Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Buoni fruttiferi postali: la mancata consegna del foglio informativo non comporta il risarcimento per la prescrizione
La Corte di Cassazione afferma che la mancata consegna del foglio informativo analitico relativo ai buoni fruttiferi postali non determina, di per sé, una responsabilità risarcitoria di Poste Italiane quando il risparmiatore perda il diritto al rimborso per intervenuta prescrizione. Gli obblighi informativi previsti dalla disciplina dei buoni postali hanno funzione riepilogativa e ricognitiva di un rapporto già concluso e non incidono sulla formazione del consenso. Il sottoscrittore deve considerarsi a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, compresa la sua durata. Manca quindi il necessario nesso causale tra l’omessa consegna del documento e il danno derivante dalla prescrizione del diritto al rimborso.
LA VICENDA
Una risparmiatrice chiedeva il rimborso di sei buoni fruttiferi postali per complessivi € 3.424,46. Il Giudice di pace e successivamente il Tribunale di Macerata avevano accolto la sua pretesa, valorizzando la mancata prova della consegna del foglio informativo. Poste Italiane ricorreva in Cassazione, contestando sia la ricostruzione degli obblighi informativi sia il rapporto tra tale omissione e la prescrizione.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
BUONI FRUTTIFERI POSTALI – OBBLIGHI INFORMATIVI – MANCATA CONSEGNA DEL FOGLIO INFORMATIVO – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RIMBORSO – RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DI POSTE ITALIANE – NESSO CAUSALE – ESCLUSIONE
In materia di buoni fruttiferi postali, l’eventuale inadempimento dell’emittente all’obbligo di consegna del foglio informativo analitico non è causalmente idoneo a determinare il danno conseguente alla perdita, per prescrizione, del diritto al rimborso. Gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore si collocano infatti a valle della conclusione del contratto e assolvono una funzione riepilogativa e ricognitiva delle condizioni dell’operazione. Il valido perfezionamento del rapporto implica che il sottoscrittore abbia acquisito conoscenza degli elementi essenziali del titolo, compresa la sua durata e quindi la relativa scadenza. Non è pertanto configurabile, in via generale, un nesso eziologico tra mancata consegna del foglio informativo e mancato tempestivo esercizio del diritto al rimborso.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 06/09/2026, n. 25018
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.― Con sentenza del 6 dicembre 2024 il Tribunale di Macerata ha respinto l’appello di Poste Italiane Spa avverso la sentenza con cui il locale Giudice di pace aveva condannato la detta società al rimborso di sei buoni fruttiferi postali sottoscritti da A.A. per complessivi Euro 3.424,46, rigettando l’eccezione di prescrizione proposta dalla predetta appellante.
Il Tribunale, richiamato l’accertamento dell’AGCM che aveva qualificato scorrette le condotte poste in essere da Poste Italiane nella negoziazione dei buoni postali in contestazione, ha evidenziato come l’adempimento dell’appellante agli obblighi che le incombevano non potesse ritenersi soddisfatto dalla pubblicazione del foglio informativo analitico reperibile sul sito web della società emittente; detta pubblicazione, secondo il Tribunale, non consentiva di ritenere provata l’effettiva trasmissione del detto documento, al momento della sottoscrizione dei buoni postali, a A.A., “e dunque l’adempimento da parte di Poste Italiane Spa agli obblighi informativi e di consegna di cui all’art. 3 del D.M. del 19 dicembre 2000″.
2.― Ricorre per cassazione, con due motivi, Poste Italiane. Resiste con controricorso A.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.― Col primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. Si contesta l’inadempimento della ricorrente agli obblighi informativi e si oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D.M. 6 ottobre 2004. La ricorrente assume che il sottoscrittore del buono ha un preciso onere di attivarsi per acquisire la corretta conoscenza degli elementi caratterizzanti il rapporto, tra cui la scadenza del titolo e il termine di prescrizione. Osserva che il D.M. 6 ottobre 2004 contiene norme che definiscono nel dettaglio gli obblighi informativi cui è tenuta Poste Italiane, consistenti: nel mettere a disposizione, nei locali della società aperti al pubblico, il foglio informativo analitico; nel fornire al cliente il documento contenente il titolo e il regolamento del prestito; nel fornire la copia del contratto con riguardo ai buoni fruttiferi postali dematerializzati; nell’applicare, ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi, gli schemi preventivamente approvati da Cassa Depositi e Prestiti. Rileva poi la ricorrente che, ai fini del decorso della prescrizione, ciò che rileva è la possibilità legale di esercizio del diritto, risultando irrilevante l’eventuale impedimento di mero fatto di tale esercizio.
Col secondo mezzo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 6 D.M. 19 dicembre 2000, oltre che dell’art. 2697 cod. civ. Si rileva che competeva a controparte la prova della mancata consegna del foglio informativo analitico. Viene inoltre richiamato il principio di autoresponsabilità: si deduce, al riguardo, che i decreti ministeriali regolanti l’emissione di una specifica serie di buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e risultano quindi accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che grava sui sottoscrittori l’onere di attivarsi per acquisire la conoscenza delle caratteristiche dei titoli, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi maturati. Poste Italiane rileva che a norma dell’art. 2935 cod. civ. l’impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è “solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto stesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o di mero fatto, per i quali l’art. 2941 cod. civ. contempla solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra cui non rientra l’ignoranza, per il titolare del diritto, del fatto generatore dello stesso, né il dubbio circa la sua esistenza”.
2.- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, meritano accoglimento nei termini seguenti.
3.- Si dibatte dell’inadempimento di Poste Italiane agli obblighi informativi da osservare nei confronti dei risparmiatori: segnatamente dell’inadempimento all’obbligo di consegnare agli stessi, al momento della sottoscrizione dei titoli, il foglio informativo analitico previsto dalla normativa di settore. Tale inadempimento, secondo la parte attrice in giudizio, avrebbe determinato la mancata conoscenza, da parte sua, della data di scadenza dei buoni, e quindi della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso; da ciò sortirebbe un’obbligazione risarcitoria di Poste Italiane pari all’ammontare della somma che la titolare dei buoni ha mancato di riscuotere in tempo utile: il danno oggetto del richiesto risarcimento è in altri termini associato alla perdita sofferta dalla sottoscrittrice dei buono per non essere stata posta nella condizione di esigere la prestazione prima del decorso della prescrizione.
4.- Mette conto di rilevare che la consegna del foglio informativo analitico è prescritta, per i buoni delle diverse serie di cui qui si controverte, dall’art. 3, comma 1 (“Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”), dall’art. 3, comma 3 (“I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell’emissione”), oltre che all’art. 6, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000 (“Poste Italiane Spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”), mentre l’art. 6, secondo comma, D.M. 6 ottobre 2004 non prevede un vero e proprio obbligo di consegna, disponendo che il documento, in una versione più ricca di informazioni, sia semplicemente messo a disposizione della clientela (“Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Poste Italiane Spa mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell’operazione, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali”).
5.- È da escludere che la mancata consegna del documento, ove prescritta, determini, quale conseguenza, una responsabilità risarcitoria di Poste Italiane per la procurata perdita del diritto al rimborso. La conclusione ha trovato plurime espressioni in recenti arresti di questa Corte (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686; Cass. 12 marzo 2026, n. 5578; non massimate in CED, tra le tante: Cass. 30 aprile 2026, n. 12123; Cass. 11 giugno 2026, n. 19200; Cass. 7 luglio 2026, n. 22898; Cass. 8 luglio 2026, n. 22842; Cass. 8 luglio 2026, n. 22567).
Assume centralità, ai fini della risoluzione della questione che interessa, il dato per cui la consegna del foglio informativo analitico resta estranea al momento genetico del rapporto e inerisce, di contro, all’esecuzione di questo. Il D.M. 19 dicembre 2000 non prevede, infatti, che il perfezionamento del contratto relativo al collocamento del buono postale si attui con la trasmissione del predetto documento al cliente. L’art. 3 del detto decreto ministeriale tiene anzi distinti la documentazione dell’impegno negoziale, rappresentato dal titolo e dal contratto (a seconda che i buoni postali siano rappresentati, o non rappresentati, dal documento cartaceo) e la consegna del predetto foglio informativo. In modo ancora più eloquente, muovendosi nella medesima logica, il D.M. 6 ottobre 2004, come si è visto, non ha nemmeno più previsto la consegna del foglio informativo analitico, sostituendo tale incombente con l’obbligo di messa a disposizione del documento nei locali aperti al pubblico.
Questa Corte ha dunque rilevato: “(G)li obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un’asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione ed agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è eterointegrata mediante l’applicazione di previsioni normative ed aventi una durata non trascurabile. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta – e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori – al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime” (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686 e Cass. 12 marzo 2026, n. 5578, cit., in motivazione). In tal senso, la sottoscrizione del buono “postula che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro regolante l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”. Va pertanto escluso che la durata del titolo esuli dall’accordo negoziale intervenuto tra il risparmiatore e l’emittente e che lo stesso risparmiatore sia all’oscuro di tale elemento: “Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è – o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere – a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsi, altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest’ultimo profilo essendo rimesso all’accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria della fattispecie risarcitoria – composta da fatto, evento e nesso causale tra essi -, come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di causalità tra il dedotto inadempimento dell’obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l’omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell’asserita parte lesa” (sentenze da ultimo citate, in motivazione). D’altro canto, ove si dovesse ritenere che la conoscenza delle condizioni contrattuali su cui deve formarsi il consenso sia veicolata dal foglio informativo, dovrebbe per coerenza supporsi che, ove lo stesso fornisca una indicazione quanto alla data di scadenza del titolo, la mancata consegna del documento determini l’assenza di accordo delle parti su un elemento essenziale del rapporto: evenienza, questa, che non risulta sia stata mai prospettata.
Il punto di approdo è dunque rappresentato dall’inefficienza, sul piano causale, dell’inadempimento dell’emittente all’obbligo di consegnare il foglio informativo: la mancata trasmissione del documento non risulta cioè idonea a giustificare, sul piano eziologico, il danno determinato dalla perdita del diritto al rimborso per il non tempestivo attivarsi del risparmiatore. Il valido perfezionamento del negozio avente ad oggetto il collocamento del titolo implica, infatti, che il detto soggetto abbia comunque acquisito conoscenza del termine di scadenza del buono e tanto impedisce di ritenere che la mancata consegna del foglio informativo (che si colloca infatti “a valle” della conclusione del contratto) abbia privato l’interessato, per l’ignoranza di quel dato, della possibilità di esercitare tempestivamente il proprio diritto. E ciò, come precisato da questa S.C., “a prescindere da ogni rilievo in ordine all’individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere – se tali da includere, o non, anche la durata del titolo, – atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto” (sentenze citate, in motivazione).
Se è vero, d’altra parte, che la disponibilità di uno scritto che rechi indicazione della data di scadenza del titolo può agevolare il risparmiatore nella memorizzazione del preciso contenuto dell’operazione posta in essere, non è possibile affermare che la mancata consegna del documento informativo generi, come conseguenza diretta e certa, o almeno probabile, il mancato esercizio del diritto al rimborso nel tempo utile (prima, cioè, che sia spirato il termine prescrizionale). Per un verso, infatti, il mancato esercizio del diritto può discendere da cause diverse dal mancato possesso del documento in questione, tanto più in una situazione quale quella in esame, in cui la data di scadenza del buono è stata oggetto dell’accordo concluso (ed è quindi entrata nella sfera di conoscenza della parte); per altro verso, le informazioni di cui trattasi sono pur sempre ricavabili aliunde: in particolare, dai decreti ministeriali contenenti il regolamento normativo ed economico dei buoni, oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; sicché non può sostenersi, in termini generali, che solo l’acquisizione del foglio informativo avrebbe consentito al titolare del buono di evitare che il proprio diritto si prescrivesse.
Mette conto di aggiungere che sarebbe del resto incongruo pretendere di riversare nella materia dei buoni postali fruttiferi gli esiti dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di inadempimento degli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento. In quest’ultima materia gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, contemplati dall’art. 21, comma 1, lett. b), t.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998), sono preordinati al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole: dall’esistenza di tali obblighi scaturisce dunque una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio patrimoniale, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario (per tutte: Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; Cass. 28 luglio 2020, n. 16126). Nella prestazione dei servizi di investimento è l’assenza di una adeguata informazione a determinare, come conseguenza naturale, la perdita economica correlata a una scelta di investimento che il cliente non avrebbe altrimenti fatto; la decisione di investimento si determina, in tale ambito, proprio in quanto l’intermediario, col proprio inadempimento, ha mancato di correggere l’asimmetria di cui si è detto. Nel caso dei buoni postali, come avvertito, le informazioni contenute nei fogli analitici non sono dirette a correggere alcuna asimmetria: sono volte piuttosto ad assolvere a una funzione riepilogativa e ricognitiva dell’operazione già conclusa (un’operazione, può qui aggiungersi, in cui sono implicate informazioni cui la parte interessata ha avuto libero accesso, visto che esse sono contenute nel decreto ministeriale recante le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi di nuova serie oggetto di negoziazione). Si comprende, allora, la differente rilevanza che, nella partita dell’eziologia del danno, giocano l’una e l’altra forma di inadempimento.
6.- Si impone un ultimo rilievo.
Nella sentenza impugnata il Tribunale enfatizza la pronuncia dell’AGCM del 18 aprile 2022 (PS 11287) con cui Poste Italiane è stata specificamente sanzionata per aver omesso di informare i risparmiatori dell’approssimarsi della scadenza del termine di prescrizione e delle relative conseguenze. Il valore di prova privilegiata che il Giudice di appello ha conferito all’accertamento dell’Autorità garante non può anzitutto condividersi, non risultando che il giudizio amministrativo seguito alla pronuncia del provvedimento sanzionatorio si sia concluso con sentenza passata in giudicato. In ogni caso, deve osservarsi che ove pure l’inerzia del collocatore dei buoni che ometta di avvertire i singoli risparmiatori circa l’imminente scadenza del termine di prescrizione assurga a pratica commerciale scorretta, la lesività della condotta del professionista si porrebbe pur sempre “a livello potenziale, essendo calibrata con riferimento ad un parametro astratto, per cui il riconoscimento di una sua responsabilità” richiederebbe che con riguardo al singolo rapporto “tale condotta abbia inciso sulla scelta operata dal singolo consumatore e cagionato a questi un danno risarcibile” (così, in motivazione, Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686). D’altro canto, come è stato pure evidenziato dall’Arbitro Bancario Finanziario, l’accertamento effettuato dall’AGCM supera i confini del singolo rapporto contrattuale poggiandosi su elementi costitutivi della condotta contestata che sono anche estranei ad esso (ABF, coll. coord. 16 dicembre 2025, n. 11113): e in effetti, nell’accertamento dell’AGCM la richiamata condotta consistente nel mancato avviso dell’incombente prescrizione si combina con altri comportamenti che qui non rilevano, perché estranei al giudizio.
7.- La sentenza impugnata è dunque cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda risarcitoria è respinta.
8.- Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità possono compensarsi, tenuto conto che questa Corte si è pronunciata sul tema controverso quando le decisioni del Giudice di pace e del Tribunale erano state assunte e dopo la stessa proposizione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge la domanda risarcitoria proposta da A.A.; compensa per l’intero le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 3 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2026.





