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Immobili, Condominio e Locazioni Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 18184/2010 – Asta immobiliare deserta e successivi incanti senza nuovo avviso al debitore

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Vendita all’incanto e mancato avviso dei successivi esperimenti d’asta: il debitore esecutato, regolarmente informato del primo incanto, ha l’onere di seguire la procedura senza necessità di ulteriori comunicazioni.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18184 del 5 agosto 2010, ha chiarito che il debitore esecutato, ritualmente avvisato della fissazione del primo incanto, non ha diritto a ricevere nuove comunicazioni per i successivi esperimenti di vendita rimasti necessari dopo un’asta deserta. In applicazione dell’art. 176, comma 2, c.p.c., grava sul debitore l’onere di seguire lo svolgimento della procedura esecutiva e di comparire ai successivi incanti. Il notaio delegato alle operazioni di vendita non è pertanto tenuto a rinnovare gli avvisi. La mancata comunicazione delle successive aste non determina, in tali circostanze, la nullità degli atti esecutivi. La Corte ha inoltre precisato che la notificazione di un atto di impugnazione non determina, di per sé, la decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza.

LA VICENDA

Un debitore sottoposto a esecuzione immobiliare contestava l’aggiudicazione del proprio immobile, avvenuta durante un successivo incanto del quale non aveva ricevuto comunicazione. Sosteneva che l’omesso avviso da parte del notaio delegato avesse compromesso il contraddittorio e la possibilità di chiedere la conversione del pignoramento. Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Cassazione confermava la legittimità della procedura di vendita, rigettando sia il ricorso principale sia quello incidentale.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

ESECUZIONE FORZATA – ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE – VENDITA ALL’INCANTO – DELEGA DELLE OPERAZIONI AL NOTAIO – PRIMO INCANTO DESERTO – SUCCESSIVI ESPERIMENTI DI VENDITA – OMESSA COMUNICAZIONE AL DEBITORE ESECUTATO – ONERE DI COMPARIZIONE – ART. 176, COMMA 2, C.P.C. – LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA

In materia di espropriazione immobiliare, il debitore esecutato, ritualmente avvisato della fissazione del primo incanto dinanzi al notaio delegato dal giudice dell’esecuzione, ha l’onere di comparire ai successivi esperimenti di vendita disposti a seguito della mancata presentazione di offerte, trovando applicazione anche alla vendita all’incanto il principio generale stabilito dall’art. 176, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il notaio delegato non è tenuto a effettuare ulteriori comunicazioni al debitore circa la fissazione dei successivi incanti, sicché la loro omissione non costituisce, di per sé, causa di invalidità degli atti della procedura esecutiva.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 05/08/2010, n. 18184

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione del 9 dicembre 2002 S.C. deduceva che in data 28 dicembre 2001 aveva ricevuto la notifica a cura del Notaio Alberto Morano della fissazione di vendita all’incanto dell’immobile pignorato al 18 marzo 2002 per il prezzo base di Euro 260.000,00=; che dalla data del 18 marzo 2002 aveva a disposizione i fondi necessari per presentare istanza di conversione del pignoramento; che in data 13 marzo 2002 si era recato presso lo studio del Notaio Morano ove veniva informato da un collaboratore che non erano state presentate istanze di partecipazione all’incanto; che il medesimo collaboratore del Notaio lo aveva informato che, stante l’assenza di offerte, l’incanto sarebbe stato dichiarato deserto e che gli atti sarebbero stati restituiti al G.E.; aveva quindi suggerito di presentare l’istanza di conversione al prossimo incanto, di cui avrebbe avuto comunicazione; che successivamente non aveva ricevuto alcun avviso da parte del Notaio; che tuttavia il 19 novembre 2002 aveva ricevuto notizia dell’aggiudicazione del bene a favore della Area Trading s.r.l., mediante comunicazione a cura di quest’ultima per il tramite del legale; che contattato il legale aveva avuto conferma dell’aggiudicazione all’asta del 23 settembre 2002; che recatosi immediatamente presso lo studio del Notaio Morano non gli era stata possibile la consultazione del fascicolo della procedura esecutiva per indisponibilità del fascicolo; che in data 28 novembre 2002 aveva presentato una istanza in via d’urgenza presso lo studio del Notaio che non era trasmessa al GE; che infine in data 6 dicembre 2002 aveva depositato ricorso presso la cancelleria del Tribunale, sezione esecuzioni immobiliari.

Lamentava in sostanza la lesione del principio del contraddittorio in quanto non aveva ricevuto alcuna comunicazione dopo quella della fissazione dell’incanto del 18 marzo 2002; l’eccesso nella delega da parte del Notaio che avrebbe diminuito il prezzo senza autorizzazione del GE; la “scorrettezza” del comportamento del collaboratore del Notaio in relazione alla procedura in esame delegata. Chiedeva la dichiarazione di nullità o inefficacia degli atti del procedimento e di “giuridica inesistenza” di ogni atto o provvedimento consequenziale o connesso. Chiedeva in via d’urgenza la sospensione della procedura esecutiva.

Il G.E. attesa l’urgenza fissava udienza per la comparizione delle parti al 2 gennaio 2003, ove comparivano la Banca Mediocredito (creditore procedente) e la società Area Trading (aggiudicatario) che chiedevano il rigetto di tutte le istanze delle parte opponente;

con ordinanza del 3 gennaio 2003 il G.E. respingeva l’istanza di sospensione e assegnava i termini per il giudizio di merito, fissando udienza ex art. 180 c.p.c..

In esito alla istruttoria, con sentenza pubblicata il 5 marzo 2005 il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Propone ricorso per cassazione S.C. con unico motivo.

Resistono con controricorso Unicredit Banca d’Impresa s.p.a. (già Banca Mediocredito s.p.a.) e Area Trading s.r.l., che ha anche proposto ricorso incidentale.

Il ricorrente avv. S. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè si tratta d’impugnazioni avverso la stessa sentenza.

Deve essere esaminata preliminarmente la questione sollevata dalla controricorrente Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., di inammissibilità del ricorso per cassazione, poichè la sentenza impugnata era già a conoscerla del ricorrente avv. S. sin dal 10 maggio 2005, data di notifica dell’atto di appello proposto da Area Trading s.r.l. contro la medesima sentenza e quindi egli avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione nel termine di giorni 60, secondo quanto prevede l’art. 325 c.p.c., comma 2 e non nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (la notifica risulta perfezionata in data 1^ marzo 2006).

Osserva la Corte che il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare e cioè “di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale” (Cass. 10 giugno 2008 n. 15359; Cass. 1^ aprile 2009 n. 7962). E’ evidente che la notifica di un atto di impugnazione presuppone la pronunzia della sentenza oggetto dell’impugnazione stessa, ma non implica che essa sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte che subisce l’impugnazione, anche per le parti che non siano state impugnate. Di conseguenza, la censura deve essere ritenuta priva di pregio.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 176 c.p.c., comma 2, art. 485 c.p.c., art. 487 c.p.c., comma 2, artt. 588, 590 c.p.c., e art. 591 bis c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la legittimità della condotta del notaio incaricato delle operazioni di incanto, il quale aveva omesso di effettuare gli avvisi di legge dopo il primo incanto del 18 marzo 2002, andato deserto.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citata (Cass. SS. UU. 27 ottobre 1995 n. 11178; Cass. 9 settembre 1997 n. 8765; Cass. 13 novembre 2001 n. 14045) anche alla procedura dell’incanto è applicabile il principio di carattere generale stabilito dall’art. 176 c.p.c., comma 2, in base al quale il debitore esecutato, ritualmente avvisato della fissazione del primo incanto avanti al Notaio designato dal Giudice dell’esecuzione, aveva l’onere di comparire ai successivi incanti fissati a seguito della mancata presentazione di offerte, senza alcun obbligo da parte del notaio di dare ulteriori comunicazioni.

Con ricorso incidentale l’aggiudicataria Area Trading s.r.l. denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 274 c.p.c., a seguito della riunione al procedimento di opposizione agli atti esecutivi con quello (introdotto con citazione del 10 giugno 2003) avente il medesimo oggetto e finalizzato alla trascrizione dell’atto di citazione medesimo.

Denuncia poi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni previsto dall’art. 617 c.p.c..

In subordine denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata pronunzia circa la richiesta di cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione della Area Trading s.r.l., sul rilievo che la parte non aveva protetto la nota di trascrizione con l’indicazione delle parti e dell’immobile.

Con altro motivo denuncia infine la violazione e la falsa applicazione di norme, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per mancato accoglimento delle domande di risarcimento del danno e per responsabilità aggravata.

Si osserva che l’aggiudicatario provvisorio riveste la qualità di litisconsorte necessario soltanto quando l’opposizione investa questioni riguardanti l’aggiudicazione (Cass. 15 maggio 2007 n. 11187): nella specie si tratta di censure che riguardano la corretta esecuzione di adempimenti della procedura di vendita con incanto, in ordine ai quali la ricorrente incidentale risulta estranea e quindi priva di interesse. Per quanto riguarda invece le censure proposte in via subordinata e tutte concernenti il giudizio riunito e per il quale pende l’appello, si tratta di questioni che formano oggetto dell’appello proposto alla Corte d’Appello di Torino e che esulano dal presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Ambedue i ricorsi sono quindi infondati e meritano il rigetto;

sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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