed angoscianti, rimarcate dallo stesso Tribunale di primo grado (che aveva stigmatizzato gli episodi di violenza posti in essere dal A.A. anche nei confronti del figlio) e che avrebbero trovato riscontro nel rinvio a giudizio (anche) per le offese ed umiliazioni nei confronti del minore, costituiscono tutte circostanze che, valutate nel loro insieme, deponevano per escludere l’affido condiviso non essendovi – con tutta probabilità – possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali nei confronti del figlio, animato da aperta ostilità e rancore nei confronti del genitore, il quale non sarebbe in grado di dargli equilibrio e serenità.

Va conseguentemente rilevato che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il provvedimento impugnato, ben lungi dal porsi in contrasto con il diritto alla bigenitorialità della minore, nell’adottare il provvedimento di affidamento) esclusivo, abbia inteso individuare la condizione che potesse al meglio tutelare il minore ed il suo sviluppo psicofisico.

Il provvedimento impugnato non si pone affatto in contrasto con la protezione di diritti del minore alla bigenitorialità di matrice sovranazionale, avendo la Corte di appello basato le sue valutazioni su un quadro probatorio aggiornato alla data della decisione.

Ciò, appunto, in piena sintonia con la giurisprudenza della Corte Edu, la quale ha ripetutamente riconosciuto all’autorità giudiziaria nazionale un ampio potere discrezionale in materia di misure relative all’affidamento della prole, dovendosi considerare adeguatamente sia le oggettive difficoltà che possono presentare i singoli casi sia gli interessi ed i diritti delle persone coinvolte, tutti raccolti attorno alla protezione offerta alla vita familiare dall’art. 8 CEDU, purché ciò avvenga in tempi contenuti (v. Corte edu, 9 gennaio 2007, Mezl c. Rep. Ceca, ric. 27726/03, p.39).

Ed è sempre la giurisprudenza convenzionale ad avere rammentato che nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, l’art. 8 CEDU esige che le autorità nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessi e che, nel farlo, attribuiscano una particolare importanza all’interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello dei genitori (cfr., da ultimo, Corte edu, 10 novembre 2022, L. M. e a. c.Italia, p.106).

Sulla base dei principi appena ricordati che questa Corte pienamente condivide ne consegue che se, da un lato, l’interesse superiore del minore impone che i legami tra lo stesso e la sua famiglia siano mantenuti e che solo circostanze del tutto eccezionali possano portare a una rottura del legame famigliare al momento opportuno da “ricostruire”, per altro verso garantire al minore uno sviluppo in un ambiente sano rientra in tale interesse, sicché proprio l’art. 8 CEDU non può autorizzare un genitore ad adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo di suo figlio (Corte edu, 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk,- ric. n. 41615/07 – p. 136, Corte edu (GC) 13 luglio 2000, Elsholz c. Germania – ric. n. 25735/94- p. 50, e Corte edu, 4 aprile 2006, Marealek c. Repubblica ceca – ric.n. 8153/04- p. 71, 4 aprile 2006).

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, sol che si consideri che esso non trascrive, né illustra l’ambito cognitorio che era stato devoluto al giudice del gravame.

Va comunque rilevato che nell’esposizione dei fatti il giudice del gravame definisce la portata della censura contenuta nel primo motivo di appello.

In esso era sta contestato l’addebito posto a carico della moglie ritenuto in contrasto con gli esiti istruttori ed il mancato addebito della separazione in capo al marito quale conseguenza dei comportamenti violenti e persecutori di cui era stata vittima l’appellante, come era emerso anche dalle dichiarazioni del figlio Giovanni, nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale per i minorenni.

Giova poi ricordare che, come già affermato da questa Corte, l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione, pur limitando il giudizio all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi proposti (Cass., Sez. L , 03/04/2017, n. 8604), preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202), sicché detto principio non può dirsi violato allorché il giudice di secondo grado fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (Cass., Sez. L, 03/04/2017, n. 8604, cit.).

Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202).

Nella specie la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, relativamente ai punti oggetto di gravame (addebito della separazione in capo alla moglie e regime di affido), fondando la propria decisione sulla base degli elementi già presenti sia nel giudizio civile di primo grado (quali relazione di CTU del 14.12.2020 resa nel giudizio di cui al RG. N. 1873/2022; provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale del A.A.; parziale inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte del padre), sia nella fase delle indagini penali (avviso all’indagato conclusione indagini preliminari; verbali di SIT rese da persone informate sui fatti; annotazioni di PG; certificazione medica) sia nel successivo rinvio a giudizio del A.A. disposto dal GIP.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza in favore della parte costituita.

Nessuna determinazione in punto spese per la curatrice speciale che non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente liquidate in complessive Euro 2700,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi e al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma il 27 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2026.

 

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