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Procedura Civile Recupero Crediti Tutela del patrimonio

Fideiussore e concordato preventivo: recupero crediti

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando una società accede al concordato preventivo, il creditore rischia di recuperare soltanto una parte delle somme dovute. Se il debito è assistito da una fideiussione, però, la procedura concorsuale non comporta automaticamente la liberazione del garante. Il creditore può conservare il diritto di chiedere al fideiussore anche la parte del credito che il concordato non soddisfa. Per imprese e fornitori esposti per centinaia di migliaia di euro, la distinzione può incidere concretamente sulle possibilità di recupero. Occorre verificare il contenuto della garanzia, le condizioni per escuterla, la solvibilità del garante e gli effetti delle iniziative già intraprese. Noi dello Studio Legale Calvello esaminiamo questi elementi per individuare le azioni utili a tutelare il credito, evitando che l’attesa della procedura comprometta diritti ancora esercitabili.

Il concordato preventivo libera il fideiussore dal debito della società?

La regola generale è contenuta nell’articolo 117 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che disciplina gli effetti del concordato preventivo per i creditori. La norma stabilisce che i creditori anteriori conservano impregiudicati i propri diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il principio, già previsto dall’articolo 184 della precedente legge fallimentare, consente di distinguere gli effetti della proposta concordataria sulla società debitrice dalla responsabilità di chi ha garantito personalmente il pagamento.

Se un’impresa vanta un credito di 500.000 euro nei confronti di una società ammessa al concordato e la proposta prevede il pagamento del 30%, il creditore potrebbe ricevere dalla debitrice 150.000 euro secondo le modalità e i tempi del piano omologato. Qualora esista una fideiussione valida ed efficace per l’intero debito, il creditore può, in linea generale, richiedere al garante i 350.000 euro non soddisfatti, nei limiti dell’obbligazione garantita. Non può naturalmente ottenere due volte il pagamento delle medesime somme.

La possibilità di agire contro il fideiussore non dipende necessariamente dalla conclusione del concordato. È però indispensabile verificare quando il credito sia esigibile e quali condizioni contrattuali regolino la garanzia. Una fideiussione solidale, una garanzia con beneficio di preventiva escussione e un contratto autonomo di garanzia possono attribuire al creditore strumenti differenti. Anche l’esistenza di un massimale, di una scadenza o di clausole particolari può modificare l’importo concretamente richiedibile.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda le fideiussioni sottoscritte dagli amministratori o dai soci della società insolvente. La responsabilità personale non deriva dalla semplice carica ricoperta o dal mancato pagamento dei debiti sociali: nasce, in questo caso, dall’impegno di garanzia effettivamente assunto. È quindi necessario distinguere la posizione dell’amministratore che ha firmato una fideiussione da quella di chi potrebbe rispondere per specifiche condotte illecite nella gestione societaria.

La regola sulla conservazione dei diritti contro i garanti richiede particolare attenzione quando la garanzia proviene da un socio illimitatamente responsabile o quando anche il garante è coinvolto in una procedura concorsuale. In queste situazioni non è corretto applicare automaticamente la disciplina della fideiussione prestata da un terzo estraneo alla società: occorre esaminare la struttura societaria, la natura autonoma dell’obbligazione e gli effetti della procedura sui soggetti interessati.

Quando il creditore può escutere la fideiussione durante il concordato preventivo

Uno degli errori che possono compromettere il recupero di un credito rilevante consiste nel ritenere che l’apertura del concordato obblighi ad attendere il pagamento previsto dal piano prima di rivolgersi al garante. Le limitazioni alle azioni individuali sul patrimonio della società debitrice non si estendono automaticamente al patrimonio di un fideiussore terzo. Il creditore può quindi valutare un’azione autonoma nei confronti del garante, anche mentre la procedura concordataria è in corso.

Le misure protettive previste dal Codice della crisi, quando applicabili, incidono sulle iniziative esecutive e cautelari rivolte ai beni e ai diritti compresi nel patrimonio dell’impresa debitrice. Non costituiscono, per il solo fatto di essere state concesse alla società, una protezione generale dei beni personali dei soci o degli amministratori che abbiano prestato fideiussione. La situazione cambia se il garante beneficia di proprie misure protettive o se esistono altri impedimenti giuridici specifici.

Prima di avviare il recupero, dobbiamo verificare il contratto di fideiussione e il rapporto principale. Se la garanzia prevede il beneficio di preventiva escussione, occorre accertare se e in quali termini il creditore debba rivolgersi inizialmente al debitore. Se invece il fideiussore ha assunto un’obbligazione solidale senza tale beneficio, il creditore può normalmente chiedergli il pagamento senza dover prima esaurire le possibilità di recupero nei confronti della società.

La distinzione assume particolare rilievo nei rapporti commerciali di lunga durata, nei finanziamenti bancari e nelle fideiussioni omnibus. In questi casi è necessario verificare quali obbligazioni siano effettivamente coperte, se il debito rientri nel massimale garantito e se siano intervenute circostanze capaci di incidere sulla validità o sull’efficacia della garanzia. Il fideiussore può sollevare eccezioni fondate sul rapporto principale e sul contratto di garanzia, secondo la disciplina applicabile. Non basta quindi possedere una fideiussione firmata per considerare certo il recupero.

Meritano attenzione anche i termini per esercitare i diritti verso il garante, compresa l’eventuale applicazione dell’articolo 1957 del Codice civile, oltre alla prescrizione e alle clausole contrattuali. L’accesso della società al concordato non deve indurre il creditore a trascurare le iniziative necessarie per conservare la garanzia. L’operatività dei termini va verificata considerando il tipo di fideiussione, le pattuizioni e gli effetti della procedura.

Per un’impresa che deve recuperare un credito superiore a 100.000 o 500.000 euro, oppure un credito milionario, è opportuno valutare separatamente quanto potrà essere soddisfatto dal concordato e quanto potrà essere richiesto al fideiussore. La presenza di una garanzia personale può modificare sensibilmente la strategia rispetto a quella di un creditore privo di garanzie. Per le questioni relative alla posizione nella procedura, abbiamo approfondito anche come tutelare un credito di grande importo nel concordato preventivo.

Come tutelare il credito agendo sul patrimonio del fideiussore

Una volta accertata la possibilità di escutere la garanzia, il problema diventa individuare i beni sui quali il creditore potrà concretamente soddisfarsi. Una fideiussione valida non assicura il recupero se il garante è insolvente o ha un patrimonio insufficiente. Per questo motivo, soprattutto quando il credito supera 500.000 euro o raggiunge importi milionari, riteniamo necessario affiancare all’esame del contratto una verifica patrimoniale del fideiussore, considerando immobili, partecipazioni societarie, rapporti finanziari e possibili vincoli già esistenti.

La presenza di immobili non significa necessariamente che il loro valore sia interamente disponibile. Occorre verificare eventuali ipoteche, pignoramenti, diritti di terzi e precedenti iscrizioni pregiudizievoli. Lo stesso vale per le partecipazioni in società, il cui valore economico può risultare molto diverso da quello nominale. Quando il fideiussore è un amministratore o un socio della società in concordato, dobbiamo considerare anche quanto il suo patrimonio personale dipenda dall’impresa in crisi: partecipazioni, crediti verso la società e immobili utilizzati nell’attività aziendale potrebbero aver subito una consistente perdita di valore.

Se il garante dispone di beni aggredibili e il credito presenta i necessari requisiti, possiamo valutare il ricorso per decreto ingiuntivo o l’avvio di un giudizio ordinario, secondo la documentazione disponibile e le contestazioni prevedibili. Ottenuto un titolo esecutivo, e verificati gli ulteriori presupposti di legge, il creditore può procedere al pignoramento dei beni del fideiussore. La scelta dell’iniziativa deve tenere conto dei tempi del procedimento, dei costi e delle possibilità effettive di soddisfacimento, evitando azioni esecutive economicamente sproporzionate rispetto al patrimonio individuato.

La situazione richiede maggiore tempestività quando emergono trasferimenti immobiliari, donazioni, cessioni di partecipazioni o altre operazioni che potrebbero ridurre la garanzia patrimoniale del creditore. Se sussistono i presupposti previsti dall’articolo 671 del Codice di procedura civile, può essere richiesto un sequestro conservativo sui beni del fideiussore. La misura presuppone una valutazione giudiziale della verosimile fondatezza del diritto e del concreto pericolo di perdere la garanzia del credito. Non è sufficiente dimostrare che la società debitrice sia entrata in concordato: occorrono elementi specifici relativi alla posizione del garante e al rischio patrimoniale.

Quando invece il fideiussore ha già trasferito beni a terzi, può assumere rilievo l’azione revocatoria ordinaria prevista dall’articolo 2901 del Codice civile. Attraverso questa azione il creditore, ricorrendone i presupposti, può ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa di un atto dispositivo pregiudizievole, così da poter agire sul bene nei confronti del terzo secondo le regole applicabili. Non ogni vendita o donazione è automaticamente revocabile: dobbiamo verificare la data dell’operazione, il pregiudizio arrecato, la consapevolezza richiesta dalla legge e, per gli atti a titolo oneroso, la posizione del terzo acquirente. Per approfondire i presupposti del rimedio, abbiamo trattato anche l’azione revocatoria contro gli atti della società debitrice, distinguendo le iniziative sul patrimonio sociale da quelle eventualmente esercitabili contro il garante.

La documentazione assume quindi un valore determinante. Il creditore dovrebbe conservare il contratto principale, la fideiussione, le fatture, gli eventuali riconoscimenti del debito, le comunicazioni di messa in mora e gli atti relativi al concordato. A questi documenti possono aggiungersi visure, risultanze dei registri immobiliari e informazioni sulle operazioni patrimoniali del garante. È necessario verificare anche eventuali contestazioni sulla validità della fideiussione, sulle clausole contrattuali e sui termini per esercitare l’azione, poiché un’iniziativa tardiva può compromettere diritti che avrebbero potuto essere tutelati.

Parallelamente, il creditore deve continuare a presidiare la propria posizione nella procedura concordataria. La possibilità di agire contro il fideiussore non elimina l’interesse a verificare l’ammontare del credito riconosciuto, il trattamento previsto dal piano e le eventuali ragioni per contestare la proposta. Quando la garanzia è prestata da una società controllante o da un’altra impresa del gruppo, dobbiamo valutare anche se il garante sia coinvolto nella crisi e se esistano operazioni infragruppo che abbiano inciso sulla sua solvibilità. L’obiettivo è coordinare le diverse iniziative senza duplicare le richieste di pagamento e senza compromettere la posizione del creditore nei confronti del debitore principale.

Un esempio pratico: credito di 600.000 euro verso una società in concordato con fideiussione personale

Consideriamo il caso di un’impresa fornitrice, Alfa S.r.l., creditrice di 600.000 euro nei confronti di Beta S.p.A., società che presenta una domanda di concordato preventivo con una proposta di soddisfacimento del 25%. Il credito è assistito da una fideiussione solidale sottoscritta dall’amministratore della debitrice, proprietario di alcuni immobili. Il creditore teme di recuperare soltanto 150.000 euro attraverso il concordato, mentre emergono informazioni sulla possibile vendita di uno degli immobili del garante.

In una situazione di questo tipo, il nostro intervento partirebbe dall’esame della fideiussione, dalla verifica dell’esigibilità del credito e dall’accertamento della situazione patrimoniale del garante. Qualora la garanzia risultasse validamente escutibile, potremmo richiedere il pagamento delle somme dovute e valutare, in presenza di elementi concreti di pericolo, un sequestro conservativo. L’eventuale disponibilità del fideiussore a definire la controversia potrebbe consentire una soluzione negoziale, con un pagamento immediato e ulteriori somme garantite, evitando un’esecuzione immobiliare lunga e costosa.

Il risultato economicamente rilevante sarebbe ottenere una soddisfazione del credito superiore a quella prevista dal solo concordato, coordinando gli importi effettivamente riscossi dal garante con quelli eventualmente distribuiti dalla società debitrice. Si tratta di un esempio ipotetico, costruito per illustrare il metodo di valutazione e le possibili iniziative: la soluzione dipende dalla validità della garanzia, dal patrimonio disponibile, dalle difese del fideiussore e dalle condizioni concrete della procedura.

Domande frequenti sulla fideiussione nel concordato preventivo

Il creditore può escutere il fideiussore anche se ha votato a favore del concordato?

In linea generale sì. L’approvazione della proposta concordataria non comporta automaticamente la rinuncia ai diritti verso il fideiussore, che restano tutelati dall’articolo 117 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Occorre però verificare se il creditore abbia sottoscritto accordi separati contenenti rinunce, liberazioni o modifiche della garanzia.

Il fideiussore può contestare il credito anche se è stato riconosciuto nel concordato?

Sì, nei limiti delle eccezioni consentite dalla legge e dal contratto. Il riconoscimento del credito nella procedura concordataria non equivale necessariamente a un accertamento definitivo opponibile al garante. Il fideiussore può contestare, quando ne ricorrono i presupposti, l’esistenza o l’ammontare dell’obbligazione garantita e sollevare eccezioni relative alla fideiussione stessa.

Che cosa succede se anche il fideiussore è insolvente?

Il creditore deve valutare la possibilità di agire sul patrimonio residuo del garante e verificare se quest’ultimo sia coinvolto in una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza. In presenza di più fideiussori, può essere opportuno esaminare le rispettive obbligazioni e la solvibilità di ciascuno. La garanzia personale conserva utilità soltanto nella misura in cui esistano diritti concretamente esercitabili e possibilità effettive di soddisfacimento.

Il fideiussore che paga può recuperare le somme dalla società in concordato?

Il pagamento può attribuire al fideiussore diritti di regresso e di surrogazione nei confronti del debitore principale, secondo gli articoli 1949 e 1950 del Codice civile. L’esercizio di tali diritti deve però rispettare la disciplina concorsuale, gli effetti del concordato e le regole applicabili ai crediti di regresso. Il pagamento effettuato dal garante non gli attribuisce automaticamente il diritto di recuperare integralmente quanto versato dalla società debitrice.

Se il creditore accetta un saldo e stralcio con la società, perde la fideiussione?

Dipende dal contenuto dell’accordo. Una transazione che modifica il debito principale, una remissione del debito e un accordo che prevede espressamente la conservazione dei diritti verso il garante possono produrre conseguenze differenti. Prima di sottoscrivere un saldo e stralcio è necessario verificare gli effetti sulle garanzie personali, evitando clausole che possano determinare una liberazione del fideiussore non voluta dal creditore.

Fideiussore di società in concordato: richiedi una valutazione legale per tutelare il tuo credito

Se la tua impresa vanta un credito di importo rilevante verso una società in concordato preventivo e dispone di una fideiussione, attendere passivamente i pagamenti della procedura può significare rinunciare a opportunità di recupero o esporsi al rischio che il patrimonio del garante diventi insufficiente.

Noi dello Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza, valutiamo la documentazione del credito, l’efficacia della fideiussione, la situazione patrimoniale del garante e le iniziative giudiziarie o stragiudiziali concretamente percorribili. Per crediti superiori a 100.000 o 500.000 euro e per esposizioni milionarie, esaminiamo anche l’opportunità di azioni cautelari e le possibili interferenze con la procedura concordataria.

Se devi recuperare somme importanti da una società in crisi e vuoi verificare quali diritti puoi esercitare nei confronti del fideiussore, richiedi una valutazione del tuo caso compilando il modulo di contatto. Esamineremo la richiesta e ti ricontatteremo per valutare la possibilità di un intervento legale mirato alla tutela del credito.

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