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Danno patrimoniale Responsabilità civile Tutela del patrimonio

Amministratore apre società concorrente: cosa fare

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando l’amministratore di una società apre un’azienda concorrente, il problema non riguarda soltanto la possibile perdita di clienti. La nuova attività può diventare lo strumento attraverso il quale vengono sottratte commesse, sfruttate informazioni riservate o trasferite opportunità commerciali che avrebbero dovuto essere perseguite nell’interesse della società amministrata. Se queste condotte provocano un danno economicamente rilevante, la società e, nei casi previsti dalla legge, i soci possono valutare iniziative per interromperle, ottenere la revoca dell’amministratore e richiedere un congruo risarcimento dei danni. Occorre però distinguere la semplice partecipazione a un’altra impresa dalle condotte effettivamente contrarie agli obblighi dell’amministratore: la responsabilità dipende dalla forma societaria, dallo statuto, dai comportamenti concretamente tenuti e dalle conseguenze patrimoniali dimostrabili.

Quando l’amministratore può aprire un’azienda concorrente e quando viola i propri obblighi

La scoperta che l’amministratore ha costituito una nuova società operante nello stesso settore può generare un conflitto particolarmente grave quando l’impresa originaria ha investito negli anni per acquisire clienti, sviluppare prodotti e consolidare rapporti commerciali. Il sospetto diventa più concreto se, contemporaneamente all’avvio della nuova attività, la società registra la perdita di commesse importanti, la diminuzione del fatturato o l’interruzione di rapporti con clienti storici. Non è però sufficiente constatare che due imprese svolgono attività simili per affermare automaticamente l’esistenza di un illecito.

La prima verifica riguarda il tipo di società. Nelle società per azioni, l’art. 2390 c.c. stabilisce che gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi oppure essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea. L’inosservanza del divieto può comportare la revoca dall’ufficio e la responsabilità per i danni. La norma non vieta indistintamente qualsiasi partecipazione societaria: occorre verificare il ruolo assunto, l’effettiva concorrenza tra le attività e l’eventuale autorizzazione.

Per le società a responsabilità limitata la disciplina richiede un esame differente. Non esiste una disposizione che riproduca integralmente il divieto previsto dall’art. 2390 c.c. per le società per azioni e non è corretto applicarlo automaticamente a ogni amministratore di SRL. Dobbiamo esaminare l’atto costitutivo, lo statuto, eventuali patti di non concorrenza e gli obblighi derivanti dall’incarico gestorio. Anche quando manca un divieto espresso, l’amministratore resta tenuto a operare nell’interesse della società e può rispondere, ai sensi dell’art. 2476 c.c., dei danni derivanti dall’inosservanza dei propri doveri. Costituire un’altra impresa non equivale necessariamente a violarli; utilizzare la posizione ricoperta per sottrarre affari alla società amministrata può invece integrare una condotta fonte di responsabilità.

Assume particolare rilievo la distinzione tra il semplice socio e il socio che ricopre anche la carica di amministratore. Nella SRL, il possesso di una partecipazione non comporta, di per sé, un generale divieto legale di concorrenza. Possono però esistere specifici obblighi contrattuali o statutari e responsabilità connesse alle condotte effettivamente tenute. Quando il socio è anche amministratore, occorre valutare separatamente gli obblighi derivanti dalla carica. Se il socio, pur non essendo amministratore, decide o autorizza intenzionalmente il compimento di atti dannosi per la società, può inoltre assumere rilievo la responsabilità solidale prevista dall’art. 2476, ottavo comma, c.c., ricorrendone i presupposti.

Il problema si presenta frequentemente quando l’amministratore costituisce una società intestata al coniuge, a un familiare o a un soggetto di fiducia, continuando a gestirne concretamente gli affari. In queste situazioni non basta la visura camerale per stabilire chi eserciti effettivamente il controllo dell’attività. Diventano rilevanti i rapporti economici tra le imprese, le comunicazioni commerciali, i poteri esercitati e la destinazione delle commesse. La presenza di un familiare nella compagine della nuova società non dimostra da sola un illecito, ma può rendere necessario ricostruire se l’amministratore abbia utilizzato un soggetto interposto per perseguire interessi incompatibili con quelli della società amministrata.

Un’ulteriore distinzione riguarda il momento in cui viene avviata l’attività concorrente. La costituzione di una nuova società durante l’incarico, le attività preparatorie svolte prima delle dimissioni e le iniziative intraprese dopo la cessazione della carica non sono situazioni giuridicamente identiche. Per l’ex amministratore occorre verificare l’esistenza di un valido patto di non concorrenza, gli obblighi di riservatezza e l’eventuale utilizzo illecito di informazioni o risorse aziendali. Le dimissioni non eliminano la responsabilità per condotte dannose già commesse durante l’incarico.

Sottrazione di clienti, commesse e opportunità commerciali: come riconoscere il danno alla società

Il conflitto assume una dimensione patrimoniale concreta quando la nuova impresa dell’amministratore inizia ad acquisire rapporti commerciali precedentemente gestiti dalla società originaria. Può accadere che un cliente abituale interrompa improvvisamente gli ordini e inizi a rivolgersi alla nuova SRL, oppure che una trattativa già avviata venga conclusa da quest’ultima senza che la società amministrata ne riceva alcun beneficio. In altri casi l’amministratore utilizza personale, attrezzature o informazioni riservate della prima impresa per sviluppare l’attività concorrente, trasferendo di fatto valore economico da una società all’altra.

La perdita di un cliente, considerata isolatamente, non dimostra necessariamente una sottrazione illecita. Il cliente conserva la propria libertà di scelta e la concorrenza tra imprese è normalmente consentita nei limiti dell’ordinamento. Il comportamento dell’amministratore diventa contestabile quando emergono elementi ulteriori: l’utilizzo della posizione gestoria per deviare una commessa, la comunicazione di offerte riservate alla nuova impresa, l’impiego non autorizzato di risorse societarie o l’appropriazione di un’opportunità commerciale concretamente riferibile alla società amministrata.

Consideriamo una SRL che abbia investito risorse considerevoli per partecipare a una gara privata o negoziare un contratto pluriennale. Se l’amministratore, conoscendo condizioni economiche, margini e informazioni riservate, utilizza tali conoscenze per consentire alla propria società concorrente di acquisire l’affare, il problema non si esaurisce nella normale competizione commerciale. Occorre ricostruire il ruolo dell’amministratore nella trattativa, le informazioni utilizzate, le ragioni per cui la società originaria non ha concluso il contratto e l’eventuale vantaggio ottenuto dalla nuova impresa. La vicenda può coinvolgere la responsabilità gestoria e, quando ne ricorrono gli specifici presupposti, anche la disciplina della concorrenza sleale.

La stessa attenzione è necessaria quando l’amministratore trasferisce alla nuova società contratti, beni strumentali, personale o interi segmenti dell’attività. Un trasferimento può essere giustificato da ragioni economiche e realizzato a condizioni corrette; può invece risultare pregiudizievole se avviene senza un corrispettivo adeguato, priva l’impresa originaria delle attività redditizie o viene deliberato nell’interesse personale di chi lo dispone. Per comprendere quando queste operazioni possano integrare una responsabilità, abbiamo approfondito anche le ipotesi in cui l’amministratore trasferisce clienti a un’altra società e quelle nelle quali sottrae opportunità commerciali alla società amministrata.

Un indice particolarmente delicato è rappresentato dalle operazioni tra la società originaria e quella riconducibile all’amministratore. Quest’ultimo potrebbe far acquistare alla prima servizi a prezzi superiori a quelli di mercato, trasferire beni sottocosto oppure attribuire alla propria impresa commesse particolarmente redditizie. Nelle SRL, l’art. 2475-ter c.c. disciplina specifiche ipotesi di conflitto di interessi, prevedendo, in presenza dei relativi presupposti, l’annullabilità dei contratti conclusi dall’amministratore rappresentante e delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione. La mera esistenza di rapporti tra imprese collegate non basta: devono essere verificati il conflitto concreto, le condizioni dell’operazione e gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma.

Per il socio che scopre queste operazioni, soprattutto se escluso dalla gestione o titolare di una partecipazione di minoranza, il primo ostacolo è spesso la mancanza di informazioni. L’amministratore può rifiutare di consegnare contratti, fatture o documentazione relativa ai rapporti con la nuova società, impedendo di comprendere se la perdita di fatturato dipenda dal mercato oppure da una deviazione degli affari. Nelle SRL, i soci che non partecipano all’amministrazione dispongono del diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, secondo l’art. 2476, secondo comma, c.c. Tale diritto deve essere esercitato nel rispetto dei limiti applicabili, senza trasformarsi in uno strumento di abuso o di utilizzo improprio delle informazioni acquisite.

Il controllo documentale consente di confrontare i contratti precedenti e successivi alla costituzione della nuova impresa, verificare le fatture emesse, ricostruire i rapporti con i clienti e individuare eventuali trasferimenti di beni o denaro. Quando l’accesso viene illegittimamente impedito, può rendersi necessario ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la documentazione. La questione è particolarmente delicata nelle società partecipate da due soci al 50%, nelle quali uno dei due ricopre la carica di amministratore e controlla le informazioni aziendali: la parità delle quote non elimina i diritti di controllo del socio non amministratore, ma può rendere più difficile assumere decisioni assembleari e intervenire sulla governance.

La documentazione acquisita deve permettere di distinguere una normale contrazione dell’attività da una perdita economica riconducibile a specifiche condotte dell’amministratore. Bilanci, registrazioni contabili, estratti conto, contratti e corrispondenza commerciale possono essere esaminati con il supporto di un consulente contabile per ricostruire i flussi economici e verificare l’eventuale trasferimento di valore tra le due imprese. Quando la nuova società è riconducibile direttamente all’amministratore o ai suoi familiari, può essere utile approfondire anche le operazioni con parti correlate e le ipotesi in cui l’amministratore favorisce una società propria o di familiari, poiché la ricostruzione dei rapporti economici può chiarire la natura e l’entità del pregiudizio subito dalla società originaria.

Quali azioni possono intraprendere società e soci contro l’amministratore concorrente e come ottenere il risarcimento dei danni

Quando emergono elementi che indicano una possibile attività concorrente svolta dall’amministratore a danno della società, occorre individuare quali iniziative possano interrompere le condotte pregiudizievoli e consentire il recupero delle perdite subite. La scelta dipende dalla forma societaria, dalla posizione del soggetto che intende agire, dalla gravità delle violazioni e dalla disponibilità delle prove. Una società che ha perso una commessa rilevante perché l’amministratore l’ha dirottata verso un’impresa di sua proprietà si trova in una situazione diversa da quella di un socio che ha scoperto l’esistenza della nuova azienda, ma non dispone ancora di elementi sufficienti per dimostrare un danno.

Nelle SRL, l’art. 2476 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il singolo socio può promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori, indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduta, e chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione, un provvedimento cautelare di revoca. Si tratta di strumenti particolarmente rilevanti quando l’amministratore è anche socio di maggioranza e controlla le decisioni assembleari, oppure quando due soci detengono ciascuno il 50% delle partecipazioni e non riescono a raggiungere un accordo. L’azione esercitata dal socio nell’interesse della società mira a ottenere il risarcimento del danno subito dal patrimonio sociale, non ad attribuire automaticamente al socio stesso una somma corrispondente alla propria quota di partecipazione.

La distinzione è determinante anche quando la condotta dell’amministratore ha provocato una riduzione del valore delle quote. Se la società perde clienti e fatturato, il conseguente deprezzamento della partecipazione rappresenta normalmente un riflesso del danno sociale. Il socio può invece chiedere il risarcimento di un danno direttamente subito quando ricorrono i presupposti dell’art. 2476, settimo comma, c.c., e dimostra una lesione immediata del proprio patrimonio, distinta da quella arrecata alla società. Anche i creditori sociali dispongono di una specifica azione di responsabilità, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, quando gli amministratori hanno violato gli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e quest’ultimo risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La revoca dell’amministratore deve essere valutata in relazione alla gravità delle condotte e alla necessità di impedire ulteriori pregiudizi. Se l’amministratore continua a trasferire commesse, utilizzare informazioni riservate o disporre dei beni societari a vantaggio della propria impresa, attendere la conclusione di una causa risarcitoria potrebbe consentire la prosecuzione del danno. Nelle SRL, il socio può chiedere la revoca cautelare prevista dall’art. 2476, terzo comma, c.c., quando sussistono gravi irregolarità nella gestione. Occorre documentare le condotte contestate e i presupposti della tutela richiesta. Nelle SPA, la disciplina della revoca e delle azioni di responsabilità segue regole differenti, comprese quelle relative alle deliberazioni assembleari e all’azione esercitabile dalla minoranza qualificata.

Quando il comportamento integra anche una fattispecie di concorrenza sleale, possono assumere rilievo gli strumenti previsti dagli artt. 2598 e seguenti c.c., tra cui l’inibitoria della continuazione degli atti illeciti e il risarcimento dei danni, ricorrendone i presupposti. Se vengono utilizzati segreti commerciali, occorre considerare anche la tutela prevista dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale. La possibilità di ottenere un provvedimento urgente dipende dalla concreta condotta contestata, dalla prova del diritto azionato e dai requisiti della specifica misura cautelare. Non ogni attività concorrente può essere vietata e non ogni perdita di clientela giustifica un’inibitoria.

Per ottenere un giusto risarcimento è necessario ricostruire il pregiudizio effettivamente riconducibile all’amministratore. La diminuzione complessiva del fatturato non coincide necessariamente con il danno risarcibile: una parte delle perdite potrebbe dipendere dall’andamento del mercato, dall’aumento dei costi o da altre circostanze estranee alle condotte contestate. Se una commessa è stata sottratta alla società, occorre verificare se quest’ultima avrebbe concretamente potuto acquisirla ed eseguirla, quali margini economici avrebbe realizzato e quali costi avrebbe dovuto sostenere. Quando vengono trasferiti beni o contratti a una società riconducibile all’amministratore, bisogna confrontare il valore economico delle prestazioni e ricostruire l’eventuale differenza patrimoniale.

La quantificazione può richiedere una consulenza contabile che esamini i bilanci, le fatture, gli estratti conto, i contratti e l’andamento dei rapporti commerciali. Le comunicazioni con i clienti possono contribuire a dimostrare che determinate opportunità erano già state sviluppate dalla società originaria e sono state successivamente deviate. La documentazione deve essere acquisita e conservata legittimamente, prestando attenzione alla riservatezza delle informazioni aziendali e ai dati personali. Il risarcimento può comprendere, nei limiti della prova e del nesso causale, il danno emergente e il lucro cessante. Un eventuale vantaggio conseguito dalla società concorrente può costituire un elemento utile alla ricostruzione economica, ma non coincide automaticamente con il danno risarcibile dalla società originaria.

La tempestività assume rilievo anche per i termini di prescrizione e per le eventuali decadenze. L’azione sociale di responsabilità, le pretese dei creditori, le azioni risarcitorie per concorrenza sleale e l’impugnazione di atti societari possono essere soggette a discipline differenti. Occorre individuare il momento in cui si sono verificati i fatti, la durata dell’incarico, l’eventuale occultamento delle condotte e la specifica domanda da proporre. Non è prudente attendere che la perdita economica diventi irreversibile prima di verificare quali diritti possano essere esercitati e quali termini debbano essere rispettati.

Quando l’amministratore è anche socio, la controversia può estendersi agli equilibri proprietari e alla continuità dell’impresa. La lite tra soci di SRL può richiedere, accanto alle iniziative giudiziarie, una valutazione delle possibili soluzioni negoziali, della cessione delle partecipazioni o della modifica degli assetti di governance. Nelle società con due soci paritari, il conflitto tra soci al 50% e lo stallo societario possono impedire l’adozione di decisioni necessarie per proteggere l’attività. Nessuna soluzione è automatica: occorre esaminare lo statuto, i poteri amministrativi, le maggioranze richieste e le conseguenze economiche delle diverse iniziative, evitando che la controversia determini un ulteriore deterioramento del patrimonio sociale.

Un esempio pratico: l’amministratore apre una nuova SRL e trasferisce le commesse più redditizie

Consideriamo una SRL partecipata da due soci al 50%, uno dei quali ricopre anche la carica di amministratore unico. La società opera da anni nel settore delle forniture industriali e intrattiene rapporti continuativi con alcuni clienti che rappresentano una parte rilevante del fatturato. Il socio non amministratore nota una progressiva riduzione degli ordini e scopre che l’altro ha costituito una nuova impresa, formalmente intestata anche a un familiare, operante nello stesso mercato. Alcuni clienti storici hanno iniziato a rivolgersi alla nuova società, mentre la SRL originaria continua a sostenere i costi del personale e delle strutture utilizzate per sviluppare quei rapporti commerciali.

Il primo problema consiste nel distinguere la normale perdita di clientela da un trasferimento di affari riconducibile a una violazione degli obblighi dell’amministratore. Attraverso l’esercizio del diritto di controllo previsto dall’art. 2476 c.c., vengono richiesti i contratti, la documentazione contabile e le informazioni relative alle trattative commerciali. Il confronto tra le offerte predisposte dalla società originaria e i successivi rapporti intrattenuti dalla nuova impresa permette di individuare alcune commesse già in fase avanzata di negoziazione, successivamente acquisite dalla società concorrente. Emergono anche operazioni economiche tra le due imprese che richiedono una verifica delle condizioni applicate e dell’eventuale conflitto di interessi.

L’elemento decisivo non è la semplice costituzione della nuova SRL, ma la possibilità di collegare specifiche condotte dell’amministratore alla perdita di affari concretamente individuabili. La documentazione commerciale, integrata dall’analisi contabile, consente di ricostruire le opportunità sottratte e di stimare il margine economico che la società originaria avrebbe potuto conseguire. Su questa base diventa possibile valutare un’azione di responsabilità, la richiesta di revoca cautelare in presenza di gravi irregolarità e le eventuali iniziative per impedire la prosecuzione delle condotte illecite.

Una possibile soluzione della controversia consiste nell’interrompere il trasferimento degli affari, definire il risarcimento del pregiudizio documentato e riorganizzare la gestione societaria mediante un accordo tra i soci. Se non è possibile raggiungere un’intesa, le domande di responsabilità e le altre tutele concretamente esperibili devono essere sottoposte all’autorità giudiziaria competente. L’esito dipende dalle prove disponibili, dalla disciplina applicabile e dalla situazione economica della società: la scoperta di un’attività concorrente costituisce il punto di partenza dell’accertamento, non la dimostrazione automatica della responsabilità.

Domande frequenti sull’amministratore che apre una società concorrente

Un amministratore di SRL può aprire un’altra società che svolge la stessa attività?

La costituzione di una società concorrente non determina automaticamente una violazione degli obblighi dell’amministratore di SRL. Occorre verificare lo statuto, gli eventuali patti di non concorrenza e le condotte concretamente tenute. Se l’amministratore utilizza informazioni riservate, sottrae commesse o sfrutta la propria posizione per favorire la nuova impresa a danno della società amministrata, può sorgere una responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2476 c.c.

Il socio di minoranza può agire contro l’amministratore che sottrae clienti?

Sì. Nelle SRL, ciascun socio può promuovere l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2476 c.c., indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduta. Se ricorrono gravi irregolarità nella gestione, può anche chiedere la revoca cautelare dell’amministratore. È necessario documentare le condotte contestate e dimostrare il danno riconducibile alla loro commissione. Il risarcimento ottenuto attraverso l’azione sociale è destinato alla società, mentre il socio può richiedere personalmente il ristoro di un danno diretto e distinto, quando ne sussistono i presupposti.

È possibile impedire all’amministratore di continuare a sottrarre clienti e commesse?

Quando emergono condotte illecite ancora in corso, possono essere valutate misure cautelari dirette a impedirne la prosecuzione. La revoca cautelare dell’amministratore di SRL richiede gravi irregolarità nella gestione; un’inibitoria per concorrenza sleale presuppone invece la sussistenza della relativa fattispecie e dei requisiti della tutela richiesta. La scelta dello strumento dipende dalle condotte documentabili e dall’obiettivo da perseguire. Non è possibile ottenere automaticamente il divieto di svolgere qualsiasi attività concorrente per il solo fatto che la nuova impresa opera nello stesso mercato.

Come si dimostra il danno economico provocato dalla società concorrente?

Occorre collegare specifiche condotte dell’amministratore a perdite patrimoniali concretamente individuabili. Contratti, offerte commerciali, corrispondenza con i clienti, fatture e documentazione contabile possono permettere di ricostruire le commesse sottratte e i margini economici perduti. Quando il valore degli affari è rilevante, una consulenza contabile può contribuire alla quantificazione del danno. La semplice diminuzione del fatturato o del valore delle partecipazioni non costituisce, da sola, prova sufficiente della responsabilità.

Amministratore che apre una società concorrente: richiedere una valutazione legale per tutelare l’impresa

Quando un amministratore costituisce una società concorrente e vi trasferisce clienti, commesse o opportunità commerciali, intervenire tempestivamente può essere necessario per impedire che il pregiudizio economico continui ad aumentare. La tutela richiede una ricostruzione documentale delle condotte, l’individuazione delle responsabilità e una valutazione del danno effettivamente subito dalla società. Nei conflitti tra soci, soprattutto quando l’amministratore controlla anche una partecipazione rilevante o la società è divisa tra due soci al 50%, occorre considerare le conseguenze delle iniziative giudiziarie sulla continuità aziendale.

Presso lo Studio Legale Calvello esaminiamo le controversie societarie attraverso l’analisi dello statuto, dell’assetto delle partecipazioni, dei poteri amministrativi e della documentazione relativa alle operazioni contestate. Contratti, bilanci, fatture, estratti conto e comunicazioni commerciali possono consentire di verificare se l’attività concorrente abbia provocato una sottrazione di valore economicamente rilevante e quali strumenti siano concretamente disponibili per tutelare la società e i soggetti danneggiati.

Se avete scoperto che l’amministratore ha aperto un’azienda concorrente, sospettate il trasferimento di clienti o commesse oppure intendete valutare un’azione di responsabilità e una richiesta di risarcimento, potete richiedere una consulenza allo Studio Legale Calvello. Esamineremo la documentazione disponibile per individuare le possibili iniziative, i relativi presupposti e le conseguenze economiche della controversia.

 

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