Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Danni da allagamento e fuoriuscita di liquami: il consorzio risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. quando esercita l’effettiva custodia degli impianti, anche se situati su proprietà private.
La Corte di Cassazione chiarisce che il consorzio incaricato della realizzazione e gestione di impianti comuni può essere chiamato a rispondere dei danni provocati dalla loro omessa manutenzione, ai sensi dell’art. 2051 c.c., anche quando le opere si trovino all’interno di proprietà private. La responsabilità deriva dall’effettiva disponibilità giuridica e materiale degli impianti e dal potere di intervenire su di essi, indipendentemente dalla loro ubicazione. Il consorzio può liberarsi dalla responsabilità dimostrando il caso fortuito. La Corte precisa inoltre che il concorso causale del danneggiato può incidere sulla ripartizione della responsabilità e che le domande non espressamente riproposte in appello, nei casi previsti dall’art. 346 c.p.c., si intendono rinunciate. La Cassazione rigetta entrambi i ricorsi, confermando le statuizioni della Corte d’appello.
LA VICENDA
Due proprietari agirono contro un consorzio turistico-residenziale per ottenere il risarcimento dei danni causati da allagamenti e fuoriuscite di liquami provenienti da impianti realizzati sul loro terreno. La Corte d’appello riconobbe una responsabilità concorrente per l’allagamento e quella esclusiva del consorzio per le fuoriuscite fognarie, respingendo la richiesta di spostamento delle condotte. La Cassazione confermò la decisione, rigettando sia il ricorso dei proprietari sia quello incidentale del consorzio.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni cagionati da cose in custodia – Art. 2051 c.c. – Consorzio turistico-residenziale – Impianti fognari e di canalizzazione – Disponibilità giuridica e materiale – Obbligo di manutenzione – Ubicazione su proprietà privata – Irrilevanza – Caso fortuito – Onere della prova.
In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, il rapporto di custodia presuppone l’effettivo potere sulla cosa, inteso come disponibilità giuridica e materiale e conseguente possibilità di intervento. Il consorzio che abbia tra i propri scopi la realizzazione e gestione di impianti comuni deve ritenersi custode dei beni sottoposti alla propria gestione, indipendentemente dalla loro ubicazione all’interno di proprietà private. Anche l’assunzione di fatto della gestione o manutenzione di un bene può determinare la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni derivanti da difetti manutentivi. L’esonero dalla responsabilità richiede la prova del caso fortuito, eventualmente costituito dal fatto imprevedibile di un terzo, purché dotato di efficacia causale esclusiva.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 17/01/2013, n. 1026
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Me.Ad. e M.L. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Pesaro è con citazione notificata il 13.4.94, il Con.Tu.R. 03 – Consorzio Turistico Residenziale, realizzatore e proprietario degli impianti di canalizzazione elettrica e di rete fognaria presenti sul loro fondo in (OMISSIS), per sentirlo condannare, sul presupposto di vizi costruttivi od errori di progettazione di quelli, al risarcimento dei danni arrecati al loro immobile dalla fuoriuscita avvenuta in data 20.1.94 – di acque meteoriche dalle tubazioni della linea elettrica e da quelle – verificatesi il 29.1 ed il 19.3.94 – di liquami dalla fognatura; contestualmente, essi attori chiesero la condanna del Consorzio ad eliminare i vizi degli impianti, a spostare all’esterno della loro proprietà le tubature ed a risarcire i danni derivanti dalla permanenza di queste.
1.2. Con separata citazione, notificata il 17-19.5.94, lo stesso Consorzio – che aveva già evidenziato come gli attori avessero per iscritto consentito all’installazione degli impianti, anche sul loro fondo – convenne in giudizio dinanzi al medesimo tribunale il direttore dei lavori, ing. Bo.St., nonchè l’esecutrice delle opere, tale Penserini Costruzioni srl, per sentirli dichiarare responsabili degli eventuali difetti strutturali degli impianti e quindi dei danni patiti dai Me.- M., così mantenendolo indenne da qualsiasi eventuale condanna esso fosse destinatario in favore di costoro.
1.3. Disposta la riunione delle due cause, nelle quali tutti i convenuti avevano contestato la propria responsabilità, fu autorizzata la chiamata in causa, chiesta dal direttore dei lavori, Bo., della sua assicuratrice U.A.P. Assicurazioni spa, che, costituendosi, dedusse, prima di ogni altra cosa, l’inoperatività o la decadenza della polizza azionata. E, all’esito di consulenza tecnica di ufficio e di prova testimoniale, il tribunale – con sentenza n. 689/03 – accolse le domande attoree ed in particolare: ritenuta la responsabilità solidale di tutti i convenuti per ognuno degli eventi dannosi, in dipendenza dei difetti o vizi delle opere, condannò il Consorzio, il direttore e l’esecutrice dei lavori al risarcimento del danno da allagamento in Euro 19.360,93 (oltre accessori), come pure a spostare le condotte fognarie su altro tracciato (peraltro sempre interno al fondo degli attori, per una spesa di Euro 28.405,12, oltre IVA ed oneri di progettazione e direzione lavori), con un risarcimento di Euro 30.987,00 per la costituzione di tale servitù o, in caso di impossibilità e quindi di mantenimento degli impianti nella loro attuale ubicazione, di Euro 100.000; condannò la U.A.P. a tenere indenne il direttore dei lavori Bo., nei limiti della polizza; pose infine a carico di tutti i soli convenuti, tra loro in solido, le spese di lite.
1.4. Interpose appello il Consorzio, contestando le ritenute sue legittimazione e responsabilità, dolendosi dell’omessa pronuncia sulla sua domanda di integrale rivalsa nei confronti del direttore e dell’esecutrice dei lavori, nonchè censurando la condanna allo spostamento della servitù; il direttore dei lavori Bo.
dispiegò appello incidentale, contestando – tra l’altro legittimazione e responsabilità riconosciutegli dal primo giudice, nonchè la legittimità e la stessa realizzabilità del tracciato alternativo ordinato in sentenza, insistendo pure sull’eccezione di prescrizione ex art. 1669 cod. civ., già formulata in primo grado;
analogamente, l’esecutrice dei lavori Penserini Costruzioni srl, tra l’altro, ripropose le eccezioni di decadenza e prescrizione, contestò l’addebitabilità dei danni agli impianti, anzichè ai difetti di manutenzione, come pure lo stesso diritto degli attori allo spostamento del tracciato di quelli, conclusivamente invocando il rigetto di qualunque domanda dispiegata nei propri confronti;
ancora, l’assicuratrice UAP – divenuta AXA assicurazioni spa – ribadì le eccezioni di inoperatività, inapplicabilità e decadenza della garanzia, ma, nel merito, negò qualsiasi responsabilità del Bo., soprattutto per i danni da pretesa imposizione di servitù, pure dolendosi della mancata pronuncia sulle eccezioni di prescrizione e chiedendo conclusivamente il rigetto delle domande dei Me.- M.; infine, costituendosi in appello, questi ultimi chiesero il rigetto degli avversi gravami e, in via subordinata, di determinare il minor valore della loro villa per il pregiudizio derivante dal posizionamento del tracciato delle fogne per acque bianche e nere e di ritenere comunque l’appellante principale responsabile quale coautore delle opere o per omessa vigilanza sulle stesse.
1.5. Con sentenza n. 67 del 31.1.06, la corte dorica accolse parzialmente gli appelli principale e incidentali ed in particolare:
quanto ai danni da fuoriuscita di acque meteoriche, ravvisò un concorso in colpa per un terzo dei danneggiati proprietari e, per i rimanenti due terzi, sia del Consorzio che del direttore e dell’esecutrice dei lavori, così quantificando la solidale condanna di questi ultimi al risarcimento per Euro 7.054,11 (oltre gli accessori già determinati nella sentenza di primo grado); quanto ai danni da fuoriuscita di liquami, affermò invece l’esclusiva responsabilità del Consorzio, condannandolo al risarcimento per Euro 8.779,87 (coi medesimi accessori); rigettò peraltro qualsiasi pretesa dei Me.- M. relativa allo spostamento del tracciato degli impianti od al risarcimento dei danni da tanto derivanti; confermò la condanna di U.A.P. a manlevare il Bo.; condannò il Consorzio, il Bo. e la Penserini Costruzioni srl al pagamento dei due terzi delle spese di lite del doppio grado, la U.A.P. alle spese di lite del Bo. ed i Me.- M. alla restituzione della differenza tra le somme percette in dipendenza della riformata sentenza di primo grado e quelle riconosciute dovute.
1.6. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, affidandosi a dieci motivi, Me.Ad. e M.L.; dispiega a sua volta ricorso incidentale, articolato su due motivi, il Con.Tu.R. 03 Consorzio Turistico Residenziale; resistono con controricorso al ricorso principale il Bo., la AXA assicurazioni e la Penserini Costruzioni srl e, al ricorso incidentale, pure quest’ultima con ulteriore controricorso; e, per la pubblica udienza del 6.12.12, depositano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. i ricorrenti principali ed il Consorzio, mentre per la Penserini Costruzioni deposita atto con nomina di nuovo difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente:
2.1. va definita irrituale la costituzione di nuovo difensore per la Penserini Costruzioni, in quanto la procura speciale al medesimo non rispetta i rigorosi requisiti previsti dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ.: in particolare, essa non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a) ratione temporis applicabile (dovendo farsi riferimento alla data di inizio del giudizio in primo grado, secondo un principio di portata assolutamente generale e, ove non espressamente derogato, già accolto per la disciplina transitoria della L. 26 novembre 1990, n. 353), che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell’atto pubblico, e della scrittura privata autenticata, alla stregua del comma 2 dello stesso art. 83 (in senso analogo sul principio generale dell’inammissibilità del conferimento per atto diverso da ricorso o controricorso, tra le molte: Cass. 24 gennaio 2012, n. 929; Cass. 24 novembre 2010, n. 23816); pertanto, quanto contenuto nell’atto formato dal nuovo difensore non può neppure essere preso in considerazione e non è rituale nemmeno la sua partecipazione all’udienza pubblica;
2.2. va rilevato che la formulazione dei quesiti di diritto è superflua, per non essere applicabile, in ragione dell’anteriorità della pubblicazione della sentenza gravata rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, l’art. 366-bis cod. proc. civ. da questo introdotto;
2.3. ancora, i ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;
2.4. va ricordato che le memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. hanno la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. 29 marzo 2006, n. 7237; Cass., ord. 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12739):
restando esclusa la possibilità di una sanatoria dei vizi originari del ricorso stesso con integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti in qualsiasi atto successivo, attesa la necessità che il ricorso sia fin dall’inizio validamente proposto, con l’osservanza di tutti i rigorosi requisiti di forma prescritti- (e potendo solo in casi eccezionali, che comunque qui non ricorrono, ammettersi una sua valida rinnovazione: per tutte, Cass. 4 dicembre 2012, n. 21717); e tanto valendo sia per il ricorso principale che per quello incidentale, così fin d’ora negandosi rilevanza alle ulteriori indicazioni – o parziali integrazioni, anche di trascrizione di atti – contenute nelle memorie suddette, presentate dai ricorrenti principali e dall’incidentale;
2.5. è opportuno ricordare che la controversia si articola sulla pretesa di due comproprietari di un fondo edificato ( Me.- M.) a vedersi risarciti i danni patiti per due serie di eventi pregiudizievoli (un allagamento da riversamento di acque meteoriche dalle tubazioni delle linee elettriche, del 20.1.94;
almeno due fuoriuscite di liquami dalle fognature, del 29.1.94 e del 19.3.94), nonchè a conseguire l’eliminazione delle cause di quelli e/o lo spostamento dei tratti degli impianti fognari su altro tracciato; pretesa che i due comproprietari fanno valere contro il Consorzio, da loro prospettato come responsabile in quanto soggetto proprietario e tenuto alla manutenzione e che quest’ultimo, con giudizio distintamente proposto ma poi riunito, tende a riversare sul direttore e sull’esecutrice dei lavori, quali unici responsabili di eventuali vizi costruttivi.
3. Per iniziare dai motivi di ricorso . principale, possono trattarsi congiuntamente il primo, il secondo ed il terzo, per la loro evidente connessione, siccome rivolti contro la statuizione di secondo grado sulla domanda tesa ad ottenere la condanna del Consorzio ad eseguire gli interventi necessari per eliminare i vizi e i difetti costruttivi e di manutenzione: domanda ritenuta rinunciata ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. per mancata riproposizione, prospettata invece come necessaria perchè ritenuta dal primo giudice assorbita dall’accoglimento della diversa – ma rigettata in appello – domanda di condanna del Consorzio allo spostamento della fognatura. Ed al riguardo:
3.1. con il primo (pagine da 36 a 49 del ricorso e rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. …”), il secondo (pagine da 49 a 51 del ricorso e rubricato “violazione dell’art. 112 c.p.c. …”) ed il terzo (pagine da 51 a 53 del ricorso e rubricato “violazione dell’art. 1321 c.p.c., comma 1, n. 4 – art. 111 Cost., comma 6”), i Me.- M.: escludono la ritenuta indispensabilità della formale riproposizione della relativa domanda, riproducendo ampi stralci degli atti del giudizio di primo grado ritenuti rilevanti, nonchè le conclusioni prese in secondo grado, per argomentare che lo spostamento della servitù era esso stesso quanto necessario ad eliminare i vizi ed i difetti degli impianti; evidenziano che nessuna delle controparti aveva mai invocato dichiararsi rinunciata la domanda di condanna del Con.Tu.R. ad eliminare i vizi e difetti costruttivi e di manutenzione;
lamentando essere mancata qualsiasi motivazione sia sul ritenuto assorbimento, sia sulla stessa mancata riproposizione;
3.2. replica ad essi il Con. Tu. R. 03, rimarcando l’effettività della mancata riproposizione e della diversità tra le due domande, ma pure la correttezza del rilievo della conseguente rinunzia; più ampiamente controbatte il Bo., evidenziando la genericità dei richiami dei Me. – M. alle altre domande di primo grado e, in particolare, all’eliminazione degli asseriti difetti e vizi, da controparte qualificata come subordinata a quella di spostamento del tracciato, come pure la legittimità della presunzione di rinunzia delle domande non espressamente riproposte e la sussistenza di ampia motivazione sull’inesistenza di un diritto delle controparti allo spostamento delle fognature; dal canto suo, la Penserini Costruzioni srl sottolinea l’ineliminabile diversità tra le domande di spostamento e di esecuzione di lavori sugli impianti esistenti e l’esistenza di idonea motivazione sul merito, con conseguente necessità di una riproposizione espressa e superfluità, al contrario, di espressa domanda di rigetto ad opera delle controparti;
3.3. va preliminarmente rilevato che non si rinviene, nel ricorso principale (tanto che a pag. 48 ad essa i ricorrenti principali si limitano a fare un richiamo), un’idonea compiuta trascrizione della comparsa di costituzione dei medesimi Me.- M. in appello, al fine di verificare il tenore delle loro difese sul punto;
3.4. comunque, nella specie:
3.4.1. la domanda di eliminazione dei vizi o difetti da cui si erano originati i danni per cui è causa (gli episodi di allagamento del 20.1.94 e quelli di fuoriuscita di liquami del 29.1 e del 19.3.04), per quanto è dato desumere dalla solo parziale trascrizione in ricorso dell’atto di citazione dei Me.- M. (v. pag. 11 del ricorso principale) era stata chiaramente in origine formulata in aggiunta a quella di “apportare all’esterno della proprietà … le condotte”; e tanto è stato ribadito in sede di conclusioni di primo grado (v. pagine 16 e 17 del ricorso);
3.4.2. non rileva, ai fini dell’estensione della domanda dei Me.- M., diretta esclusivamente nei confronti del Consorzio, il tenore di quelle, eventualmente diverse od ulteriori, specificamente dispiegate in garanzia, in separato giudizio, da quest’ultimo nei confronti del direttore e dell’esecutrice dei lavori, in considerazione dell’insopprimibile autonomia dei due processi;
3.4.3. la sentenza di primo grado (come riportata, in parte qua, alle pagine 41 e seguenti, soprattutto all’inizio di pag. 43 del ricorso principale), condivisa la relazione di consulenza tecnica di ufficio sulle riscontrate carenze degli impianti, l’aveva interpretata nel senso che fosse pressochè esclusa la possibilità di riportare la situazione allo stato delle pattuizioni di cui alla convenzione col Comune ed alle prescrizioni imposte al momento dell’approvazione del progetto, ritenendo invece possibile spostare il tratto di fognatura su altro tracciato;
3.4.4. le conclusioni di secondo grado dei Me.- M. (nel tenore espressamente riportato alle pagine .29 e seguenti del ricorso, principale) non fanno più parola della condanna all’eliminazione dei vizi originari, insistendo per la condanna delle controparti all’esecuzione delle opere già ordinate nella sentenza di primo grado, ovvero a rendere i tracciati conformi alle previsioni originarie di progetto (vale a dire, all’eliminazione delle difformità rispetto a queste ultime): difformità, però, ontologicamente diverse dai vizi costruttivi degli impianti dove realizzati, idonei ad arrecare danno ai consorziati;
3.5. la lettura (da pie di pag. 43 a pag. 47 del ricorso principale) dei soli stralci della relazione della consulenza di c.t.u. riportati nel ricorso principale, peraltro, non consente affatto di fondare l’impraticabilità (ovverosia l’assoluta impossibilità materiale o giuridica) dell’eliminazione dei difetti costruttivi o strutturali degli impianti sullo stesso tracciato su cui si trovavano, essendo a tal fine individuati tre interventi (v. pie di pag. 44 e inizio di pag. 45 del ricorso principale) all’evidenza tutt’altro che impossibili: mentre, per la parzialità della trascrizione della relazione di c.t.u., deve rilevarsi che lo spostamento del tracciato è ivi prospettato come funzionale al ripristino delle previsioni del progetto (v. pie di pag. 45), ma non quale unica soluzione per evitare in futuro il verificarsi di nuovi episodi pregiudizievoli, del tipo di quelli per i quali i proprietari del fondo avevano agito;
3.6. in tale situazione:
3.6.1. le due domande, quella di eliminazione in loco o a tracciato invariato delle imperfezioni o difetti o vizi costruttivi e quella di spostamento su altro tracciato degli impianti, hanno sempre mantenuto quindi una netta e decisa autonomia, per la lampante diversità di petita e soprattutto di causae petendi, neppure potendo qualificarsi in rapporto di subordinazione l’una rispetto all’altra; ed è evidente che la prima domanda è stata disattesa nel merito dal primo giudice (sia pure sulla non suffragata conclusione della non praticabilità tecnica degli interventi), mentre è stata accolta l’altra, sulla base di una comparazione dei presupposti dell’una e dell’altra;
3.6.2. ed è noto che sussiste l’onere di riproposizione, di cui all’art. 346 cod. proc. civ. (e per di più con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante), perfino per la domanda sicuramente subordinata, non esaminata in quanto assorbita dall’accoglimento della principale (tra le ultime: Cass. 14 dicembre 2005, n. 27570;
Cass. 19 luglio 2005, n. 15223); infatti, la parte vittoriosa in primo grado ha l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre domande od eccezioni respinte, anche implicitamente, dalla sentenza impugnata (Cass. 10 marzo 2011, n. 5735);
3.6.3. pertanto, era onere dei Me. – M. quello di riproporre anche la domanda, ulteriore e diversa rispetto a quella di spostamento del tracciato degli impianti, di eliminazione dei danni su questi in loco, ovverosia sul tracciato originario;
3.7. d’altra parte, neppure vi era bisogno, dinanzi all’evidenza della non riproposizione, di alcuna ulteriore motivazione, così bastandone la menzione ai fini del rispetto dell’obbligo di dare adeguato conto delle ragioni della decisione (o, comunque, rinviandosi a quanto si argomenta in ordine al nono motivo di ricorso principale per la motivazione del rigetto nel merito della pretesa allo spostamento del tracciato degli impianti): e potendo senz’altro, nella delimitazione dell’oggetto del giudizio di appello, anche di ufficio il giudice rilevare che da quello esulava, proprio per mancata riproposizione, la domanda alternativa (di eliminazione In loco dei difetti o vizi costruttivi) ; sul punto dovendosi ribadire che, per effetto della mancata riproposizione, sul rigetto di detta domanda (nella specie, per ritenuta impossibilità di esecuzione delle opere che ne erano oggetto), si è formato il giudicato interno (su tale punto, tra le altre, v. : Cass. 24 gennaio 2000, n. 750, che richiama i principi in tema di effetto devolutivo dell’appello e di giudicato interno; Cass. 23 ottobre 1998, n. 10550, in tema di giudicato interno parziale), il quale è certamente rilevabile di ufficio (tra le ultime, v. Cass. 30 dicembre 2011, n. 30780);
3.8. ne consegue che, in mancanza di tale riproposizione (o, ciò che è lo stesso ai fini del presente giudizio di legittimità, in carenza della possibilità, determinata dalla non completezza delle trascrizioni dei relativi atti in ricorso principale, di verificare in positivo l’eseguita riproposizione), deve ritenersi avere la corte territoriale fatto corretta applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. e ben qualificato abbandonata la domanda; e, pertanto, vanno respinti i primi tre motivi di ricorso principale.
4. Quanto al quarto motivo di ricorso principale (pagine da 53 a 61 del ricorso e rubricato “violazione dell’art. 112 c.p.c. …”), deve rilevarsi che:
4.1. con esso i Me.- M. censurano la gravata sentenza per avere distinto di ufficio la somma dovuta a titolo di risarcimento per i danni derivanti dal primo episodio, in ordine ai quali aveva ritenuto la corresponsabilità degli stessi attori e di tutte le controparti, nonostante l’unitaria liquidazione operata in primo grado, sulla quale doveva ritenersi formato il giudicato;
4.2. ribatte il Con.Tu.R. 03, affermando dipendere il ridimensionamento del quantum, mediante scissione delle relative voci, dalla complessiva ed unitaria contestazione dell’an con gli appelli dei condannati; il Bo., la sua assicuratrice e la Penserini Costruzioni srl, dal canto loro, rimarcano il carattere onnicomprensivo della contestazione della pretesa attorea, operata con l’impugnazione della sentenza di primo grado, quale presupposto appagante dell’operata distinzione;
4.3. orbene, non può formarsi giudicato (interno o meno) su di una questione non dotata di una propria individualità ed autonomia (tra le molte: Cass. 25 febbraio 2004, n. 3806; Cass. 23 marzo 2012, n. 4732): ed effettivamente, nella contestazione complessiva – come formulata nelle rispettive impugnazioni dalle controparti dei Me.- M. – delle condanne nei propri confronti, basate sulla ritenuta responsabilità in ordine ad almeno due distinti episodi, è logicamente compresa la contestazione di ciascuno di essi e dei relativi presupposti; mentre la rideterminazione del quantum deriva in modo naturale e necessariamente dall’eventuale solo parziale accoglimento in ordine ad una o ad altra delle riferite distinte fattispecie di responsabilità; in sostanza, il tenore complessivo delle contestazioni degli appellanti devolveva legittimamente alla corte territoriale la potestà di scindere o separatamente considerare le diverse fattispecie di danno e a regolamentarne la responsabilità anche in via differenziata, a seconda della peculiarità degli eventi e del materiale allegato e provato per ognuno di essi;
4.4. del resto, la contestazione dell’an debeatur non esigerebbe, al fine di evitare la formazione di qualunque giudicato sul quantum, la specifica ed analitica messa in discussione delle singole voci che compongono la pretesa: tanto che l’impugnazione di una pronuncia di condanna, contestata in punto di an, non impone, al fine di evitare il formarsi del giudicato anche sul punto, l’analitica contestazione delle singole voci della condanna con una specifica impugnazione della sentenza anche nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione (Cass. 15 settembre 2009, n. 19870; Cass. 20 marzo 2012, n. 4397).
5. Possono ora esaminarsi congiuntamente, siccome Involgenti questioni analoghe in rito, i motivi quinto e sesto del ricorso principale; ed al riguardo:
5.1. in ordine al quinto (pagine da 61 a 63 del ricorso e rubricato “violazione dell’art. 112 c.p.c. …”) ed al sesto (a pag. 63 del ricorso) motivo di ricorso principale, entrambi relativi alla riliquidazione delle spese complessive del giudizio di primo grado, si osserva che:
5.1.1. con essi i Me.- M. si dolgono della carenza di domande in tal senso e comunque della carenza assoluta di motivazione;
5.1.2. ad essi replica il Con.Tu.R. 03, sostenendo l’incensurabilità della liquidazione delle spese in sede di legittimità e comunque la sussistenza di una domanda di vittoria di spese su entrambi i gradi, quale presupposto per la riliquidazione comunque operata; contrappone il Bo. il carattere necessario ed ufficioso della riliquidazione in dipendenza dell’effetto espansivo interno della pronuncia di secondo grado; la Penserini Costruzioni srl, poi, ritiene la statuizione impugnata idoneamente motivata, come diretta conseguenza della riforma in appello della sentenza di primo grado;
la AXA ass.ni spa svolge considerazioni in tutto analoghe a quelle del Bo.;
5.2. orbene, è noto che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (tra le ultime: Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985), siccome accessorio e dipendente dai capi sulle domande principali e oggetto diretto del processo; e potendo pertanto modificare la ripartizione delle spese fatte,dal primo giudice (Cass. 24 luglio 2002, n. 10861);
5.3. tanto comporta che, essendo naturalmente sub iudice il capo accessorio di condanna alle spese, per la rideterminazione del carico delle spese del doppio grado di giudizio (da operarsi, oltretutto, con valutazione unitaria: Cass., 23 agosto 2011, n. 17523) non è necessaria alcuna specifica impugnazione da parte del soccombente e, soprattutto, che alla liquidazione operata dal primo giudice non è vincolato quello di appello che accolga anche in parte il gravame:
residuando, in capo al beneficiario dell’originaria condanna, poi ai suoi danni riformata, il diritto di contestare la legittimità della seconda liquidazione, coi consueti oneri di adeguata specificazione delle voci dell’allora vigente tariffa che si assumono violate (tra le molte: Cass. 26 giugno 2007, n. 14744; Cass. 21 ottobre 2009, n. 22287);
5.4. sono pertanto infondati anche il quinto ed il sesto motivo di ricorso principale.
6. In ordine al settimo motivo di ricorso principale (pagine da 64 a 69 del ricorso, di vizio motivazionale), si osserva che:
6.1. con esso i Me.- M. si dolgono della ritenuta loro corresponsabilità nella causazione del danno da allagamento di acque meteoriche (episodio del 20.1.94), ritenuta non giustificata alla stregua delle conclusioni del consulente tecnico, per il resto totalmente recepite, ma soprattutto non suffragata da idonea argomentazione;
6.2. ad esso ribattono: il Con.Tu.R. 03, condividendo la motivazione della corte territoriale, ritenuta logicamente motivata; il Bo., ritenuta l’incensurabilità delle valutazioni ivi operate e l’inammissibilità della diversa considerazione del merito invocata dai ricorrenti principali, negando la sussistenza del vizio motivazionale; la Penserini Costruzioni srl, mettendo in luce l’apporto causale della carenza di adeguati strumenti di drenaggio in beni di proprietà esclusiva degli attori; la AXA ass.ni spa, svolgendo considerazioni in tutto analoghe a quelle del Bo.;
6.3. va, a questo punto, ricordato che, nel giudizio di legittimità, è inammissibile invocare una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla corte territoriale, essendo la valutazione di quelle – al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione – un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (giurisprudenza consolidata; per tutte, v. :
Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 20 aprile 2012, n. 6260);
6.4. nel caso di specie, la giustificazione del ritenuto concorso di colpa dei danneggiati medesimi nella produzione dell’evento dannoso è chiaramente individuata dalla corte territoriale (a pie di pag. 27 della sentenza) in “un difetto di tecnica costruttiva analogo a quello dei pozzetti ENEL … riscontrato nel vano contatori degli attori”, con evidente richiamo alla carenza di accorgimenti atti a scongiurare la presenza accidentale di acqua (pozzetti senza fondo chiuso, drenaggi, condotte di scarico di fondo), messa in luce poco prima (pie di pag. .26 della sentenza), carenza reputata idonea a dar luogo l’immissione dell’acqua, fuoriuscita sì dagli impianti consortili, ma poi confluita nel vano contatori di proprietà dei Me.- M. e solo successivamente nella restante porzione del loro fondo edificato;
6.5. il vizio motivazionale, solo ad essere prospettato con la censura in esame “e quanto all’unico profilo ivi specificamente evidenziato, pertanto, non sussiste, dinanzi all’individuazione di una chiara ragione di responsabilità concorrente per vizio della cosa propria: ed il relativo motivo è infondato.
7. Per passare all’esame dell’ottavo motivo di ricorso principale (pagine da 69 a 70 del ricorso e rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 e.e. …”), si osserva che:
7.1. con esso i Me.- M. lamentano avere malamente escluso la corte territoriale la responsabilità del Consorzio, del direttore e dell’esecutrice dei lavori in base all’invocata norma dell’art. 1669 cod. civ.;
7.2. ad esso replica il Con. Tu. R. 03 dispiegando il secondo motivo del suo ricorso incidentale (sul quale v. infra, punto 11.2); il Bo. invoca l’incensurabilità in cassazione della conclusione sull’esclusione del nesso eziologico; la Penserini Costruzioni srl, dal canto suo, mette in luce la sostanziale adeguatezza degli impianti e la correttezza dell’attribuzione della causa dei danni ad eventi successivi e dell’esclusione del nesso eziologico con le sue condotte; la AXA ass.ni spa, infine, svolge considerazioni in tutto analoghe a quelle del Bo.;
7.3. è noto che la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., benchè riconducibile alla violazione di primarie regole (di rilievo pubblico) dettate per assicurare la sicurezza dell’attività costruttiva, si da potersi configurare una sua attrazione nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, tuttavia fonda, in caso di crollo o rovina di un edificio, a carico di chi quell’edificio abbia costruito, una presunzione di responsabilità che rimane iuris tantum e che, in quanto tale, può essere vinta dall’appaltatore attraverso la prova dell’ascrivibilità del fatto al fortuito o all’opera di terzi (Cass. 6 dicembre 2000, n. 15488; sulla seconda parte, v. Cass. 12 aprile 2006, n. 8520);
7.4. orbene, la gravata sentenza:
– ha motivatamente rilevato (v. pag. 23), così in modo espresso qualificando la domanda, che i Me.- M. hanno agito con una generale azione di responsabilità extracontrattuale;
– soprattutto, non ha affatto escluso la responsabilità del Consorzio, del direttore e dell’esecutrice dei lavori per i danni cagionati dal primo evento pregiudizievole, sia pure senza prendere espressamente posizione sulla sussunzione della fattispecie entro il paradigma della norma invocata dagli odierni ricorrenti principali, anzichè in quello dell’art. 2043 cod. civ.; essa ne ha invero fondato il positivo e concreto riconoscimento su titoli diversi, in ragione della diversità delle causae petendi della duplice azione contemporaneamente dispiegata: quella diretta dei proprietari contro il consorzio e quella, dapprima separata, di garanzia di quest’ultimo nei confronti di direttore ed esecutore dei lavori;
– ed è pervenuta ad escludere la responsabilità di questi ultimi per la sola seconda serie di eventi pregiudizievoli sulla base della positiva identificazione delle cause di questi, diverse dai fatti normalmente posti a base della ex adverso invocata presunzione: le quali cause (pagine 30 e seguente della sentenza) sono individuate nell’utilizzazione anormale dell’impianto (immissione in esso di materiale normalmente non destinato ad essere smaltito per il suo tramite) e, quindi, in un fatto di per sè positivamente idoneo a superare la presunzione iuris tantum invocata con il motivo in esame;
7.5. quest’ultimo, pertanto, è infondato.
8. Quanto, poi, al nono motivo di ricorso principale (pagine da 70 a 78 del ricorso, di vizio motivazionale) , si osserva che:
8.1. con esso i Me.- M. censurano il rigetto della loro domanda di spostamento dell’impianto fognario e, in particolare, il rilievo di carente specificazione della causa petendi, lamentando, da un lato, la contraddittorietà tra tale rigetto ed il riconoscimento delle difformità di realizzazione dell’impianto fognario rispetto alla concessione, come pure, dall’altro, i vizi della interpretazione del patto integrativo sottoscritto dai soci del Consorzio sul posizionamento degli impianti; ancora, censurano la carenza di valida motivazione sull’esclusione di un risarcimento in forma specifica dei danni da esondazione dei liquami, richiamando le risposte del consulente tecnico di ufficio, solo in parte però riprodotte in ricorso; infine, evidenziano avere espresso la corte ipotesi implausibili sulle cause delle esondazioni, nonostante la chiarezza della ripresa anche a mezzo telecamera delle condizioni della fogna;
8.2. ad esso replica: il Con. Tu. R. 03, ritenendo incensurabile in cassazione l’oggetto dell’avversa doglianza e comunque correttamente motivato il rigetto della domanda di spostamento degli impianti fognari; il Bo., condividendo le motivazioni della gravata sentenza sul punto; la Penserini Costruzioni srl, mettendo in luce che i consorziati avevano già assentito agli spostamenti dei tracciati e che comunque nessuno di loro poteva aver diritto al riposizionamento di quelli; la AXA ass.ni spa, svolgendo considerazioni in tutto analoghe a quelle del Bo.;
8.3. deve rilevarsi che sul punto la corte territoriale, con motivazione scevra dai vizi prospettati, esclude che la realizzazione del tratto di impianto fognario costituisca essa stessa un illecito (v. pag. 35 della sentenza), per avervi gli attori assentito con il patto integrativo all’atto costitutivo del consorzio e per essere stata esclusa la sola problematica agitata dagli attori – ai quali la corte espressamente ascrive non adeguata chiarezza sull’identificazione della causa petendi della pretesa di spostare il tracciato degli impianti sul proprio terreno – in merito a profili geologici; ancora, essa esclude la risarcibilità in forma specifica, per avere il consulente tecnico di ufficio negato che lo spostamento delle condotte fosse indispensabile per evitare ulteriori intasamenti; infine, ritiene non essere mai stata proposta una domanda fondata su di un qualsivoglia diritto ad ottenere il rispetto del progetto originario;
8.4. non può ritenersi, alla stregua della formulazione degli atti del processo di primo grado e di quelli introduttivi di quello di secondo, nei ristretti limiti in cui essi sono trascritti nel ricorso, che la domanda di ricostruire l’impianto anche sul tracciato – oltre che con le caratteristiche strutturali – oggetto di concessione (od altro provvedimento amministrativo) fosse inglobata (così esprimendosi i ricorrenti a pag. 76 del ricorso) o compresa in quella di eliminare vizi o difetti costruttivi e di progettazione:
trattasi all’evidenza di due causae petendi diverse e non coincidenti nei loro elementi essenziali e nei presupposti di fatto e di diritto, con la conseguenza che una simile domanda, basata su tali specifiche circostanze, andava esplicitata chiaramente fin dall’inizio; ed è appena il caso di ricordare che nessuna tutela reale – o ripristinatoria – è concessa in caso di violazione di norme lato sensu urbanistiche, tranne quelle sulle distanze tra costruzioni (per il principio generale, v., per tutte: Cass. 29 luglio 2005, n. 16094;
Cass. 10 giugno 1998, n. 5719);
8.5. in tale contesto, nessuna contraddizione vi è:
8.5.1. tra il riscontro dei difetti o vizi costruttivi e quello della mancata riproposizione della domanda di eliminarli in loco o sul tracciato originario (quello di quest’ultima dovendo ritenersi corretto, per quanto argomentato al punto 3);
8.5.2. tra l’affermata non contestazione dell’art. 2 del patto integrativo ed il rilievo della confutazione, da parte degli stessi odierni ricorrenti principali, dell’interpretazione datane dalle controparti: visto che la ricostruzione della portata di detto patto e dei diritti e doveri risultanti a favore e a carico dei consorziati e del consorzio è stata comunque esplicitata appunto a pag. 34, con ragionamento che appare scevro da vizi logici o giuridici ed adeguata considerazione di elementi di riscontro e supporto, diversi dalla condotta degli stessi Me.- M.;
8.5.3. nel superamento, appunto e proprio perchè motivato come appena ricordato, delle conclusioni del c.t.u. sul contenuto del detto patto;
8.6. quanto alla non indispensabilità dello spostamento al fine di evitare la riproposizione degli eventi pregiudizievoli, poi, non è nel testo del motivo in esame riportato testualmente ogni passaggio utile della relazione di c.t.u., sussistendo un inammissibile rinvio agli atti di causa: nel ricorso principale (a pag. 77) si menzionano invero alcune delle risposte della detta relazione “in parte sopra trascritte” e quindi, necessariamente, in altra parte non trascritte e così incomplete e inutilizzabili per verificare la fondatezza o meno del motivo in questione;
8.7. infine, le modalità di ispezione della fogna, cioè mediante telecamera, non sono certo di per sè idonee ad incidere sulla – e tanto meno a scalfire la ricostruzione, in fatto e nel merito, della corte territoriale sulla sussistenza di un nesso eziologico della fuoriuscita dei liquami: la quale ricostruzione, oltretutto, per quanto ricordato sopra al punto 6.3, integra un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede per la vista carenza di vizi logici o giuridici;
8.8. di conseguenza, è in parte inammissibile ed in parte infondato il nono motivo.
9. In ordine al decimo motivo (pagine da 78 a 80 del ricorso, di vizio motivazionale) del ricorso principale, si osserva che:
9.1. con esso i Me.- M. censurano il rigetto della loro domanda di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, nonostante la specificità delle ulteriori indagini invocate;
9.2. ad esso replica il Con.Tu.R. 03 genericamente sostenendone inammissibilità ed infondatezza; il Bo., dal canto suo, esclude il denunziato vizio motivazionale nell’esercizio del discrezionale potere di non ammettere nuovi mezzi di prova in appello; la Penserini Costruzioni srl, poi, illustra l’esaustività della consulenza di primo grado; la AXA ass.ni spa svolge considerazioni in tutto analoghe a quelle del Bo.;
9.3. il motivo è infondato: le doglianze sui pretesi vizi della prima consulenza non sono state analiticamente riportate in ricorso, mentre i quesiti relativi ad altri profili delle pretese degli attori originari risultavano inammissibili per l’estraneità all’oggetto di qualsiasi domanda ancora utilmente esaminabile (non essendo stata ammessa quella tesa a conseguire lo spostamento del tracciato: v.
sopra al punto 8; e dipendendo dalla preclusione di questa l’inammissibilità di quella sulla diminuzione del valore dell’immobile attoreo, derivante – solo in tesi – dall’esecuzione dell’impianto su tracciato non conforme alle .previsioni di progetto o di concessione).
10. Può ora passarsi alla disamina dei motivi di ricorso incidentale Con.Tu.R. 03, coi quali esso contesta la ritenuta sussistenza ed il titolo della sua responsabilità. Ed al riguardo, rammentata anche in tal caso la conclusione di cui al punto 2.4:
10.1. in ordine al primo (da pag. 32 a pag. 37 del ricorso incidentale, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1669-2236 c.c. – omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione in merito ad un punto controverso e decisivo …”) si osserva che:
10.1.1. con esso la Con.Tu.R. censura l’affermazione della sua responsabilità, ritenuta concorrente quanto alla prima serie di episodi e perfino esclusiva quanto alla seconda, nonostante l’assenza di riscontri alla tesi di carenze manutentive e a dispetto dell’onere probatorio incombente a direttore ed esecutrice dei lavori;
10.1.2. ad esso la Penserini Costruzioni srl ribatte adducendo non comprendersi quale sia il capo di sentenza impugnato (se quello di condanna al risarcimento in via concorrente e/o quello al risarcimento in via esclusiva), argomentando pure per la novità della domanda di condanna sviluppata dalla ricorrente incidentale e tesa alla condanna esclusiva di essa Penserini e del Bo.
in solido tra loro, essendo stata regolarmente dispiegata solo quella di manleva e garanzia; ma non manca di replicare per la correttezza della ricostruzione della corte territoriale in tema di responsabilità del Consorzio;
10.2. quanto al secondo motivo (da pag. 37 a pag. 44 del ricorso incidentale, rubricato “violazione di legge, in relazione degli artt. 112 c.p.c.; artt. 14 – 36 – 1136 – 1138 c.c. artt. 75 – 100 c.p.c. Difetto di motivazione …”) si osserva che:
10.2.1. con esso la Con. Tu. R. contesta la sua responsabilità da omessa manutenzione, che così verrebbe a configurarsi propter rem nonostante la natura non reale del diritto di esso consorzio sui beni oggetto del chiesto intervento e l’assenza di qualunque onere di custodia sugli impianti, essendo quelli per cui era causa utilizzati solo da alcuni dei partecipanti al consorzio; riportati, a sostegno di tanto, alcuni stralci dell’atto costitutivo e del patto integrativo, insiste per la sua qualifica di- mero mandatario, con esclusione di ogni sua responsabilità;
10.2.2. ad esso la Penserini Costruzioni srl replica per la piena legittimazione del Consorzio, anche perchè il Comune non ha accettato di prendere in consegna le opere proprio in dipendenza dell’omessa osservanza di alcune delle prescrizioni;
10.3. orbene, il consorzio è stato ritenuto responsabile:
– quanto alla domanda di risarcimento del danno da allagamento da fuoriuscita di acque meteoriche dalle tubazioni della linea elettrica (v. pag. 27 della gravata sentenza), “sotto il profilo, rilevato dal consulente, di una omessa manutenzione dell’impianto, che ha facilitato l’immissione di acque da altri pozzetti sovrastanti”, con contestuale negazione dell’efficienza causale esclusiva di altre cause, pure prospettate dal Consorzio;
– quanto alla domanda di risarcimento del danno da fuoriuscita di liquami, una volta (v. pag. 30 della gravata sentenza) sostanzialmente esclusa l’incidenza causale del difetto costruttivo e così la responsabilità di progettista-direttore ed esecutrice dei lavori, anche in tal caso per mancata dimostrazione di un caso fortuito, quale esenzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.;
– ed in entrambi i casi sul presupposto (v. pag. 22 della gravata sentenza) che, avendo pacificamente curato il Consorzio (del resto, anzi, costituito anche a tale specifico scopo) la realizzazione delle opere, esso aveva evidentemente assunto, dopo l’esecuzione dell’impianto di fognatura ed in attesa della prevista, ma non ancora avvenuta almeno quanto al tratto in questione e proprio in dipendenza delle condizioni in cui esso si trovava, acquisizione di quello da parte del Comune di Pesaro, un onere di provvedere alla sua gestione e pertanto anche alla sua manutenzione;
10.4. in linea di principio, è noto che:
10.4.1. in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa (tra le molte: Cass. 9 giugno 2010, n. 13881; Cass. 3 agosto 2005, n. 16- 231);
10.4.2. un consorzio deve ritenersi custode, ai fini dell’art. 2051 cod. civ., dei beni interni all’area consortile, la realizzazione e gestione (anche) dei quali costituisce lo scopo dell’attività consortile, a nulla rilevando la loro effettiva ubicazione (Cass. 15 settembre 2008, n. 23680): questa semmai incidendo sulle concrete modalità di estrinsecazione della disponibilità e sulla configurabilità in concreto, nell’attività di altri soggetti ed ivi compresi i titolari di diritti reali sui beni o di utilizzo dei medesimi, di un caso fortuito consistente nell’imprevedibile fatto di un terzo (Cass. 20 giugno 1997, n. 5539);
10.4.3. anzi, il consorzio che provveda di fatto, perfino ove non vi sia tenuto, alla gestione od alla manutenzione di un bene oggetto della sua attività ne risponde poi anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., risultando obbligato a risarcire i danni da difetto di manutenzione (Cass. Sez. Un., 13 giugno 2012, n. 9591);
10.5. quanto alle carenze di manutenzione, che la corte territoriale evidenzia acclarate dal consulente tecnico di ufficio, non si evince dal ricorso incidentale la testuale riproduzione degli specifici atti coi quali tali conclusioni dell’ausiliario – evidentemente formulate fin dal primo grado – sarebbero state analiticamente e tempestivamente confutate anche dinanzi al giudice del gravame:
pertanto, tali contestazioni – che neppure possono validamente introdursi con atti successivi al ricorso incidentale – non possono essere prese in considerazione in questa sede, in difetto di elementi sulla loro non novità;
10.6. ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto alla contestazione degli obblighi manutentivi assunti dal Consorzio, atteso che nel ricorso incidentale (come detto, non integrabile con atti successivi) sono trascritti solo due modesti e frammentari stralci dell’atto costitutivo e del patto aggiuntivo, dai quali non si può evincere il concreto dispiegamento dell’attività di quello, soprattutto nel senso, voluto dal ricorrente incidentale, di esclusione di qualsiasi disponibilità della cosa realizzata: essendo invece effettivamente normale l’opposta circostanza della presa in consegna dei beni pur di proprietà dei consorziati – con conseguente assunzione, da parte del consorzio, della loro disponibilità ai fini dell’art. 2051 cod. civ. e fino alla giuridica, oltre che materiale, consegna al destinatario finale (nella specie, il Comune, che non vi aveva, pacificamente, ancora provveduto per il carattere altrettanto pacifico della non conformità delle opere alle prescrizioni iniziali di progetto e concessione) – per la realizzazione su di essi, per conto di quelli ma in nome proprio del consorzio stesso, delle opere oggetto dell’attività consortile;
10.7. ed è mancata la chiara deduzione e l’idonea articolazione di prova, da parte del ricorrente incidentale, sulla sussistenza di un caso fortuito, quand’anche consistente nella condotta, avente però efficacia causale esclusiva, di altri soggetti e finanche degli stessi consorziati in proprio;
10.8. pertanto, della gravata sentenza sono corretti:
– l’affermazione della sussistenza di responsabilità in capo al Consorzio ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e pertanto, senza quel riconoscimento di un’obbligazione propter rem che, così infondatamente, quello vi ravvisa;
– quanto ai danni da fuoriuscita di acque meteoriche, la valutazione sul superamento – con giudizio in fatto, incensurabile in sede di legittimità (v. sopra, punti 7 e 8) – in concreto della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 1669 cad. civ., gravante su direttore e su esecutrice dei lavori, mercè il rilievo del concorso della responsabilità sia del Consorzio, sia degli stessi proprietari danneggiati, per tutti per gli effetti dell’art. 2051 cod. civ.;
quanto ai danni da fuoriuscita di liquami, la valutazione sul superamento – anche stavolta con analogo giudizio in fatto, incensurabile in sede di legittimità (v. sopra, punti 7 e 8) – in concreto della ricordata presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., mercè l’esclusione di qualunque responsabilità del direttore e dell’esecutrice dei lavori;
– l’implicito rigetto, per il carattere evidentemente paritario della riconosciuta responsabilità dei soggetti coinvolti (come ricavata dalla ricostruzione della complessiva eziologia del fenomeno dannoso), di ogni domanda di rivalsa o ristoro del Consorzio nei confronti del direttore e dell’esecutrice dei lavori, quanto ai danni da fuoriuscita di acque meteoriche;
l’implicito rigetto, per l’esclusione di ogni responsabilità di costoro ricavata dalla ricostruzione della complessiva eziologia del fenomeno dannoso, di ogni domanda di rivalsa o ristoro del Consorzio nei confronti del direttore e dell’esecutrice dei lavori, quanto ai danni da fuoriuscita di liquami;
10.9. e da tanto consegue l’infondatezza anche del ricorso incidentale.
11. In conclusione:
11.1. i ricorsi principale e incidentale vanno rigettati;
11.2. nei rapporti processuali tra ricorrenti principale e incidentale la reciproca soccombenza integra un giusto motivo di totale compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità;
11.3. nei confronti degli altri controricorrenti sussiste soccombenza tanto dei ricorrenti principali che di quello incidentale, sicchè costoro vanno solidalmente – per la pari efficacia causale nella determinazionedella necessità di difesa – condannati al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dai primi.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sui ricorsi riuniti, li rigetta; condanna Me.Ad. e M.L., nonchè il Con.Tu.R. 03 Consorzio Turistico Residenziale, in pers. del leg. rappr.nte p.t., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, in ogni caso oltre C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge: in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore della Penserini Costruzioni srl, in pers. del leg. rappr.nte; in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di Bo.St. ed in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore della AXA (già UAP) assicurazioni spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t.; compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale Consorzio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013




