Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Bancarotta semplice: il ritardo nel fallimento rileva se aggrava concretamente il dissesto
La Cassazione conferma che, ai fini della bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, non è sufficiente constatare la prosecuzione dell’attività o l’aumento isolato di alcune passività. Occorre accertare un deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa, causalmente riconducibile alla condotta omissiva dell’amministratore. Nel caso esaminato, il patrimonio netto era negativo già nel 2013, mentre l’istanza di fallimento fu presentata soltanto nell’aprile 2018. La protratta inerzia aveva determinato costi incrementali, interessi e sanzioni, con un aggravamento del dissesto quantificato in oltre 200.000 euro. La Corte ritiene configurabile anche la colpa grave, considerata la durata dell’inerzia e l’assenza di concrete ragioni idonee a giustificare l’attesa.
LA VICENDA
L’amministratore unico di una società immobiliare, in situazione di insolvenza almeno dal 2013, ometteva di adottare tempestivamente le iniziative conseguenti alla perdita del capitale e di richiedere il fallimento, presentando l’istanza soltanto nel 2018. Condannato per bancarotta semplice, ricorreva in Cassazione contestando aggravamento del dissesto, nesso causale e colpa grave. La Cassazione ha rigettato il ricorso.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA SEMPLICE – AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO – OMESSA O TARDIVA RICHIESTA DI FALLIMENTO – DETERIORAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA – NESSO CAUSALE – COLPA GRAVE
In tema di bancarotta semplice, l’aggravamento del dissesto previsto dagli artt. 217, comma 1, n. 4, e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita, provocato per colpa grave o dalla mancata tempestiva richiesta di fallimento, non essendo sufficiente il mero aumento di singole poste passive. Il nesso causale tra l’omissione dell’amministratore e l’aggravamento può essere accertato mediante giudizio controfattuale, verificando se, in caso di tempestiva adozione delle iniziative dovute, i debiti e i costi ulteriori non sarebbero maturati. La protratta inerzia dell’amministratore, pur in presenza di una situazione patrimoniale negativa conosciuta, può integrare colpa grave quando derivi da scelte attendiste fondate su soluzioni future meramente ipotetiche e non idonee ad apportare nuove risorse all’impresa.
L’ORDINANZA
Cassazione penale, Sezione V, Sentenza, 06/07/2026, n. 33938
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È proposto ricorso avverso la sentenza che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva condannato A.A. in ordine al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui all’art. 217, comma 1, n. 4 legge fall., ascritto all’imputato, ha rideterminato la pena in sette mesi di reclusione, previo riconoscimento della colpa grave in luogo del dolo.
All’imputato è in particolare contestato il delitto di cui agli artt. 224 in relazione all’art. 217, comma 1 n. 4, R.D. n. 267/1942 perché quale amministratore unico della SILVER MEN Srl con sede legale in Omissis (Omissis), società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze in data 24/04/2018, aggravava il proprio dissesto pur versando la società in stato di insolvenza fin dal 2013, data nella quale riportava una perdita di Euro 107.064,00 che andava ad annullare il Patrimonio Netto della SILVER MEN Srl, non chiedendo il fallimento della stessa né mettendola in liquidazione, né convocando l’assemblea dei soci ex art. 2447 c.c. per gli adempimenti ivi previsti; avendo la mancata richiesta di fallimento aggravato le perdite per Euro 204.802,00; In Firenze il 24/04/2018.
2.A sostegno del ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deduce tre motivi (il primo è costituito da una premessa), di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizi motivazionali ex artt. 217, 224 legge fall. 40, 41 cod. pen., 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. sulla sussistenza degli elementi costitutivi del danno incrementale e del nesso di causa previsti dalla norma incriminatrice.
Nonostante, la sentenza impugnata, abbia correttamente citato la giurisprudenza, rilevando che “sul piano materiale, il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto non è automaticamente integrato dalla prosecuzione dell’attività di impresa interessata da uno stato di crisi, bensì si configura qualora venga provato in giudizio il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa quale conseguenza della inerzia colpevole dell’amministratore pro-tempore” (Cass. Pan., Sez. V, Sent. n. 15648/21) e che “l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 L.Fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive” (Cass. Pan., Saz. V, Sant n. 27634/2019)” – così da pag. 3 a 5 dell’impugnata sentenza, -la Corte ha poi errato nell’applicare la norma incriminatrice e il diritto vivente, giungendo a conclusioni che hanno contraddetto le sue stesse premesse di diritto.
Infatti, essa – peraltro obliterando la consulenza tecnica di parte, liquidata nell’ultimo periodo di pag. 5 con motivazione apparente (v. infra) – si è attenuta esclusivamente ad una visione “contabile” delle scritture sociali, che avrebbero rivelato la “crisi societaria”, riferita dal curatore, già dal 2013, o, al più tardi, dal 2015.
Una simile impostazione, se, da un lato, può risultare astrattamente idonea ad individuare la condotta antidoverosa tipica in esame, dall’altro non può essere né idonea, né sufficiente a verificare se anche gli altri due elementi costitutivi del reato rappresentati da: a) aggravio del dissesto; b) nesso di causa tra questo e la presunta inerzia dell’amministratore, siano stati integrati o meno.
Non è un caso che la motivazione dell’impugnata sentenza si diffonda da pag. 3 a 5 sulle considerazioni del curatore, secondo il quale l’amministratore avrebbe dovuto adottare i provvedimenti previsti dall’art 2446 c.c. molto tempo prima di quando ha “portato i libri in Tribunale” e che releghi invece al penultimo periodo di pag. 5 la valutazione sul presunto danno incrementale “… se avesse agito tempestivamente i debiti non si sarebbero incrementati ed i costi ulteriori non sarebbero maturati… ” (p.5).
Se come ha ricordato la stessa Corte, il danno incrementale dev’essere valutato alla luce della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive” (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 27634/2019), allora non si può dire che il mero aumento delle poste passive abbia integrato tale elemento costitutivo, specie quando risulta per tabulas che vi è stata una sopravvenienza attiva di circa 140 mila Eurouro che ha sterilizzato l’aggravio del dissesto per come calcolato dal curatore.
I vizi sono poi ancora più evidenti – prosegue la difesa – rispetto all’inesistenza del nesso di causa tra presunta inerzia e danno incrementale. Infatti, la Corte ha omesso di spiegare quanto espresso a pag. 6 dell’appello, che sintetizzava a sua volta dati provati per tabulas e illustrati dalla CTP e dall’esame della dott.ssa B.B. (atti che si allegano per il principio di autosufficienza quali docc. 3, 6 e 7 e ai quali si rinvia), ovvero che tutte le voci che, secondo il Curatore, avrebbero aggravato il dissesto, avevano la loro causale in un periodo antecedente il presunto stato d’insolvenza.
Infatti, i costi per i professionisti: a) riguardano cause anteriori al 2013; b) riguardavano cause o processi aventi finalità conservative del patrimonio sociale rispetto ad azioni depauperative – e in più di un caso criminose – di terzi.
Non si può quindi sostenere che il presunto ritardato fallimento abbia generato quei costi sol perché le notule, com’è normale che sia, furono presentante dopo che l’attività si è conclusa e, nel nostro caso, magari dopo il manifestarsi dello stato di crisi societaria, o in sede d’ammissione al passivo, se il conferimento di quegli incarichi, la loro genesi e l’attività prestata era anteriore alla crisi di anni. Il compenso del A.A. era stato progressivamente diminuito fino ad essere azzerato dal 2015.
Quei crediti, avendo una causale anteriore, si sarebbero manifestati lo stesso anche se il fallimento fosse stato richiesto nel 2015 o, addirittura nel 2013. Ne consegue il difetto di nesso di causa.
2.2.Col secondo motivo deduce l’errata applicazione della norma penale e vizi motivazionali ex artt. 217, 224 legge fall., 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla colpa grave. La Corte si è limitata alla verifica formale delle potestà giuridiche attribuite all’amministratore che, a suo dire “poteva evitare l’aggravio del dissesto dichiarando il fallimento nel 2013, ovvero nel 2015, oppure convocando l’assemblea (pag 6) Così facendo, però. Ha dimostrato di non aver preso minimante in considerazione che: 1) nel 2012 le quote di Silverman sono state oggetto di un sequestro a seguito di denuncia per ricettazione fallimentare sporta dal curatore del fallimento “C.C.”; 2) che il relativo processo è stato archiviato soltanto nel 2014; 3) che nel 2015 il fallimento ha acquisto le quote di Silverman; 4) che l’imputato si è costantemente confrontato col curatore (avv. D.D. e non C.C., comprensibile lapsus calami); 5) che questi è stato revocato perché rimasto inerte, tra l’altro, rispetto all’esame di una proposta di concordato post fallimentare su cui si è espresso con 3 anni di ritardo.
Stando così le cose la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare, con valutazione in concreto ed ex ante, perché, nonostante quanto sopra, era esigibile, che A.A. ponesse in essere la condotta alternativa lecita, poiché senza esigibilità manca la colpa.
È pur vero che, anche a fronte dell’inerzia del socio unico, legalmente il A.A. avrebbe avuto l’astratto potere di chiedere comunque il fallimento della società. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto valutare la Corte non è questo ma se tale condotta fosse esigibile in concreto alla luce dei 5 punti sopra elencati e all’atteggiamento di un Curatore che aveva già dimostrato che il suo unico interesse rispetto a Silvermen era quello di incamerare gli immobili ad essa intestati al Fallimento “C.C.” e che aveva già denunciato, tra gli altri, anche il A.A. per ricettazione post fallimentare. Non è quindi soltanto questione di “legittimo affidamento” come scritto in sentenza nella correttezza dell’operato di un curatore, che è anche avvocato e che deve riferire ad un giudice delegato. C’è questo ma c’è anche il rispetto, se non il timore reverenziale, nei confronti di queste figure.
Non si può quindi concludere che il A.A. nella situazione concreta e con valutazione ex ante avrebbe dovuto agire a dispetto del curatore e del giudice delegato e portare i libri in Tribunale nel 2015.
2.3.Col terzo motivo lamenta, in subordine, violazione di legge ex artt. 131-bis cod. pen. e 606, co 1, lett. e) cod. proc. pen. La Corte di appello ha escluso l’applicabilità al A.A. della clausola di non punibilità esclusivamente in relazione alla presunta durata dell’inerzia e all’ammontare del danno incrementale (pag. 8).
Anche su questo punto essa, dopo aver richiamato correttamente le premesse giuridiche dell’istituto, ne ha poi disatteso l’applicazione.
3. Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Il ricorso è proposto avverso la sentenza di appello che ha rideterminato la pena in sette mesi di reclusione, previo riconoscimento della colpa grave anziché del dolo in relazione al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto ascritto all’imputato e per il quale vi era stata condanna in primo grado.
2.Tanto premesso si osserva che i primi due motivi di ricorso sono, per un verso, proprio inammissibili nella parte in cui adducendo specifiche circostanze di fatto, peraltro non direttamente incidenti sulla fattispecie in esame, mirano ad una diversa considerazione degli elementi acquisiti, come esposti e già adeguatamente valutati nella sentenza impugnata anche sotto il profilo psicologico – già ridimensionato in termini di colpa.
Essi sono in ogni caso, nel loro complesso, infondati per le ragioni che seguono.
A differenza di quanto assume la difesa, la Corte di appello ha accertato il nesso tra il deterioramento della situazione economico finanziaria della fallita, la colpa grave e la mancata richiesta di fallimento.
2.1.Essa ha spiegato innanzitutto che, come si desume dalla sentenza dichiarativa del fallimento, la prova dello stato di insolvenza in cui versava la società deriva dalle risultanze documentali: dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 emergeva una perdita di Euro 128.398 a fronte di debiti per Euro 1.072.145; dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 una perdita di Euro 44.281 a fronte di debiti per Euro 550.823; dell’ultimo bilancio depositato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 una perdita di Euro 107.064 a fronte di debiti per Euro 674.731, quando – osserva il curatore -risultando il patrimonio netto già negativo, occorreva adottare i provvedimenti di cu agli artt. 2446 e ss. c.c.
Ciò posto, l’istanza di fallimento presentata solo in data 18 aprile 2018 è stata congruamente ritenuta colpevolmente tardiva in quanto determinativa di un aggravio del dissesto pari ad Euro 204.802 dal 2014 sino alla dichiarazione di fallimento.
Tale valutazione non è circoscritta alle spese indicate in ricorso (e rispetto a quelle per l’avv. Annichiarico per prestazioni svolte dal giugno 2012 alla dichiarazione di fallimento vi è anzi la precisazione che esse non sono state ammesse al passivo perché inerenti ad attività stragiudiziale priva di mandato scritto avente data certa antecedente al fallimento).
Espone la Corte di appello: il curatore ha dettagliato i costi che hanno generato la perdita incrementale per ciascun anno, specificando che la somma corrispondeva ad Euro 345.055,87 da cui aveva detratto Euro 120.000 per compensi dell’amministratore non ammessi al passivo.
L’importo di Euro 204.802 è stato quindi determinato – si spiega nella sentenza impugnata – calcolando, per soffermarsi sulle voci di maggior rilievo, per l’anno 2014 Euro 78.904,37 per consulenze; Euro 717,60 per il consulente del lavoro; Euro 37.206,93 per compensi dell’amministratore; Euro 2500 per spese condominiali; Euro 6.570,55 per contributi Inps; per l’anno 2015 Euro 5.188,14 per spese condominiali; Euro 63.943, 72 per somme iscritte a ruolo; Euro 29.221 per compensi amministratore non contabilizzati ma oggetto di insinuazione; per l’anno 2016 Euro 36.000 per compensi amministratore non contabilizzati ma oggetto di insinuazione; per l’anno 2017 Euro 36.000 per compensi amministratore non contabilizzati ma oggetto di insinuazione; per l’anno 2018 Euro 12.000 per compensi amministratore non contabilizzati ma oggetto di insinuazione; Euro 28.000 per compensi per E.E. ammessi allo stato passivo per l’attività di consulenza dal 2014 al 2018.
Il curatore specificava che non erano stati ammessi crediti per un importo di 120.000 per compenso spettante all’amministratore che ne chiedeva la ammissione in chirografo per il compenso allo stesso spettante dal 2015 alla dichiarazione di fallimento (“credito non ammesso per inadempimento del mandato conferito in relazione alla tardiva presentazione dell’istanza di fallimento della società che ha generato una perdita incrementale pari a circa 200.000 euro”: pag. 6 prima relazione ex art. 33 co. 5 legge fall.).
Non vi è dubbio, invece – osserva la Corte di appello – che costituiscano costi incrementali derivanti dalla tardiva richiesta di fallimento “i debiti nei confronti dell’erario che, sebbene maturati quanto alla sorte capitale prima del 2013, continuavano ad aumentare per interessi e sanzioni di anno in anno fino alla dichiarazione di fallimento nel 2018 – dunque per 5 anni -, essendosi peraltro rivelata infondata l’aspettativa di contenerne l’incremento aderendo alla rottamazione e dovendosi evidenziare che i debiti nei confronti dell’Inail e dell’Inps non sono oggetto di rottamazione (debiti nei confronti dell’Inps che compaiono nello schema redatto dal curatore relativo all’anno 2014)”; con la precisazione che il credito per il quale l’Erario si insinuava era di Euro 216.822,80 in chirografo e di Euro 6.094,12 in privilegio (come risultante dallo stato passivo esecutivo della procedura fallimentare) ed al 2015 era annotato dalla società per Euro 63.943,72 per ”somme iscritte a ruolo” (pag. 12 relazione integrativa ex art. 33 legge fall.).
Indi osserva la Corte di appello che appare chiaro “come i debiti nei confronti dell’Erario debbano essere computati nei costi incrementali determinati dalla tardività della richiesta di fallimento perché, pur non versandosi nella ipotesi dell’omesso versamento sistematico delle imposte che può finanche integrare ”un’operazione dolosa” (Cassazione, sez. V, 17 giugno 2025, n. 24692) che non è oggetto di contestazione, la condotta consistita nella indebita protrazione dell’inadempimento, il cui ammontare si accresceva per l’incremento di interessi e sanzioni incidendo sulla entità delle perdite (che raddoppiavano dal 2013 al 2018 nonostante la società fosse inattiva) e, dunque, nella inerzia serbata rispetto ad iniziative che avrebbero evitato il raddoppio delle perdite, integra il reato in esame sul piano materiale”.
Conclude quindi la Corte di appello, in parte qua, che ” I costi incrementali che sono stati ammessi al passivo – dunque con l’eccezione del compenso per l’amministratore e del credito vantato dall’avv. Annicchiarico -, hanno determinato il passivo fallimentare di Euro 880.000, composto da debiti nei confronti dell’erario, della società Van, di professionisti, che, con tutta evidenza, sarebbero stati evitati se il fallimento fosse stato tempestivamente chiesto, trattandosi di costi maturati dopo il 2013″.
Sulla base di tali argomenti ritiene pertanto, la Corte di appello, la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva – il ritardo nella richiesta di fallimento in proprio – e l’aggravamento del dissesto, vale a dire la individuazione di poste passive che hanno effettivamente incrementato il loro ammontare negli anni in cui l’amministratore era rimasto inerte. Nesso causale che non può essere escluso, come specificato nelle sentenze di merito, “dalla pendenza di situazioni riguardanti altri soggetti privati e pubblici che si contendevano la titolarità della fallita “posto che, in ogni caso, l’amministratore avrebbe dovuto e potuto chiedere il fallimento in proprio e non ravvisandosi ragioni per le quali la circostanza dedotta nell’atto di appello – ossia l’incertezza della composizione della compagine sociale – dovesse incidere sulla situazione patrimoniale della fallita al punto da giustificare l’inerzia serbata dal suo amministratore per un tempo così prolungato”.
D’altro canto, non manca di precisare la sentenza impugnata che l’impugnante riconosce che il A.A. avesse atteso, restando inerte, le decisioni dell’unico socio della SILVER MEN; che solo nel 2015 il predetto convocava l’assemblea in cui riferiva che la società era inattiva ed il bilancio in perdita; che l’unico socio presente si riservava di riferire al giudice delegato per verificare le sue determinazioni in proposito e si allontanava e che da allora non riceveva alcuna notizia fino a quando a ottobre 2017 il curatore era stato sostituito, quindi a aprile 2018 chiedeva il fallimento.
2.2. Tirando le somme del suo ragionare, conclude la Corte di appello che sul piano materiale “non vi è dubbio alcuno che il dissesto si fosse aggravato per avere il A.A. omesso di assumere le iniziative che a lui spettavano, a prescindere dalle vicende societarie della C.C. e dalla compagine sociale della SILVER MEN: convocare l’assemblea molto prima di ottobre 2015; chiedere in proprio il fallimento già dal 2013 essendosi dimostrato che, così facendo, il disvalore del patrimonio netto all’atto del fallimento non sarebbe raddoppiato dal 2013 al 2018”.
Poi la Corte di appello, poiché l’imputazione considera anche l’inerzia per non essersi ridotto il capitale, iniziativa che richiedeva la convocazione dell’assemblea, afferma che anche rispetto a questa condotta omissiva sussiste il nesso causale perché l’assemblea era convocata in ritardo solo ad ottobre 2015 quando pure non era assunta alcuna iniziativa nonostante la consapevolezza da parte del A.A. della situazione da lui stesso esposta.
Quanto al nesso causale precisa la sentenza impugnata che esso trova conferma attraverso il giudizio controfattuale nel senso che, se l’imputato avesse agito tempestivamente, i debiti non si sarebbero incrementati ed i costi ulteriori non sarebbero maturati (in particolare quelli per interessi e sanzioni per i debiti tributari). E, quanto alla conclusione del c.t. della difesa che, avendo esaminato gli stessi dati contabili, aveva concluso che l’insolvenza risalirebbe al 2017 ovvero al 2018, osserva la sentenza impugnata che essa non è condivisibile “perché, invece di attenersi al dato indiscusso contabile del patrimonio netto negativo nel 2013 che lei stessa riconosce (“matematicamente indiscutibile questa cosa”), ritiene però che la natura della società di tipo immobiliare comportasse la plusvalenza latente degli immobili che, però, non ha impedito l’incremento dei costi”.
In definitiva nella sentenza impugnata vi è un’ampia motivazione in ordine alla fattispecie ravvisata nel caso di specie che viene poi ulteriormente approfondita anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, come detto, ascritto a colpa grave in considerazione delle scelte attendiste adottate dal A.A. fino al momento in cui avanzava istanza di fallimento. La Corte di appello indica al riguardo le circostanze in cui il ritardo era maturato che consistevano “in scelte gestionali e soggettive valutazioni sull’opportunità di attendere per anni al fine di evitare conseguenze -quelle esposte nell’atto di appello – che, però, risultano del tutto eccentriche rispetto alla vicenda in esame e ricondotte all’efficacia di ipotetiche e incerte soluzioni a venire che, comunque, non avrebbero apportato nuove risorse all’impresa, e denotano invece grave noncuranza degli effetti di un aggravamento del dissesto”. E, quanto all’affidamento “che l’imputato avrebbe riposto sull’operato del curatore del fallimento C.C. divenuto socio unico della SILVER MEN a seguito dell’assegnazione delle quote della SILVER MEN in via giudiziaria, all’esito dell’assemblea soci del 2015 di cui era stato prodotto il verbale nel corso della quale il A.A. aveva rappresentato che la società era inattiva ed i bilanci erano in perdita”, osserva la Corte di appello come esso non sia “sufficiente ad escludere la sua colpa perché, ricevuta a quella assemblea del 2015 la risposta da parte dell’avvocato il quale si era riservato di riferire al giudice delegato del fallimento C.C. per verificare quali sarebbero state le sue determinazioni allontanandosi dall’assemblea per precedenti impegni, il A.A. era rimasto del tutto inerte fino al momento in cui – nemmeno per sua iniziativa o volontà – era accaduto che in data 25 ottobre 2017 era revocato l’incarico all’avvocato C.C. e nominato un nuovo curatore fallimentare, essendo quindi trascorsi oltre due anni e non trovando giustificazione alcuna, tanto meno strategica, la inerte attesa da parte del A.A., protrattasi ancora fino al 23 aprile 2018 quando era finalmente convocata l’assemblea della fallita in cui si decideva per la presentazione dell’istanza di fallimento che il giorno dopo depositava al Tribunale di Firenze: tre anni di inerzia dal 2015 – quando all’assemblea di quell’anno il A.A. esponeva che era inattiva ed il bilancio in perdita – al 2018 preceduti, occorre specificare, da una situazione di insolvenza risalente al 2013 e che, secondo il curatore e per quanto si è osservato in ordine alla natura di costi incrementali dei debiti verso l’erario e del compenso dell’amministratore, risaliva al 2013”.
Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che nel ribadire che non è sufficiente ad integrare il reato in argomento l’aumento di alcune poste passive ha affermato che in tema di bancarotta semplice, l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive (Sez. 5, Sentenza n. 19104 del 27/02/2026, Rv. 290095 – 01), evenienza che secondo la compiuta ricostruzione della Corte di appello, non superata dalle parziali critiche mosse in ricorso, si è verificata nel caso di specie.
3.Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata ha argomentato l’impossibilità di ritenere l’offesa di minima entità, evidenziando, come compiutamente messo in evidenza anche dal Procuratore Generale, in modo non manifestamente illogico gli elementi negativi ostativi, ai quali vengono opposte l’entità del realizzo fallimentare (comunque non interamente satisfattivo) e una sopravvenienza attiva, aspetti che tuttavia non sono attribuibili direttamente all’imputato. In particolare, la Corte di appello ha precisato che il complessivo disvalore della condotta esclude che possa effettuarsi una valutazione di minima entità offensiva della condotta in relazione alla durata dell’inadempimento protrattosi dal 2015 (in riferimento alla richiesta di fallimento) e dal 2013 (in riferimento alla convocazione dell’assemblea), e all’ammontare dell’aggravamento del dissesto.
Il motivo appare dunque complessivamente infondato.
4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2026.




