Titolo

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Spese legali stragiudiziali

Procedura Civile

Abusivo frazionamento del credito? No alla declaratoria di inammissibilità

Cass. civ. Sez. III, 19/03/2015, n. 5491

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Importantissima pronuncia della Suprema Corte che interviene oramai in una vexata questio. Ferma restando la natura abusiva della parcellizzazione giudiziale del credito, la sanzione di tale comportamento non può consistere nella inammissibilità delle relative domande giudiziali, essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione. Ne consegue che il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione della cause autonomamente introdotte dal creditore deve individuarsi in applicazione di istituti processuali ordinari vuoi nella riunione delle medesime, vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite, da riguardarsi come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine.

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7899/2012 proposto da:

AVIS AUTONOLEGGIO SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Delegato L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE Elisabetta, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DE NISCO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S., titolare dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO Guido, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/2011 del TRIBUNALE DI MESSINA SEDE DISTACCATA DI TAORMINA, depositata il 21/10/2011, RR.GG.NN. da 414/2007 a 423/2007 e da 602/2007 a 615/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito l’Avvocato ELISABETTA NARDONE;

udito l’Avvocato GUIDO FIORENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per 11 rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

D.S., titolare della omonima ditta individuale avente ad oggetto la gestione convenzionata di parcheggi in aree comunali mediante parcometri elettronici, conveniva in giudizio Avis Autonoleggio spa, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di Euro 35,68 a titolo di tariffa ed accessori per il mancato pagamento della sosta da parte di un’autovettura di proprietà della convenuta.

Con sentenza n. 51/07 l’adito giudice di pace di Santa Teresa di Riva accoglieva la domanda, con condanna di quest’ultima al pagamento della suddetta somma e delle spese di lite.

Interposto gravame, veniva emessa la sentenza n. 231/11 con la quale il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina – previa riunione al giudizio di numerosi appelli proposti avverso altre sentenze emesse in identiche controversie tra le stesse parti – confermava le decisioni di primo grado, con condanna della società appellante alla rifusione delle spese di lite.

Avverso questa sentenza viene dalla società convenuta proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, ai quali resiste il D. con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con richiamo a successive pronunce di merito a sè favorevoli.

Motivi della decisione

(…omissis…)

p.2.1 Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduce omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo di causa; per avere il giudice di merito omesso di rilevare l’improponibilità della domanda attorea per violazione da parte del D. degli obblighi di buona fede ex art. 88 c.p.c. e art. 1175 c.c., nonchè per “abuso del processo”. Ciò perchè l’attore aveva separatamente introdotto innumerevoli domande nei suoi confronti (in n. di ben 290) mediante strumentale parcellizzazione di una pretesa unitaria (mancato pagamento della tariffa di altrettante auto date a noleggio senza conducente) portata da un unico atto (lettera RR) di messa in mora ed inoltre asseritamente derivante da un medesimo rapporto obbligatorio tra essa convenuta ed il gestore del parcheggio.

p.2.2 La censura è infondata.

Questa corte di legittimità (v. SSUU n. 23726 del 15/11/2007) ha effettivamente inserito l’ipotesi di frazionamento del credito nel novero dei casi di abuso del processo; e ciò ha fatto (rettificando, anche sulla scorta della sopravvenuta modificazione dell’art. 111 Cost., quanto precedentemente affermato da SSUU n. 108/00) sul rilievo che la scissione strumentale del contenuto dell’obbligazione, comportante inutile aggravamento della posizione del debitore senza apprezzabile interesse del creditore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto obbligatorio anche nella fase dell’azione giudiziale di adempimento;

sia con il principio del giusto processo e, nell’ambito della considerazione complessiva del funzionamento degli organi di giustizia, della ragionevole durata del medesimo. Su tale presupposto – di abuso degli strumenti processuali di tutela offerti alla parte dall’ordinamento – è stata affermata la improponibilità, ovvero inammissibilità, delle domande aventi ad oggetto una frazione soltanto dell’unico credito (in tal senso, anche Cass. n. 15476 dell’11 giugno 2008, in materia di fornitura commerciale; Cass. n. 28286 del 22 dicembre 2011, in materia di risarcimento del danno alla persona a seguito di sinistro stradale).

Questo orientamento è stato tuttavia riconsiderato in altre pronunce, nelle quali si è affermato che – ferma restando la natura abusiva della parcellizzazione giudiziale del credito – la “sanzione” di tale comportamento non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, “essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione”. Sicchè il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve individuarsi – in applicazione di istituti processuali ordinar – vuoi nella riunione delle medesime, vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite; da riguardarsi “come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine” (così Cass. ord. n. 10634/10; in termini, Cass. n. 10488/11; Cass. 9488/14 ed altre). Ciò senza escludere una possibile responsabilità disciplinare a carico dell’unico difensore che – omettendo di accorpare le posizioni in contestazione – abbia determinato l’indebito aggravamento della posizione della controparte, in violazione dell’art. 49 codice deontologico forense (così SSUU n. 14374 del 10 agosto 2012).

Ciò premesso in linea generale, si ritiene che correttamente il giudice di merito non abbia qui pronunciato l’inammissibilità delle domande proposte dal D. nei confronti della società di autonoleggio, ancorchè introdotte in maniera frazionata.

Questa conclusione si impone non solo in ragione del suddetto orientamento di legittimità secondo il quale, in simili ipotesi, l’illegittimità “non attiene allo strumento adottato, ma alla modalità della sua utilizzazione”, ma anche sulla considerazione che le pretese del D. (ancorchè avanzate nei confronti della stessa controparte, ed in forza di fattispecie causative sostanzialmente identiche) non davano origine ad un unitario rapporto obbligatorio, bensì ad una pluralità di rapporti distinti.

Questo specifico aspetto del problema non può dirsi di poco conto, dal momento che lo stesso orientamento di legittimità su richiamato – quand1anche affermativo, nelle sue estreme conseguenze, della radicale inammissibilità delle domande frazionate – presuppone pur sempre che la scissione delle posizioni processuali si correli ad un rapporto sostanziale unitario.

Nel caso qui in esame, al contrario, si verteva di distinti rapporti contrattuali di parcheggio; stipulati in momenti diversi e per autoveicoli diversi.

Tale circostanza, a ben vedere, è resa manifesta dalla stessa società di autonoleggio la quale se, da un lato, ha fatto constare come l’attore avesse dedotto i molteplici inadempimenti in un unico atto stragiudiziale di messa in mora, ha – dall’altro – basato tutte le sue difese proprio sulla circostanza che ogni singolo parcheggio concretasse nella specie la stipulazione, per fatti concludenti, di altrettanti autonomi contratti; per giunta da parte di diversi soggetti (i vari clienti a nolo) la cui identificazione personale – quali singoli ed esclusivi responsabili del mancato pagamento della tariffa – costituiva oggetto di prova liberatoria da valutarsi caso per caso.

Il che definisce una situazione certamente ripetitiva, ma non propriamente di unitarietà obbligatoria.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Quanto alle spese del presente procedimento, non vi sono ragioni per non fare concreta applicazione del su riportato orientamento di legittimità che individua, tra le altre, proprio nella disciplina delle spese di lite una delle contromisure atte a fronteggiare e limitare, per quanto possibile, gli effetti distorsivi del frazionamento giudiziale delle pretese; effetti distorsivi indubbiamente ravvisabili pure nella presente fattispecie. L’adozione di tale criterio induce – nel riscontro della seriale pendenza di molteplici altri ricorsi sulla medesima questione – a senz’altro qui ravvisare i presupposti dell’integrale compensazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015

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Studio Legale Calvello