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Danno non patrimoniale Giurisprudenza Patavina-Giudice di Pace

Art. 139 CdA: l’ accertamento strumentale non è sempre necessario

Giudice di Pace di Padova, Dott.ssa Avv. F. Crivellaro – sent. 1443/12

Articolo 139 Codice delle Assicurazioni – Danno biologico di lieve entità – Assenza di accertamento medico legale strumentale – Automatica esclusione del danno –  Non sussiste.

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

La CTU espletata da parte del dott. **** ha accertato in capo all’attrice un danno biologico da invalidità permanente in misura pari all’uno percentile. Parte convenuta costituita invoca l’applicazione della novella dell’articolo 139 del decreto legge n. 1/12 convertito dalla legge n. 27/12. Ricordiamo che nella fattispecie a giudizio il CTU abbia accertato la sussistenza di un danno biologico da invalidità permanente, ancorchè di modesta entità. Ci si deve quindi interrogare su quale sia la reale portata della richiamata disposizione. Invero, essa non può essere intesa nel senso di escludere il diritto al risarcimento del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in sede di esame strumentale, ma risulti comunque comprovata da accertamento medico legale.  Seguendo tale interpretazione, infatti, si giungerebbe ad escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati solo ed esclusivamente in base alle modalità dell’accertamento, con evidente violazione dell’art. 3 Cost. (per discriminazione fra situazioni giuridiche soggettive analoghe); dell’art. 32 Cost. (per violazione discriminatoria del diritto alla salute) e dell’art. 24 Cost. (per violazione della possibilità di tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti ed accertate). Preclusa pertanto la via di concepire la disposizione come barriera di “franchigia” diretta a discriminare il danno alla salute in base alle mere modalità di accertamento, non rimane che coordinare la norma con la disposizione dell’art. 3 quater introdotta contestualmente dalla L. 27/2012, che prevede la possibilità di accertamento della lesione alla salute mediante accertamento clinico in sede di visita medico legale. Nell’apparente contraddizione fra le due disposizioni, deve ritenersi prevalente la norma dell’art. 3 quater, che definisce l’accertamento del danno biologico complessivamente considerato e che prevede appunto che tale voce di danno venga accertata in via strumentale ovvero, in via alternativa ma parimenti valida, “visivamente”, con ciò intendendosi, secondo la più valida interpretazione, l’accertamento effettuato in sede di visita medico legale. Pertanto deve ritenersi che il danno da invalidità permanente possa essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, senza necessità di alcun specifico esame strumentale, come del resto avvenuto nel caso di specie ad opera del CTU nominato. Il significato precettivo della disposizione va quindi rettamente inteso nel senso di un richiamo al medico legale finalizzato ad evitare riconoscimenti “a stralcio”, non adeguatamente valutati e confortati da verifica strumentale o comunque obiettiva in sede di accertamento medico legale. Del resto, nemmeno l’interpretazione letterale della disposizione consentirebbe di ritenere che l’assenza di un accertamento strumentale comporti di per sè l’automatica esclusione del danno da invalidità permanente. Il tenore dell’art. 3 ter della legge n. 27/2012 infatti non statuisce affatto ciò, richiedendo solo che le lesioni di lieve entità siano “suscettibili” di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero, secondo l’unico significato palese del termine in lingua italiana corrente, potenzialmente idonee ad essere rilevate mediante tale modalità di accertamento. Di conseguenza, l’eventuale effettiva assenza dell’esame strumentale non sarebbe comunque motivo di esclusione della risarcibilità del danno in base alla norma citata, qualora la possibilità di rilevazione della lesione mediante accertamento strumentale non venga, anche solo astrattamente, positivamente esclusa. Per tali ragioni, va negato che l’applicazione della disposizione citata comporti nel caso di specie l’esclusione del riconoscimento del danno biologico da invalidità permanente.”

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