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Diritto di Famiglia Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Responsabilità professionale

Nascita indesiderata e danno da omessa diagnosi prenatale – Cass. 6926/2026

Articolo a cura di:

Nascita indesiderata, omessa diagnosi prenatale e liquidazione del danno: la Cassazione censura la riduzione del risarcimento ai soli effetti da omesso consenso informato quando sia ormai accertata la volontà abortiva della gestante.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6926/2026, afferma che, una volta accertati la responsabilità della struttura sanitaria, la sussistenza dei presupposti per l’interruzione della gravidanza e la volontà abortiva della madre, non è logicamente ammissibile liquidare il danno come se si trattasse del solo danno da omesso consenso informato.
La Corte d’appello, pur confermando tali presupposti, aveva infatti ridotto il risarcimento limitandolo allo stress emotivo per la nascita inattesa della figlia affetta da sindrome di Down.
Per la Suprema Corte, tale motivazione è affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e viola anche il principio di integralità del risarcimento.
Il danno da nascita indesiderata, in presenza della prova della scelta abortiva, comprende anche le ricadute esistenziali e dinamico-relazionali conseguenti alla lesione del diritto di autodeterminazione dei genitori.
La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Responsabilità sanitaria – Omessa diagnosi prenatale – Sindrome di Down – Diritto all’autodeterminazione della gestante – Nascita indesiderata – Volontà abortiva accertata – Danno non patrimoniale – Danno esistenziale dei genitori – Liquidazione equitativa – Omesso consenso informato – Motivazione contraddittoria – Cassazione con rinvio

In tema di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale di malformazioni del feto, ove siano passati in giudicato la responsabilità della struttura sanitaria, la sussistenza dei presupposti di legge per l’interruzione della gravidanza e la prova della volontà della gestante di ricorrervi se correttamente informata, il danno risarcibile in favore dei genitori non può essere limitato al solo pregiudizio da omesso consenso informato, inteso come shock psicologico per la nascita inattesa del figlio disabile. In tale ipotesi, infatti, il risarcimento deve comprendere anche le negative ricadute esistenziali derivanti dalla lesione della libertà di autodeterminazione connesse alla nascita indesiderata, sicché è nulla per motivazione irriducibilmente contraddittoria la sentenza che, pur avendo riconosciuto l’accertata volontà abortiva della madre, liquidi il danno sulla base dei soli criteri elaborati per il mancato o carente consenso informato.

L’ORDINANZA

Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2026, n. 6926

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.A., B.B., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.C., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Casa di Cura Villa Delle Querce Spa per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per condotta negligente ed inadempiente tenuta dai sanitari della stessa in occasione della gestione della gravidanza della A.A., al termine della quale nasceva la piccola C.C., inaspettatamente affetta da sindrome di Down. Esposero che durante la gravidanza non erano stati prospettati né prescritti e, di conseguenza, non erano stati effettuati, accertamenti specifici e screenings prenatali non invasivi finalizzati alla verifica di eventuali anomalie, ivi comprese quelle cromosomiche, nonostante l’età della gestante (35 anni), fosse fortemente indicativa della opportunità di tali indagini. Esposero che a causa della omessa diagnosi, e conseguente mancata tempestiva informazione, la madre non aveva potuto esercitare il diritto di interruzione della gravidanza cui avrebbe senz’altro fatto ricorso ove correttamente informata. Allegavano che la vita del nucleo familiare aveva subito gravi ripercussioni negative a causa della nascita della bimba inaspettatamente affetta da sindrome di Down, anche in ragione della precaria situazione socio-economica dei genitori (cittadini extracomunitari privi di una stabile occupazione), ingenerando sofferenza psichica in entrambi. Chiedevano, pertanto, accertarsi la responsabilità della convenuta per la mancata informazione, la mancata diagnosi e la violazione del diritto di autodeterminazione della gestante in ordine all’esercizio consapevole del diritto all’interruzione della gravidanza nei termini di legge, e condannarsi la casa di cura al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da liquidarsi anche in via equitativa. Chiedevano, altresì, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla minore.

2. Con sentenza n. 5698/2020 del 9 settembre 2020 il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e, accertata la responsabilità della casa di cura, la ha condannata al pagamento: a) di Euro 7.267,36 in favore della madre, a ristoro del danno biologico in senso stretto, accertato nella misura del 6% di invalidità permanente, per la “reazione depressiva minore” diagnosticata dai consulenti tecnici di ufficio; b) della somma di Euro 70.000,00 in favore della madre e di quella di Euro 50.000,00 in favore del padre, a ristoro del danno non patrimoniale derivato dalla lesione dell’interesse dei genitori ad una maternità e paternità consapevole; c) condannava, poi, la convenuta, al pagamento, in favore degli attori, della ulteriore somma di Euro. 144.000,00 (pari ad Euro 200,00 mensili) a ristoro del danno patrimoniale connesso al mantenimento e all’educazione della minore fino a raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre accessori e spese di lite. In accoglimento della domanda di manleva, condannava la terza chiamata a tenere indenne la convenuta di quanto questa sarebbe stata tenuta a pagare in dipendenza della pronuncia, detratta la franchigia di Euro 50.000,00, oltre le spese di lite sostenute nei suoi confronti dall’assicurata. In particolare, il Tribunale riteneva accertata la responsabilità dei sanitari, i quali avevano omesso, discostandosi dalle Linee Guida per le gestanti di età superiore a 35 anni, di eseguire o consigliare le indagini che avrebbero permesso di effettuare una diagnosi prenatale di sindrome di Down ed altresì di informare la gestante della possibilità di ricorrere a tali forme di diagnosi preventiva. Riteneva, poi, che, sulla base delle emergenze in atti e delle peculiarità del caso, potesse senz’altro affermarsi che, se opportunamente informata della patologia del nascituro, la madre avrebbe optato per la scelta abortiva, di cui peraltro ravvisava i presupposti di legge. Ha, poi, proceduto alla liquidazione di tale voce di danno “sulla scorta delle Tabelle di Milano che consentono di adattare gli importi previsti per il danno da morte del parente considerato come massimo sconvolgimento della lesione de rapporto parentale (e ricordando che per i genitori vanno da Euro 0 a circa Euro 332.000,00)”, tenendo conto, nel caso in valutazione, “dell’intensità del vincolo familiare, della convivenza, della sindrome da cui è affetta la minore che consente comunque un grado di interazione, di possibilità di vita sociale, del fatto che gli effetti della lesione al diritto all’autodeterminazione si protrarranno per tutta la durata della vita al pari della sofferenza che gli stessi non potranno non provare per i patimenti del figlio, della nascita di un altro figlio all’interno del nucleo familiare”, e pervenendo all’attribuzione della somma di Euro 70.000,00 alla madre e di quella di Euro 50.000,00 al padre, “ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi fino alla data odierna”. Il Tribunale negava, invece, la risarcibilità del danno morale per difetto di prova di un pregiudizio diverso da quello psichico accertato e liquidato. Escludeva, infine, la titolarità al risarcimento del danno da parte della minore, atteso che “non può esistere, per il minore, un diritto a non nascere se non sani”.

3. Con sentenza n. 5547/2023 pubbl. il 29/12/2023 la Corte d’Appello di Napoli, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla compagnia assicurativa e rigettando l’appello incidentale dei danneggiati, rideterminava in Euro 30.000,00 in favore di ciascun genitore (in luogo dei 70.000,00 Euro per la madre e dei 50.000,00 Euro per il padre, liquidati in primo grado) l’importo del risarcimento del danno non patrimoniale patito da entrambi.

La Corte, infatti, confermava la statuizione del Tribunale in ordine alla responsabilità della struttura sanitaria ed alla sussistenza dei requisiti di legge richiesti per l’interruzione della gravidanza, nonché in ordine al raggiungimento della prova circa la volontà abortiva della madre, ritenendo che “la condotta omissiva della struttura sanitaria che, nel non prospettare alla gestante la praticabilità ed opportunità degli screenings non invasivi più sopra elencati, ha leso il suo diritto di autodeterminazione a sottoporsi ad amniocentesi, che avrebbe consentito la diagnosi certa della trisomia 21 del nascituro, e consentito di esercitare consapevolmente il diritto di scelta in ordine all’interruzione della gravidanza. (…) A fronte dell’accertamento dell’omessa compiuta informativa in ordine alla rosa di indagini volte a diagnosticare, in progressione crescente di affidabilità, la sussistenza di alterazioni patologiche del nascituro, correttamente il Tribunale ha ritenuto provato che la paziente, se fosse stata correttamente informata, non solo avrebbe eseguito l’amniocentesi (unico esame che, benché rischioso, le avrebbe consentito di accertare la presenza o meno di alterazioni cromosomiche nel feto), ma anche che, al cospetto dell’esito positivo dell’accertamento, avrebbe effettivamente scelto di interrompere la gravidanza”. Confermava altresì la pronuncia di primo grado sia in punto di quantificazione del danno biologico riconosciuto in capo alla madre che di legittimazione del padre ad essere risarcito. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da entrambi i genitori, la Corte, dopo aver evidenziato che “nella fattispecie gli attori, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, seppur genericamente, hanno invocato la violazione, da parte della struttura, degli obblighi informativi sulla medesima gravanti prospettando, quale pregiudizio conseguente, non solo l’obliterarsi della possibilità di esercizio del diritto all’aborto, ma altresì l’irrimediabile deterioramento della loro vita quotidiana, di relazione e lavorativa; come innanzi evidenziato, l’omessa informazione è all’origine di due tipi di danno risarcibile: l’uno consistente nella perdita della possibilità di optare per l’interruzione della gravidanza – sussistendone i presupposti legittimanti – l’altro nell’impossibilità di assumere una serie di altre scelte finalizzate a prepararsi ad affrontare l’evento temuto, ossia la nascita di un bambino affetto dalla malformazione (Cass. n. 2798/23)” accoglieva i motivi di ricorso principale, conseguentemente rigettando l’appello incidentale sul punto, ritenendo che “Le sofferenze patite per la lesione del diritto dei genitori all’autodeterminazione vanno limitate, infatti, a quelle manifestatesi in un lasso temporale verosimilmente ristretto, coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi col tempo, allorché i genitori hanno avuto modo di elaborare il trauma, non potendosi, al contrario riconoscere agli attori la risarcibilità del danno per la conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili, costituente, invece, uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”. Riteneva pertanto che il Tribunale avesse “ipervalutato” l’importo riconosciuto, avendo erroneamente utilizzato le Tabelle del Tribunale di Milano applicabili in materia di danno da perdita del rapporto parentale piuttosto che i criteri elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nell’anno 2021 per la liquidazione del danno da omesso consenso informato; criteri sulla cui scorta rideterminava il danno non patrimoniale nella minor somma di Euro 30.000,00 per ciascun genitore. Rigettava, infine, il motivo di appello incidentale relativo al danno subito dal minore, aderendo sul punto alle considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado mediante il richiamo al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 25767/15).

4. Avverso tale pronuncia propongono ricorso A.A. e B.B., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.C., notificato l’11.3.2024, depositato il 28.2.2024, affidato a quattro motivi.

5. Si difende con controricorso AM Trust.

È rimasta intimata la Villa Delle Querce Spa

6. Solo parte ricorrente ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, comma 1 n.5 c.p.c., l’erroneità della sentenza per motivazione illogica ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamentano che la sentenza sarebbe affetta da illogicità della motivazione nella parte in cui, dopo aver ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari di Villa Delle Querce in ordine alla omessa diagnosi di sindrome di Down, la sussistenza delle condizioni di legge per procedere alla interruzione della gravidanza e la volontà abortiva della madre, non ne ha tenuto conto in sede di quantificazione del danno, liquidato con applicazione dei criteri previsti per la diversa fattispecie della violazione del consenso informato, sussistente nel caso in cui l’omessa informazione determini unicamente l’impossibilità dei genitori, a prescindere dalla scelta abortiva, di prepararsi materialmente e psicologicamente all’evento. In altri termini dapprima ha confermato la decisione di prime cure in ordine alla sussistenza dei danni da mancata scelta abortiva e successivamente, in sede di riliquidazione del danno non patrimoniale, ha modificato la causale dello stesso ascrivendola non al già accertato danno da nascita indesiderata ma al diverso e minore danno da omesso consenso informato. Censurano la sentenza anche per omesso esame del fatto decisivo costituito dalla volontà abortiva della madre e della sussistenza delle condizioni di legge per procedere all’aborto come accertato in primo grado e confermato nella sentenza gravata. Conseguenza della motivazione illogica è l’applicazione dei criteri elaborati dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in sostituzione di quelli applicati dal giudice di prime cure per il danno da perdita del rapporto parentale. Viceversa, qualora la Corte di appello avesse valutato il fatto decisivo della volontà abortiva e della sussistenza dei requisiti di legge per l’interruzione della gravidanza, avrebbe utilizzato il criterio equitativo parametrato alle Tabelle di Milano previste per il danno a perdita del rapporto parentale così come previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza che equipara gli effetti pregiudizievoli del danno da nascita indesiderata al danno da lesione del prossimo congiunto con liquidazione dei maggiori importi ivi previsti.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c. e del principio di integralità del risarcimento del danno, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del gravame, nonostante la ritenuta correttezza della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza del danno da nascita indesiderata, adottato il criterio di liquidazione elaborato dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano nell’anno 2021 per la liquidazione del danno da omesso consenso informato. Si deduce che la sentenza gravata ha così limitato il risarcimento alla mera ipotesi di “impossibilità per i genitori di prepararsi con maggiore e migliore consapevolezza, sia materialmente e sia psicologicamente alla nascita di un bambino che presenti problemi di salute” (pag.20 cpv 3), e non tiene conto del ben più grave pregiudizio conseguente all’obliterarsi della possibilità di esercizio del diritto di aborto, pregiudizio che il Tribunale di Napoli aveva correttamente individuato nel “forzoso stravolgimento delle abitudini di vita determinatosi dalla necessità di assistere il prossimo congiunto con una forma di disabilità, con conseguenze limitazioni in capo agli attori delle scelte di vita di entrambi gli attori quale danno dinamico relazionale” e liquidato equiparandolo a quello da perdita del prossimo congiunto. L’errore emerge palese dal fatto che la Corte di appello di Napoli, dimenticando di aver riconosciuto la sussistenza di tutti gli elementi del fatto complesso e dunque della dimostrata volontà abortiva della A.A., assume “di non poter riconoscere agli attori la risarcibilità del danno per la conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili costituente invece uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere” (pag. 22 cpv 1) e pertanto applica le tabelle dell’Osservatorio previste in caso di violazione del consenso informato. Tanto si traduce nella violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c. e del principio di “integralità del risarcimento del danno” e pertanto quanto liquidato non è idoneo a garantire il ristoro degli effettivi pregiudizi subiti da entrambi i genitori intesi nella loro integralità, ovvero quelli conseguenti alla mancata scelta abortiva e concretizzatisi nello stravolgimento delle abitudini di vita (danno esistenziale) che si produrrà per tutta la durata dell’esistenza degli attori.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c. e del principio di integralità del risarcimento del danno in ordine al rigetto dell’appello incidentale, in relazione all’art. 360 cpc n. 3.

I ricorrenti riproducono le medesime censure contenute nel secondo motivo a sostegno dell’erroneità della pronuncia sul rigetto dell’appello incidentale deducendo che nella pronuncia di rigetto si configura la violazione delle norme richiamate e del principio di integralità del risarcimento del danno essendo l’importo liquidato in primo grado ben al di sotto della forbice prevista dalle Tabelle di Milano che per il caso di danno da perdita del rapporto parentale, cui è equiparato dalla giurisprudenza il danno da nascita indesiderata, prevedeva un importo che variava da circa da 168 mila Euro a 336 mila Euro e non era reso secondo equità.

Chiedono, pertanto, che la sentenza sia cassata sul punto e che si provveda alla liquidazione del danno utilizzando in via parametrica le nuove tabelle di Milano relative alla perdita del rapporto parentale.

4. Con il quarto motivo, svolto in via gradata, unicamente per il caso di mancato accoglimento dei motivi che precedono, si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4, nella parte in qui ha rideterminato il quantum del risarcimento per danni non patrimoniali (in accoglimento parziale del sesto e settimo motivo di appello di Amtrust), in quanto la motivazione è affetta da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, risultando contraddittoria laddove dapprima conferma la decisione di prime cure in ordine alla sussistenza dei danni da mancata scelta abortiva e successivamente, in sede di loro riliquidazione, ne modifica la causale ascrivendola non al già accertato danno da nascita indesiderata ma al diverso danno da omesso consenso informato, con consequenziale sua riduzione. Appare palese la contraddittorietà tra le premesse costituenti l’accertamento della spettanza del diritto al risarcimento e la parte dedicata alla quantificazione della pretesa, con consequenziale parimenti contraddittoria applicazione dei criteri elaborati dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano previsti per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato piuttosto che quelli applicati dal giudice di prime cure per il danno da perdita del rapporto parentale.

5. Occorre in via preliminare sottolineare che, benché anche in questa sede i ricorrenti agiscano sia in proprio che n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, nessuna censura risulta svolta in ordine al rigetto – sia in primo grado che in appello – della domanda avente ad oggetto il danno non patrimoniale lamentato dalla minore, statuizione che, dunque, è coperta da giudicato.

6. Allo stesso modo sono questioni ormai coperte da giudicato, in difetto di ricorso incidentale sul punto: la sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria; la sussistenza dei requisiti di legge richiesti per l’interruzione della gravidanza e la prova della volontà abortiva della madre, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente tenuta dai sanitari e la lesione del diritto all’autodeterminazione della gestante che, in conseguenza dell’omessa informazione sulla esistenza di malformazioni del feto ed in presenza delle condizioni legittimanti l’accesso all’aborto terapeutico, è stata privata della facoltà di determinarsi consapevolmente in tal senso. Esula altresì dal thema decidendum della presente impugnazione la quantificazione del danno biologico riconosciuto in capo alla madre.

7. Sempre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso sollevate dalla controricorrente. Esse sono infondate, contendo i motivi una idonea e specifica attività dimostrativa della violazione delle norme cui si fa riferimento ed una chiara enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea. Quanto, in particolare, al primo motivo, va ulteriormente osservato, in primo luogo, che non si versa in ipotesi di cd “doppia conforme”, originariamente prevista dall’art. 348-ter comma 5 cod. proc. civ. e riprodotta dal D.Lgs. n. 149/2022 nella nuova formulazione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, posto che, in ordine al punto fatto oggetto di ricorso (la consistenza e liquidazione del danno lamentato dagli odierni ricorrenti), la decisione di primo grado e quella d’appello sono diverse, come emerge dallo stesso ricorso. In secondo luogo, in quanto l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. Infatti, secondo un’evoluzione interpretativa che può dirsi costante e rispettosa dell’esigenza di effettività della tutela del diritto azionato in giudizio, può dirsi che, pur permanendo l’indispensabilità di un’articolazione del ricorso per cassazione in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non è necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, sicché l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta, di norma, alla riqualificazione della sua sussunzione entro diversa fattispecie del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., alla sola condizione che, nello sviluppo stesso del motivo, il ricorrente articoli con coerenza argomenti a sostegno di una tesi giuridica manifestamente riconducibile alla fattispecie malamente indicata. Pertanto, anche la nullità della sentenza, derivante da uno dei radicali error in procedendo, che deve essere necessariamente proposta in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., è utilmente fatta valere con un motivo sia pure incongruamente od erroneamente rubricato ai sensi del n. 5 della stessa norma (Cass. Sez. Un, n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01; Cass. n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239-01; Cass. n. 759 del 12/01/2025, Rv. 673686-01).

7.1. Nel caso di specie, il primo motivo, benché irritualmente rubricato con richiamo al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., può essere ricondotto nell’alveo del n. 4) del medesimo comma, essendo volto a far valere un preteso error in procedendo, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, recando la chiara articolazione del vizio di nullità della sentenza per motivazione illogica in quanto affetta da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

8. Tutto ciò premesso i primi tre motivi – che devono essere trattati congiuntamente in quanto propongono tutti censure inerenti alla liquidazione del danno non patrimoniale, operata, con motivazione illogica e contraddittoria, dalla Corte di Appello attraverso la drastica riduzione dell’importo riconosciuto dal primo giudice – sono fondati e devono essere accolti, per quanto di ragione.

9. Va premesso che, pur in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un. nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014) l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nel caso di motivazione totalmente mancante sotto l’aspetto materiale e grafico o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

10. Il vizio radicale di motivazione intrinsecamente contraddittoria sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali e chiaramente denunciato dai ricorrenti, si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, dopo aver integralmente condiviso quanto affermato dal Tribunale in primo grado in ordine all’assolvimento da parte dei ricorrenti della prova circa la volontà della madre di optare per la scelta abortiva, ove opportunamente informata della patologia del nascituro, “correttamente desunta dalle plurime presunzioni evidenziate in sentenza” ed aver dato atto che gli attori avevano prospettato, sin dall’atto introduttivo, quale pregiudizio conseguente alla condotta omissiva della struttura sanitaria “non solo l’obliterarsi della possibilità di esercizio del diritto all’aborto, ma altresì l’irrimediabile deterioramento della loro vita quotidiana, di relazione e lavorativa”, ha evidenziato che “Il difetto di conoscenza delle effettive condizioni di salute del feto ha certamente inciso sull’adozione, da parte dei genitori, di una serie di scelte, non solo di carattere terapeutico, quale l’interruzione della gravidanza, ma anche di natura esistenziale e familiare, che avrebbero consentito loro di affrontare e gestire con maggiore consapevolezza e preparazione la nascita della figlia, le cui condizioni di salute hanno evidentemente determinato lo stravolgimento di ogni aspettativa”, così puntualmente accertando il danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, ha provveduto alla liquidazione del solo danno “coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi col tempo, allorché i genitori hanno avuto modo di elaborare il trauma”, ritenendo, invece, incomprensibilmente, non risarcibile la componente di danno identificata come di “natura esistenziale”, pur enucleata e descritta nella sua concreta fenomenologia, costituita dalla “conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili”, affermando, in modo assolutamente contraddittorio rispetto alle premesse sopra illustrate, che detto danno costituiva “uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”.

11. Al riguardo deve osservarsi che, se è senz’altro condivisibile l’affermazione secondo la quale la prova della volontà della gestante di abortire, ove correttamente informata sulle malformazioni del feto, – e dell’esistenza delle condizioni per l’interruzione di gravidanza – rileva sul piano della causalità giuridica, quale presupposto essenziale per poter affermare la riconducibilità causale delle conseguenze dannose derivanti dalla “nascita indesiderata” all’inadempimento del medico, – posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato, e cioè: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare, una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato” (Cass. n. 14488 del 29/07/2004, Rv. 575705- 01; Cass. n. 9251 dell’11/04/2017, Rv. 643844 – 01) – nel caso di specie tale presupposto era stato accertato sia dal Tribunale che dalla stessa Corte d’Appello.

12. Va, inoltre, confermato l’orientamento più recente di questa Corte secondo il quale la mancata prova della volontà di accedere alla interruzione della gravidanza, nella ricorrenza delle condizioni di legge, non impedisce di far valere comunque l’inadempimento del medico al fine di ottenere il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa e inaspettata della malformazione o disabilità del figlio, in quanto conseguenza diretta e immediata dell’omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario.

13. Ciò premesso deve precisarsi che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge. Tale pregiudizio, costituito sia dalla afflizione “interna” generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione che dal complessivo peggioramento delle condizioni di vita dei genitori conseguente alla nascita, è diverso da quello, unicamente liquidato dalla Corte d’Appello, conseguente alla lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla L. n. 194/1978 sub specie di “diritto a una procreazione cosciente e responsabile”, che può estrinsecarsi nell’impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) (Cfr. Cass. n. 16967 del 19/06/2024, Rv. 671445-01; Cass. n. 2798 del 31/01/2023, in linea con la ricostruzione ed esposizione sistematica riassunta da Cass. n. 16633 del 12/06/2023). Tale ultimo pregiudizio, infatti, può essere riscontrato anche in caso di insussistenza (o carenza di prova) della volontà abortiva della gestante, attenendo più specificamente al pregiudizio relativo al diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato (Cass. n. 2798 del 31/01/2023, Rv. 667051-01).

13.1. Nell’ipotesi di erronea esecuzione (o, come nel caso di specie, di omessa diagnosi che ne ha precluso la scelta) dell’intervento d’interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 4 della L. n. 194 del 1978, deve essere, dunque, riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato (Cass. n. 2070 del 29/01/2018, Rv. 647589 – 01).

14. Deve allora concludersi che la sentenza impugnata incorre sia nel denunciato vizio motivazionale, risultando del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, sì da doversi ritenere indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale”, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226c.c., con conseguente necessità di accoglimento delle inerenti censure sollevate con i motivi di ricorso in esame.

15. Il quarto motivo, proposto in via condizionata, rimane assorbito dall’accoglimento dei primi tre.

16. La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

17. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e della figlia minore degli stessi.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e della figlia minore degli stessi.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2026.

 

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