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Separazione e Divorzio

Assegno divorzile ridotto: quando bisogna restituire le somme percepite (Cassazione 10351/2026)

Assegno divorzile ridotto con effetto retroattivo: quando l’ex coniuge può essere obbligato a restituire le somme percepite

La Corte di Cassazione conferma che la riduzione retroattiva dell’assegno divorzile può comportare l’obbligo di restituzione delle somme percepite in eccesso, quando tali importi non erano destinati a soddisfare bisogni essenziali dell’ex coniuge economicamente debole. Nel caso esaminato, l’assegno aveva funzione esclusivamente perequativo-compensativa, legata al sacrificio temporaneo delle aspettative lavorative della ex moglie, giovane e professionalmente qualificata. Proprio per questa natura, la Suprema Corte ha escluso l’irripetibilità delle somme già versate, ritenendo applicabile la regola generale della condictio indebiti, in linea con i principi delle Sezioni Unite.

LA VICENDA

A seguito del divorzio, il Tribunale aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile di Euro 500,00 mensili. La Corte d’Appello lo riduceva a Euro 250,00 con efficacia retroattiva, condannandola a restituire quanto percepito in eccedenza. La Cassazione conferma la decisione, chiarendo i limiti del principio di irripetibilità.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

SEPARAZIONE e DIVORZIO – Assegno divorzile – Ripetizione dell’indebito – Rideterminazione retroattiva – Funzione perequativo-compensativa – Irripetibilità – Limiti

In tema di assegno divorzile, qualora il giudice proceda a una rideterminazione retroattiva dell’importo sulla base di una più corretta valutazione originaria dei presupposti economico-patrimoniali, trova applicazione la regola generale della ripetizione dell’indebito, salvo le ipotesi eccezionali di irripetibilità elaborate dalla giurisprudenza di legittimità. Tale deroga non opera quando le somme corrisposte non erano destinate alla soddisfazione di bisogni essenziali dell’ex coniuge, ma avevano esclusiva funzione perequativo-compensativa, specie ove il beneficiario sia giovane, professionalmente qualificato e concretamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza del 20/04/2026, n. 10351

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6.6.2022 il Tribunale di Benevento, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra B.B. e A.A., statuiva di porre a carico del B.B. l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore, per la somma di Euro.1.000,00, con l’obbligo di provvedere nella misura del 100% alle spese straordinarie, e l’assegno divorzile in favore della ex moglie nella misura di Euro.500,00 mensili.

Con sentenza del 6.12.2024, la Corte di Appello, adita dal B.B. per la riforma totale delle statuizioni di primo grado, per quel che interessa, confermava i presupposti e quindi la debenza dell’assegno divorzile in favore della A.A., rideterminandone però il quantum nella somma mensile di Euro.250,00 e la percentuale di accollo a carico del B.B. per le spese straordinarie in favore del minore nella misura dell’80%; condannava l’ex moglie alla restituzione delle somme percepite indebitamente dal giugno 2019, data della sentenza non definitiva sullo stato, sia in relazione all’assegno divorzile che alle spese di mantenimento straordinario in favore del figlio minore.

Al riguardo, la Corte territoriale osservava che, ai fini della riduzione dell’assegno divorzile, occorreva tener conto del breve periodo in cui le aspettative lavorative della A.A. erano state sacrificate (5 anni dal 2009 al 2014), della giovane età della stessa, delle sua specializzazione professionale (ingegnere strutturista) certamente agevolmente spendibile nel mondo del lavoro, apparendo congruo rideterminare tale somma in Euro 250,00 a decorrere dalla data di deposito della sentenza di divorzio.

A.A. ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, affidandosi ad un unico motivo. B.B. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt.156, 337 ter, 445, 447 c.c. e 545 cpc, per aver la Corte d’Appello, nel rideterminare al ribasso l’importo dell’assegno divorzile e del contributo alle spese straordinarie a favore del figlio minore, condannato la ricorrente a restituire, in favore dell’ex coniuge, le maggiori somme percepite.

In particolare, la ricorrente si duole che la Corte d’Appello, nel condannarla alla restituzione delle suddette somme, non abbia applicato i principi di diritto elaborati e costantemente applicati dalla Suprema Corte, anche a Sez. Unite, circa l’insussistenza della condictio indebiti allorquando, pur in presenza di una rideterminazione al ribasso del quantum dell’assegno divorzile, non viene messa in discussione la sussistenza ab origine del relativo diritto.

Invero, la ricorrente assume che: la Corte di Appello ha solo proceduto ad una semplice rimodulazione al ribasso, senza in nulla rivedere il quadro della situazione economica e patrimoniale degli ex coniugi, confermando l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado; non era stato escluso il diritto al contributo e la debenza dell’assegno, con effetto ex tunc, ma è stata effettuata solo ed esclusivamente una semplice rimodulazione al ribasso; pertanto, non poteva essere disposta la restituzione delle maggiori somme percepite, da ritenere irripetibili, anche considerando che si versava in ambito di somme di denaro di entità modesta, visto che l’assegno divorzile inizialmente era determinato in Euro.500,00 e poi rimodulato nella misura di Euro.250,00.

Il motivo è infondato.

Occorre muove le mosse dal recente orientamento adottato dalle Sezioni Unite a tenore del quale, in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio – nella sentenza di primo o secondo grado – l’insussistenza “ab origine”, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della “condictio indebiti” che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto “ex tunc” delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (SU, n. 32914/2022).

Nella specie, la Corte d’Appello, pur confermando la sussistenza dei presupposti dell’assegno divorzile a favore dell’ex moglie avente esclusivamente funzione perequativa-compensativa- sulla base della rilevante sperequazione reddituale e patrimoniale rispetto all’ex marito, e in ragione del parziale sacrificio delle proprie aspettative professionali da parte della ricorrente, sebbene nel breve lasso temporale di durata della convivenza, dal 2007 al 2014, quando vi fu la separazione consensuale- ha inteso ridurre l’assegno da 500,00 Euro a 250,00 in considerazione del breve periodo in cui le aspettative lavorative della A.A. erano state sacrificate (5 anni dal 2009 al 2014), della giovane età della stessa, e delle sua specializzazione professionale (ingegnere strutturista) certamente agevolmente spendibile nel mondo del lavoro.

Ora, va osservato che la Corte di appello ha rideterminato l’importo dell’assegno già originariamente riconosciuto solo a titolo perequativo-compensativo con efficacia retroattiva in considerazione della più approfondita valutazione degli elementi rilevanti e acquisiti alla luce criteri determinativi e non di circostanze sopravvenute e che la ricorrente non ha impugnato la sentenza di secondo grado né in ordine alla natura solo compensativa-perequativa, e non assistenziale dell’assegno divorzile, né alla sua rideterminazione al ribasso; ne consegue che le somme indebitamente corrisposte all’ex moglie già originariamente non erano destinate a soddisfare bisogni primari o essenziali, bensì a garantire un ristoro del sacrifico delle aspettative lavorative sostenuto dalla ricorrente la quale, come argomentato dalla Corte territoriale in sede di rideterminazione, era in condizione di lavorare, date le sue competenze professionali e la giovane età.

Né la ricorrente ha allegato di avere dedotto di versare in condizioni disagiate nel periodo oggetto della condanna restitutoria in questione.

Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52D.Lgs. 196/2003.

CONCLUSIONE

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 27 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2026.

 

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