Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Investimento mortale del pedone: la consulenza cinematica del pubblico ministero non può essere valutata isolatamente dagli altri elementi probatori acquisiti nel giudizio civile.
Con la sentenza n. 16069 del 20 dicembre 2001, la Terza Sezione civile della Cassazione affronta il tema della responsabilità del conducente nell’investimento mortale di un pedone e dell’utilizzabilità delle indagini penali nel processo civile. La Corte chiarisce che la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero costituisce un elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice civile, ma da esaminare insieme alle altre risultanze probatorie. L’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c. richiede una valutazione complessiva degli elementi acquisiti. La sentenza d’appello viene cassata per vizio di motivazione, avendo attribuito rilievo esclusivo alla consulenza cinematica senza considerare gli ulteriori atti delle indagini preliminari.
LA VICENDA
I familiari di un pedone deceduto a seguito di un investimento stradale chiedevano il risarcimento dei danni al conducente e alla compagnia assicuratrice. Dopo una condanna in primo grado, la Corte d’appello escludeva ogni responsabilità dell’automobilista sulla base della sola consulenza cinematica penale. La Cassazione annulla la decisione, disponendo un nuovo esame complessivo delle prove.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
RESPONSABILITÀ CIVILE – Circolazione stradale – Investimento di pedone – Presunzione di responsabilità del conducente – Indagini preliminari penali – Consulenza tecnica del pubblico ministero – Utilizzabilità nel giudizio civile – Valore indiziario – Valutazione complessiva delle risultanze probatorie – Omesso esame di elementi rilevanti – Vizio di motivazione.
Nel giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, le risultanze delle indagini preliminari penali, compresa la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e ritualmente acquisita al processo, possono essere utilizzate dal giudice quali elementi indiziari, la cui efficacia probatoria deve essere apprezzata sia singolarmente sia nella loro convergenza complessiva. La valutazione deve tenere conto dell’eventuale formazione della consulenza in assenza del contraddittorio delle parti civili e del mancato vaglio dibattimentale. È viziata nella motivazione la decisione che attribuisca esclusivo rilievo alla consulenza cinematica, omettendo l’esame degli ulteriori elementi delle indagini penali ritualmente acquisiti e rilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità del conducente, anche in relazione alla presunzione prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 20/12/2001, n. 16069
(Omissis)
Svolgimento del processo
Con citazione del 27.5.1992 Rosa Calcagni, Antonio Sportelli e Mirko Sportelli, rispettivamente coniuge e figli del defunto Pietro Sportelli, che il giorno 29.7.1991 era deceduto, vittima di un sinistro stradale, investito da una autovettura, mentre in comune di Cormano attraversava la strada da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo, guidato dal proprietario Giuseppe Martoccia, convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Milano il proprietario del mezzo e la società Helvetia Assicurazioni s.p.a., che ne assicurava la responsabilità civile, per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni.
I convenuti contestavano la domanda deducendo che la colpa esclusiva dell’incidente era da attribuire alla vittima, che aveva reso inevitabile l’investimento attraversando repentinamente la sede stradale, senza prima averne ispezionato l’area, al di fuori dello spazio segnato per il passaggio pedonale.
L’adìto tribunale, con sentenza del 3.8.1995, sulla scorta degli atti del procedimento penale, introdotto nei confronti di Giuseppe Martoccia in ordine al delitto di omicidio colposo e definito con l’archiviazione, riteneva che il convenuto non aveva dato la prova liberatoria della responsabilità presunta, che la norma dell’art. 2054, 1° comma, cod. civ. poneva a suo carico, e condannava i convenuti in solido a risarcire gli eredi Sportelli dei soli danni patrimoniali, quantificati equitativamente in lire 150.000.000. Sulla impugnazione principale degli eredi Calcagni e Sportelli (i quali, lamentando la erronea qualificazione dei fatti, che non aveva consentito il riconoscimento a loro favore dei danni morali da reato, censuravano la decisione del tribunale anche per la effettuata determinazione del danno patrimoniale ed il mancato riconoscimento degli interessi legali e delle spese funebri) e sulla impugnazione incidentale di Giuseppe Martoccia e della società Helvetia Assicurazioni s.p.a. (che chiedevano di essere assolti da ogni avversa pretesa, poiché il sinistro doveva essere attribuito alla responsabilità esclusiva del pedone ovvero di rispondere dell’evento nella concorrente responsabilità di Pietro Sportelli), la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 30.7.1999, dichiarava che nessuna responsabilità poteva ravvisarsi a carico di Giuseppe Martoccia e, pertanto, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava gli eredi Sportelli alla restituzione alla società delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado.
I giudici di appello, che pure davano atto degli accertamenti compiuti dalla Polizia Urbana di Cormano sul luogo dell’incidente, basavano la conclusione circa la esclusiva responsabilità del pedone sulle risultanze della consulenza cinematica disposta dal P.M. in sede di indagini preliminari, consistenti in una valutazione dei fatti, diversa da quella effettuata dalla Polizia Urbana, in base alla quale era stata richiesta e disposta l’archiviazione del procedimento penale.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Rosa Calcagni, Antonio Sportelli e Mirko Sportelli, i quali affidano la impugnazione ad unico mezzo di doglianza, cui resiste con controricorso la società Helvetia Assicurazioni.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
Con l’unico mezzo di doglianza – denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ. nonché la mancata, insufficiente ed incongrua motivazione della impugnata sentenza circa un punto decisivo della controversia – i ricorrenti lamentano che la Corte milanese, la quale pure aveva dato atto del complesso delle indagini preliminari svolte nell’ambito del procedimento penale a carico di Giuseppe Martoccia, alla ricostruzione della dinamica del sinistro aveva proceduto sulla scorta soltanto del risultato della consulenza cinematica disposta dal P.M., senza prendere in esame gli altri elementi utilizzati già dal giudice di primo grado (atti compiuti dalla polizia urbana nonché interrogatorio reso dall’indagato Martoccia al P.M.), la cui valutazione avrebbe comportato, nell’accertamento in concreto della colpa esclusiva o concorrente del convenuto investitore, il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 1, cod. civ. La censura, che in realtà riflette soltanto il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., è fondata, per cui, in accoglimento del ricorso, la impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Secondo il costante indirizzo interpretativo di questo giudice di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 12422/2000; Cass., n. 8585/99; Cass., n. 10972/94) il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in altro giudizio tra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi, idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio e la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità alla regola in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento, che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (da ultimo: Cass., n. 1404/2001). Di conseguenza, anche una consulenza tecnica disposta dal P.M. in un procedimento penale, una volta che essa sia stata ritualmente prodotta dalla parte in un giudizio civile, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di determinati fatti, ancorché la valutazione che se ne deve fare non può non tener conto che essa si è formata, eventualmente, senza il contraddittorio delle parti del giudizio civile e che non risulta sottoposta al vaglio del giudice del dibattimento.
Tuttavia nel caso di specie, trattandosi di giudizio in grado di appello rispetto a sentenza di primo grado che, nella valutazione complessiva di tutte le risultanze delle indagini preliminari del procedimento penale, aveva escluso di potere da esse evincere che il sinistro fosse da addebitare “in toto” alla vittima, al giudice del gravame era stato devoluto da entrambe le parti impugnanti, ai contrapposti fini di farne derivare una decisione più favorevole, un nuovo apprezzamento di tutte le risultanze suddette. Il giudice di appello ha deciso in base soltanto al risultato della consulenza cinematica, senza considerare affatto – sia pure per ritenerli ininfluenti o, comunque, superati – gli altri elementi delle compiute indagini penali, il cui contenuto e la cui importanza i ricorrenti hanno specificamente indicato in questa sede, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, e dei quali già, con l’atto di appello avevano prospettato (con particolare riferimento all’interrogatorio reso dal Martoccia al P.M.) una valenza diversa da quella datane dal tribunale.
Sussistendo, perciò, il denunciato vizio di motivazione in rapporto all’omesso globale esame di tutti gli elementi della indagine penale acquisiti al giudizio civile e complessivamente riproposti all’esame del giudice di appello, la impugnata sentenza deve, per tale ragione, essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che stabilirà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la impugnata sentenza; rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Roma, 21 giugno 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 DIC. 2001




