Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Assegno bancario e promessa di pagamento: il creditore perde il beneficio della presunzione del credito quando il debitore dimostra che il titolo è collegato a un rapporto obbligatorio nullo per interessi usurari.
La Corte di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza n. 21098 del 16 settembre 2013, ha chiarito che l’assegno bancario, nei rapporti diretti tra le parti, può valere come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., dispensando inizialmente il creditore dalla prova del rapporto obbligatorio sottostante. Tale presunzione ha però carattere relativo e viene meno quando il debitore dimostri l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale. Nel caso esaminato, l’assegno era stato emesso a garanzia degli interessi di un prestito con tasso del 5% mensile, la cui pattuizione era stata ritenuta nulla per illiceità della causa. La Suprema Corte ha confermato che, una volta dimostrato il collegamento del titolo al rapporto invalido, spetta al creditore provare l’esistenza di una diversa causa giustificativa del pagamento, ove intenda continuare a pretendere la somma. È stato pertanto rigettato il ricorso contro la decisione che aveva escluso il diritto al pagamento dell’assegno.
LA VICENDA
Un creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 44 milioni di lire, sulla base di un assegno bancario collegato a un precedente prestito di 20 milioni di lire, gravato da interessi del 5% mensile. I debitori avevano contestato la pretesa, richiamando anche una successiva transazione tra le parti. La Corte d’Appello aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo provato il collegamento dell’assegno alla pattuizione usuraria; la Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di pagamento.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
OBBLIGAZIONI IN GENERE – PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO – ASSEGNO BANCARIO – RAPPORTI DIRETTI TRA LE PARTI – PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE – PROVA CONTRARIA – NULLITÀ DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE PER INTERESSI USURARI – EFFETTI SULL’ONERE DELLA PROVA.
L’assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore ovvero tra girante e immediato giratario, anche quando sia privo di efficacia cartolare, costituisce promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., producendo una presunzione relativa dell’esistenza del rapporto obbligatorio sottostante e dispensando il creditore dall’onere di provarlo. Tale presunzione viene meno qualora il debitore dimostri, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti al processo, l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale. La promessa di pagamento, infatti, non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione, ma produce esclusivamente un effetto di astrazione processuale dalla causa debendi. Ne consegue che, qualora sia accertato che l’assegno è stato emesso a garanzia di interessi pattuiti in forza di un rapporto ritenuto nullo per causa illecita, incombe sul creditore che pretenda il pagamento l’onere di dimostrare che il titolo si riferisce a una diversa e valida causa obbligatoria.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 16/09/2013, n. 21098
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.M.S. e M.G.F. hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Pretore di Enna, su istanza di C.S., per il pagamento della somma di lire 44.000.000, oltre interessi legali, portati dall’assegno bancario tratto a firma di C.M.S. in favore di M.G.F., girato da quest’ultimo in favore dell’istante.
Gli opponenti hanno dedotto che nulla era dovuto poichè la somma portata dall’assegno era stata oggetto della transazione intervenuta tra C.S. e C.M.S. il 16/6/1996 e che, comunque, l’assegno aveva una causa illecita, in quanto firmato a garanzia di un prestito di lire 20.000.000, con tasso usurario del 5% mensile, come da scrittura dell1 1/3/1985.
Il Tribunale di Enna ha rigettato l’opposizione,sul rilievo che, sebbene dagli atti di causa risultasse una transazione contenente rinuncia di C.S. al suddetto assegno, la rinuncia doveva riferirsi solo all’azione cambiaria,e che comunque M.G. F. era rimasto estraneo alla scrittura di transazione.
A seguito di impugnazione di C.M.S. e M. G.F. la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza 29-8-2006, ha accolto l’opposizione e rigettato la domanda di pagamento.
Propone ricorso C.S. con tre motivi.
Non presentano difese gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1988 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito ha errato nel ritenere che, in presenza di un assegno che vale come promessa di pagamento, spetti al prenditore, destinatario della promessa di pagamento, provare l’esistenza del rapporto fondamentale. Al contrario, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall’onere della prova del rapporto fondamentale, mentre spetta al debitore provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale.
2. Con il secondo motivo si denunzia insufficiente motivazione in ordine al ritenuto collegamento tra l’assegno ed il mutuo con interesse usurario ex art. 360 c.p.c., n. 5.
3. I due motivi si esaminano congiuntamente per connessione logico giuridica e sono infondati.
La Corte d’Appello ha applicato l’art. 1988 c.c., nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell’art. 1988 c.c., comporta una presunzione “iuris tantum” dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente (o il girante) non fornisca la prova – che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito – dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. n. 8712 del 02/09/1998, Cass. n. 18259 del 22/08/2006, Cass. n. 19929 del 29/09/2011).
4. I giudici di merito hanno ritenuto che l’assegno in questione era ricollegabile ad un prestito iniziale di L. 20.000.000, fatto dal C.S. alla sorella C.M.S. in data 1-3- 1985, giusta documento a firma del S., con l’indicazione di un tasso di interesse mensile del 5%, circostanza confermata dal C.S. anche in sede di interrogatorio formale.
5. La Corte ha affermato che l’assegno posto a base del decreto ingiuntivo era stato emesso per coprire l’interesse del 5% mensile posto sul mutuo della somma iniziale di L. 20.000.000 e che pertanto il rapporto sottostante era nullo per illiceità della causa,in ragione del combinato disposto degli artt. 1321 e 1343 c.c., in quanto la pattuizione di un interesse superiore a quello medio previsto nella pratica delle obbligazioni bancarie integra l’ipotesi di tasso usurario.
6. Il ricorrente non censura la statuizione di nullità della causa della previsione di interessi usurari sul mutuo di L. 20.000.000, ma lamenta l’insufficiente motivazione in ordine alla prova del collegamento dell’assegno azionato con il decreto ingiuntivo e la pattuizione di interessi usurari.
7. Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine al collegamento fra le due obbligazioni affermando che il collegamento fra il mutuo di L. 20.000.000 e l’emissione dell’assegno a garanzia degli interessi si evinceva anche dalla transazione di cui alla scrittura privata del 16-6-96 in cui il C.S. e la sorella M.S. avevano regolato i loro rapporti di dare e avere, inserendo l’assegno in questione in transazione, senza dare alcuna spiegazione della sua genesi.
La Corte ha concluso che, nella promessa di pagamento, una volta provata la nullità del rapporto sottostante per causa illecita,spetta al prenditore provare che l’assegno andava a coprire altra causale,prova che non è stata fornita.
8. Difatti la promessa di pagamento, come la ricognizione di debito, non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, ed anche quando è titolata, cioè contenente il riferimento al rapporto giuridico che sta alla sua base, produce il mero effetto dell’astrazione processuale dalla “causa debendi”, dispensando il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cass. Sentenza n. 10574 del 09/05/2007).
9. La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell’obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall’onere di provare il proprio diritto. Essa, tuttavia, diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l’inesistenza del rapporto obbligatorio (Cass. Sentenza n. 27406 del 18/11/2008 Cass. n. 11332 del 15/05/2009).
10. Il terzo motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione in ordine alla rinuncia da parte del creditore al credito azionato, è assorbito in quanto è stata confermata una della due rationes decidendi su cui si fonda la sentenza, idonea da sola a sorreggere la decisione pendendo superfluo l’esame dell’impugnazione della seconda. Nulla per le spese stante l’assenza di difese dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2013




