Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Appalto pubblico: le carenze del progetto definitivo non giustificano un progetto esecutivo difforme e la gravità dei reciproci inadempimenti non può essere rivalutata in Cassazione.
In materia di appalto pubblico, le carenze del progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante non legittimano automaticamente l’appaltatore a elaborare un progetto esecutivo difforme dalle prescrizioni vincolanti. Quando le carenze risultano emendabili mediante interventi di limitato impatto tecnico-economico, il giudice deve valutare comparativamente gli inadempimenti delle parti, individuando quello maggiormente rilevante nell’alterazione del rapporto contrattuale. Tale valutazione, se correttamente motivata e non affetta dall’omesso esame di un fatto decisivo, non è sindacabile in Cassazione. È inoltre inammissibile il ricorso che, in presenza di più autonome ragioni della decisione, ometta di censurarne specificamente una. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’impresa, confermando gli effetti della risoluzione contrattuale a essa imputata.
LA VICENDA
Un’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico da oltre 4,5 milioni di euro contestava la risoluzione contrattuale disposta dalla Provincia di Oristano, sostenendo che le carenze del progetto definitivo avessero impedito la corretta elaborazione del progetto esecutivo. Chiedeva la risoluzione per inadempimento della Provincia e il risarcimento di diverse voci di danno. Dopo il rigetto delle domande nei primi due gradi, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l’esito sfavorevole all’appaltatrice.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
APPALTO PUBBLICO – Appalto integrato – Carenze del progetto definitivo – Difformità del progetto esecutivo – Risoluzione per inadempimento – Inadempienze reciproche – Valutazione comparativa – Giudizio di fatto – Sindacato di legittimità – Limiti – Pluralità di rationes decidendi – Omessa impugnazione di una ragione autonoma – Inammissibilità del ricorso.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in presenza di reciproci inadempimenti, il giudice di merito deve procedere a una valutazione comparativa del comportamento complessivo delle parti, considerando i rispettivi interessi, l’entità oggettiva delle violazioni e la loro incidenza sull’alterazione del sinallagma contrattuale, al fine di individuare l’inadempimento maggiormente rilevante e causalmente determinante.
In materia di appalto integrato, le carenze del progetto definitivo non giustificano, di per sé, la predisposizione di un progetto esecutivo difforme dalle prescrizioni vincolanti, ove le carenze siano emendabili mediante soluzioni di limitato impatto tecnico-economico che consentano la redazione di un progetto esecutivo conforme e cantierabile.
La valutazione degli inadempimenti e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, compiuta dal giudice di merito, non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, in assenza dei presupposti previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Qualora, inoltre, la decisione impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificarla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente anche una sola di tali rationes decidendi.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 15/09/2026, n. 25340
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato in data 6.2.2009 la C.C.C. – Cantieri Costruzioni Cemento Spa, in proprio e quale capogruppo-mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Poolmeccanica Lorenzon Spa, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Oristano la Provincia di Oristano.
Premetteva che, nella qualità, si era aggiudicata l’appalto integrato avente ad oggetto la “progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la realizzazione dei lavori di costruzione dello svincolo del ponte Tirso con le circonvallazioni nord ed ovest dell’abitato di Oristano”.
Premetteva altresì che il contratto d’appalto, sottoscritto in data 3.11.2006, per l’importo di Euro 4.566.734,03, prevedeva, all’art. 12, la consegna del progetto esecutivo entro novanta giorni dalla stipulazione e che il progetto esecutivo doveva essere sviluppato sulla base del progetto definitivo predisposto dalla Provincia di Oristano (cfr. ricorso, pag. 3).
Indi esponeva che aveva ab origine riscontrato che il progetto definitivo consegnatole dalla Provincia era a vario titolo carente e che si era resa “disponibile a sanare le carenze del progetto definitivo prima di sviluppare l’esecutivo” (così ricorso, pag. 4).
Esponeva nondimeno che con nota del 3.9.2008, ricevuta l’8.9.2008, l’Amministrazione provinciale le aveva comunicato di aver dato avvio alla procedura di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatrice “per pretesa mancata presentazione del progetto esecutivo nei termini contrattuali e nei tempi intimati con la precedente nota del 10.7.2008 n. 25236” (così ricorso, pag. 5).
Esponeva inoltre che la Provincia aveva con determinazioni n. 323 del 24.10.2008 e n. 370 del 25.11.2008 dichiarato, rispettivamente, di non approvare il progetto esecutivo presentato e di risolvere per inadempimento dell’appaltatrice il contratto siglato in data 3.11.2006.
Chiedeva farsi luogo all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di risoluzione in suo danno assunto dalla Provincia di Oristano con le determinazioni n. 323/2008 e n. 370/2008 nonché farsi luogo all’accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento della Provincia; in subordine, chiedeva accertare e dichiarare il recesso ad nutum dal contratto.
Chiedeva al contempo condannare la Provincia, anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. ovvero, in subordine, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., al pagamento della somma di Euro 350.050,75, pari al 10% dell’importo dei lavori non eseguiti, a titolo di lucro cessante nonché al pagamento delle somme di Euro 334.700,02 per l’attività di progettazione e per le ulteriori attività eseguite, di Euro 295.608,87 per gli oneri sostenuti per la gestione della commessa, di Euro 525.076,13 per spese generali, di Euro 270.000,00 a titolo di perdita di chances e di Euro 175.000,00 per danno alla propria immagine; il tutto oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria.
2. Si costituiva la Provincia di Oristano.
Instava per il rigetto delle avverse domande.
3. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 304/2018 il Tribunale rigettava le domande tutte e condannava parte attrice alle spese di lite.
4. La C.C.C. Spa, in proprio e nella qualità, proponeva appello.
Resisteva la Provincia di Oristano.
5. Con sentenza n. 606/2020 la Corte d’Appello di Cagliari rigettava il gravame, confermava l’appellata sentenza e condannava l’appellante alle spese del grado.
5.1. Evidenziava la Corte di Cagliari, per quel che in questa sede rileva, che erano destituiti di fondamento il secondo, il terzo ed il quarto motivo d’appello, con i quali la C.C.C., “prescindendo dalle emergenze istruttorie”, aveva argomentato nel senso che “il progetto esecutivo da essa predisposto era stato necessitato dalle carenze del progetto definitivo ed esso avrebbe dovuto pertanto essere approvato” (così sentenza d’appello, pagg. 20 – 21).
Evidenziava segnatamente – la Corte – che “le carenze del progetto definitivo (erano) state individuate e valutate dal c.t.u…. ad avviso (del quale) tuttavia il progetto predisposto dalla stazione appaltante era pur sempre dotato dei requisiti tecnici di un progetto definitivo…” (così sentenza d’appello, pag. 21); che, pertanto, le “carenze del progetto definitivo… non potevano legittimare la predisposizione di un progetto esecutivo ad esso non conforme nei termini di quello proposto dall’appaltatrice” (così sentenza d’appello, pag. 22).
Evidenziava dunque che l’appaltatrice aveva “predisposto un progetto esecutivo violando l’obbligo legale e contrattuale di attenersi, nella sua elaborazione, alle prescrizioni vincolanti del progetto definitivo e legittimante, per il suo contenuto, le contestazioni di cui alla determinazione n. 323 del 24 ottobre 2008”; che “l’unico inadempimento della stazione appaltante comprovato si configura(va) in relazione alle carenze del progetto definitivo evidenziate dal c.t.u., le quali avrebbero potuto tuttavia essere emendate con soluzioni importanti un limitatissimo impatto tecnico-economico sul progetto definitivo e che consentivano comunque la predisposizione di un progetto esecutivo in sua continuità che lo avrebbe reso cantierabile” (così sentenza d’appello, pag. 29).
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C.C.C. – Cantieri Costruzioni Cemento Spa, in proprio e quale capogruppo-mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Poolmeccanica Lorenzon Spa; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La Provincia di Oristano ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
7. La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 legge n. 109/1994, degli artt. 25 e 140 D.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 14 del contratto d’appalto.
Deduce che ha errato la Corte di Cagliari, siccome “una volta accertate le carenze del progetto definitivo evidenziate dal c.t.u.,… avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Provincia di Oristano e, per l’effetto, la illegittimità del provvedimento di risoluzione in danno adottato dalla stazione Appaltante” (così ricorso, pag. 9).
Deduce quindi che “in mancanza di un progetto definitivo completo e realizzabile, non sorgeva alcun obbligo progettuale dell’A.T.I…. di sviluppare l’esecutivo” (così ricorso, pagg. 9 – 10; cfr. analogamente ricorso, pag. 12).
Deduce segnatamente che “quelle accertate dal c.t.u…. (costituivano) difformità normative e carenze dei contenuti progettuali che la Provincia di Oristano avrebbe dovuto sanare” (così ricorso, pag. 11).
Deduce ulteriormente che pur alla stregua della corretta interpretazione dell’art. 14 del contratto – sulla cui scorta la Corte d’Appello ha verosimilmente ritenuto legittima la risoluzione in danno dell’appaltatrice – non si configurava a carico dell’impresa “alcun obbligo di sanare le accertate carenze del progetto definitivo predisposto dalla Provincia di Oristano” (così ricorso, pag. 13).
9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.
Deduce che la Corte di Cagliari, all’esito della valutazione delle reciproche inadempienze, “avrebbe dovuto ritenere prevalente… l’inadempimento della Provincia di Oristano alle prescrizioni imperative previste dall’art. 25 del D.P.R. 554/99” ovvero all’obbligo di rendersi disponibile onde sanare le carenze del progetto definitivo (cfr. ricorso, pag. 14).
10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; in subordine, ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. per erronea percezione delle fonti di prova.
Premette che con il secondo motivo d’appello aveva “chiesto una rivalutazione degli elementi di prova”, siccome il Tribunale aveva reputato sussistente l’inadempimento dell’appaltatrice “in contrasto con le risultanze istruttorie” (così ricorso, pag. 15).
Indi deduce che la Corte di Cagliari “ha erroneamente valutato e percepito quanto accertato dal c.t.u.” (così ricorso, pag. 19).
Deduce invero che “ciascuna delle carenze evidenziate dal c.t.u. era idonea a determinare il grave inadempimento della Provincia di Oristano all’obbligo di consegnare un progetto definitivo completo degli elementi previsti dall’art. 25 del D.P.R. 554/99” (così ricorso, pag. 19).
Deduce peraltro che la Corte d’Appello non avrebbe potuto imputare all’A.T.I. “il maggior costo del progetto esecutivo determinato dall’aumento dei prezzi…” nonché “la mancata approvazione della società Abbanoa e del Consorzio di Bonifica” (così ricorso, pag. 20).
11. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 140, 4 co., D.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 25 legge n. 109/1994.
Premette che con il quarto motivo d’appello aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stato escluso l’obbligo della Provincia di Oristano di far luogo all’adozione della perizia di variante di cui all’art. 140, 4 co., cit.
Indi deduce che, “ove la Corte d’Appello avesse esaminato gli accertamenti peritali alla luce della normativa applicabile…, sarebbe giunta a differenti conclusioni” (così ricorso, pag. 23).
Deduce invero che l’ausiliario aveva accertato “le carenze del progetto definitivo sotto il profilo della difformità normativa e delle carenze dei contenuti progettuali” (così ricorso, pag. 23).
12. Il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono inammissibili alla stregua delle ragioni che seguono.
13. Più esattamente, i motivi in disamina veicolano censure “di merito” attinenti al piano del giudizio “di fatto” cui la Corte di Cagliari ha atteso.
Del resto, questa Corte spiega che, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. E che siffatto giudizio è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1 co. dell’art. 360 cod. proc. civ., è incensurabile in sede di legittimità se non vi è stato omesso esame circa fatto decisivo e controverso (cfr. Cass. 9.6.2010, n. 13840).
14. In questi termini si rimarca nella specie quanto segue.
Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014 possa scorgersi in relazione alle motivazioni con le quali la Corte cagliaritana ha respinto il secondo, il terzo ed il quarto motivo d’appello.
Per altro verso, l’iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte distrettuale, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.
Per altro verso ancora, la ricorrente censura l’erronea valutazione delle risultanze della c.t.u.
E però con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).
15. Si tenga conto ulteriormente che le doglianze “di merito” addotte dalla ricorrente sono, a rigore, precluse ai sensi dell’art. 348 ter, u.c., cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, dalla “doppia conforme” che si registra nella specie.
Difatti, alle ragioni che hanno indotto al rigetto del secondo, del terzo e del quarto motivo d’appello la Corte territoriale ha premesso che “il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi in materia di valutazione delle prove ed ha dato una condivisibile lettura delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ed in particolare della relazione integrativa” (così sentenza d’appello, pag. 20).
16. La ricorrente ha addotto con il rilievo finale veicolato dal secondo motivo che la Corte distrettuale non ha valutato la sua domanda finalizzata all’accertamento del recesso dal contratto ex art. 122 D.P.R. n. 554/1999 (cfr. ricorso, pag. 15).
Al riguardo è sufficiente il riferimento all’insegnamento secondo cui il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 1360).
17. Con il quinto motivo la ricorrente deduce che la cassazione del secondo dictum in ragione dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso è destinata in virtù della previsione dell’art. 336 cod. proc. civ. ad importare la caducazione della gravata sentenza nella parte in cui la Corte di Cagliari ha respinto la domanda dell’appaltatrice volta al “riconoscimento dei costi sostenuti per l’attività di progettazione, per la gestione della commessa e il mancato utile” (così ricorso, pag. 23).
18. Evidentemente la declaratoria di inammissibilità del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso induce di per sé alla declaratoria di inammissibilità del quinto motivo di ricorso.
Del resto, in termini del tutto analoghi la Corte sarda ha puntualizzato che “le domande di pagamento per lucro cessante e per danno emergente che le appaltatrici intendevano farsi riconoscere in dipendenza dello scioglimento del rapporto, sono state infatti ritenute infondate dal Tribunale “per difetto di inadempienza della parte chiamata contrattualmente a risponderne”, giudizio che, stante il rigetto dei motivi di impugnazione nn. 2), 3) e 4), è pienamente condivisibile, essendo lo scioglimento del contratto riferibile all’inadempimento dell’appaltatrice” (così sentenza d’appello, pag. 31).
19. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Cagliari a rigettare la domanda di indebito arricchimento; che nella specie vi era margine per il riconoscimento dei costi e dei danni ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.
20. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.
21. La Corte d’Appello ha premesso che la domanda ex art. 2041 cod. civ. era stata respinta dal Tribunale per difetto del carattere della sussidiarietà.
Indi, la Corte ha dapprima assunto che il motivo d’appello era inammissibile “per la sua genericità, essendosi l’appellante limitato ad affermare la sussistenza dei presupposti di cui alla norma codicistica invocata senza scalfire in alcun modo la ratio decidendi della pronuncia” (così sentenza d’appello, pag. 31).
Dipoi, ha puntualizzato che la domanda di ingiustificato arricchimento era comunque infondata alla luce dell’ordinanza n. 11682/2018 di questa Corte.
22. Ebbene, la ricorrente non ha in alcun modo censurato con il motivo di ricorso in esame la prima “ratio”, ossia l’affermazione di genericità del motivo d’appello.
Soccorre perciò l’elaborazione di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).
Ovvero l’insegnamento secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314).
23. Con il settimo motivo la ricorrente deduce che la cassazione del secondo dictum in ragione dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso è destinata in virtù della previsione dell’art. 336 cod. proc. civ. ad importare la caducazione della gravata sentenza nella parte in cui la Corte di Cagliari l’ha condannata alle spese di lite.
24. Analogamente la declaratoria di inammissibilità di motivi di ricorso importa di per sé la declaratoria di inammissibilità del settimo motivo di ricorso.
25. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la Spa ricorrente, in proprio e nella qualità, va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
26. Ai sensi dell’art. 13, 1 co. quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1 co. bis, D.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente, C.C.C. – CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO Spa, in proprio e quale capogruppomandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Poolmeccanica Lorenzon Spa, a rimborsare alla controricorrente, Provincia di Oristano, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 16.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1 co. quater, D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, in proprio e nella qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1 co. bis, D.P.R. cit., se dovuto.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2026.




